TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2572/2024 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nato il [...] ad [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'AGLI MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. CAPPELLO FLORIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025.
Il PM ha apposto il visto in data 7/10/2024.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RAGUSA in data 16/07/2011 matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 40, Parte II, Serie A, dell'anno 2011. Da tale unione sono nate le figlie e in Persona_1 Per_2 data 07/03/2013 e in data 24/02/2015.
ha presentato ricorso per separazione giudiziale e si è costituita Parte_1 CP_1 con memoria difensiva. In data 7/10/2024 il Pubblico ministero ha apposto il visto. All'udienza del 16/01/2025 i procuratori e le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale a congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni successivamente indicate nelle note del
17/02/2025 sottoscritte dalle parti e dai loro procuratori. Le condizioni indicate sono le seguenti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Per quel che concerne la casa coniugale ubicata nel Comune di Ragusa, in Via Sandro Pertini N. 20, riportate in NCEU del Comune di Ragusa al foglio di mappa A/63 con i mappali 1022/138, via Sandro
Pertini n. 22, p. 3, interno 10, ctg. A/ 3 e 1022/126, via Sandro Pertini n. 22, p. 1S, ctg. C/6 cl., pervenuti con atto Notaio Dott.ssa n. 266 del 25.01.2013, trascritto presso l'Agenzia Persona_3 delle Entrate del Territorio di Ragusa al n. 1207 del reg. gen. e n. 90 del reg. part., unitamente ai mobili
(ad eccezione dei seguenti beni mobili che saranno asportati dal sig. quali beni personali: attrezzi Pt_1 di lavoro;
stivali e atri effetti strettamente personali, 2 tappeti regalati dalla madre del ), la moglie Pt_1 provvederà, a partire dal mese di febbraio 2025, a pagare la rata del mutuo acceso per l'acquisto dello stesso (sul quale è anche accesa ipoteca volontaria); i coniugi, al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali nell'ambito del presente procedimento di separazione, vista la Legge 6.3.1987 n.74 e la
Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione del presente accordo stabiliscono che, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento definitorio di omologa della separazione da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, il Sig. trasferirà alla moglie , Parte_1 CP_1 dietro corresponsione della omnicomprensiva somma di €. 18.000,00 (euro diciottomila,00), la piena proprietà della propria quota di 1/2 indiviso delle unità immobiliari site in Ragusa Via Sandro Pertini n.
20, riportate in NCEU del Comune di Ragusa al foglio di mappa A/63 con i mappali 1022/138, via
Sandro Pertini n. 22, p. 3, interno 10, ctg. A/ 3 e 1022/126, via Sandro Pertini n. 22, p. 1S, ctg. C/6 cl., pervenuti con atto Notaio Dott.ssa n. 266 del 25.01.2013, trascritto presso l'Agenzia Persona_3 delle Entrate del Territorio di Ragusa al n. 1207 del reg. gen. e n. 90 del reg. part. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Resta inteso che il mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo comporterà la CP_ possibilità per il sig. di richiedere alla sig.ra il risarcimento degli eventuali danni patiti. Pt_1
I coniugi stabiliscono, fin da ora, di impegnarsi a saldare tutte le spese e gli oneri condominiali, relativi alla casa coniugale, che saranno maturati fino al 30.06.2024, pro quota (50% ciascuno), entro e non CP_ oltre la trascrizione dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile dal a . Pt_1
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
3. Le figlie ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie ed restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1 Per_2 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00. Nei week end in cui pagina 2 di 4 le figlie dimoreranno presso la casa materna, il padre potrà avere e tenere con sé le figlie minori, un giorno alla settimana, previamente concordato con la madre, comprensivo di pernotto e specificatamente dall'uscita di scuola e fino all'indomani mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, il tutto compatibilmente con i turni lavorativi del medesimo. La previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali dovrà essere concordata tra i coniugi.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
4/c) al fine di favorire il diritto di visita del padre alle figlie, il sig. si impegna a Parte_1 trasmettere alla sig.ra i propri turni lavorativi di settimana in settimana, con carcerazione delle CP_1 postazioni lavorative ed evidenza dei soli orari di lavoro.
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 25 di ogni Parte_1 CP_2 mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, l'assegno di mantenimento per le figlie, pari nel complesso ad €. 200,00 (euro duecento,00) e, così, €. 100,00 (euro cento,00) per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
6. Le spese straordinarie nell'interesse di ambo le figlie sono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N., senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, con il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) i coniugi stabiliscono, fin da ora, che l'attività di sostegno alle attività scolastiche e/o doposcuola che occorrerà nell'interesse delle figlie e sarà preventivamente concordata fra i genitori, e Per_1 Per_2 che le relative spese saranno divise, fin dal mese di febbraio 2025, pro quota, al 50% fra i genitori. I coniugi, invece, soltanto per quanto riguarda la matematica concordano, fin da ora, di dividere pro quota, al 50% ciascuno e a partire dal mese di febbraio 2025, le spese del doposcuola già avviato nei mesi scorsi per le figlie. CP_ 6/d) il sig. , alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a corrispondere alla sig.ra la Pt_1 omnicomprensiva somma di €. 555,00 (euro cinquecentocinquantacinque,00), quale somma arretrata CP_ dovuta per le spese straordinarie anticipate dalla per le figlie a titolo di spese libri scolastici, attività sportive, arretrati assegno unico.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento in suo favore, adoperandosi a reperire una CP_1 stabile occupazione lavorativa, tal da garantirle l'autosostentamento economico.
8. si impegna ad utilizzare gli emolumenti derivanti dalla pensione di invalidità e relativo CP_1 accompagnamento, erogati in favore della figlia minore nel suo esclusivo interesse. Per_2 CP_
9. la Sig.ra percepirà l'intero assegno unico, erogato ex lege, in favore delle minori e Per_1 Per_2 per l'ammontare, ad oggi, di €. 518,00 mensili o di quell'altra maggiore o/ minore somma che verrà corrisposta dall'INPS al padre, previa presentazione di apposita documentazione attestante l'accredito sul c.c. intestato al marito.
Resta inteso che le somme concordate a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre (€. 200,00 mensili), essendo state concordate anche in considerazione della somma percepita a titolo di assegno unico (€. 518,00 mensili), potranno essere modificate dai genitori, nell'interesse delle figlie, nel momento in cui la somma corrisposta a titolo di assegno unico per le figlie verrà modificata in misura maggiore o minore con conseguente aumento o diminuzione dell'assegno di mantenimento.
pagina 3 di 4 10. Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome delle figlie e ai fini della validità per l'espatrio. Per_2 Per_1
Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse delle figlie e con diritti indisponibili. Prende atto, inoltre, delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2572/2024 R.G.: omologa la separazione personale dei coniugi e , che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio a RAGUSA, in data 16/07/2011, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 40, Parte II, Serie A, dell'anno 2011, alle condizioni indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2572/2024 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nato il [...] ad [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'AGLI MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. CAPPELLO FLORIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025.
Il PM ha apposto il visto in data 7/10/2024.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RAGUSA in data 16/07/2011 matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 40, Parte II, Serie A, dell'anno 2011. Da tale unione sono nate le figlie e in Persona_1 Per_2 data 07/03/2013 e in data 24/02/2015.
ha presentato ricorso per separazione giudiziale e si è costituita Parte_1 CP_1 con memoria difensiva. In data 7/10/2024 il Pubblico ministero ha apposto il visto. All'udienza del 16/01/2025 i procuratori e le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale a congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni successivamente indicate nelle note del
17/02/2025 sottoscritte dalle parti e dai loro procuratori. Le condizioni indicate sono le seguenti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Per quel che concerne la casa coniugale ubicata nel Comune di Ragusa, in Via Sandro Pertini N. 20, riportate in NCEU del Comune di Ragusa al foglio di mappa A/63 con i mappali 1022/138, via Sandro
Pertini n. 22, p. 3, interno 10, ctg. A/ 3 e 1022/126, via Sandro Pertini n. 22, p. 1S, ctg. C/6 cl., pervenuti con atto Notaio Dott.ssa n. 266 del 25.01.2013, trascritto presso l'Agenzia Persona_3 delle Entrate del Territorio di Ragusa al n. 1207 del reg. gen. e n. 90 del reg. part., unitamente ai mobili
(ad eccezione dei seguenti beni mobili che saranno asportati dal sig. quali beni personali: attrezzi Pt_1 di lavoro;
stivali e atri effetti strettamente personali, 2 tappeti regalati dalla madre del ), la moglie Pt_1 provvederà, a partire dal mese di febbraio 2025, a pagare la rata del mutuo acceso per l'acquisto dello stesso (sul quale è anche accesa ipoteca volontaria); i coniugi, al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali nell'ambito del presente procedimento di separazione, vista la Legge 6.3.1987 n.74 e la
Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione del presente accordo stabiliscono che, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento definitorio di omologa della separazione da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, il Sig. trasferirà alla moglie , Parte_1 CP_1 dietro corresponsione della omnicomprensiva somma di €. 18.000,00 (euro diciottomila,00), la piena proprietà della propria quota di 1/2 indiviso delle unità immobiliari site in Ragusa Via Sandro Pertini n.
20, riportate in NCEU del Comune di Ragusa al foglio di mappa A/63 con i mappali 1022/138, via
Sandro Pertini n. 22, p. 3, interno 10, ctg. A/ 3 e 1022/126, via Sandro Pertini n. 22, p. 1S, ctg. C/6 cl., pervenuti con atto Notaio Dott.ssa n. 266 del 25.01.2013, trascritto presso l'Agenzia Persona_3 delle Entrate del Territorio di Ragusa al n. 1207 del reg. gen. e n. 90 del reg. part. Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Resta inteso che il mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo comporterà la CP_ possibilità per il sig. di richiedere alla sig.ra il risarcimento degli eventuali danni patiti. Pt_1
I coniugi stabiliscono, fin da ora, di impegnarsi a saldare tutte le spese e gli oneri condominiali, relativi alla casa coniugale, che saranno maturati fino al 30.06.2024, pro quota (50% ciascuno), entro e non CP_ oltre la trascrizione dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile dal a . Pt_1
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
3. Le figlie ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie ed restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1 Per_2 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00. Nei week end in cui pagina 2 di 4 le figlie dimoreranno presso la casa materna, il padre potrà avere e tenere con sé le figlie minori, un giorno alla settimana, previamente concordato con la madre, comprensivo di pernotto e specificatamente dall'uscita di scuola e fino all'indomani mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, il tutto compatibilmente con i turni lavorativi del medesimo. La previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali dovrà essere concordata tra i coniugi.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
4/c) al fine di favorire il diritto di visita del padre alle figlie, il sig. si impegna a Parte_1 trasmettere alla sig.ra i propri turni lavorativi di settimana in settimana, con carcerazione delle CP_1 postazioni lavorative ed evidenza dei soli orari di lavoro.
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 25 di ogni Parte_1 CP_2 mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, l'assegno di mantenimento per le figlie, pari nel complesso ad €. 200,00 (euro duecento,00) e, così, €. 100,00 (euro cento,00) per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
6. Le spese straordinarie nell'interesse di ambo le figlie sono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N., senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, con il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) i coniugi stabiliscono, fin da ora, che l'attività di sostegno alle attività scolastiche e/o doposcuola che occorrerà nell'interesse delle figlie e sarà preventivamente concordata fra i genitori, e Per_1 Per_2 che le relative spese saranno divise, fin dal mese di febbraio 2025, pro quota, al 50% fra i genitori. I coniugi, invece, soltanto per quanto riguarda la matematica concordano, fin da ora, di dividere pro quota, al 50% ciascuno e a partire dal mese di febbraio 2025, le spese del doposcuola già avviato nei mesi scorsi per le figlie. CP_ 6/d) il sig. , alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a corrispondere alla sig.ra la Pt_1 omnicomprensiva somma di €. 555,00 (euro cinquecentocinquantacinque,00), quale somma arretrata CP_ dovuta per le spese straordinarie anticipate dalla per le figlie a titolo di spese libri scolastici, attività sportive, arretrati assegno unico.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento in suo favore, adoperandosi a reperire una CP_1 stabile occupazione lavorativa, tal da garantirle l'autosostentamento economico.
8. si impegna ad utilizzare gli emolumenti derivanti dalla pensione di invalidità e relativo CP_1 accompagnamento, erogati in favore della figlia minore nel suo esclusivo interesse. Per_2 CP_
9. la Sig.ra percepirà l'intero assegno unico, erogato ex lege, in favore delle minori e Per_1 Per_2 per l'ammontare, ad oggi, di €. 518,00 mensili o di quell'altra maggiore o/ minore somma che verrà corrisposta dall'INPS al padre, previa presentazione di apposita documentazione attestante l'accredito sul c.c. intestato al marito.
Resta inteso che le somme concordate a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre (€. 200,00 mensili), essendo state concordate anche in considerazione della somma percepita a titolo di assegno unico (€. 518,00 mensili), potranno essere modificate dai genitori, nell'interesse delle figlie, nel momento in cui la somma corrisposta a titolo di assegno unico per le figlie verrà modificata in misura maggiore o minore con conseguente aumento o diminuzione dell'assegno di mantenimento.
pagina 3 di 4 10. Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome delle figlie e ai fini della validità per l'espatrio. Per_2 Per_1
Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse delle figlie e con diritti indisponibili. Prende atto, inoltre, delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2572/2024 R.G.: omologa la separazione personale dei coniugi e , che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio a RAGUSA, in data 16/07/2011, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 40, Parte II, Serie A, dell'anno 2011, alle condizioni indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4