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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 571/2023 RG assunta in decisione all'udienza del 2.4.2025 e proposta con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione ctu n. cronol. 914/2023 del 07/02/2023 RG n. 1789/2021 da:
Avv. Mirella Viale, c.f. , nata il [...] a [...] e C.F._1
domiciliata in Genova, piazza Borgo Pila n. 39, sia in proprio che quale difensore domiciliatario di , c.f. nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Imperia ed ivi residente in [...], c.f. Controparte_2
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in strada Centro C.F._3
Residenziale Capo Berta n. 25, , c.f. , nato il Controparte_3 C.F._4
19.09.1975 ad Imperia ed ivi residente in [...]1, Parte_1
, c.f. , nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Fanny Roncati Carli n. 27 e , c.f. , nata il Parte_2 CodiceFiscale_6
03.02.1961 a Torino e residente a[...], tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale allegata telematicamente al ricorso, dall'avv. Mirella
Viale ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv.
[...]
Email_1
RICORRENTI
Nei confronti di
Ing. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_5
Moltedo 53, c.f. , e per essa l'Avv. GIUSEPPE FOSSATI, c.f. C.F._7
1 , fax 01837292830, pec suo C.F._8 Email_2
difensore e domiciliatario per delega in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, gli odierni opponenti hanno impugnato il decreto di liquidazione emesso da questo Tribunale in data 07/02/2023 RG n. 1789/2021, con cui è stato riconosciuto all'Ing. CP_6
il compenso di € 9.168.16 oltre spese e accessori, deducendo l'erroneità dei
[...]
parametri tabellari applicati e del raddoppio del compenso come meglio esposto in ricorso e concludendo perché, in accoglimento della domanda proposta, il compenso spettante al C.t.u. fosse rideterminato nella somma di € 1.354,29 o in subordine di €
3.118,76 o in ulteriore subordine di € 4.483,22;
Esaminati gli atti e i documenti di causa,
Ritenuto che l'opposizione sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte;
Ritenuto che debba trovare applicazione in via analogica alla fattispecie per cui è ricorso l'art. 11 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002 (G.U. n. 182 del 5.8.2022), in quanto dall'esame dei quesiti affidati al CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc emerge che è stato richiesto all'ausiliario di descrivere le infrastrutture per impianti di radiotelecomunicazioni elettroniche che risultassero insistere effettivamente sulla porzione di lastrico solare di 30 mq locata dalle parti ricorrenti a INWIT S.p.A., individuando quelle riferibili a dal che si desume che è stato affidato al CP_7
Ctu il compito di rilevare la tipologia atta a identificare ciascuna installazione ivi presente allo scopo di individuare con certezza quelle riconducibili a oltre che di CP_7
quantificare il canone di sublocazione che poteva presumersi fosse stato corrisposto ad
WI da parte di Wind3, astrattamente configurabile quale danno risarcibile patito dai ricorrenti (sebbene esulasse obiettivamente dal quesito ogni profilo di indagine direttamente riguardante la porzione di lastrico locata dai comproprietari a;
CP_8
Ritenuto che non sembra fosse possibile per il CTU rispondere al quesito sul tema risarcitorio, se non dopo aver identificato la tipologia di apparecchiature utilizzate da
Wind3 a scopo commerciale e site sulla porzione di lastrico locata a WI;
2 Reputata, pertanto, giustificata l'applicazione analogica dell'art. 11 del DM cit. al caso di specie operata dal giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo, essendo configurabile una attività ricognitiva delle apparecchiature esistenti e valutativa ai fini della loro identificazione, perché i dati riportati nel contratto di locazione non erano da soli sufficienti a poterle riconoscere, considerato anche il probabile continuo aggiornamento delle tecnologie impiegate;
circostanza questa, della quale il Ctu ha dato conto nelle note prodotte in allegato al ricorso in opposizione (cfr all. 14), che non risultano sottoposte a persuasiva censura sotto il profilo tecnico da parte degli opponenti;
Ritenuta la non applicabilità al caso di specie dell'art. 12 del DM 30.5.2002, posto che il quesito affidato al Ctu non è consistito nel mero controllo che lo stato di fatto fosse rispondente ad una situazione ben precisa già teorizzata, richiedendosi al Ctu di accertare quali impianti Wind3 avesse effettivamente posizionato sull'area detenuta da WI;
Ritenuto che le attività previste dall'art. 11 e remunerabili con compenso a percentuale sono distinte da quelle previste dall'art. 12 co. 1 Dm 30.5.02 di modo che l'onorario va calcolato secondo l'art. 11, senza potersi ravvisare un concorso con l'art. 12 co. 1;
Ritenuto, per conseguenza, che non sia dovuta la somma di € 970,42 attribuita dal decreto di pagamento impugnato alla professionista istante, quale compenso ex art. 12
c.1 del D.M 30.05.02;
Ritenuto che debba essere disattesa la censura degli opponenti volta a contestare la correttezza del parametro tabellare di cui all'art. 11 DM, a favore dell'applicazione dell'art. 3 del DM. dettato in materia di “diritti a titolo di risarcimento di danni (..), nonchè relativi a beni mobili in genere”;
Ritenuto che gli impianti di radiotelecomunicazione siano riconducibili alla nozione di costruzione alla stregua del principio per cui “è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale
3 impiegato per la sua realizzazione purchè determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa” (cfr Sez. 2, Sentenza n. 20574 del 28/09/2007),
Ritenuto che debba farsi luogo alla determinazione dei compensi a percentuale secondo l'art. 11 e che, pertanto, l'onorario spettante all'ing. è suscettibile di essere CP_4
determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 3.118,76 e un massimo di euro 6.247,65, calcolati ex art. 1 dell'allegato al d.m. 30.5.2002 secondo i criteri utilizzati in materia di competenza, ossia sull'importo del danno economico subito da parte ricorrente, che le parti non contestano essere pari a € 131.079,38;
Ritenuto che, una volta emendato il decreto di pagamento dall'errore materiale comprovato dal contrasto tra la dichiarata applicazione del valore medio tabellare di cui all'art. 11 del D.M 30.05.02 e la cifra del compenso effettivamente liquidato, il compenso al CTU debba essere rideterminato in € 4.683,22, oltre alle spese di viaggio pari a € 25,00
e agli accessori di legge;
Considerata, infatti, di media difficoltà l'attività svolta, posto che lo studio dei fascicoli edilizi acquisiti presso il Comune e l'ARPAL di Imperia, a prescindere dagli approfondimenti compiuti sulla regolarità edilizia degli impianti, era comunque necessario per poter identificare le apparecchiature di telefonia riferibili a Wind3 sull'area detenuta da WI e che il compenso comprende anche la valutazione del canone ritraibile dalla concessione a terzi dell'utilizzo commerciale di detti impianti, si reputa congruo determinare la misura del compenso secondo il parametro medio tabellare;
dato atto che la durata delle operazioni risulta coerente con le proroghe autorizzate e che i chiarimenti resisi necessari per una migliore comprensione dell'elaborato non hanno comportato indagini supplementari, si reputa adeguato alla prestazione svolta il suddetto valore medio tabellare;
Quanto al governo delle spese del presente procedimento, esse seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo in € 1.852,00 (fase studio € 500,00; fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria € 426,00: fase decisionale: € 426,00), tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 secondo il criterio del
4 decisum (€ 4.484,94) e in ragione della entità dell'attività effettivamente prestata e della oralità della discussione.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: liquida all'Ing. per l'attività svolta quale Ctu nel procedimento n. Controparte_6
1789/2021 R.G. il compenso di complessivi € 4.683,22, oltre alle spese pari a € 25,00 e al
CP 4% (iva esente), a dedurre gli eventuali acconti già percepiti;
CP_9
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Imperia, 03.04.2025.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 571/2023 RG assunta in decisione all'udienza del 2.4.2025 e proposta con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione ctu n. cronol. 914/2023 del 07/02/2023 RG n. 1789/2021 da:
Avv. Mirella Viale, c.f. , nata il [...] a [...] e C.F._1
domiciliata in Genova, piazza Borgo Pila n. 39, sia in proprio che quale difensore domiciliatario di , c.f. nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Imperia ed ivi residente in [...], c.f. Controparte_2
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in strada Centro C.F._3
Residenziale Capo Berta n. 25, , c.f. , nato il Controparte_3 C.F._4
19.09.1975 ad Imperia ed ivi residente in [...]1, Parte_1
, c.f. , nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Fanny Roncati Carli n. 27 e , c.f. , nata il Parte_2 CodiceFiscale_6
03.02.1961 a Torino e residente a[...], tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale allegata telematicamente al ricorso, dall'avv. Mirella
Viale ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv.
[...]
Email_1
RICORRENTI
Nei confronti di
Ing. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_5
Moltedo 53, c.f. , e per essa l'Avv. GIUSEPPE FOSSATI, c.f. C.F._7
1 , fax 01837292830, pec suo C.F._8 Email_2
difensore e domiciliatario per delega in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, gli odierni opponenti hanno impugnato il decreto di liquidazione emesso da questo Tribunale in data 07/02/2023 RG n. 1789/2021, con cui è stato riconosciuto all'Ing. CP_6
il compenso di € 9.168.16 oltre spese e accessori, deducendo l'erroneità dei
[...]
parametri tabellari applicati e del raddoppio del compenso come meglio esposto in ricorso e concludendo perché, in accoglimento della domanda proposta, il compenso spettante al C.t.u. fosse rideterminato nella somma di € 1.354,29 o in subordine di €
3.118,76 o in ulteriore subordine di € 4.483,22;
Esaminati gli atti e i documenti di causa,
Ritenuto che l'opposizione sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte;
Ritenuto che debba trovare applicazione in via analogica alla fattispecie per cui è ricorso l'art. 11 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002 (G.U. n. 182 del 5.8.2022), in quanto dall'esame dei quesiti affidati al CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc emerge che è stato richiesto all'ausiliario di descrivere le infrastrutture per impianti di radiotelecomunicazioni elettroniche che risultassero insistere effettivamente sulla porzione di lastrico solare di 30 mq locata dalle parti ricorrenti a INWIT S.p.A., individuando quelle riferibili a dal che si desume che è stato affidato al CP_7
Ctu il compito di rilevare la tipologia atta a identificare ciascuna installazione ivi presente allo scopo di individuare con certezza quelle riconducibili a oltre che di CP_7
quantificare il canone di sublocazione che poteva presumersi fosse stato corrisposto ad
WI da parte di Wind3, astrattamente configurabile quale danno risarcibile patito dai ricorrenti (sebbene esulasse obiettivamente dal quesito ogni profilo di indagine direttamente riguardante la porzione di lastrico locata dai comproprietari a;
CP_8
Ritenuto che non sembra fosse possibile per il CTU rispondere al quesito sul tema risarcitorio, se non dopo aver identificato la tipologia di apparecchiature utilizzate da
Wind3 a scopo commerciale e site sulla porzione di lastrico locata a WI;
2 Reputata, pertanto, giustificata l'applicazione analogica dell'art. 11 del DM cit. al caso di specie operata dal giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo, essendo configurabile una attività ricognitiva delle apparecchiature esistenti e valutativa ai fini della loro identificazione, perché i dati riportati nel contratto di locazione non erano da soli sufficienti a poterle riconoscere, considerato anche il probabile continuo aggiornamento delle tecnologie impiegate;
circostanza questa, della quale il Ctu ha dato conto nelle note prodotte in allegato al ricorso in opposizione (cfr all. 14), che non risultano sottoposte a persuasiva censura sotto il profilo tecnico da parte degli opponenti;
Ritenuta la non applicabilità al caso di specie dell'art. 12 del DM 30.5.2002, posto che il quesito affidato al Ctu non è consistito nel mero controllo che lo stato di fatto fosse rispondente ad una situazione ben precisa già teorizzata, richiedendosi al Ctu di accertare quali impianti Wind3 avesse effettivamente posizionato sull'area detenuta da WI;
Ritenuto che le attività previste dall'art. 11 e remunerabili con compenso a percentuale sono distinte da quelle previste dall'art. 12 co. 1 Dm 30.5.02 di modo che l'onorario va calcolato secondo l'art. 11, senza potersi ravvisare un concorso con l'art. 12 co. 1;
Ritenuto, per conseguenza, che non sia dovuta la somma di € 970,42 attribuita dal decreto di pagamento impugnato alla professionista istante, quale compenso ex art. 12
c.1 del D.M 30.05.02;
Ritenuto che debba essere disattesa la censura degli opponenti volta a contestare la correttezza del parametro tabellare di cui all'art. 11 DM, a favore dell'applicazione dell'art. 3 del DM. dettato in materia di “diritti a titolo di risarcimento di danni (..), nonchè relativi a beni mobili in genere”;
Ritenuto che gli impianti di radiotelecomunicazione siano riconducibili alla nozione di costruzione alla stregua del principio per cui “è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale
3 impiegato per la sua realizzazione purchè determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa” (cfr Sez. 2, Sentenza n. 20574 del 28/09/2007),
Ritenuto che debba farsi luogo alla determinazione dei compensi a percentuale secondo l'art. 11 e che, pertanto, l'onorario spettante all'ing. è suscettibile di essere CP_4
determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 3.118,76 e un massimo di euro 6.247,65, calcolati ex art. 1 dell'allegato al d.m. 30.5.2002 secondo i criteri utilizzati in materia di competenza, ossia sull'importo del danno economico subito da parte ricorrente, che le parti non contestano essere pari a € 131.079,38;
Ritenuto che, una volta emendato il decreto di pagamento dall'errore materiale comprovato dal contrasto tra la dichiarata applicazione del valore medio tabellare di cui all'art. 11 del D.M 30.05.02 e la cifra del compenso effettivamente liquidato, il compenso al CTU debba essere rideterminato in € 4.683,22, oltre alle spese di viaggio pari a € 25,00
e agli accessori di legge;
Considerata, infatti, di media difficoltà l'attività svolta, posto che lo studio dei fascicoli edilizi acquisiti presso il Comune e l'ARPAL di Imperia, a prescindere dagli approfondimenti compiuti sulla regolarità edilizia degli impianti, era comunque necessario per poter identificare le apparecchiature di telefonia riferibili a Wind3 sull'area detenuta da WI e che il compenso comprende anche la valutazione del canone ritraibile dalla concessione a terzi dell'utilizzo commerciale di detti impianti, si reputa congruo determinare la misura del compenso secondo il parametro medio tabellare;
dato atto che la durata delle operazioni risulta coerente con le proroghe autorizzate e che i chiarimenti resisi necessari per una migliore comprensione dell'elaborato non hanno comportato indagini supplementari, si reputa adeguato alla prestazione svolta il suddetto valore medio tabellare;
Quanto al governo delle spese del presente procedimento, esse seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo in € 1.852,00 (fase studio € 500,00; fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria € 426,00: fase decisionale: € 426,00), tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 secondo il criterio del
4 decisum (€ 4.484,94) e in ragione della entità dell'attività effettivamente prestata e della oralità della discussione.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: liquida all'Ing. per l'attività svolta quale Ctu nel procedimento n. Controparte_6
1789/2021 R.G. il compenso di complessivi € 4.683,22, oltre alle spese pari a € 25,00 e al
CP 4% (iva esente), a dedurre gli eventuali acconti già percepiti;
CP_9
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Imperia, 03.04.2025.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
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