Articolo 33 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 32Articolo 34
Versione
31 maggio 1964
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Versione
31 ottobre 1986
Art. 33. Commissione di disciplina

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dello Avvocato generale dello Stato.
Essa e' composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 ottobre 1986, n. 664 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la commissione di disciplina di cui al presente articolo e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986