Art. 33. Commissione di disciplina
Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dello Avvocato generale dello Stato.
Essa e' composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 ottobre 1986, n. 664 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la commissione di disciplina di cui al presente articolo e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata.
Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dello Avvocato generale dello Stato.
Essa e' composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 ottobre 1986, n. 664 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la commissione di disciplina di cui al presente articolo e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata.