Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1557/2022
Avente ad OGGETTO: Lesione personale
Promossa da:
Parte 1 appellante
Rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Rossi
Contro
Controparte 1 convenuta in appello - contumace
E contro convenuto in appello - contumace Controparte_2
Conclusioni
Per parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariiis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 53/22, in data 28.1.2022, del Giudice di Pace della Spezia, depositata il 28.1.2022 e pronunciata nella causa civile inscritta al n 2473/2019 R.G e mai notificata, condannare, in solido tra loro, Controparte_1 in persona P.IVA 1 nonché il sig. del legale rappresentante, corrente in Roma, via Aldo Fabrizi 9, c.f. Controparte_2 residente in [...], al risarcimento dei danni riportati dall'appellante nel sinistro di cui è causa come accertati all'esito dell'espletata Ctu.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio".
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in data 14.10.2019, l'attuale parte appellante conveniva in giudizio CP_2 quale responsabile civile e laCon ( di seguito solo Controparte 1
), quale compagnia assicuratrice del veicolo, per sentirli condannare in solido al risarcimento
Spezia, nei pressi dell'intersezione tra Via XXIV Maggio e Via Pascoli. Affermava l'attore che, in dette circostanze di tempo e luogo, veniva investito dall'autovettura di proprietà e condotta da ed assicurata per la CP 3 con la compagnia Controparte_2 riportando lesioni personali. Contr Si costituiva in giudizio la sola contestando le domande attoree e chiedendone la reiezione, affermava in particolare che al contrario di quanto affermato dall'attore sarebbe stato
-
quest'ultimo ad impattare contro la vettura di proprietà del convenuto che – in quel momento - era ferma. Espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure, non disponeva la richiesta consulenza tecnica al fine dell'accertamento del quantum debeatur e pronunciava la sentenza impugnata, con la quale rigettava le domande proposte dal sig. e compensava interamente tra le parti le Pt 1 spese processuali.
-Il Giudice di Pace riteneva infatti che all'esito delle prove orali assunte non fosse emersa con
- chiarezza la dinamica del sinistro e che parte attrice non avesse fornito la prova della responsabilità del convenuto Controparte_2 nella sua determinazione.
La difesa di Parte 1 proponeva appello avverso tale decisione in ordine ad un unico motivo di appello, consistente nell' erronea applicazione – nel caso di specie - dei principi giuridici che regolano la materia, in particolare di quelli sull'onere della prova, in quanto la norma che trova applicazione nel caso di sinistro tra pedone ed autovettura è il primo comma dell'art. 2054 c.c. in base al quale "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Ciò comporta una presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente che questi potrà superare solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La difesa di parte appellante affermava quindi che il materiale probatorio acquisito al processo fosse ben lontano dall'offrire tale prova liberatoria, in assenza della quale doveva essere affermata la responsabilità del conducente nella produzione dell'evento. Sosteneva inoltre che - al contrario fosse stata raggiunta la prova che Controparte_2 fosse responsabile del sinistro, pur prescindendo da ogni ricorso alla presunzione legale di cui all'art. 2054 I comma cc.
Dall'esame delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, si evinceva infatti che il teste Tes_1, dopo aver riferito un riconoscimento di responsabilità nell'immediatezza da parte del CP 2 nel quale poteva ravvisarsi una confessione stragiudiziale resa ad un terzo, aveva aggiunto di avere visto l'attore "sulle strisce pedonali a terra come anche la vettura”, mentre il teste Tes_2 aveva girato un video, acquisito all'udienza del 5.2.2021 ("limitatamente alla visione del filmato nel contraddittorio delle parti") nel quale, come verbalizzato alla medesima udienza, “si evidenzia la presenza di veicolo vettura grigia sulle strisce pedonali con soggetto a terra.....il sinistro è innanzi all'agenzia immobiliare CP_4 . Pertanto, secondo la difesa di parte attrice, anche ammesso che la vettura, come sostenuto dalla difesa di parte convenuta, fosse stata ferma al momento del sinistro, la circostanza che la stessa stazionasse sulle strisce pedonali incontestabile in quanto provata per tabulas (video) – doveva
-
comportare tre ordini di conseguenze:
a) una violazione delle norme di comportamento da parte del convenuto atteso che le strisce pedonali sono definite dall'art. 3 C.d.S., nel testo vigente all'epoca del sinistro, "parte della carreggiata.......sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli" i cui conducenti devono pertanto favorire l'attraversamento garantendone la sicurezza, con l'arresto prima delle strisce e non sulle medesime;
b) un indubbio rapporto eziologico tra tale condotta del convenuto ed il sinistro, atteso che, qualora fosse vera la circostanza riportata nel capitolo di prova n. 4 dedotto ex adverso che l'attore impattò contro il veicolo fermo e di cui è causa per scansare un altro veicolo in transito, ciò si sarebbe sicuramente evitato ove il CP_2 si fosse arrestato prima delle strisce pedonali e non al loro interno;
Tes 3 indotto da parte convenuta il quale aveva c) la sostanziale inattendibilità del teste riferito che la vettura del CP 2 contrariamente a quanto risulta dal video predetto, fosse ferma oltre le strisce pedonali. La difesa di parte appellante sosteneva inoltre che la ricostruzione del sinistro fornita dalla parte convenuta fosse resa altamente inverosimile anche dalle conseguenze che dallo stesso erano derivate, l'impatto aveva infatti determinato il trasporto del pedone in ospedale a mezzo autoambulanza, la formulazione di una prognosi di sette giorni da parte dei sanitari del Pronto Soccorso ed il riconoscimento, nella relazione di parte, di cinque punti di invalidità permanente. L'appellante chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza laddove afferma che "parte attrice, quindi, non ha dato prova della responsabilità in capo al convenuto contumace CP_2
[...] " e perviene, per questa via, al rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
Egli chiede una pronuncia che al contrario dichiari la responsabilità del CP 2 il quale non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma ha anzi posto in essere un comportamento colposo che è stato causa (o, quanto meno, concausa) del sinistro".
Nel merito
Si ritiene che il Giudice di Pace abbia errato laddove non ha fatto applicazione dell'art. 2054 I co. cc. previsto per il caso di sinistro che veda coinvolto veicolo e pedone. Si deve infatti osservare che, seguendo l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione, al quale si ritiene di aderire, la "circolazione" non si riferisca ai soli veicoli in movimento, comprendendo anche l'ipotesi della sosta, su via pubblica o privata;
pertanto, anche in caso di accoglimento della tesi di parte convenuta, secondo la quale il veicolo era fermo, quest'ultima non avrebbe fornito la prova liberatoria volta a vincere la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata.
"Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata "(si veda Cass. Civ. Sez. III, Ord. 1812/2025).
Si deve in ogni caso e ad abundantiam osservare che, al contrario di quanto affermato dal Giudice di Pace, potesse ritenersi raggiunta la prova della dinamica del sinistro.
Premesso che nessuno dei testimoni indotti dalle parti era presente al momento del sinistro, si deve infatti osservare che - dal video girato nell'immediatezza da uno di questi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, posto che quanto oggetto di dichiarazione risulta confermato dalle immagini visionate in contraddittorio, si evince che la vettura del CP_2 dopo il sinistro, si trovasse ferma sulle strisce pedonali e non oltre le medesime, come affermato dal teste indotto dal convenuto (Sig. Tes 3 ), che per tale motivo - risulta sicuramente meno attendibile. Il teste
-
Tes 1 ha inoltre udito il CP_2 ammettere la propria responsabilità per quanto accaduto. La circostanza riferita dalla teste Tes 4 relativa al fatto che la moglie dell'attore nei giorni successivi al sinistro, le avesse dichiarato che il coniuge aveva colpito la vettura del CP_2 non può invece avere rilievo probatorio nella presente causa, in quanto la moglie dell'attore non era presente sul luogo del sinistro nel momento in cui questo si è verificato, come pure la testimone. Si deve inoltre osservare che, nel presente grado di giudizio, è stata disposta CTU medico legale in ordine al seguente quesito:
"Dica il CTU, esaminati i fascicoli e la documentazione medica agli atti, visitato il periziando, quali lesioni ebbe a riportare il Sig. Persona 1 a seguito del sinistro per cui è causa. Verifichi la compatibilità delle lesioni subite con la dinamica del sinistro ed in particolare se possano essere state prodotte da un urto del pedone contro il veicolo fermo oppure se lo stesso dovesse essere in movimento. In caso di sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente, li descriva e li quantifichi come Danno Biologico. Si esprima sulla presenza di eventuale danno specifico. Indichi l'inabilità temporanea sia assoluta che relativa e si esprima sulla congruità e pertinenza delle spese mediche in atti".
Il CTU, con metodo e conclusioni interamente condivisi, fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati, nella propria relazione peritale ha accertato che l'evento è "coerente con l'energia cinetica trasmessa dall'urto di un veicolo che proveniva dalla sinistra del pedone e lo attingeva all'arto inferiore sinistro e conseguente successiva proiezione al suolo del pedone" e che pertanto è da ritenersi compatibile con la dinamica riferita dall' Pt 1
Il CTU aggiunge inoltre “Di contro, appare del tutto improbabile che se il pedone avesse urtato con il ginocchio un veicolo fermo l'efficienza lesiva sarebbe stata tale da produrre analoga estesa lesione da impatto a carico del condilo femorale e del piatto tibiale, con sollecitazione in valgo delle strutture mediali del ginocchio". Il CTU ha quindi concluso che "l'evento lesivo sia compatibile con un investimento di pedone da parte di una autovettura e successiva proiezione al suolo del pedone". Alla luce di quanto esposto si deve pertanto ritenere dimostrata la sussistenza della responsabilità esclusiva in capo al CP_2 per le lesioni causate alla parte appellante e conseguentemente integralmente riformata sul punto l'impugnata sentenza.
Sul quantum.
Danno non patrimoniale.
Il CTU ha accertato che l'evento ha provocato all'attore un'invalidità permanente pari al 2%, nonché un'inabilità temporanea di giorni 37, di cui 7 al 75%, 15 al 50% e 15 al 25%.
Pertanto in applicazione dell'art. 139 cod. ass. il danno deve essere liquidato come segue, sulla base del DM 16 luglio 2024:
Parte 1 nato in [...] il [...], e, pertanto, di anni 47 alla data del sinistro.
Invalidità temporanea parziale al 75% gg 7 = € 290,01
Invalidità temporanea parziale al 50% gg 15 = € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 25% gg 15 = € 207,15
Invalidità permanente 2% = € 1.698,51 Totale danno biologico = € 2.609,97
Non si ritiene di dover riconoscere alcun incremento per danno morale e/o sofferenza soggettiva.
Danno patrimoniale. Devono essere riconosciute e rimborsate le spese mediche documentate ammontanti complessivamente ad € 318,31, di cui alle ricevute prodotte all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado (docc.ti 11-17), che il CTU ha ritenuto congrue, nonché le spese di consulenza tecnica di parte pari ad € 100,00, che del pari si ritiene congruo (doc. 18).
Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato,
-
dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di luglio 2024 (come da DM 16/7/2024
) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio), Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Sul danno patrimoniale decorrono gli interessi nella misura legale dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo.
I convenuti in appello dovranno essere infine condannati al rimborso delle spese di CTU anticipate dall'appellante, pari ad € 732,00 (come da contabile di bonifico depositata ), che devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in appello, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi nei valori medi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata
-accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro Controparte_2 stradale verificatosi in data 14.10.2019 ai danni di Parte 1 ; in conseguenza del suddetto sinistro ha
-accerta e dichiara che Parte 1 subito un danno non patrimoniale pari ad € 2609,97 e un danno patrimoniale pari ad € 318,31, ha inoltre sostenuto esborsi pari ad € 100,00 per il proprio CTp;
accerta e dichiara l'operatività della polizza stipulata da Controparte_2 con [...]
Controparte_1 per l'effetto
-condanna Controparte_2 ed Controparte_1 in della somma di € 2609,97 per danno solido al pagamento in favore di Parte 1 non patrimoniale e del danno patrimoniale pari ad € 318,31, per spese mediche e per la somma di € 100,00 per il CTp;
ed
-condanna Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in solido a favore di delle spese del primo grado di giudizio Parte 1
,
che liquida in complessivi € 1265,00 per compenso professionale ed € 164,95 per spese, oltre accessori di legge, nonché delle spese del presente giudizio di appello che liquida in complessivi €
2552,00 per compenso professionale, € 194,15 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario, oltre ad € 732,00 per spese di CTU. La Spezia, 24/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi