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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, iscritta al n. 1810 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 28 febbraio 1956, c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
E
, nata a [...] nel Cimino (VT) l'8 dicembre 1960, Parte_2
c.f. ; C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella Giannini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 NOVEMBRE 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 maggio 1979 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano (VT), parte II, serie
A, n. 11); che dalla loro unione sono nate le figlie e Persona_1 [...]
, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la pro- Per_2
secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Soriano nel Cimino, Località Pantane 129/A in com- proprietà tra loro, viene assegnata alla signor con quanto Parte_2
in essa contenuto e con il pertinenziale magazzino. Il marito lascerà l'abitazione non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, portando con sé gli effetti personali.
3. Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo al mante- Parte_1
nimento, l'assegno mensile di euro 200,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
4. L'autovettura Fiat Punto targata ET490ES viene assegnata in uso esclusivo alla moglie.
5. Il signo si impegna e obbliga a sostenere le spese di manuten- Parte_1
zione ordinaria e straordinaria dei terreni e dei fabbricati in comproprietà con la moglie per la quota su di lei ricadente, ivi comprese quelle riguardanti la casa co- niugale ed il magazzino a lei assegnati. Il marito si impegna e obbliga altresì al pa- gamento e/o al rimborso alla coniuge della quota di lei delle imposte, tasse e con- tributi gravanti su tutti gli immobili in comproprietà, compresa la casa coniugale ed il magazzino assegnati alla signor nonché si impegna e obbliga a sostenere Pt_2
e/o rimborsare alla moglie per intero le spese per le utenze domestiche e del ma- gazzino a lei assegnati.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. La signor continuerà a percepire la quota del 50% dei Parte_2
frutti civili e naturali che derivano dagli immobili in comproprietà.
7. Le parti concordano che le spese processuali siano poste interamente a carico del signo ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore inde- terminabile della controversia, nonché della riduzione dei parametri medi di cui alla tab. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 in ragione della bassa complessità delle questioni affrontate – sono poste interamente a carico del sig. , come con- Parte_1
cordato dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) pone a carico del ricorrente le spese processuali, liquidate Parte_1
in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 603,00 per la fase introduttiva ed € 1.452,50 per la fase pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
decisionale), oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, iscritta al n. 1810 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] nel Cimino (VT) il 28 febbraio 1956, c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
E
, nata a [...] nel Cimino (VT) l'8 dicembre 1960, Parte_2
c.f. ; C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella Giannini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 NOVEMBRE 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 maggio 1979 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano (VT), parte II, serie
A, n. 11); che dalla loro unione sono nate le figlie e Persona_1 [...]
, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la pro- Per_2
secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Soriano nel Cimino, Località Pantane 129/A in com- proprietà tra loro, viene assegnata alla signor con quanto Parte_2
in essa contenuto e con il pertinenziale magazzino. Il marito lascerà l'abitazione non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, portando con sé gli effetti personali.
3. Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo al mante- Parte_1
nimento, l'assegno mensile di euro 200,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
4. L'autovettura Fiat Punto targata ET490ES viene assegnata in uso esclusivo alla moglie.
5. Il signo si impegna e obbliga a sostenere le spese di manuten- Parte_1
zione ordinaria e straordinaria dei terreni e dei fabbricati in comproprietà con la moglie per la quota su di lei ricadente, ivi comprese quelle riguardanti la casa co- niugale ed il magazzino a lei assegnati. Il marito si impegna e obbliga altresì al pa- gamento e/o al rimborso alla coniuge della quota di lei delle imposte, tasse e con- tributi gravanti su tutti gli immobili in comproprietà, compresa la casa coniugale ed il magazzino assegnati alla signor nonché si impegna e obbliga a sostenere Pt_2
e/o rimborsare alla moglie per intero le spese per le utenze domestiche e del ma- gazzino a lei assegnati.
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6. La signor continuerà a percepire la quota del 50% dei Parte_2
frutti civili e naturali che derivano dagli immobili in comproprietà.
7. Le parti concordano che le spese processuali siano poste interamente a carico del signo ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore inde- terminabile della controversia, nonché della riduzione dei parametri medi di cui alla tab. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 in ragione della bassa complessità delle questioni affrontate – sono poste interamente a carico del sig. , come con- Parte_1
cordato dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) pone a carico del ricorrente le spese processuali, liquidate Parte_1
in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 603,00 per la fase introduttiva ed € 1.452,50 per la fase pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
decisionale), oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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