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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 26097/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17.03.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Parte_5 Parte_6 Parte_7 via Savoia n. 84, presso lo studio degli avv.ti Luca Mirabelli (PEC
) e Luca Alberto Pagnotta (PEC Email_1
), che li rappresentano e difendono, sia Email_2 congiuntamente sia disgiuntamente, giusta procura in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Circonvallazione Gianicolense n. 87, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Fratto (PEC
), Vincenzo Gambardella (PEC Email_3
) ed Egidio Mammone (PEC Email_4
, giusta procura alle liti in atti;
Email_5
RESISTENTE Oggetto: pagamento incentivi ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 05.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati rappresentavano che, ai sensi dell'art. 15, comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, gli Enti del SSN, relativamente all'acquisto di beni e servizi, utilizzano le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; che la citata Consip S.p.A. indiceva una gara per la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 26, Legge 488/99 e s.m.i., dell'art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, avente ad oggetto l'affidamento di “ … un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/200”; che relativamente al lotto 6 del bando, comprensivo del territorio di cui alla Regione Lazio, l'appalto veniva aggiudicato da un R.T.I. con mandante EA S.p.A e mandataria capogruppo EL LI S.p.A., di talché, in data 06.12.2012, la Consip S.p.A. stipulava con il predetto raggruppamento la Convenzione per la fornitura del “Multiservizio Tecnologico e Integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni”; che, con nota dell'8.08.2014, l' Controparte_1 aderiva alla citata convenzione per una durata contrattuale di 7 anni e, per
[...]
l'effetto, provvedeva a trasmettere all'RTI l'ordine diretto di fornitura n. 1500449, per l'importo complessivo di € 62.699.380,90 iva inclusa;
che, con successiva deliberazione n. 697 del 24.11.2014, la resistente decideva di aderire alla citata convenzione anche relativamente ai servizi complementari, per l'ulteriore importo complessivo di € 29.120.918,57; che in data 30.12.20214 l' sottoscriveva, pertanto, con il RTI il relativo contratto di Controparte_1 appalto, avente decorrenza dal 1.12.2014 e durata settennale;
che nell'ambito del predetto appalto, i ricorrenti, tutti facenti parte del personale non dirigente assegnato all'
[...]
Parte_8
hanno svolto una lunga serie di attività; che, in particolare, rivestiva la
[...] Parte_1 carica di Direttore dei Lavori e quella di Responsabile del Personale Parte_2 amministrativo assegnato all'appalto, fornendo entrambi altresì assistenza tecnica/amministrativa al RUP ed al Supervisore del Multiservizio Tecnologico;
che il ricorrente
, dal 16.09.2017, svolgeva attività di collaborazione con il Direttore del Lavori, Parte_9 nella qualità di Direttore Operativo, gestendo altresì, per tutta la durata del contratto, il Servizio di Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica “D.7” del Multiservizio Consip;
che le ricorrenti
, e a far data dal 16.09.2017, e la ricorrente Parte_4 Parte_5 Parte_6
a far data dal 01.07.2019, svolgevano attività amministrative a supporto dell'Ufficio Parte_7
Tecnico; che l'esecuzione dell'appalto si concludeva il 15.04.2022. Rappresentavano i ricorrenti che ai sensi della normativa applicabile ratione temporis, costituita dall'art. 92, comma 5, D.lgs 163/2006, agli stessi sarebbe spettata, per il lavoro prestato, “… una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro
…”; che, alla predetta disposizione veniva data attuazione con Regolamento assunto dall'
[...]
con delibera n. 466 del 04.03.2002; che, nonostante detto Regolamento fosse stato CP_1 adottato in costanza della precedente normativa, costituita dall'art. 18 della Legge 109/1994, l'ente resistente, in diverse occasioni, aveva comunque provveduto a disporre il pagamento degli incentivi in esame sulla scorta di questo;
che, la proposta di delibera volta a contabilizzare le incentivazioni per le funzioni tecniche espletate nell'ambito dell'appalto dai ricorrenti, veniva rigettata;
che, detto diniego veniva motivato come segue: “Si restituisce. Inapplicabile normativa di riferimento abrogata. Si dovranno concordare successivamente termini e modalità. 3.02.2023”; che i ricorrenti insistevano nel richiede il pagamento degli incentivi dovuti, da ultimo con lettera del 03.05.2024. Tutto ciò premesso concludevano chiedendo all'intestato Tribunale di: “- in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a ricevere il pagamento degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 a seguito dell'espletamento delle prestazioni professionali rese nell'ambito del Multiservizio Tecnologico Integrato sottoscritto dall Controparte_1 con l (mandataria capogruppo) e EA S.p.A.
[...] Controparte_2
(mandante) nel periodo ricompreso tra il 16 settembre 2017 e il 15 aprile 2022, in misura percentuale rispetto all'importo posto a base di gara ossia a base dell'Ordine Diretto di Acquisto dell'8.08.2014, e per l'effetto, condannare l a Controparte_1
pagina 2 di 10 corrispondere Euro 51.392,93 in favore dell'Ing. Euro 51.799,80 in favore del Dott. Parte_1
, Euro 29.443,87 in favore del SI. , Euro 4.711,02 in favore della SI.ra Parte_2 Parte_3
, Euro 2.869,44 in favore della SI.ra Euro 4.154,26 in favore della Parte_4 Parte_7
SI.ra ed Euro 3.982,95 in favore della SI.ra ovvero la minore o Parte_5 Parte_6 maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a ricevere il pagamento degli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 a seguito dell'espletamento delle prestazioni professionali rese nell'ambito del Multiservizio Tecnologico Integrato sottoscritto dall con l (mandataria Controparte_1 Controparte_2 capogruppo) e EA S.p.A. (mandante) nel periodo ricompreso tra il 16 settembre 2017 e il 15 aprile 2022, in misura percentuale rispetto all'importo indicato nello stato finale dell'appalto, e per l'effetto, condannare l a corrispondere Euro Controparte_1
24.491,15 in favore dell'Ing. Euro 24.195,21 in favore del SI. , Euro Parte_1 Parte_2
14.031,39 in favore del SI. , Euro 2.245,02 in favore della SI.ra , Parte_3 Parte_4
Euro 1.367,42 in favore della SI.ra Euro 2.969,55 in favore della SI.ra Parte_7 [...] ed Euro 1.898,06 in favore della SI.ra ovvero la minore o maggiore misura Parte_5 Parte_6 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dall
[...]
come meglio indicato nella parte motiva del presente atto, e per Controparte_1
l'effetto condannare l al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti dagli odierni ricorrenti quale conseguenza immediata e diretta dei citati inadempimenti, e per l'effetto, condannare l a corrispondere Euro Controparte_1
51.392,93 in favore dell'Ing. Euro 51.799,80 in favore del Dott. , Parte_1 Parte_2
Euro 29.443,87 in favore del SI. , Euro 4.711,02 in favore della SI.ra Parte_3 Parte_4
, Euro 2.869,44 in favore della SI.ra Euro 4.154,26 in favore della SI.ra
[...] Parte_7 [...] ed Euro 3.982,95 in favore della SI.ra ovvero condannare l Parte_5 Parte_6 [...]
a corrispondere Euro 24.491,15 in favore dell'Ing. Controparte_1 Pt_1
Euro 24.195,21 in favore del SI. , Euro 14.031,39 in favore del SI.
[...] Parte_2 Pt_3
, Euro 2.245,02 in favore della SI.ra , Euro 1.367,42 in favore della
[...] Parte_4
SI.ra Euro 2.969,55 in favore della SI.ra ed Euro 1.898,06 in favore Parte_7 Parte_5 della SI.ra ovvero la minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e Parte_6 rivalutazione come per legge;
- condannare parte resistente al pagamento integrale dei compensi e delle spese di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Luca Alberto Pagnotta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
pagina 3 di 10 Si osserva preliminarmente che l'eccezione di prescrizione, formulata da parte resistente, non può trovare accoglimento. E' in atti infatti che, dopo la conclusione del contratto di appalto, avvenuta il 15.04.2022 (cfr. doc. 14 ric.), i ricorrenti abbiano provveduto a richiedere all' il pagamento degli Controparte_1 incentivi in esame con lettera di diffida del 09.10.2023 (cfr. doc. 21 ric.), cui seguiva la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, che parte resistente dichiara essere avvenuta in data 29.07.2024. Pertanto, nessuno dei termini di prescrizione prospettati dall'ente resistente può ritenersi integrato, stante la presenza dei predetti atti interruttivi. Ciò posto, preme rilevare come nel caso di specie, per poter affrontare la questione oggetto del presente giudizio, si renda preliminarmente necessario individuare quale sia la normativa applicabile ratione temporis. In particolare, si osserva che il contratto di appalto nell'ambito del quale i ricorrenti hanno prestato l'attività di cui chiedono la retribuzione, trae origine da un bando di gara, avente ad oggetto “l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 388/2000”, pubblicato da Consip S.p.A. nel 2009. (cfr. doc. 2 e 5 ric.). In data 06.12.2012 la Consip stipulava la Convenzione per la fornitura del suddetto multiservizio, relativamente al lotto 6 (Lazio, Campania e Sardegna), con il RTI avente mandante EA S.p.A. e mandataria EL LI S.p.A. . L' decideva di aderire a tale convenzione dapprima con delibera n. 699 del Controparte_1
08.08.2014 e, poi, con delibera n. 697 del 24.11.2014 (cfr. doc. 4 e 5 ric.). L'attività espletata dai ricorrenti nell'ambito del suddetto appalto, e per la quale gli stessi chiedono l'erogazione dell'incentivo, si è svolta successivamente ovvero dal 16.09.2017 al 15.04.2022. Orbene, nell'arco temporale sopra descritto la normativa relativa ai c.d. “incentivi alla progettazione”, ha subito numerose modifiche. Al tal fine si ritiene utile richiamare una recente sentenza del Tribunale di Catania, la quale ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia: “La disciplina relativa agli incentivi per le funzioni tecniche è stata introdotta dalla legge 109/1994 (poi abrogata dal D.lgs. 163/2006), che all'art. 18 - incentivi e spese per la progettazione - ha previsto detto istituto, disponendo: “1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo '2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. […]”.
pagina 4 di 10 In sintesi, la legge n. 109/1994 aveva previsto che una somma calcolata in percentuale sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro fosse ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e recepiti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra le figure professionali interne all'amministrazione aggiudicatrice partecipanti alle attività tecniche. Il d.lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (abrogato con d.lgs. 50/2016), all'art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione) comma 5 ha innovato la previgente normativa, portando il limite delle risorse destinabili all'incentivo al 2% dell'importo a base di gara. La successiva L. 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014, ha abrogato il comma 5 dell'art. 92 d.lgs 163/2006 e ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 93, d.lgs 163/2006, con cui ha istituito il “fondo per la progettazione e l'innovazione”, a cui destinare, da parte delle amministrazioni, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Il d.lgs. 50/2016 (abrogato dal d.lgs 36/2023) ha ridisciplinato l'istituto degli incentivi all'art. 113 (“incentivi per funzioni tecniche”), consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di retribuire le funzioni tecniche, sempre previa adozione di un Regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, disponendo che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e disponendo, al comma 2, che “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti” L'art. 113 è poi stato modificato dall'art. 76 d.lgs. n. 56/2017, che modificando il comma 2 (“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse …”) ha esteso lo stanziamento degli incentivi anche agli appalti di servizi e forniture. Da ultimo, la disciplina degli incentivi è stata riformulata dal nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 (art. 45 e allegato I.10). In particolare, l'art. 45 dispone che “1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. […]”, evidenziandosi l'ampliamento, rispetto al passato, delle funzioni tecniche “incentivabili”, estese dalla norma anche a quelle inerenti procedure diverse dagli appalti, come concessioni e affidamenti diretti.” (Trib. Catania, sent. n. 1628/2024). Ebbene, in ordine al criterio da seguire per identificare la disciplina ratione temporis applicabile, la citata pronuncia si è espressa come segue: “Va, infatti, rilevato che l'art. 216 del d.lgs. 50/2016 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica pagina 5 di 10 alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore [….]”. Al riguardo, la giurisprudenza contabile, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che “Con riferimento alle disposizioni recate dal d.lgs., il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha chiaramente risolte scegliendo e utilizzando (tra quelle astrattamente disponibili) l'opzione dell'ultrattività, mediante, cioè, la previsione generale che le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo “Codice”, e, quindi, dopo il 19 aprile 2016 […]» (Cons. Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4994)”, aggiungendo che “non essendo rintracciabili espresse disposizioni che escludano la disciplina degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del nuovo codice dal regime intertemporale sopra riferito, si deve ritenere che quest'ultima possa essere applicata esclusivamente alle attività realizzate sotto la vigenza di bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore (Corte conti Sez. controllo Lombardia n. 190/2017/PAR ed in senso analogo n. 191/2017/PAR)” (Corte dei conti, Sez. controllo Emilia – Romagna n. 120/2020/PAR). Quindi, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'incentivo tecnico ex art.113 del c.d. Codice degli Appalti del 2016, rileva l'avvio della procedura per la scelta del contraente, con la conseguenza che alle procedure antecedenti la data del 19.4.2016, di entrata in vigore del codice ( …
), non può essere applicata la disciplina richiamata. Dovendosi quindi prendere a riferimento temporale la data della procedura per la scelta del contraente, nel nostro caso individuabile in quella del 13.5.2005, data della stipula della convenzione tra il .. e la Società, ne discende che il contratto di concessione è sorto in vigenza della L. 190/1994, e pur sviluppando la sua fase esecutiva negli anni di vigenza del D.lgs. 50/2016, resta assoggettato, per quanto concerne l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dalla legge antecedente …” (Trib. Catania, sent. cit.). Invero, alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza contabile, la quale ha chiarito quanto segue: “ … a fronte di un'espressa regola intertemporale contenuta nell'art. 216 e in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall'operatività del principio di ultrattività le norme contenute nell'art. 113, ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste ultime il principio della retroattività, o comunque, la regola del tempus regit actum si rivela priva di fondamento positivo e, pertanto, foriera di incertezze interpretative e di confusione applicativa. Ne deriva che l'istituto previsto dall'art. 113 non è applicabile alle procedure bandite prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice …” (Sez. Regionale controllo per la Toscana, del. n. 186/2017/PAR). E, ancora, “… ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens. Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell'art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate pagina 6 di 10 fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum” (Deliberazione n. 16/2021/QMIG, Sezione delle Autonomie della Corte dei conti). Alla luce dei principi sopra descritti, è quindi possibile concludere che - nonostante l'attività per cui viene richiesto l'emolumento sia stata posta in essere nel periodo dal 16.09.2017 al 15.04.2022 e, quindi, in costanza del d.lgs. n. 50/2016 - quest'ultimo non possa trovare applicazione. La normativa applicabile ratione temporis dovrà invece essere individuata avendo quale riferimento la data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta nel 2009, e, pertanto, andrà identificata nella disciplina allora vigente ovvero nell'art. 92 del D.lgs 163/2006, nella sua versione originaria, Ciò posto, si rende quindi necessario esaminare se le attività poste in essere dai ricorrenti siano da ritenere legittimamente incentivabili alla luce della predetta disciplina e delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Invero, nel caso di specie, l'indagine su tali elementi si presenta necessaria a prescindere dalla questione, pure sollevata dalle parti, della mancata adozione del regolamento prescritto dall'art. 92 del D.lgs 163/2006. Co l' , infatti, ha negato la corresponsione dell'incentivo richiesto ritenendo inapplicabile il Regolamento di cui alla delibera n. 466 del 04.03.2002, in quanto adottato in costanza di una normativa, quale quella di cui alla Legge 109/1994, ormai abrogata (cfr. doc. 19 ric.). In ordine alla valenza del suddetto regolamento, richiamato sia dall'art. 18 della Legge 109/1994 che dall'art. 92 del D.lgs 163/2006, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “… il compenso può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice (Cass. Sez. L - Sentenza n. 13937 del 05/06/2017), trovando i propri presupposti nell'adozione del regolamento per le modalità di erogazione che le amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3779 del 09/03/2012), da ciò dovendosi desumere che la nascita del diritto al compenso incentivante è condizionata, non alla sola prestazione dell'attività incentivata – come sostanzialmente sembra opinare la Corte territoriale - bensì alla presenza di un'ulteriore serie di presupposti, assenti i quali lo svolgimento dell'attività non conferisce il diritto alla corresponsione del compenso” (Cass. L, ord. 2142/2024). Orbene, preso atto dell'importanza rivestita dall'atto regolamentare, si osserva però che, accanto a quest'ultimo, affinché sorga il diritto all'incentivo, è altresì necessario che un'attività, qualificata come incentivabile, venga effettivamente posta in essere da coloro che richiedono la corresponsione di tale emolumento. Anzi, a ben vedere, tale ultima circostanza costituisce presupposto logicamente antecedente all'esame di qualsiasi questione relativa all'adozione o meno, da parte della stazione appaltante, dell'atto di regolamento, dal momento che, in caso di mancata prestazione, da parte del personale della stessa, di un'attività astrattamente qualificata come incentivabile, non avrebbe senso indagare in merito all'adozione dell'atto regolamentare poiché, indipendentemente da questa, il diritto di credito non potrebbe comunque configurarsi. Ciò posto, si osserva che la disciplina di cui all'art. 92, comma 5, D.lgs 163/2006, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva quanto segue: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti pagina 7 di 10 di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”. Tale norma si pone in continuità con la precedente disposizione di cui all'art. 18, comma 1, Legge 109/1994, la quale stabiliva che “Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”. In ordine all'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire quanto segue: “il dato testuale contenuto nel comma 1 del richiamato art. 18, che fa riferimento ad "ogni singola opera o lavoro" attesta che l'incentivo è riconosciuto solo con riguardo ad appalti, ovvero a parti dell'appalto, relativi ad opere o lavori rispetto ai quali soltanto possono ipotizzarsi le attività professionali di "redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo" alle quali la disposizione fa esplicito riferimento (Pareri C. Conti sez Reg. controllo Puglia n. 114 del 2014, sez. Reg. controllo Piemonte n. 97 del 2014); che la disposizione va letta in continuità logico-giuridica con l'art. 2 della legge n. 109 del 1994 che, nell'individuare nella rubrica l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge, definisce lavori pubblici "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992"; che, in conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall' art. 13 c. 4 della legge 17.5.1999 n. 140, l'incentivo nei casi di appalti "misti" deve essere riconosciuto pagina 8 di 10 soltanto con riguardo alle parti dell'appalto concernenti opere o lavori in senso stretto e non anche con riguardo alle parti dell'appalto relative ai servizi e alle forniture" (Cass. L, ord. 16582/2018). Orbene, si ritiene che tale assunto possa estendersi anche all'art. 92 D.lgs 213/2006, il quale pure fa espresso riferimento “ad ogni singola opera o lavoro”, dovendosi quindi condividere le determinazioni assunte da questo Tribunale nel giudizio che ha visto coinvolto uno degli odierni ricorrenti, il SI. , vertente su di una questione analoga. Parte_1
In tale occasione è stato statuito quanto segue “L'art. 92, comma quinto, del d. lgs. n. 163 del 2006, che ha sostituito l'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che aveva introdotto una disposizione analoga, dispone che “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie”. Il compenso incentivante previsto in favore del personale degli uffici tecnici di P.A. per la progettazione di opere pubbliche posto a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titolari di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva costituisce trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario ed incentivante dell'attività lavorativa svolta con mansioni di progettazione ed è disciplinato nei suoi presupposti dal regolamento che tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell'art. 6, legge n. 127 del 1997, e richiede in generale un'attività di progettazione per un'opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la realizzazione della quale ci sia stata l'aggiudicazione dell'appalto (Cass. 12 aprile 2011, n. 8344).
2.1. Presupposto essenziale per l'operatività della norma, allora, è l'assunzione diretta a mezzo di propri tecnici da parte della pubblica amministrazione dell'attività di progettazione di un'opera pubblica da realizzare. Questa premessa rende evidente l'infondatezza della domanda, posto che non sussiste alcuna opera pubblica da realizzare e l'amministrazione, e di conseguenza il dipendente ricorrente, non ha provveduto a porre in essere alcuna attività di progettazione di carattere tecnico. Infatti, nella fattispecie in esame l'oggetto dell'appalto era costituito dall'assegnazione a soggetti esterni del servizio di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e non già la realizzazione di un'opera pubblica in ordine alla quale la pubblica amministrazione si sia avvalsa dei propri tecnici per la fase di programmazione e progettazione.” (Tribunale di Roma, sent. 6721/2017). Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, l'appalto non aveva ad oggetto l'esecuzione di un'opera né di un lavoro e, comunque, non risulta che i ricorrenti abbiano posto in essere alcuna attività di progettazione nell'ambito dello stesso. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso depositato da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in data 05.07.2024, Parte_10
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell' Controparte_1 delle spese di lite liquidate in € 6.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, iva e cpa come per legge
Roma, 17 marzo 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Angela Damiani
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