Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Sentenza 3 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 27/05/2021, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00566/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2007, proposto da
Molex Zetronic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Verzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noventa Padovana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale di Noventa Padovana n. 124 Reg. Delib. in data 01/12/2006, ad oggetto " Nodo viario di Padova Est: nuova viabilità in comune di Noventa Padovana e parcheggio scambiatore presso casello di Padova Est. Controdeduzioni e approvazione progetto definitivo ";
degli atti presupposti, connessi e conseguenti ed espressamente del parere della I Commissione Consiliare del Comune di Noventa Padovana espresso in data 14.11.2006 sulla base della relazione dello studio di progettazione 29.05.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Considerato che la ricorrente, Molex Zetronic S.r.l., ha impugnato la deliberazione consiliare del Comune di Noventa Padovana, in epigrafe descritta, di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione per opere di completamento del nodo viario di “ Padova-Est ”, consistenti nella realizzazione di una rotatoria e di un parcheggio scambiatore, in un’area collocata nelle immediate vicinanze di via P. Micca, prossima alla sede dell’impresa;
Considerato che l’area di proprietà della ricorrente presenta due accessi, di cui uno (posto sul lato nord, in direzione del nodo viario) prospiciente la suddetta via P. Micca;
Considerato che tale accesso risulterebbe posto a servizio della nuova porzione dello stabilimento, oggetto di un ampliamento già assentito dall’Amministrazione comunale;
Considerato che la ricorrente ritiene che la prossimità della rotatoria con tale accesso, essenziale alla realizzazione e alla futura conduzione della nuova porzione dell’insediamento produttivo, possa produrre delle interferenze negative sulla movimentazione dei mezzi, anche a causa della prevista realizzazione di una pista ciclabile, ciò che di fatto limiterebbe la fruizione dell’auspicato ampliamento;
Rilevato che, a fondamento dell’impugnativa (e, a ben vedere, a comprova dello stesso interesse sotteso al gravame), la ricorrente ritiene che il progetto viario non avrebbe tenuto conto dell’ampliamento, benché questo fosse già stato autorizzato, precludendone in definitiva la concreta realizzazione;
Ritenuto che, ai fini della decisione, appare necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, e, in particolare, disporre:
- che il Comune di Noventa Padovana, allo stato non costituito, rediga e depositi presso la segreteria del Tribunale una documentata relazione sui fatti di causa, avendo cura di delineare, oltre allo stato di realizzazione degli interventi relativi al completamento del nodo viario di “ Padova-Est ” e della contestata pista ciclabile (con specifico riferimento all’area interessata e ai possibili effetti dell’opera sull’accesso carrabile presente in via P. Micca), gli interventi edilizi assentiti ed eseguiti nel compendio della ricorrente;
- che la ricorrente provveda a documentare la permanenza dell’interesse alla decisione del gravame, specie in riferimento all’eventuale attuazione dell’intervento di ampliamento previsto nella proprietà, in ipotesi pregiudicato dal completamento del nodo viario;
Ritenuto che entrambi gli incombenti dovranno essere espletati nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare la trattazione del merito del ricorso all’udienza straordinaria del 16 novembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione e rinvia la trattazione del merito all’udienza straordinaria del 16 novembre 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO