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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2828 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SGAMMEGLIA Parte_1
CRISTINA, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ISIDORO VINCENZO, giusta procura depositata telematicamente;
-opposta -
Oggetto: Opposizione a D.I.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24.11.23 proponeva opposizione al d.i. n. 216/2023 Parte_1
R.G.N. 2329/2023, emesso il 13/10/2023 dal Tribunale di Agrigento- Sezione
Lavoro e notificato il 16/10/2023, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.455,76, oltre interessi e spese, a titoli di contributi previdenziali per le annualità 2017, 2018 e 2019 in favore della
[...]
Controparte_1
A fondamento della propria pretesa invocava la nullità del D.I. per mancanza di prova scritta, nonché la prescrizione del credito.
Si costituiva la opposta contestando le avverse pretese e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter in sostituzione dell'udienza del 4.2.25.
1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. In virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la «
[...]
, in quanto Controparte_2 inclusa nell'elenco A allegato al decreto legislativo, è stata trasformata in un'associazione (comma 1), continua a sussistere come ente senza fini di lucro, assume la personalità giuridica di diritto privato (comma 2) e continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali è stata originariamente istituita, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (comma 3). L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1994 riconosce alle Casse privatizzate «autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta». Quanto alla gestione economico-finanziaria, «deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale» (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).
Nel caso di specie, la parte opposta ha dato prova dell'iscrizione di Parte_1 alla gestione previdenziale ed ha allegato il mancato pagamento dei contributi per le annualità 2017, 2018 e 2019, attestato dal proprio Direttore (v. attestazione fasc. monitorio), ed ha allegato l'estratto contributivo.
Si rammenta che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali (o dei premi assicurativi), costituiscono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo,
c.p.c. sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore
(nella specie ), sia i verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro oppure i CP_1 verbali di accertamento degli ispettori dell'INAIL.
In relazione alla pretesa creditoria di che trattasi, la
[...] deve essere ricompressa, al pari degli Parte_2 altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c., comma 2, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis,
Cass., n. 12227/2004).
La parte opposta, pertanto, ha fornito prova scritta del credito, mentre la parte opponente non ha effettuato alcuna allegazione circa l'eventuale avvenuto pagamento né, comunque, nessuna deduzione in ordine ad eventuali fatti impeditivi od estintivi, se non con una generica eccezione di prescrizione.
A tal proposito, si ribadisce che i contributi previdenziali richiesti dalla CP_1 afferiscono alle annualità 2017, 2018 e 2019.
2 Parte opposta ha prodotto sia in fa se monitoria sia nella presente fase di opposizione PEC del 13.3.22 (v. all. 3.1. fascicolo opposta), inviata all'indirizzo intestato alla ricorrente (che non lo ha tempestivamente disconosciuto), contente l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, con atto di formale messa in mora (“La presente vale anche come formale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione (art. 1219 cod. civ.)”.
Come noto, l'art. 3 della l. n. 335 del 1995, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie. Pertanto a fronte della notifica dell'atto interruttivo prescrizione operata dalla in data 13.3.22, i contributi richiesti in fase monitoria non possono essere CP_1 considerati prescritti.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere respinto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese della fase di opposizione secondo soccombenza, parametrate alla materia, al valore e all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso e per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 216/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento
(R.G.N. 2329/2023, emesso il 13/10/2023), conferendogli definitiva esecutività;
- pone le spese di lite della presente fase di merito a carico di , Parte_1 liquidandole in euro 1.865,00, oltre spese, IVA e CPA se dovute, con distrazione.
Così deciso in Agrigento, 04/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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