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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1373/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Barbarano Romano, località Petrola, snc, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Monte
Amiata n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Calabrese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
contro
e (in qualità di figlio di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
;
[...]
Convenuti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1
e il nipote (figlio dell'altro fratello , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 premorto in data 20.05.2020), affinché, previa declaratoria di apertura della successione di
1 (padre dei primi due e nonno del secondo), deceduto in data 16.01.2020 e alla PE cui eredità aveva rinunciato, unitamente alla propria figlia, fossero riconosciuti eredi puri e semplici del de cuius.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che i convenuti non solo non avevano predisposto l'inventario dei beni ereditari entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., pur avendo avuto il possesso dell'immobile sito in Barbarano, Località Monte Merlo sin dall'apertura della successione, ma, come da loro stessi affermato in un precedente giudizio, avevano accettato tacitamente l'eredità di tenendo dei comportamenti non riconducibili a meri PE poteri conservativi dei beni caduti in successione e compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbero potuto compiere se non in qualità di eredi.
Infatti, subito dopo il decesso del de cuius, avevano occupato l'immobile sito in Barbarano, Località
Monte Merlo, omettendo di pagare le rate del mutuo fondiario gravante sul medesimo bene e acceso da il figlio aveva incassato il canone pagato dal conduttore PE CP_1 dell'immobile da lui stesso concesso in locazione e aveva venduto parte dei beni mobili ivi presenti, dopo aver sottoscritto con il nipote un incarico di mediazione per la vendita CP_2 dell'immobile stesso;
entrambi i convenuti avevano sottoscritto con il Comune un accordo per il pagamento di tributi non pagati dal de cuius.
2. Non si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
3. Disposto il deposito di valida procura (successivamente prodotta in giudizio dall'attore) e ritenuta la causa di natura documentale e di pronta soluzione senza necessità di istruttoria, all'udienza di discussione del 17.09.2025 l'attore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedeva la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, in considerazione della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_1
non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
[...]
5. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, l'eredità può essere accettata espressamente o tacitamente (art. 474 c.c.).
2 L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), trattandosi di comportamenti e atteggiamenti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione e che si traducono in qualcosa di più intenso del potere conservativo/gestorio del patrimonio ereditario di cui sono dotati anche i chiamati all'eredità (art. 460 c.c.) (Cass., n. 14499/2018; Cass.,
n. 10060/2018).
Ebbene, nel caso in scrutinio risulta che a seguito del decesso di prima, e di PE
, poi, (figlio del primo) e (figlio del Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 secondo e quindi nipote del de cuius) sono gli unici chiamati all'eredità, in quanto l'attore e la di lui figlia vi hanno rinunciato (R.G. 1724/2020 V.G., n. cron. 2811/2020, n. Rep. 1450/2020; R.G.
2530/2020 V.G., n. cron. 4310/2020, n. Rep. 2200), mentre è subentrato nel Controparte_2 diritto di accettare l'eredità che spettava a ed è subentrato, per rappresentazione, Persona_1 nel luogo e nel grado dello stesso rispetto al de cuius (artt. 476 e 479 c.c.).
Inoltre, sia che hanno posto in essere comportamenti e Controparte_1 Controparte_2 compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità di PE
e che non avrebbero potuto compiere se non nella qualità di eredi dello stesso, in quanto
[...] non si sono limitati ad esercitare un potere meramente conservativo/gestorio in relazione all'immobile sito in Barbarano Romano, località Monta Merlo, ma: hanno conferito ad un'agenzia l'incarico di vendere il medesimo immobile e hanno sottoscritto con il Controparte_3 un accordo relativo al mancato pagamento di tributi dovuti da si
[...] PE sono costituiti in un precedente giudizio incardinato dall'odierno attore (R.G. 1572/2023) contestandone le argomentazioni sulla scorta della qualità di eredi da loro acquistata, tanto per la sottoscrizione del suddetto accordo, quanto per la conclusione di una transazione/conciliazione per il mancato pagamento di debiti da parte del padre.
La qualità di eredi rivestita dai convenuti, peraltro, non è stata posta in discussione in sede di reclamo proposto avverso l'ordinanza emessa dal giudice monocratico (R.G. 2065/2023),
Pertanto, i convenuti hanno accettato tacitamente l'eredità di acquistando la PE qualità di eredi puri e semplici dello stesso.
5. La richiesta di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, formulata dall'attore con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è destituita di fondamento.
Infatti, è vero che i convenuti non hanno partecipato al procedimento di mediazione avviato dall'attore stesso prima del presente giudizio (cfr. verbale di mediazione con esito negativo),
3 nonostante la mediazione in materia di successioni costituisca condizione di procedibilità della domanda (art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. 28/2010).
Tuttavia, se è vero che dalla mancata partecipazione all'incontro di mediazione senza giustificato motivo il giudice può trarre argomenti di prova nel successivo giudizio a prescindere dalla costituzione delle parti non comparse dianzi al mediatore (art. 12 bis, c. 1, D.Lgs. 28/2010), è anche vero che affinché coloro che non hanno partecipato alla mediazione obbligatoria possano essere condannati ai sensi dell'art. 12 bis, c. 2, D.Lgs. 28/2010, i medesimi devono essersi costituiti in giudizio (il giudice condanna la parte “costituita”), dimostrando di voler insistere nelle proprie pretese nonostante l'avvio della procedura di mediazione potenzialmente idonea a definire in sede stragiudiziale la controversia.
L'art. 12 bis, c. 3, D.Lgs. 28/2010, invece, rinvia al comma 2 della medesima disposizione, al fine di individuare i presupposti per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata (“Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata”).
Il D.Lgs. 28/2010, peraltro, non commina alcuna “sanzione” per il mancato riscontro all'invito di procedere a mediazione, seppur condizione di procedibilità della domanda, a differenza di quanto previsto in materia di negoziazione assistita (art. 4, D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014): ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Pertanto, se la mancata partecipazione di senza giustificato motivo al primo Controparte_2 incontro di mediazione corrobora la conclusione raggiunta in punto di accettazione tacita di eredità, tale circostanza non potrebbe giustificare una condanna del medesimo e di , ai Controparte_1 sensi dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 28/2010.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'avv. Giuseppina
Calabrese dichiaratasi antistataria, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore
“indeterminabile – complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenendo conto della ridotta complessità del procedimento, della qualità/quantità delle questioni trattate, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro e Parte_1 Controparte_1
, nella qualità di cui in epigrafe, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di e di;
Controparte_1 Controparte_2
2) Dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in PE
Viterbo, in data 16.01.2020;
3) Dichiara che e , in qualità di figlio di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 hanno accettato tacitamente l'eredità di per le ragioni indicate in parte PE motiva;
4) Manda alla Cancellaria di trasmettere la presente sentenza al Conservatore dei registri immobiliari di Viterbo, affinché proceda, con esonero da ogni responsabilità, alle trascrizioni e alle annotazioni prescritte dalla legge;
5) Condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.800,00, oltre IVA, CPA e Parte_1 rimborso forfettario al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppina Calabrese dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Viterbo, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1373/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Barbarano Romano, località Petrola, snc, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Monte
Amiata n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Calabrese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attore
contro
e (in qualità di figlio di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
;
[...]
Convenuti contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1
e il nipote (figlio dell'altro fratello , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 premorto in data 20.05.2020), affinché, previa declaratoria di apertura della successione di
1 (padre dei primi due e nonno del secondo), deceduto in data 16.01.2020 e alla PE cui eredità aveva rinunciato, unitamente alla propria figlia, fossero riconosciuti eredi puri e semplici del de cuius.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che i convenuti non solo non avevano predisposto l'inventario dei beni ereditari entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., pur avendo avuto il possesso dell'immobile sito in Barbarano, Località Monte Merlo sin dall'apertura della successione, ma, come da loro stessi affermato in un precedente giudizio, avevano accettato tacitamente l'eredità di tenendo dei comportamenti non riconducibili a meri PE poteri conservativi dei beni caduti in successione e compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbero potuto compiere se non in qualità di eredi.
Infatti, subito dopo il decesso del de cuius, avevano occupato l'immobile sito in Barbarano, Località
Monte Merlo, omettendo di pagare le rate del mutuo fondiario gravante sul medesimo bene e acceso da il figlio aveva incassato il canone pagato dal conduttore PE CP_1 dell'immobile da lui stesso concesso in locazione e aveva venduto parte dei beni mobili ivi presenti, dopo aver sottoscritto con il nipote un incarico di mediazione per la vendita CP_2 dell'immobile stesso;
entrambi i convenuti avevano sottoscritto con il Comune un accordo per il pagamento di tributi non pagati dal de cuius.
2. Non si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
3. Disposto il deposito di valida procura (successivamente prodotta in giudizio dall'attore) e ritenuta la causa di natura documentale e di pronta soluzione senza necessità di istruttoria, all'udienza di discussione del 17.09.2025 l'attore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedeva la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, in considerazione della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_1
non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
[...]
5. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, l'eredità può essere accettata espressamente o tacitamente (art. 474 c.c.).
2 L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), trattandosi di comportamenti e atteggiamenti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione e che si traducono in qualcosa di più intenso del potere conservativo/gestorio del patrimonio ereditario di cui sono dotati anche i chiamati all'eredità (art. 460 c.c.) (Cass., n. 14499/2018; Cass.,
n. 10060/2018).
Ebbene, nel caso in scrutinio risulta che a seguito del decesso di prima, e di PE
, poi, (figlio del primo) e (figlio del Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 secondo e quindi nipote del de cuius) sono gli unici chiamati all'eredità, in quanto l'attore e la di lui figlia vi hanno rinunciato (R.G. 1724/2020 V.G., n. cron. 2811/2020, n. Rep. 1450/2020; R.G.
2530/2020 V.G., n. cron. 4310/2020, n. Rep. 2200), mentre è subentrato nel Controparte_2 diritto di accettare l'eredità che spettava a ed è subentrato, per rappresentazione, Persona_1 nel luogo e nel grado dello stesso rispetto al de cuius (artt. 476 e 479 c.c.).
Inoltre, sia che hanno posto in essere comportamenti e Controparte_1 Controparte_2 compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità di PE
e che non avrebbero potuto compiere se non nella qualità di eredi dello stesso, in quanto
[...] non si sono limitati ad esercitare un potere meramente conservativo/gestorio in relazione all'immobile sito in Barbarano Romano, località Monta Merlo, ma: hanno conferito ad un'agenzia l'incarico di vendere il medesimo immobile e hanno sottoscritto con il Controparte_3 un accordo relativo al mancato pagamento di tributi dovuti da si
[...] PE sono costituiti in un precedente giudizio incardinato dall'odierno attore (R.G. 1572/2023) contestandone le argomentazioni sulla scorta della qualità di eredi da loro acquistata, tanto per la sottoscrizione del suddetto accordo, quanto per la conclusione di una transazione/conciliazione per il mancato pagamento di debiti da parte del padre.
La qualità di eredi rivestita dai convenuti, peraltro, non è stata posta in discussione in sede di reclamo proposto avverso l'ordinanza emessa dal giudice monocratico (R.G. 2065/2023),
Pertanto, i convenuti hanno accettato tacitamente l'eredità di acquistando la PE qualità di eredi puri e semplici dello stesso.
5. La richiesta di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, formulata dall'attore con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è destituita di fondamento.
Infatti, è vero che i convenuti non hanno partecipato al procedimento di mediazione avviato dall'attore stesso prima del presente giudizio (cfr. verbale di mediazione con esito negativo),
3 nonostante la mediazione in materia di successioni costituisca condizione di procedibilità della domanda (art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. 28/2010).
Tuttavia, se è vero che dalla mancata partecipazione all'incontro di mediazione senza giustificato motivo il giudice può trarre argomenti di prova nel successivo giudizio a prescindere dalla costituzione delle parti non comparse dianzi al mediatore (art. 12 bis, c. 1, D.Lgs. 28/2010), è anche vero che affinché coloro che non hanno partecipato alla mediazione obbligatoria possano essere condannati ai sensi dell'art. 12 bis, c. 2, D.Lgs. 28/2010, i medesimi devono essersi costituiti in giudizio (il giudice condanna la parte “costituita”), dimostrando di voler insistere nelle proprie pretese nonostante l'avvio della procedura di mediazione potenzialmente idonea a definire in sede stragiudiziale la controversia.
L'art. 12 bis, c. 3, D.Lgs. 28/2010, invece, rinvia al comma 2 della medesima disposizione, al fine di individuare i presupposti per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata (“Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata”).
Il D.Lgs. 28/2010, peraltro, non commina alcuna “sanzione” per il mancato riscontro all'invito di procedere a mediazione, seppur condizione di procedibilità della domanda, a differenza di quanto previsto in materia di negoziazione assistita (art. 4, D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014): ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Pertanto, se la mancata partecipazione di senza giustificato motivo al primo Controparte_2 incontro di mediazione corrobora la conclusione raggiunta in punto di accettazione tacita di eredità, tale circostanza non potrebbe giustificare una condanna del medesimo e di , ai Controparte_1 sensi dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 28/2010.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'avv. Giuseppina
Calabrese dichiaratasi antistataria, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore
“indeterminabile – complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenendo conto della ridotta complessità del procedimento, della qualità/quantità delle questioni trattate, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro e Parte_1 Controparte_1
, nella qualità di cui in epigrafe, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di e di;
Controparte_1 Controparte_2
2) Dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in PE
Viterbo, in data 16.01.2020;
3) Dichiara che e , in qualità di figlio di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 hanno accettato tacitamente l'eredità di per le ragioni indicate in parte PE motiva;
4) Manda alla Cancellaria di trasmettere la presente sentenza al Conservatore dei registri immobiliari di Viterbo, affinché proceda, con esonero da ogni responsabilità, alle trascrizioni e alle annotazioni prescritte dalla legge;
5) Condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.800,00, oltre IVA, CPA e Parte_1 rimborso forfettario al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppina Calabrese dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Viterbo, 18.09.2025
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