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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.4112/24 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “usucapione”, discussa e decisa all'udienza del 27.06.2025, proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Musco Parte_1
Salvatore, mandato in atti;
-attrice-
contro
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
contumaci; CP_5
-convenuti- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.04.2024, conveniva Parte_1 in giudizio i signori , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , al fine di sentir accogliere le seguenti CP_4 CP_5 conclusioni: a) dare atto che l'attrice ha posseduto, da oltre un ventennio, un appezzamento di terreno sito in agro di TO SA
(località Torre Lapillo), via da denominare, nel catasto terreni censito al Foglio 16 particella 6078, originariamente intestato al signor
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Veglie il Per_1
16.07.2000; b) dichiarare la signora esclusiva Parte_1 proprietaria del suddetto immobile, con ogni accessione, pertinenza e addizione, per aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietaria per oltre un ventennio;
c) con compensazione delle spese di lite, salvo il caso di opposizione dei convenuti.
All'udienza del 28.02.2018 veniva dichiarata la contumacia di tutte le parti convenute.
La causa veniva istruita con prova per testi e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c., con termine per deposito di note conclusive.
All'udienza del 27.06.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta. Il requisito richiesto dalla legge, ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili, è costituito dal possesso ventennale, che deve rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità.
Afferma in proposito la Suprema Corte: “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare”
(Cassazione civile sez. II, 24/08/2006, n.18392; in tal senso anche
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2015, n.2044).
Dall'istruttoria è emerso come l'attrice abbia assunto, da oltre un ventennio, un comportamento rivelatore di una indiscussa e piena signoria sul terreno in oggetto, requisito e presupposto necessario al fine di ottenere l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione ex art 1158 c.c.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza Testimone_1 dei fatti di causa per aver curato, in quanto geometra, alcune pratiche per la signora , ed in precedenza per , Parte_1 Persona_1 originario assegnatario del terreno poi riscattato;
lo stesso ha confermato che l'attrice ha posseduto pacificamente e pubblicamente il terreno oggetto di causa per oltre vent'anni, già prima della morte di
, avvenuta nel 2000. Persona_1
Il Geom. ha dichiarato che la signora ha Tes_1 Parte_1 delimitato il terreno con della rete a protezione e lo ha coltivato per oltre un ventennio impiantando ortaggi;
lo stesso ha precisato che adiacente al terreno oggetto di causa vi è l'abitazione estiva dei genitori dell'attrice.
La teste , sorella dell'attrice, ha confermato la Testimone_2 posizione n. 1 delle memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ossia che l'attrice ha posseduto pacificamente, pubblicamente ed in via esclusiva, da oltre 20 anni, l'appezzamento di terreno per cui è causa;
la stessa ha precisato che sia lei che la sorella si Pt_1 sono sempre occupate della manutenzione e della pulizia di detto terreno, ove prima del loro intervento ignoti sversavano spazzatura;
la teste ha anche ha affermato che la sorella ha Parte_1 recintato, pulito e coltivato tale terreno, adiacente ad un'abitazione di proprietà dei genitori, poi trasferita a loro.
Anche il teste , cognato dell'attrice, ha confermato Testimone_3 quanto riferito dagli altri testi.
Sulla base di quanto esposto, avendo l'attrice posseduto uti dominus per oltre un ventennio il bene oggetto di causa, dev'essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del terreno sito in agro di TO SA (località Torre Lapillo), via da denominare, nel catasto terreni censito al Foglio 16 particella 6078, originariamente intestato al signor , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Veglie il 16.07.2000.
Le spese di lite, come richiesto da parte attrice, devono essere interamente compensate tra le parti, stante la mancata opposizione dei convenuti, rimasti contumaci.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , , con atto di
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 citazione del 24.04.2024:
- da' atto che l'attrice ha posseduto, da oltre un Parte_1 ventennio, un appezzamento di terreno sito in agro di TO SA
(località Torre Lapillo), via da denominare, nel catasto terreni censito al Foglio 16 particella 6078, originariamente intestato al signor
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Veglie il Per_1
16.07.2000;
- dichiara esclusiva proprietaria del suddetto Parte_1 immobile, con ogni accessione, pertinenza e addizione, per aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietaria per oltre un ventennio;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari della competente Conservatoria, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Lecce, 27.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.4112/24 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “usucapione”, discussa e decisa all'udienza del 27.06.2025, proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Musco Parte_1
Salvatore, mandato in atti;
-attrice-
contro
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
contumaci; CP_5
-convenuti- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.04.2024, conveniva Parte_1 in giudizio i signori , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , al fine di sentir accogliere le seguenti CP_4 CP_5 conclusioni: a) dare atto che l'attrice ha posseduto, da oltre un ventennio, un appezzamento di terreno sito in agro di TO SA
(località Torre Lapillo), via da denominare, nel catasto terreni censito al Foglio 16 particella 6078, originariamente intestato al signor
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Veglie il Per_1
16.07.2000; b) dichiarare la signora esclusiva Parte_1 proprietaria del suddetto immobile, con ogni accessione, pertinenza e addizione, per aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietaria per oltre un ventennio;
c) con compensazione delle spese di lite, salvo il caso di opposizione dei convenuti.
All'udienza del 28.02.2018 veniva dichiarata la contumacia di tutte le parti convenute.
La causa veniva istruita con prova per testi e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c., con termine per deposito di note conclusive.
All'udienza del 27.06.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta. Il requisito richiesto dalla legge, ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili, è costituito dal possesso ventennale, che deve rivestire i caratteri della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità.
Afferma in proposito la Suprema Corte: “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare”
(Cassazione civile sez. II, 24/08/2006, n.18392; in tal senso anche
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2015, n.2044).
Dall'istruttoria è emerso come l'attrice abbia assunto, da oltre un ventennio, un comportamento rivelatore di una indiscussa e piena signoria sul terreno in oggetto, requisito e presupposto necessario al fine di ottenere l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione ex art 1158 c.c.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza Testimone_1 dei fatti di causa per aver curato, in quanto geometra, alcune pratiche per la signora , ed in precedenza per , Parte_1 Persona_1 originario assegnatario del terreno poi riscattato;
lo stesso ha confermato che l'attrice ha posseduto pacificamente e pubblicamente il terreno oggetto di causa per oltre vent'anni, già prima della morte di
, avvenuta nel 2000. Persona_1
Il Geom. ha dichiarato che la signora ha Tes_1 Parte_1 delimitato il terreno con della rete a protezione e lo ha coltivato per oltre un ventennio impiantando ortaggi;
lo stesso ha precisato che adiacente al terreno oggetto di causa vi è l'abitazione estiva dei genitori dell'attrice.
La teste , sorella dell'attrice, ha confermato la Testimone_2 posizione n. 1 delle memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ossia che l'attrice ha posseduto pacificamente, pubblicamente ed in via esclusiva, da oltre 20 anni, l'appezzamento di terreno per cui è causa;
la stessa ha precisato che sia lei che la sorella si Pt_1 sono sempre occupate della manutenzione e della pulizia di detto terreno, ove prima del loro intervento ignoti sversavano spazzatura;
la teste ha anche ha affermato che la sorella ha Parte_1 recintato, pulito e coltivato tale terreno, adiacente ad un'abitazione di proprietà dei genitori, poi trasferita a loro.
Anche il teste , cognato dell'attrice, ha confermato Testimone_3 quanto riferito dagli altri testi.
Sulla base di quanto esposto, avendo l'attrice posseduto uti dominus per oltre un ventennio il bene oggetto di causa, dev'essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del terreno sito in agro di TO SA (località Torre Lapillo), via da denominare, nel catasto terreni censito al Foglio 16 particella 6078, originariamente intestato al signor , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Veglie il 16.07.2000.
Le spese di lite, come richiesto da parte attrice, devono essere interamente compensate tra le parti, stante la mancata opposizione dei convenuti, rimasti contumaci.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , , con atto di
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 citazione del 24.04.2024:
- da' atto che l'attrice ha posseduto, da oltre un Parte_1 ventennio, un appezzamento di terreno sito in agro di TO SA
(località Torre Lapillo), via da denominare, nel catasto terreni censito al Foglio 16 particella 6078, originariamente intestato al signor
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Veglie il Per_1
16.07.2000;
- dichiara esclusiva proprietaria del suddetto Parte_1 immobile, con ogni accessione, pertinenza e addizione, per aver esercitato un potere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e con l'intenzione di esercitare un potere di signoria corrispondente a quello di proprietaria per oltre un ventennio;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari della competente Conservatoria, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Lecce, 27.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)