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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CASCINI PROSPERO, RE
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 2 e pubblicata il 30/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insta affinchè codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di
Torino voglia accogliere il presente appello e, per gli effetti, in totale riforma della sentenza pronunziata dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, Sezione Seconda, n. 45/2/2023 , voglia accogliere il ricorso proposto in primo grado, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge.
Chiedono, infine, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d. lgs n. 546/1992 che il presente ricorso venga discusso in pubblica udienza. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati come per legge.
Resistente/Appellato: CHIEDE a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Piemonte- in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 D. Lgs 546/1992, per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione della sentenza, mera riproposizione dei motivi di primo grado;
--- in via ulteriormente pregiudiziale, di dichiarare comunque inammissibile il nuovo tema di indagine introdotto, in spregio dell'art. 57 D.Lgs. 546/92; nel merito, di respingere l'appello, con conferma integrale dell'avviso di accertamento n.T7L011Q00178/22; con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza e ai sensi dell'art. 15
c.1 D. Lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 45/2/2023 pronunziata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Asti,
Sezione Seconda, in data 29.5.2023 , depositata in data 30.6.2023 che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n. T7L011Q00178/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti– Ufficio Territoriale di Asti con cui erano stati accertati per l'anno 2016 maggiori imponibili ai fini RP,
Iva, Irap e addizionali con le relative sanzioni.
La discordanza tra i ricavi dichiarati ai fini RP per euro 20.174,00 e le operazioni imponibili dichiarate ai fini Iva per euro 8.179,00 da cui aveva preso le mosse l'accertamento secondo i giudicanti non aveva trovato appaganti e probanti giustificazioni in giudizio.
L'appellante critica la decisione e, contrariamente a quanto affermato in sentenza, fa presente di avere dato prova della erroneità della dichiarazione RP a suo tempo presentata dovendosi pertanto avvalorare i dati della dichiarazione IVA. Infatti quanto dichiarato (20.174,00) ai fini RP non trovava corrispondenza nei corrispettivi Iva pari ad euro 8.174,68. In sede di appello la contribuente ha prodotto gli scontrini giornalieri la cui sommatoria determina un totale di euro 8.072,63. La lieve differenza di cento euro rispetto al dichiarato
è probabilmente frutto di errore nella trascrizione nei ricavi giornalieri.
Osserva ancora che i costi accertati sono pacificamente pari ad euro 6.401,16 e che il reddito di impresa risulta pertanto di gran lunga inferiore ai 13.772,83 euro accertati. Rileva che la dichiarazione fiscale è dichiarazione di scienza e come tale emendabile anche in sede contenziosa.
Quanto al fatto che non siano state proposte azioni legali nei confronti della curatrice della dichiarazioni la contribuente fa rilevare che la predetta, a seguito di successive ricerche, è risultata non essere iscritta né all'albo dei commercialisti né a quello dei consulenti del lavoro ed ha subito nel 2020 un procedimento per truffa a danno di clienti. Una eventuale azione nei suoi confronti non avrebbe sortito effetto.
L'Ufficio, osservato preliminarmente che l'appellante si è limitata a riproporre i motivi di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha messo in evidenza che la componente attiva di 20.174,00
è stata assunta partendo da quanto dichiarato dalla parte. Ha poi evidenziato che la parte ha confutato i componenti positivi così come dichiarati solo in giudizio , dopo cinque anni dalla dichiarazione, mentre in un primo momento aveva dichiarato di voler aderire alle risultanze dell'accertamento. Ha rilevato che non era stata presentata una dichiarazione integrativa, che non era stata data dimostrazione dell'errore in cui sarebbe incorsa la compilatrice della dichiarazionea, e che gli stessi scontrini prodotti avevano un totale diverso rispetto a quello riportato al rigo VE23. Per tutte le suddette ragioni l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto. L'appellante reitera nel presente grado eccezioni già proposte in primo grado e che in ogni coso non valgono a sovvertire la fondatezza dell'accertamento.
L'Ufficio per i ricavi ha preso a base il dato fornito dalla parte. Sarebbe stato dunque onere della parte fornire prova del preteso errore effettuato dalla redattrice della dichiarazione. Tuttavia tale prova non è stata fornita nemmeno con la produzione degli scontrini rivelatisi di importo diverso rispetto a quello che avrebbe dovuto avvalorare la dichiarazione iva.
Quando alla responsabilità della commercialista che l'appellata vorrebe esclusiva ed esimente, la giurisprudenza della S. C. ha affermato che :" Il contribuente, dunque, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass., 9 giugno 2016, n.
11832).
4.5 Ciò posto, la Commissione tributaria regionale si è attenuta ai suindicati principi, in quanto ha accertato, con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità, che il contribuente non aveva dimostrato, in concreto, la condotta fraudolenta del commercialista, al di là della denuncia penale operata nei suoi confronti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e che, dunque, non aveva indicato elementi concreti da cui desumere che il comportamento del professionista fosse stato fraudolento ed idoneo ad impedire alla società contribuente di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico. " Cass. 13358\2025.
L'appellata nel caso in esame non solo non ha svolto nessuna iniziativa nei confronti della commercialista, ma nemmeno ha dato prova del fatto che la stessa abbia errato nella indicazione dei ricavi posto a base dell'accertamento. L'appello pertanto risulta infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese, così come liquidate nel dispositivo, per il principio della soccombenza sono a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite del grado, che liquida in euro 1.200 oltre a rimb. spese e accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CASCINI PROSPERO, RE
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ASTI sez. 2 e pubblicata il 30/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L011Q00178-2022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insta affinchè codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di
Torino voglia accogliere il presente appello e, per gli effetti, in totale riforma della sentenza pronunziata dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Asti, Sezione Seconda, n. 45/2/2023 , voglia accogliere il ricorso proposto in primo grado, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge.
Chiedono, infine, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d. lgs n. 546/1992 che il presente ricorso venga discusso in pubblica udienza. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati come per legge.
Resistente/Appellato: CHIEDE a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Piemonte- in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 D. Lgs 546/1992, per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione della sentenza, mera riproposizione dei motivi di primo grado;
--- in via ulteriormente pregiudiziale, di dichiarare comunque inammissibile il nuovo tema di indagine introdotto, in spregio dell'art. 57 D.Lgs. 546/92; nel merito, di respingere l'appello, con conferma integrale dell'avviso di accertamento n.T7L011Q00178/22; con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza e ai sensi dell'art. 15
c.1 D. Lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 45/2/2023 pronunziata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Asti,
Sezione Seconda, in data 29.5.2023 , depositata in data 30.6.2023 che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n. T7L011Q00178/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti– Ufficio Territoriale di Asti con cui erano stati accertati per l'anno 2016 maggiori imponibili ai fini RP,
Iva, Irap e addizionali con le relative sanzioni.
La discordanza tra i ricavi dichiarati ai fini RP per euro 20.174,00 e le operazioni imponibili dichiarate ai fini Iva per euro 8.179,00 da cui aveva preso le mosse l'accertamento secondo i giudicanti non aveva trovato appaganti e probanti giustificazioni in giudizio.
L'appellante critica la decisione e, contrariamente a quanto affermato in sentenza, fa presente di avere dato prova della erroneità della dichiarazione RP a suo tempo presentata dovendosi pertanto avvalorare i dati della dichiarazione IVA. Infatti quanto dichiarato (20.174,00) ai fini RP non trovava corrispondenza nei corrispettivi Iva pari ad euro 8.174,68. In sede di appello la contribuente ha prodotto gli scontrini giornalieri la cui sommatoria determina un totale di euro 8.072,63. La lieve differenza di cento euro rispetto al dichiarato
è probabilmente frutto di errore nella trascrizione nei ricavi giornalieri.
Osserva ancora che i costi accertati sono pacificamente pari ad euro 6.401,16 e che il reddito di impresa risulta pertanto di gran lunga inferiore ai 13.772,83 euro accertati. Rileva che la dichiarazione fiscale è dichiarazione di scienza e come tale emendabile anche in sede contenziosa.
Quanto al fatto che non siano state proposte azioni legali nei confronti della curatrice della dichiarazioni la contribuente fa rilevare che la predetta, a seguito di successive ricerche, è risultata non essere iscritta né all'albo dei commercialisti né a quello dei consulenti del lavoro ed ha subito nel 2020 un procedimento per truffa a danno di clienti. Una eventuale azione nei suoi confronti non avrebbe sortito effetto.
L'Ufficio, osservato preliminarmente che l'appellante si è limitata a riproporre i motivi di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha messo in evidenza che la componente attiva di 20.174,00
è stata assunta partendo da quanto dichiarato dalla parte. Ha poi evidenziato che la parte ha confutato i componenti positivi così come dichiarati solo in giudizio , dopo cinque anni dalla dichiarazione, mentre in un primo momento aveva dichiarato di voler aderire alle risultanze dell'accertamento. Ha rilevato che non era stata presentata una dichiarazione integrativa, che non era stata data dimostrazione dell'errore in cui sarebbe incorsa la compilatrice della dichiarazionea, e che gli stessi scontrini prodotti avevano un totale diverso rispetto a quello riportato al rigo VE23. Per tutte le suddette ragioni l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto. L'appellante reitera nel presente grado eccezioni già proposte in primo grado e che in ogni coso non valgono a sovvertire la fondatezza dell'accertamento.
L'Ufficio per i ricavi ha preso a base il dato fornito dalla parte. Sarebbe stato dunque onere della parte fornire prova del preteso errore effettuato dalla redattrice della dichiarazione. Tuttavia tale prova non è stata fornita nemmeno con la produzione degli scontrini rivelatisi di importo diverso rispetto a quello che avrebbe dovuto avvalorare la dichiarazione iva.
Quando alla responsabilità della commercialista che l'appellata vorrebe esclusiva ed esimente, la giurisprudenza della S. C. ha affermato che :" Il contribuente, dunque, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass., 9 giugno 2016, n.
11832).
4.5 Ciò posto, la Commissione tributaria regionale si è attenuta ai suindicati principi, in quanto ha accertato, con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità, che il contribuente non aveva dimostrato, in concreto, la condotta fraudolenta del commercialista, al di là della denuncia penale operata nei suoi confronti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e che, dunque, non aveva indicato elementi concreti da cui desumere che il comportamento del professionista fosse stato fraudolento ed idoneo ad impedire alla società contribuente di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico. " Cass. 13358\2025.
L'appellata nel caso in esame non solo non ha svolto nessuna iniziativa nei confronti della commercialista, ma nemmeno ha dato prova del fatto che la stessa abbia errato nella indicazione dei ricavi posto a base dell'accertamento. L'appello pertanto risulta infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese, così come liquidate nel dispositivo, per il principio della soccombenza sono a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite del grado, che liquida in euro 1.200 oltre a rimb. spese e accessori di legge.