Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03910/2025REG.PROV.COLL.
N. 03647/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Gian Piero Biancolella e Alessandro Rampinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1928/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Il 21 aprile 2020 veniva notificato al sig. -OMISSIS- (operante nel settore del commercio di autoveicoli) avviso orale adottato dal ES di VE, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ES intimava al sig. -OMISSIS-di osservare una condotta di vita conforme alla legge, ritenendolo persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La misura di prevenzione si basava sulle risultanze di un procedimento penale relativo alle attività criminali del c.d. “ -OMISSIS- ” nell’ambito del territorio di -OMISSIS-(VE). Uno dei capi di imputazione di tale procedimento riguardava il sig. -OMISSIS-, il quale è stato indagato e poi rinviato a giudizio per il delitto di estorsione in concorso, qualificato dal metodo dell’intimidazione mafiosa. Le condotte costituenti reato, secondo l’ipotesi accusatoria, riguarderebbero la riscossione di un credito di 45.000 euro (relativo a un affitto) presso un altro imprenditore e si sarebbero estrinsecate attraverso le gravi minacce esercitate dagli appartenenti al sodalizio criminale che, intervenuti su esplicita richiesta dell’interessato e ricompensati attraverso una percentuale di quanto riscosso, avrebbero costretto il debitore, posto in stato di soggezione, ad adempiere contro la propria volontà.
Nell’ambito di tale procedimento penale, il sig. -OMISSIS-veniva anche sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, misura poi sostituita, all’esito dell’annullamento in parte qua ad opera della Corte di Cassazione, con quella del divieto di esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche.
2. Il sig. -OMISSIS-impugnava il suddetto avviso orale presso il TAR Veneto, lamentando un vizio di incompetenza del ES di VE (in considerazione del fatto che lo stesso sig. -OMISSIS-risiedeva ed esercitava la propria attività nel territorio della Provincia di Treviso) e contestando la motivazione e i presupposti del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 1928/2022 il TAR rigettava il ricorso, compensando le spese processuali.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-.
3.1. Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza del TAR nella parte in cui non ha riconosciuto il vizio di incompetenza del ES di VE ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nonostante l’appellante risieda, dimori abitualmente e svolga la propria attività nella Provincia di Treviso.
3.2. Con il secondo motivo di appello si rileva che mancherebbero i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione poiché l’appellante è accusato di un unico reato e non ci sarebbe alcun elemento da cui dedurre una sua partecipazione (anche a titolo di concorso esterno) al sodalizio criminale.
Nella fattispecie in esame non si riscontrerebbe nessuna delle circostanze indicate all’art. 1, lett. b ) e c ), del d.lgs. n. 159 del 2011, disposizioni poste a base del provvedimento del ES. Difetterebbe anche il presupposto della pericolosità sociale essendo trascorsi tre anni tra la cessazione della condotta illecita contestata e la notifica dell’avviso orale.
3.3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza depositare difese scritte.
4. In data 11 aprile 2025 l’appellante ha depositato un’istanza di rinvio dell’udienza, in vista dell’imminente definizione del procedimento penale relativo ai fatti per il quali è stato adottato l’avviso orale. Deduce l’appellante che l’esito del procedimento penale potrebbe determinare una sopravvenuta carenza di interesse ovvero la cessazione della materia del contendere.
5. All’udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere rigettata l’istanza di differimento dell’udienza. Non si è, infatti, in presenza di uno dei casi eccezionali di cui all’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., né, del resto, l’esito del procedimento penale cui fa riferimento l’appellante avrebbe effetti diretti sul provvedimento oggetto del presente giudizio.
2. Venendo al merito, il primo motivo di appello merita di essere accolto.
L’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l’avviso orale possa essere adottato dal « questore nella cui provincia la persona dimora ».
Circa il significato da attribuire, in tale contesto, al verbo “dimorare”, la giurisprudenza ha messo in luce come esso non debba ricondursi al concetto di dimora tipico del diritto civile, andando invece correlato « alla funzione dell’intervento giurisdizionale, che è quella di arginare la pericolosità del soggetto lì dove la stessa viene a manifestarsi » (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 10 giugno 2020, n. 17850). Cionondimeno, per evitare di obliterare il significato letterale della citata disposizione, non sembra possibile prescindere dalla presenza fisica del soggetto destinatario della misura di sicurezza nell’ambito del territorio di competenza del ES che adotti il provvedimento.
Una presenza che, seppur non necessariamente implicante il fatto di abitare in tale territorio, deve comunque essere significativa, caratterizzandosi per un’almeno relativa stabilità.
Nel caso di specie, il provvedimento gravato in primo grado ha ritenuto che la competenza del ES di VE discendesse dalle “ rilevanti e durature azioni illegali nel territorio della Provincia di VE ” e dalla partecipazione ad un’associazione a delinquere “ attiva in questo territorio per molto tempo e con effetti pesantemente negativi sull’ordine e la sicurezza pubblica dell’area fisica interessata ”.
2.1. Per quanto emerge dagli atti di causa, tuttavia, non sembrerebbe esservi stata una vera e propria partecipazione dell’appellante all’associazione mafiosa. Piuttosto risulta una contiguità tra il sig. -OMISSIS-ed esponenti della consorteria criminale, dalla quale è originato il pur grave episodio estorsivo alla base del procedimento penale.
Tale contiguità sembra essere maturata nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dall’appellante nella propria Provincia di residenza. È emerso, infatti, che alcuni esponenti del “ -OMISSIS- ” fossero storici clienti dell’odierno appellante e che lo stesso, almeno in un’altra occasione, si sia rivolto a soggetti appartenenti alla consorteria criminale per risolvere un problema con alcuni Sinti sospettati di atti predatori presso la sua attività di compravendita auto (ordinanza del Tribunale del Riesame di VE del 20 novembre 2019, pag. 3). Vi è, inoltre, un’intercettazione in cui il boss del sodalizio parla dell’appellante come di un suo fidato amico, proponendo ad un sodale di farlo entrare in una frode carosello da compiere con le autovetture (ordinanza del Tribunale del Riesame di VE cit. pag. 5).
Significativo, al riguardo, è il fatto che il giudice penale abbia ritenuto di poter soddisfare le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato comminando il divieto di esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche.
In sostanza, quindi, nonostante la rilevante gravità della condotta addebitata all’appellante, non sembra che le attività di quest’ultimo nella Provincia di VE abbiano assunto un’intensità tale da integrare il requisito della dimora previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011.
L’incompetenza del ES di VE impone di accogliere il primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre il secondo deve essere assorbito.
3. In considerazione della particolarità della vicenda e della diversità degli orientamenti giurisprudenziali, le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.