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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5016/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a Ruolo Generale n. 5016/2024 avente per oggetto “opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. C.p.c.” promossa da da
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1964 e residente a [...] rappresentata e difesa dagli avv. Luca Caldara ed Erica Pasinetti del
Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasinetti, sito a Calcinate (Bg), via Dante Alighieri n. 8P
ATTRICE contro
(C.F. ), nata Controparte_1 C.F._2
a Bisaccia (AV) il 31.10.1951 e residente a [...] in via Papa
Giovanni XXIII n. 18 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Alberto Novel del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2
CONVENUTA
e contro
Pagina 1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
nato in [...] il [...] e residente a [...](Bg) in via Papa
Giovanni XXIII n. 18
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
• in via principale e nel merito: accertato il diritto di comproprietà indivisa della sig.ra sull'immobile di cui all'atto del 19 aprile 2005 a Parte_1
firma del notaio n. 21683 Rep e n. 2868 Persona_1
Racc. sito in ON (BG), via Papa Giovanni XXIII n.18, accertata, altresì, la qualità di litisconsorte necessario dell'attrice relativamente al giudizio n. 3135/2022 RG promosso avanti il Tribunale di Bergamo, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza della sentenza n.
2658, passata in giudicato, pubblicata il 05 dicembre 2023 emessa dal
Tribunale di Bergamo (Giudice dott. Cesare Massetti) a definizione del procedimento rubricato al n. 3135/2022 RG promosso dalla sig.ra in nei confronti del sig. Respingere CP_1 CP_1 CP_2
le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
• in ogni caso: spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
IN : Emai_1 Email_2
• in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla signora avverso la sentenza n. 2658/2023 Sent., emessa dal Parte_1
Giudice Monocratico del Tribunale di Bergamo Dott. Cesare Massetti il 5 dicembre 2023 e pubblicata in pari data, notificata il 14 dicembre 2023, resa a definizione del procedimento rubricato al n. 3135/2022 R.G, promosso dall'odierna convenuta in nei confronti del CP_1 CP_1
coniuge della ricorrente signor CP_2
• in subordine, nel merito: rigettare, per i motivi in atti, l'opposizione medesima quantomeno per quanto attiene al capo della predetta sentenza n.
Pagina 2 2658/2023, afferente la condanna del signor alla CP_2
rifusione delle spese di lite e di c.t.u. sopportate dalla signora nel CP_1
procedimento rubricato al n. 3135/2022 R.G.;
• in via riconvenzionale: accertata e dichiarata - ovvero, accertare e dichiarare
- la violazione da parte dei signori e del CP_2 Parte_1
disposto di cui all'art. 913 c.c. - da intendersi come impedimento dello scolo delle acque frapposto dai medesimi attraverso la chiusura della tubazione che dalla proprietà consentiva il regolare deflusso delle acque verso CP_1
la loro proprietà ; per l'effetto, condannare i signori e CP_2
in via tra loro solidale, a ripristinare la tubazione interrotta Parte_1
e/o a realizzare ogni opera necessaria a garantire il regolare deflusso dell'acqua dalla proprietà verso il suo appezzamento di terreno (in CP_1
caso di persistente inerzia di controparte, mediante un'impresa di fiducia della signora e ponendo integralmente i costi dell'intervento a CP_1
carico, in via tra loro solidale, dei predetti signori ed , CP_2 Pt_1
assumendo, altresì, ogni ulteriore provvedimento - anche in forma di costituzione di una servitù coattiva di scarico - volto ad assicurare il regolare deflusso delle acque e ad evitare il pericolo di ulteriori allagamenti in danno della proprietà della signora CP_1
• in ogni caso: spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 04.09.2024 Parte_1
conveniva in giudizio e in per CP_2 CP_1 CP_1
sentire dichiarare l'invalidità della sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 2658/2023 passata in giudicato, emessa in data 05.12 2023, pubblicata in pari data e notificata il 13.12.2023, a definizione del procedimento civile n. 3135/2022 R.G. tra le suddette parti, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutività e, in via
Pagina 3 principale e nel merito, di dichiarare appunto la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza della stessa sentenza.
In particolare, l'opponente denunciava che la sentenza in questione era stata emessa in violazione del contraddittorio, essendo essa litisconsorte necessario del convenuto , e non CP_2
essendo stata convenuta nel relativo giudizio: ciò in quanto, in qualità di moglie del sig. n regime di comunione legale e, pertanto, di CP_2
comproprietaria con il marito dell'appartamento con autorimessa, facente parte del complesso immobiliare sito in viale Papa Giovanni
XXIII n. 18 a ON (BG), posto a livello inferiore rispetto alle proprietà dell'odierna convenuta, sig.ra in CP_1 CP_1
l'azione promossa dalla stessa sig. e conclusasi con la sentenza CP_1
oggetto della presente opposizione doveva necessariamente essere incardinata anche nei propri confronti. La sig. infatti aveva CP_1
chiesto di accertare e dichiarare “… la violazione da parte del signor del disposto di cui all'art. 913 c.c. - da intendersi come CP_2
impedimento dello scolo delle acque frapposto dal convenuto attraverso la chiusura della tubazione che dalla proprietà consentiva il regolare deflusso delle CP_1
acque verso la proprietà del convenuto medesimo…”, e conseguentemente di
“… condannare quest'ultimo a ripristinare la tubazione interrotta e/o a realizzare ogni opera necessaria a garantire il regolare deflusso dell'acqua dalla proprietà verso il suo appezzamento di terreno… assumendo, altresì, ogni CP_1
ulteriore provvedimento - anche in forma di costituzione di una servitù coattiva di scarico - volto ad assicurare il regolare deflusso delle acque e ad evitare il pericolo di ulteriori allagamenti in danno della proprietà dell'attrice….”. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria dell'immobile del sig. pertanto, costituiva causa di nullià ed CP_2
inefficacia della sentenza n. 2658/2023 del Tribunale di Bergamo che, nell'accogliere le domande proposte dalla sig.ra in , CP_1 CP_1
aveva condannato il sig. ad esegire le opere indicate nel CP_2
Pagina 4 compiuto metrico allegato alla relazione del c.t.u. Nella prospettazione dell'opponente, detta sentenza sarebbe inutiler data, in quanto pronunciata tra le parti in violazione del combinato disposto degli artt.
102 e 112 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.11.2024 si costituiva nel presente giudizio la signora in che CP_1 CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo la mancata indicazione del pregiudizio subìto dalla sig.ra a causa della sentenza Pt_1
impugnata e l'incompletezza attesa attesa la mancata proposizione delle necessarie domande rescissorie, ed evidenziandone comunque la pretestuosità, essendo la stessa meramente volta ad ottenere l'annullamento o la riforma del capo della sentenza relativo alla rifusione delle spese legali e di c.t.u. Inoltre la convenuta chiedeva in via riconvenzionale – previa integrazione del contraddittorio – di esaminare ex novo la questione di merito esaminata nella sentenza impugnata da controparte, condannando in solido i signori e Pt_1
a ripristinare la tubazione interrotta e/o a realizzare ogni CP_2
opera necessaria a garantire il regolare deflusso dall'acqua dalla proprietà verso il suo appezzamento di terreno. CP_1
Nel corso dell'udienza del 21.01.2025 parte attrice si riportava agli atti depositati, precisando che la domanda riconvenzionale non era stata notificata al sig. e, di conseguenza, era inammissibile o CP_2
improcedibile. Parte convenuta chiedeva la rimessione in termini e sosteneva che, in ogni caso, il sig. aveva piena possibilità di CP_2
accedere al fascicolo telematico ed agli atti in esso contenuti. Insisteva inoltre per l'acquisizione della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado.
Le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c, che venivano assegnati dal Giudice con ordinanza del 29.05.2025.
Pagina 5 A seguito del rituale deposito di memorie contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di repliche, il giudice, all'udienza del 09.09.2025, tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto, da un lato, l'opposizione della terza sig.ra avverso la sentenza passata in giudicato n. Parte_1
2658/2023, emessa in data 05.12 2023, pubblicata in pari data e notificata il 13.12.2023, a definizione del procedimento civile n.
3135/2022 R.G. promosso dalla sig.ra in nei CP_1 CP_1
confronti del sig. con la quale il Tribunale di CP_2
Bergamo, in violazione del contraddittorio con la litisconsorte necessaria così disponeva: “condanna il convenuto ad eseguire Parte_1
le opere indicate nel computo metrico allegato alla relazione del consulente tecnico
d'ufficio nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza;
nel caso in cui il convenuto non vi provveda, autorizza l'attrice ad eseguirle a spese del convenuto;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00=, oltre anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
spese di consulenza a carico di parte convenuta soccombente”. Dall'altro, vi è la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta che ha chiesto il riesame dell'intera Controparte_1
vicenda oggetto della sentenza impugnata con contraddittorio integrato nei confronti di tutte le parti.
L'opposizione avanzata dalla sig.ra in qualità di terza, avverso Pt_1
la sentenza n. 2658/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, merita accoglimento, come meglio specificato nei termini sotto indicati.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'ammissibilità della domanda ex art. 404 c.p.c., formulata da parte attrice.
Pagina 6 La giurisprudenza estende, infatti, in modo pacifico il rimedio dell'opposizione di terzo al litisconsorte necessario pretermesso, che può optare tra lo strumento offerto dall'art. 404 c.p.c. e la possibilità di intraprendere un nuovo giudizio di cognizione.
Sulla qualità di comproprietaria dell'immobile oggetto del giudizio
R.G. 3135/2022 (cfr. atto di compravendita, doc. 1 allegato all'atto di citazione) e quindi di litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio instaurato dall sig.ra contro il sig. non residuano CP_1 CP_2
incertezze ed invero neppure contestazioni da parte dell'odierna convenuta, la quale espressamente condivide la ricostruzione di parte attrice e lo strumento processuale scelto dalla stessa (cfr. comparsa di costituzione, pg. 3).
La convenuta ha eccepito che l'azione esercitata dall'opponente fosse viziata nella parte in cui non contemplava l'espressa indicazione del pregiudizio che la sig.ra in qualità di terza, subisce dalla Pt_1
sentenza impugnata. A detta di parte convenuta, infatti, non vi sarebbe alcun danno sostanziale patito dalla pretermessa, la quale non vanterebbe un diritto autonomo rispetto a quello del sig. e CP_2
che, in ogni caso, non potrebbe lamentare alcun “danno da esecuzione” non avendo la sig.ra finora azionato la decisione CP_1
di primo grado. La sig. in ha inolttre rilevato che stante CP_1 CP_1
la natura del rimedio impugnatorio adottato la mera proposizione da parte dell'opponente della fase rescindente, senza contestualmente l'allegazione delle ragioni di merito che giustificassero l'annullamento della sentenza emessa in suo danno e in assenza di domanda nel merito volta al riesame della questione, sarebbe illegittima, rendendo l'opposizione inammissibile.
La tesi di parte convenuta appare priva di pregio, in quanto il pregiudizio dei diritti del terzo, requisito che si desume dalla lettera dell'art. 404 c.p.c., è contenuto in re ipsa nella stessa violazione del
Pagina 7 contraddittorio, leso per non essere stato esteso alla sig.ra Pt_1
litisconsorte necessaria, in quanto comproprietaria dell'immobile oggetto della sentenza odiernamente opposta.
Con riferimento alla giurisprudenza di legittimità che la convenuta cita
(Cass. 5656/2012), il Giudice scrivente osserva che si tratta di una pronuncia isolata nel panorama giurisprudenziale della Suprema Corte, sia precedente che successivo, e comunque la tesi propugnata in detta pronuncia è definitivamente tramontata dopo che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella pronuncia n. 1238/2015, hanno sancito il principio per cui il litisconsorte necessario pretermesso fa valere non un diritto sostanziale contrastante con il giudicato inter alios, ma la lesione di un diritto processuale, sicché non ha bisogno né di allegare l'ingiustizia della pronuncia opposta né di formulare richieste di merito, essendo sufficiente constatare la violazione delle norme sull'integrità del contraddittorio.
La Cassazione ha invero successivamente chiarito che: “il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizio ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale” (v. ex multis, Cass.
35457/2022).
In un recentissimo arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha poi confermato che l'accertamento della pretermissione del litisconsorte necessario dal giudizio è sufficiente ed idoneo all'accoglimento dell'opposizione di terzo, non risultando necessaria la prova di un pregiudizio subìto per effetto della concreta incidenza della rilevata preternissione sul merito e sull'esito della controversia.
Invero, il pregiudizio è già insito nella violazione del diritto al contraddittorio del litisconsorte pretermesso, in quanto “vi sono ipotesi
Pagina 8 in cui vengono ad essere violati dei diritti processuali essenziali, e tale violazione costituisce un pregiudizio, efettivo, in sé ed in quanto tale, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore (…) in questa categoria di diritti va, primariamente ed indubitabilmente, annoverato il principio dell'integrità del contraddittorio, per cui ne deriva che ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina – di per sé – un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte” (Cass. 20880/2025).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene dunque che la sig.ra Pt_1
nell'atto di citazione, nulla doveva allegare circa il pregiudizio subìto dalla sentenza resa inter alios e da lei impugnata con il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c. La relativa eccezione svolta dalla convenuta va pertanto respinta.
Va respinta, inoltre, anche l'ulteriore eccezione, formulata da parte convenuta, ai sensi della quale dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (introducendo la c.d. fase rescindente), senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere relativa richiesta al giudice di riesame della questione di merito (c.d. fase rescissoria), dal momento che l'interesse ad agire non potrebbe consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica, non avente poi riflessi pratici sulla decisione adottata.
Questa tesi, sostenuta dalla summenzionata pronuncia Cass.
5656/2012, come già sopra rilevato, non considera i successivi arresti giurisprudenziali sul punto (cristallizzati peraltro da una pronuncia delle Sezioni Unite) che ciò prevedono: in punto di opposizione da parte del litisconsorte necessario pretermesso, poiché il pregiudizio è insito nella mancata partecipazione al processo, non è richiesta la
Pagina 9 denuncia dell'ingiustizia della sentenza conclusiva del giudizio a cui il terzo non abbia partecipato.
Da tale assunto si rileva la conseguenza che il litisconsorte necessario, che lamenti una violazione del principio del contraddittorio ex art. 102
c.p.c., sia legittimato a formulare in sede di opposizione di terzo la sola fase rescindente contro la sentenza definitiva di un giudizio da cui sia stato illegittimamente pretermesso, senza dover necessariamente proporre al giudice la conseguente domanda di merito (c.d. fase rescissoria).
Nel merito, l'opposizione appare fondata e va quindi dichiarata l'invalidità della sentenza n. 2658/2023, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ricordato che un'azione di natura reale va proposta nei confronti di tutti i comproprietari del bene, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è “inutiliter data” (SS.UU.
1238/2015; Cass. 3925/2016).
L'invalidità di una sentenza resa in violazione del contraddittorio è stata affermata con fermezza dalla Suprema Corte, che così si è recentemente pronunciata: “l'accoglimento della opposizione di terzo proposta da un litisconsorte necessario pretermesso comporta, infatti, che l'efficacia della sentenza opposta venga meno anche tra coloro che erano state parti nel relativo processo, dal momento che, in questo caso, il pregiudizio del terzo è costituito dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza, sicché è il giudizio stesso ad essere viziato da una nullità insanabile” (Cass.
1441/2022). Ed ancora: “il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale
“essenziale” determina una nullità insanabile” (Cass. 20880/2025).
Pagina 10 L'opposizione della sig.ra deve dunque accogliersi, nella parte Pt_1
in cui la stessa chiede la declaratoria dell'invalidità, sotto forma di nullità e/o di inefficacia, della ridetta sentenza in quanto resa in violazione del principio del contraddittorio.
Non può invece accogliersi la domanda, formulata da parte attrice, di dichiarare inesistente la sentenza n. 2658/2023, in quanto l'inesistenza
è un genus, che contempla un'ipotesi normativamente prevista ex art. 161 c. 2 c.p.c. (sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice) e altre species atipiche, ricondotte dalla giurisprudenza all'ipotesi della carenza di potere o al caso del provvedimento abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica (Cass. 91953/2024).
Dalla manifesta carenza delle caratteristiche riconducibili ai provvedimenti appartenenti a tale categoria deriva che la sentenza, impugnata con l'odierna opposizione di terzo, non possa dirsi inesistente.
Occorre in secondo luogo esaminare la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
La sig.ra ha infatti chiesto a questo Giudice, previa CP_1
regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, di riesaminare la domanda formulata in primo grado ed, all'esito, di condannare i signori e a ripristinare a Pt_1 CP_2
proprie spese la tubazione interrotta e ad eseguire ogni ulteriore opera idonea ad assicurare il regolare deflusso delle acque, ovvero, in alternativa ed in caso si persistente inerzia dei medesimi, a far eseguire detti lavori ad un'impresa di fiducia della signora , sempre CP_1
ponendo tutti i costi dell'intervento a carico dei due comproprietari.
Deve, preliminarmente, ritenersi l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra con la comparsa di CP_1
costituzione e di risposta.
Pagina 11 Tale domanda, con cui la convenuta introduce in giudizio la fase c.d. rescissoria dell'opposizione di terzo, volta a sostituire la sentenza annullata con altra sentenza valida anche per le originarie parti in causa, è ammissibile e appartiene alla cognizione dello scrivente giudice in quanto, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., appartiene alla causa dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice opponente, potendo la pronuncia sul merito della domanda essere chiesta dalla stessa opponente nell'atto introduttivo dell'opposizione.
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione formulata da parte attrice nel corso dell'udienza tenutasi in data 21.01.2025 circa l'asserita inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non notificata al sig. . CP_2
L'eccezione va respinta in quanto la mancata integrazione del contraddittorio in sede di notifica della domanda riconvenzionale non determina l'inammissibilità della medesima e, tanto meno, la sua nullità o invalidità, imponendo unicamente che il contraddittorio venga effettivamente integrato successivamente, anche d'ufficio.
L'art. 102 c.p.c., infatti, che disciplina il principio del contraddittorio nell'ordinamento processualcivilistico, dispone che: “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale dovrà essere separatamente istruita previa integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. In CP_2
proposito, va rilevato che trattasi di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche oltre la fase relativa alla regolare costituzione delle parti.
Priva di pregio risulta altresì la giustificazione fornita dall'opponente alla circostanza di non aver provveduto alla notifica per la piena
Pagina 12 possibilità del sig. di accedere agli atti del fascicolo: sotto tale CP_2
profilo, si osserva che l'art. 292 c.p.c., relativo al procedimento in contumacia, prevede espressamente che le comparse contenenti domande riconvenzionali da chiunque proposte siano notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Una volta introdotta nel processo una domanda nuova, in ogni caso, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., dev'essere disposta la notifica al contumace a garanzia del suo diritto di difesa e, prima ancora del contraddittorio, senza che possa assumere rilievo
l'eventuale inammissibilità della domanda stessa, dovendo il contumace essere messo in condizione di conoscere l'ampliamento dell'oggetto del processo, ai fini della valutazione di un'eventuale costituzione tardiva, essendo stata la sua scelta di non costituirsi maturata in riferimento all'oggetto originario del processo” (Cass.
9875/2005; Cass. 14335/2009).
È invero pacifico come, nel caso di specie, la sig.ra abbia CP_1
omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio, mancando di notificare la propria domanda riconvenzionale nei confronti del sig. convenuto contumace CP_2
– e violando così quanto disposto dagli artt. 102 e 292 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente va pertanto rigettata in quanto infondata.
In ogni caso, come pure correttamente eccepito da parte convenuta, si rileva che la censura formulata da parte attrice sul punto si rivela comunque tardiva, in quanto avanzata dalla sig.ra per la prima Pt_1
volta in sede di udienza ex art. 183 c.p.c. ( e non nel termine di cui all'art. 171-ter c.p.c.) e sollevata da una parte che non aveva la legittimazione a farlo in quanto “la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere
Pagina 13 rilevata d'ufficio dal giudice” (ex multis Cass. 8697/2018; Cass.
14625/2010).
Conclusivamente, deve essere accolta la domanda principale svolta dall'attrice imponente con conseguente declaratoria di invalidità/inefficacia della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2658/23 in quanto emessa in violazione del litisconsorzio necessario.
La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna al ripristino di tubazione interrotta e al realizzo di ogni opera necessaria a garantire il deflusso dell'acqua, deve invece essere separatamente esaminata solo dopo aver rimesso la causa sul ruolo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del convenuto contumace, come da separata ordinanza.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico convenuta con riferimento alla domanda CP_3
principale qui decisa, e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia (valore indeterminato – complessità bassa), apparendo equo determinare i compensi nei valori medi.
Non si ritiene infine meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'attrice in sede di repliche alla comparsa conclusionale, avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c. 3 c.p.c.: la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla norma citata, infatti, presuppone l'abuso dello strumento processuale per finalità altre e differenti rispetto alla sua naturale funzione. Nel caso di specie, invece, le difese svolte dalla convenuta, sebbene non meritevoli di accoglimento, non appaiono tali da integrare gli estremi dell'abuso del diritto nei termini sopra indicati, tanto più in relazione alla proposizione della legittima
Pagina 14 domanda riconvenzionale di cui l'opponente ha, erroneamente, contestato l'ammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo parzialmente pronunciando promosso con atto di citazione promosso da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 CP_2
- accertato il diritto di comproprietà della signora Parte_1
sull'immobile di cui all'atto del 19.04.2005 a firma del notaio n. 21683 Rep e n. 2868 Racc. sito in Persona_1
ON (BG), via Papa Giovanni XXIII n. 18, accertata la qualità di litisconsorte necessaria della stessa e la sua pretermissione dal giudizio n. 3135/2022 R.G., dichiara l'invalidità/inefficacia della sentenza n. 2658/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento R.G. n. 3135/2022 per violazione del principio del contraddittorio;
− rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, previa integazione del contraddittorio;
− condanna in a rifondere le spese di lite CP_1 CP_1
sostenute da , liquidate in € 6.810,00 per compensi Parte_1
(€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed €
2.905,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Luca Fuzio
Pagina 15 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a Ruolo Generale n. 5016/2024 avente per oggetto “opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. C.p.c.” promossa da da
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1964 e residente a [...] rappresentata e difesa dagli avv. Luca Caldara ed Erica Pasinetti del
Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasinetti, sito a Calcinate (Bg), via Dante Alighieri n. 8P
ATTRICE contro
(C.F. ), nata Controparte_1 C.F._2
a Bisaccia (AV) il 31.10.1951 e residente a [...] in via Papa
Giovanni XXIII n. 18 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Alberto Novel del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2
CONVENUTA
e contro
Pagina 1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
nato in [...] il [...] e residente a [...](Bg) in via Papa
Giovanni XXIII n. 18
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
• in via principale e nel merito: accertato il diritto di comproprietà indivisa della sig.ra sull'immobile di cui all'atto del 19 aprile 2005 a Parte_1
firma del notaio n. 21683 Rep e n. 2868 Persona_1
Racc. sito in ON (BG), via Papa Giovanni XXIII n.18, accertata, altresì, la qualità di litisconsorte necessario dell'attrice relativamente al giudizio n. 3135/2022 RG promosso avanti il Tribunale di Bergamo, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza della sentenza n.
2658, passata in giudicato, pubblicata il 05 dicembre 2023 emessa dal
Tribunale di Bergamo (Giudice dott. Cesare Massetti) a definizione del procedimento rubricato al n. 3135/2022 RG promosso dalla sig.ra in nei confronti del sig. Respingere CP_1 CP_1 CP_2
le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
• in ogni caso: spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
IN : Emai_1 Email_2
• in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla signora avverso la sentenza n. 2658/2023 Sent., emessa dal Parte_1
Giudice Monocratico del Tribunale di Bergamo Dott. Cesare Massetti il 5 dicembre 2023 e pubblicata in pari data, notificata il 14 dicembre 2023, resa a definizione del procedimento rubricato al n. 3135/2022 R.G, promosso dall'odierna convenuta in nei confronti del CP_1 CP_1
coniuge della ricorrente signor CP_2
• in subordine, nel merito: rigettare, per i motivi in atti, l'opposizione medesima quantomeno per quanto attiene al capo della predetta sentenza n.
Pagina 2 2658/2023, afferente la condanna del signor alla CP_2
rifusione delle spese di lite e di c.t.u. sopportate dalla signora nel CP_1
procedimento rubricato al n. 3135/2022 R.G.;
• in via riconvenzionale: accertata e dichiarata - ovvero, accertare e dichiarare
- la violazione da parte dei signori e del CP_2 Parte_1
disposto di cui all'art. 913 c.c. - da intendersi come impedimento dello scolo delle acque frapposto dai medesimi attraverso la chiusura della tubazione che dalla proprietà consentiva il regolare deflusso delle acque verso CP_1
la loro proprietà ; per l'effetto, condannare i signori e CP_2
in via tra loro solidale, a ripristinare la tubazione interrotta Parte_1
e/o a realizzare ogni opera necessaria a garantire il regolare deflusso dell'acqua dalla proprietà verso il suo appezzamento di terreno (in CP_1
caso di persistente inerzia di controparte, mediante un'impresa di fiducia della signora e ponendo integralmente i costi dell'intervento a CP_1
carico, in via tra loro solidale, dei predetti signori ed , CP_2 Pt_1
assumendo, altresì, ogni ulteriore provvedimento - anche in forma di costituzione di una servitù coattiva di scarico - volto ad assicurare il regolare deflusso delle acque e ad evitare il pericolo di ulteriori allagamenti in danno della proprietà della signora CP_1
• in ogni caso: spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 04.09.2024 Parte_1
conveniva in giudizio e in per CP_2 CP_1 CP_1
sentire dichiarare l'invalidità della sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 2658/2023 passata in giudicato, emessa in data 05.12 2023, pubblicata in pari data e notificata il 13.12.2023, a definizione del procedimento civile n. 3135/2022 R.G. tra le suddette parti, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutività e, in via
Pagina 3 principale e nel merito, di dichiarare appunto la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza della stessa sentenza.
In particolare, l'opponente denunciava che la sentenza in questione era stata emessa in violazione del contraddittorio, essendo essa litisconsorte necessario del convenuto , e non CP_2
essendo stata convenuta nel relativo giudizio: ciò in quanto, in qualità di moglie del sig. n regime di comunione legale e, pertanto, di CP_2
comproprietaria con il marito dell'appartamento con autorimessa, facente parte del complesso immobiliare sito in viale Papa Giovanni
XXIII n. 18 a ON (BG), posto a livello inferiore rispetto alle proprietà dell'odierna convenuta, sig.ra in CP_1 CP_1
l'azione promossa dalla stessa sig. e conclusasi con la sentenza CP_1
oggetto della presente opposizione doveva necessariamente essere incardinata anche nei propri confronti. La sig. infatti aveva CP_1
chiesto di accertare e dichiarare “… la violazione da parte del signor del disposto di cui all'art. 913 c.c. - da intendersi come CP_2
impedimento dello scolo delle acque frapposto dal convenuto attraverso la chiusura della tubazione che dalla proprietà consentiva il regolare deflusso delle CP_1
acque verso la proprietà del convenuto medesimo…”, e conseguentemente di
“… condannare quest'ultimo a ripristinare la tubazione interrotta e/o a realizzare ogni opera necessaria a garantire il regolare deflusso dell'acqua dalla proprietà verso il suo appezzamento di terreno… assumendo, altresì, ogni CP_1
ulteriore provvedimento - anche in forma di costituzione di una servitù coattiva di scarico - volto ad assicurare il regolare deflusso delle acque e ad evitare il pericolo di ulteriori allagamenti in danno della proprietà dell'attrice….”. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria dell'immobile del sig. pertanto, costituiva causa di nullià ed CP_2
inefficacia della sentenza n. 2658/2023 del Tribunale di Bergamo che, nell'accogliere le domande proposte dalla sig.ra in , CP_1 CP_1
aveva condannato il sig. ad esegire le opere indicate nel CP_2
Pagina 4 compiuto metrico allegato alla relazione del c.t.u. Nella prospettazione dell'opponente, detta sentenza sarebbe inutiler data, in quanto pronunciata tra le parti in violazione del combinato disposto degli artt.
102 e 112 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.11.2024 si costituiva nel presente giudizio la signora in che CP_1 CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo la mancata indicazione del pregiudizio subìto dalla sig.ra a causa della sentenza Pt_1
impugnata e l'incompletezza attesa attesa la mancata proposizione delle necessarie domande rescissorie, ed evidenziandone comunque la pretestuosità, essendo la stessa meramente volta ad ottenere l'annullamento o la riforma del capo della sentenza relativo alla rifusione delle spese legali e di c.t.u. Inoltre la convenuta chiedeva in via riconvenzionale – previa integrazione del contraddittorio – di esaminare ex novo la questione di merito esaminata nella sentenza impugnata da controparte, condannando in solido i signori e Pt_1
a ripristinare la tubazione interrotta e/o a realizzare ogni CP_2
opera necessaria a garantire il regolare deflusso dall'acqua dalla proprietà verso il suo appezzamento di terreno. CP_1
Nel corso dell'udienza del 21.01.2025 parte attrice si riportava agli atti depositati, precisando che la domanda riconvenzionale non era stata notificata al sig. e, di conseguenza, era inammissibile o CP_2
improcedibile. Parte convenuta chiedeva la rimessione in termini e sosteneva che, in ogni caso, il sig. aveva piena possibilità di CP_2
accedere al fascicolo telematico ed agli atti in esso contenuti. Insisteva inoltre per l'acquisizione della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado.
Le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c, che venivano assegnati dal Giudice con ordinanza del 29.05.2025.
Pagina 5 A seguito del rituale deposito di memorie contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di repliche, il giudice, all'udienza del 09.09.2025, tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto, da un lato, l'opposizione della terza sig.ra avverso la sentenza passata in giudicato n. Parte_1
2658/2023, emessa in data 05.12 2023, pubblicata in pari data e notificata il 13.12.2023, a definizione del procedimento civile n.
3135/2022 R.G. promosso dalla sig.ra in nei CP_1 CP_1
confronti del sig. con la quale il Tribunale di CP_2
Bergamo, in violazione del contraddittorio con la litisconsorte necessaria così disponeva: “condanna il convenuto ad eseguire Parte_1
le opere indicate nel computo metrico allegato alla relazione del consulente tecnico
d'ufficio nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza;
nel caso in cui il convenuto non vi provveda, autorizza l'attrice ad eseguirle a spese del convenuto;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00=, oltre anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15%, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
spese di consulenza a carico di parte convenuta soccombente”. Dall'altro, vi è la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta che ha chiesto il riesame dell'intera Controparte_1
vicenda oggetto della sentenza impugnata con contraddittorio integrato nei confronti di tutte le parti.
L'opposizione avanzata dalla sig.ra in qualità di terza, avverso Pt_1
la sentenza n. 2658/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, merita accoglimento, come meglio specificato nei termini sotto indicati.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'ammissibilità della domanda ex art. 404 c.p.c., formulata da parte attrice.
Pagina 6 La giurisprudenza estende, infatti, in modo pacifico il rimedio dell'opposizione di terzo al litisconsorte necessario pretermesso, che può optare tra lo strumento offerto dall'art. 404 c.p.c. e la possibilità di intraprendere un nuovo giudizio di cognizione.
Sulla qualità di comproprietaria dell'immobile oggetto del giudizio
R.G. 3135/2022 (cfr. atto di compravendita, doc. 1 allegato all'atto di citazione) e quindi di litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio instaurato dall sig.ra contro il sig. non residuano CP_1 CP_2
incertezze ed invero neppure contestazioni da parte dell'odierna convenuta, la quale espressamente condivide la ricostruzione di parte attrice e lo strumento processuale scelto dalla stessa (cfr. comparsa di costituzione, pg. 3).
La convenuta ha eccepito che l'azione esercitata dall'opponente fosse viziata nella parte in cui non contemplava l'espressa indicazione del pregiudizio che la sig.ra in qualità di terza, subisce dalla Pt_1
sentenza impugnata. A detta di parte convenuta, infatti, non vi sarebbe alcun danno sostanziale patito dalla pretermessa, la quale non vanterebbe un diritto autonomo rispetto a quello del sig. e CP_2
che, in ogni caso, non potrebbe lamentare alcun “danno da esecuzione” non avendo la sig.ra finora azionato la decisione CP_1
di primo grado. La sig. in ha inolttre rilevato che stante CP_1 CP_1
la natura del rimedio impugnatorio adottato la mera proposizione da parte dell'opponente della fase rescindente, senza contestualmente l'allegazione delle ragioni di merito che giustificassero l'annullamento della sentenza emessa in suo danno e in assenza di domanda nel merito volta al riesame della questione, sarebbe illegittima, rendendo l'opposizione inammissibile.
La tesi di parte convenuta appare priva di pregio, in quanto il pregiudizio dei diritti del terzo, requisito che si desume dalla lettera dell'art. 404 c.p.c., è contenuto in re ipsa nella stessa violazione del
Pagina 7 contraddittorio, leso per non essere stato esteso alla sig.ra Pt_1
litisconsorte necessaria, in quanto comproprietaria dell'immobile oggetto della sentenza odiernamente opposta.
Con riferimento alla giurisprudenza di legittimità che la convenuta cita
(Cass. 5656/2012), il Giudice scrivente osserva che si tratta di una pronuncia isolata nel panorama giurisprudenziale della Suprema Corte, sia precedente che successivo, e comunque la tesi propugnata in detta pronuncia è definitivamente tramontata dopo che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella pronuncia n. 1238/2015, hanno sancito il principio per cui il litisconsorte necessario pretermesso fa valere non un diritto sostanziale contrastante con il giudicato inter alios, ma la lesione di un diritto processuale, sicché non ha bisogno né di allegare l'ingiustizia della pronuncia opposta né di formulare richieste di merito, essendo sufficiente constatare la violazione delle norme sull'integrità del contraddittorio.
La Cassazione ha invero successivamente chiarito che: “il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizio ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale” (v. ex multis, Cass.
35457/2022).
In un recentissimo arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha poi confermato che l'accertamento della pretermissione del litisconsorte necessario dal giudizio è sufficiente ed idoneo all'accoglimento dell'opposizione di terzo, non risultando necessaria la prova di un pregiudizio subìto per effetto della concreta incidenza della rilevata preternissione sul merito e sull'esito della controversia.
Invero, il pregiudizio è già insito nella violazione del diritto al contraddittorio del litisconsorte pretermesso, in quanto “vi sono ipotesi
Pagina 8 in cui vengono ad essere violati dei diritti processuali essenziali, e tale violazione costituisce un pregiudizio, efettivo, in sé ed in quanto tale, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore (…) in questa categoria di diritti va, primariamente ed indubitabilmente, annoverato il principio dell'integrità del contraddittorio, per cui ne deriva che ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina – di per sé – un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte” (Cass. 20880/2025).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene dunque che la sig.ra Pt_1
nell'atto di citazione, nulla doveva allegare circa il pregiudizio subìto dalla sentenza resa inter alios e da lei impugnata con il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c. La relativa eccezione svolta dalla convenuta va pertanto respinta.
Va respinta, inoltre, anche l'ulteriore eccezione, formulata da parte convenuta, ai sensi della quale dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (introducendo la c.d. fase rescindente), senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere relativa richiesta al giudice di riesame della questione di merito (c.d. fase rescissoria), dal momento che l'interesse ad agire non potrebbe consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica, non avente poi riflessi pratici sulla decisione adottata.
Questa tesi, sostenuta dalla summenzionata pronuncia Cass.
5656/2012, come già sopra rilevato, non considera i successivi arresti giurisprudenziali sul punto (cristallizzati peraltro da una pronuncia delle Sezioni Unite) che ciò prevedono: in punto di opposizione da parte del litisconsorte necessario pretermesso, poiché il pregiudizio è insito nella mancata partecipazione al processo, non è richiesta la
Pagina 9 denuncia dell'ingiustizia della sentenza conclusiva del giudizio a cui il terzo non abbia partecipato.
Da tale assunto si rileva la conseguenza che il litisconsorte necessario, che lamenti una violazione del principio del contraddittorio ex art. 102
c.p.c., sia legittimato a formulare in sede di opposizione di terzo la sola fase rescindente contro la sentenza definitiva di un giudizio da cui sia stato illegittimamente pretermesso, senza dover necessariamente proporre al giudice la conseguente domanda di merito (c.d. fase rescissoria).
Nel merito, l'opposizione appare fondata e va quindi dichiarata l'invalidità della sentenza n. 2658/2023, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ricordato che un'azione di natura reale va proposta nei confronti di tutti i comproprietari del bene, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è “inutiliter data” (SS.UU.
1238/2015; Cass. 3925/2016).
L'invalidità di una sentenza resa in violazione del contraddittorio è stata affermata con fermezza dalla Suprema Corte, che così si è recentemente pronunciata: “l'accoglimento della opposizione di terzo proposta da un litisconsorte necessario pretermesso comporta, infatti, che l'efficacia della sentenza opposta venga meno anche tra coloro che erano state parti nel relativo processo, dal momento che, in questo caso, il pregiudizio del terzo è costituito dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza, sicché è il giudizio stesso ad essere viziato da una nullità insanabile” (Cass.
1441/2022). Ed ancora: “il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale
“essenziale” determina una nullità insanabile” (Cass. 20880/2025).
Pagina 10 L'opposizione della sig.ra deve dunque accogliersi, nella parte Pt_1
in cui la stessa chiede la declaratoria dell'invalidità, sotto forma di nullità e/o di inefficacia, della ridetta sentenza in quanto resa in violazione del principio del contraddittorio.
Non può invece accogliersi la domanda, formulata da parte attrice, di dichiarare inesistente la sentenza n. 2658/2023, in quanto l'inesistenza
è un genus, che contempla un'ipotesi normativamente prevista ex art. 161 c. 2 c.p.c. (sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice) e altre species atipiche, ricondotte dalla giurisprudenza all'ipotesi della carenza di potere o al caso del provvedimento abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica (Cass. 91953/2024).
Dalla manifesta carenza delle caratteristiche riconducibili ai provvedimenti appartenenti a tale categoria deriva che la sentenza, impugnata con l'odierna opposizione di terzo, non possa dirsi inesistente.
Occorre in secondo luogo esaminare la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
La sig.ra ha infatti chiesto a questo Giudice, previa CP_1
regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, di riesaminare la domanda formulata in primo grado ed, all'esito, di condannare i signori e a ripristinare a Pt_1 CP_2
proprie spese la tubazione interrotta e ad eseguire ogni ulteriore opera idonea ad assicurare il regolare deflusso delle acque, ovvero, in alternativa ed in caso si persistente inerzia dei medesimi, a far eseguire detti lavori ad un'impresa di fiducia della signora , sempre CP_1
ponendo tutti i costi dell'intervento a carico dei due comproprietari.
Deve, preliminarmente, ritenersi l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra con la comparsa di CP_1
costituzione e di risposta.
Pagina 11 Tale domanda, con cui la convenuta introduce in giudizio la fase c.d. rescissoria dell'opposizione di terzo, volta a sostituire la sentenza annullata con altra sentenza valida anche per le originarie parti in causa, è ammissibile e appartiene alla cognizione dello scrivente giudice in quanto, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., appartiene alla causa dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice opponente, potendo la pronuncia sul merito della domanda essere chiesta dalla stessa opponente nell'atto introduttivo dell'opposizione.
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione formulata da parte attrice nel corso dell'udienza tenutasi in data 21.01.2025 circa l'asserita inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non notificata al sig. . CP_2
L'eccezione va respinta in quanto la mancata integrazione del contraddittorio in sede di notifica della domanda riconvenzionale non determina l'inammissibilità della medesima e, tanto meno, la sua nullità o invalidità, imponendo unicamente che il contraddittorio venga effettivamente integrato successivamente, anche d'ufficio.
L'art. 102 c.p.c., infatti, che disciplina il principio del contraddittorio nell'ordinamento processualcivilistico, dispone che: “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”. Ne consegue che, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale dovrà essere separatamente istruita previa integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. In CP_2
proposito, va rilevato che trattasi di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche oltre la fase relativa alla regolare costituzione delle parti.
Priva di pregio risulta altresì la giustificazione fornita dall'opponente alla circostanza di non aver provveduto alla notifica per la piena
Pagina 12 possibilità del sig. di accedere agli atti del fascicolo: sotto tale CP_2
profilo, si osserva che l'art. 292 c.p.c., relativo al procedimento in contumacia, prevede espressamente che le comparse contenenti domande riconvenzionali da chiunque proposte siano notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Una volta introdotta nel processo una domanda nuova, in ogni caso, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., dev'essere disposta la notifica al contumace a garanzia del suo diritto di difesa e, prima ancora del contraddittorio, senza che possa assumere rilievo
l'eventuale inammissibilità della domanda stessa, dovendo il contumace essere messo in condizione di conoscere l'ampliamento dell'oggetto del processo, ai fini della valutazione di un'eventuale costituzione tardiva, essendo stata la sua scelta di non costituirsi maturata in riferimento all'oggetto originario del processo” (Cass.
9875/2005; Cass. 14335/2009).
È invero pacifico come, nel caso di specie, la sig.ra abbia CP_1
omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio, mancando di notificare la propria domanda riconvenzionale nei confronti del sig. convenuto contumace CP_2
– e violando così quanto disposto dagli artt. 102 e 292 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente va pertanto rigettata in quanto infondata.
In ogni caso, come pure correttamente eccepito da parte convenuta, si rileva che la censura formulata da parte attrice sul punto si rivela comunque tardiva, in quanto avanzata dalla sig.ra per la prima Pt_1
volta in sede di udienza ex art. 183 c.p.c. ( e non nel termine di cui all'art. 171-ter c.p.c.) e sollevata da una parte che non aveva la legittimazione a farlo in quanto “la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere
Pagina 13 rilevata d'ufficio dal giudice” (ex multis Cass. 8697/2018; Cass.
14625/2010).
Conclusivamente, deve essere accolta la domanda principale svolta dall'attrice imponente con conseguente declaratoria di invalidità/inefficacia della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2658/23 in quanto emessa in violazione del litisconsorzio necessario.
La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna al ripristino di tubazione interrotta e al realizzo di ogni opera necessaria a garantire il deflusso dell'acqua, deve invece essere separatamente esaminata solo dopo aver rimesso la causa sul ruolo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del convenuto contumace, come da separata ordinanza.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico convenuta con riferimento alla domanda CP_3
principale qui decisa, e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia (valore indeterminato – complessità bassa), apparendo equo determinare i compensi nei valori medi.
Non si ritiene infine meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'attrice in sede di repliche alla comparsa conclusionale, avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c. 3 c.p.c.: la condanna per responsabilità aggravata prevista dalla norma citata, infatti, presuppone l'abuso dello strumento processuale per finalità altre e differenti rispetto alla sua naturale funzione. Nel caso di specie, invece, le difese svolte dalla convenuta, sebbene non meritevoli di accoglimento, non appaiono tali da integrare gli estremi dell'abuso del diritto nei termini sopra indicati, tanto più in relazione alla proposizione della legittima
Pagina 14 domanda riconvenzionale di cui l'opponente ha, erroneamente, contestato l'ammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo parzialmente pronunciando promosso con atto di citazione promosso da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 CP_2
- accertato il diritto di comproprietà della signora Parte_1
sull'immobile di cui all'atto del 19.04.2005 a firma del notaio n. 21683 Rep e n. 2868 Racc. sito in Persona_1
ON (BG), via Papa Giovanni XXIII n. 18, accertata la qualità di litisconsorte necessaria della stessa e la sua pretermissione dal giudizio n. 3135/2022 R.G., dichiara l'invalidità/inefficacia della sentenza n. 2658/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo a definizione del procedimento R.G. n. 3135/2022 per violazione del principio del contraddittorio;
− rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'esame della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, previa integazione del contraddittorio;
− condanna in a rifondere le spese di lite CP_1 CP_1
sostenute da , liquidate in € 6.810,00 per compensi Parte_1
(€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed €
2.905,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Luca Fuzio
Pagina 15 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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