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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1570 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via Monzambano n. 5, presso lo studio dell'avv. Giammarco Sordi (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_1 liti su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc.: ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_2 curatore speciale, avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. e Guido Maccarone (cod. fisc. CodiceFiscale_2 [...]
, che la rappresentano e difendono per procura alle liti su C.F._3 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa istanza ec- Parte_1 cezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello
• In via principale e nel merito in riforma della sentenza n.613/2020 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone, Giudice Dott. Masetti emessa in data 15.09.2020 e depositata in data 16.09.2020 non notificata, in accoglimento del gravame condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme addebitate ed illegittimamente trattenute dall'Istituto creditizio relative al pro- dotto Swap come meglio indicato in premessa e quantificate in € 44.155,15 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali oltre al risarcimento del mag- gior danno subito da parte appellante anche ai sensi dell'art.1223 codice civile e comunque per le causali meglio espresse in narrativa;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: Controparte_1
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.6.2016, la ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la Controparte_1
deducendo: a) l'applicazione da parte della Banca nell'esecuzione del
[...] rapporto di conto corrente n. 10000000056, intestato alla stessa, di inte- ressi debitori indeterminati e usurari, oltre che illegittimamente capitalizzati, nonché di spese e commissioni di massimo scoperto non dovute;
b) l'invali- dità di un contratto di interest rate swap stipulato nel 2007 o, comunque,
l'inadempimento della Banca rispetto agli obblighi informativi incombenti sulla stessa;
e, pertanto, chiedendo che la venisse con- Controparte_1 dannata al risarcimento dei danni ovvero alla restituzione delle somme inde- bitamente versatele dalla società.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la dedu- Controparte_1 cendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande avversa- rie, e concludendo dunque per il loro rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u.
Con sentenza n. 613/2020 del 16.9.2020 il Tribunale di Frosinone, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “1) dichiara nullo il contratto di IR concluso inter partes e dichiara, per l'effetto, la non debenza della somma di
€ 44.115,15 addebitata a tale titolo sul conto corrente intestato all'attrice;
2 2) dichiara nulla la clausola contenuta nel contratto di c/c prodotto dalla banca, datato 3.5.2002, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi debitori;
3) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, con atto notificato in data 10.3.2021, la svolgendo la censura riportata di seguito Parte_1
e concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_1 contestato il motivo di appello svolto dall'odierna appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con l'unico motivo di appello si deduce un'errata valutazione della c.t.u.
e della documentazione in atti, nonché la violazione del principio di corri- spondenza tra il chiesto e il pronunciato.
2.1. L'appellante censura la decisione del Tribunale di Frosinone, in primo luogo, laddove ha ritenuto che “La domanda tesa alla 'restituzione' del totale netto dei differenziali, nella cifra di € 44.115,15 (per la verità inferiore a quella ricostruita dal CTU in base agli elementi contrattuali, pur considerando i dif- ferenziali a credito per la correntista segnalati da parte convenuta) non può tuttavia trovare accoglimento”.
La censura non è fondata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, infatti, che “La pretesa restitutoria pre- supporrebbe la prova dell'effettiva corresponsione degli importi, che, invece, sembrerebbero essere stati solo 'addebitati' sul conto (di addebito si parla del resto in citazione senza alcun riferimento a specifici atti di pagamento). Non vi è prova, in altri termini, che la banca abbia effettivamente incassato le somme (prelevandole da un saldo attivo di c/c ovvero a seguito di versamenti operati dalla correntista) mancando estratti conto che diano evidenza di ciò
o altra prova documentale in proposito.
Peraltro lo stesso riassunto dell'andamento del rapporto di c/c contenuto all'interno della perizia di parte attrice evidenzia saldi costantemente a debito del conto corrente a partire dalla fine del 2004 (ad eccezione del saldo del I
3 trimestre 2009) ed un saldo finale del periodo di analisi (dall'1.1.2003 al 31.12.2014) sempre negativo per la correntista, non essendo dato conoscere se, nel periodo successivo, vi sia stato un ripiano dell'esposizione debitoria, circostanza comunque non allegata. La pronuncia non può che essere limi- tata, pertanto, all'accertamento negativo della debenza dell'importo di €
44.115,15 indicato in citazione”.
2.2. Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, secondo cui non sarebbe mai stato contestato da parte convenuta l'avvenuto pagamento da parte della società attrice dei differenziali, all'udienza del 12.1.2018, fissata per esame della c.t.u., la Banca convenuta ha dedotto a verbale come, con riferimento al contratto di interest rate swap, gli oneri netti a carico della per € 47.606,10 fossero frutto della ricostruzione effettuata Parte_1 dal c.t.u. sulla base delle mere condizioni contrattuali, che non trovavano tuttavia riscontro in alcun documento in atti che ne provasse il pagamento
(non essendo stati depositati estratti conto attestanti il pagamento dei diffe- renziali). Identico rilievo la ha nuovamente effettuato Controparte_1 alla successiva udienza dell'11.5.2018 e in tutti gli scritti successivi deposi- tati dalla banca.
Soprattutto, come ha rilevato il giudice di primo grado, l'odierna parte ap- pellante, che ne era onerata, non ha depositato estratti conto o comunque documenti attestanti gli esborsi effettivamente sostenuti provocati dallo swap in esame. Al riguardo, è opportuno osservare che, seppure in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si indichi la pro- duzione degli “estratti conto”, con tutta evidenza relativi al conto corrente intestato alla società attrice e in relazione a cui pure sono state svolte do- mande di accertamento e condanna nei confronti della Banca, in verità sub documento n. 6) vendono prodotti – come indicato nell'indice del fascicolo di parte attrice, peraltro – i conteggi di parte relativi al contratto di interest rate swap.
È necessario distinguere, infatti, tra l'astratto calcolo matematico indivi- duante – a posteriori, sulla base dei tassi storici registrati – i differenziali attivi e passivi producibili da un contratto di interest rate swap e la prova concreta del pagamento dei differenziali a carico del cliente ovvero di quelli a carico della Banca. Opinare diversamente – come l'odierna appellante
4 deduce questo giudicante dovrebbe fare sulla scorta della documentazione depositata in atti, quindi del solo contratto (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) – equivarrebbe a ritenere, sulla scorta di un piano di ammortamento allegato a un contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B., che sia avvenuto il pagamento di tutti i ratei in esso elencati.
In altri termini, le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nel giudizio di primo grado si basano su una ricostruzione astratta, ossia fondata sul mero dato contrattuale, che prescinde dunque dall'ulteriore valutazione - correttamente effettuata dal giudice di primo grado - secondo cui non vi è però prova del pagamento delle somme pure calcolate dal consulente e costituenti i diffe- renziali risultanti in base alle previsioni contrattuali.
Non sussiste, allora, alcun contrasto tra quanto ritenuto dal Tribunale di Fro- sinone e le risultanze dell'elaborato peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado
2.3. L'appellante censura, in secondo luogo, la statuizione del giudice di prime cure per cui “Non può trovare accoglimento, inoltre, la pretesa dell'at- trice di corresponsione di una somma a titolo di risarcimento danni, in quanto del tutto generica sia nell'an che nel quantum. L'istante ha omesso infatti di fornire, nei termini processuali, qualsiasi specificazione e prova dei pretesi danni subiti in dipendenza della stipula del contratto di IR (solo in comparsa conclusionale ha compiuto un vago accenno al fatto di avere avuto un'infe- riore possibilità economica di acquisto nel periodo di vigenza del contratto)”.
Anche tale censura non mera accoglimento.
È vero che, in presenza di un'obbligazione diversa da quelle di facere pro- fessionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad alle- gare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale). Al contempo, però, resta ferma la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.2.2025, n. 3689).
2.4. La deduce, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe Parte_1 dovuto, in ogni caso, riconoscere la rivalutazione e gli interessi (cumulati tra loro) sulle somme che il Tribunale di Frosinone ha ritenuto non poter formare oggetto di una statuizione di condanna.
La censura è priva di pregio. 5 Se non vi è prova che sia stato effettuato dalla società odierna appellante il pagamento delle somme dovute a titolo di differenziali, non è possibile rico- noscere su tali somme gli interessi dalla data della corresponsione, che di- versamente spetterebbero nel caso fosse stato accertato l'indebito paga- mento di tali somme.
Diversamente, l'odierna appellante avrebbe potuto domandare – ma questo non ha fatto – il ricalcolo del saldo del conto corrente su cui le somme in questione sono state addebitate, stornando gli interessi passivi maturati e addebitati in ragione dell'addebito sullo stesso conto di quanto dovuto a titolo di differenziali. Anche in questo caso, la avrebbe dovuto Parte_1 produrre gli estratti conto relativi al periodo di addebito degli importi a titolo di differenziale del contratto di interest rate swap per cui è causa.
Quanto appena ritenuto assorbe anche quanto dedotto in ordine al ricono- scimento della rivalutazione monetaria.
Premesso come la restituzione dell'indebito costituisca un debito di valuta, e non di valore, e pure volendo interpretare la domanda in questione come volta al riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., il riconoscimento di questo presupporrebbe – in ogni caso – il pagamento delle somme in questione, diversamente non potendo ritenersi maturato in capo alla che non è creditrice delle stesse, alcun maggior Parte_1 danno rispetto a quello remunerato dal riconoscimento degli interessi legali, che pure – come si è detto – non sono dovuti.
3. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 613/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocra- tica, il 16.9.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
6 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
613/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, il 16.9.2020; condanna la a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA EN Thellung de Courtelary
7
Roma, Via Monzambano n. 5, presso lo studio dell'avv. Giammarco Sordi (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_1 liti su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc.: ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_2 curatore speciale, avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. e Guido Maccarone (cod. fisc. CodiceFiscale_2 [...]
, che la rappresentano e difendono per procura alle liti su C.F._3 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa istanza ec- Parte_1 cezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello
• In via principale e nel merito in riforma della sentenza n.613/2020 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone, Giudice Dott. Masetti emessa in data 15.09.2020 e depositata in data 16.09.2020 non notificata, in accoglimento del gravame condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme addebitate ed illegittimamente trattenute dall'Istituto creditizio relative al pro- dotto Swap come meglio indicato in premessa e quantificate in € 44.155,15 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali oltre al risarcimento del mag- gior danno subito da parte appellante anche ai sensi dell'art.1223 codice civile e comunque per le causali meglio espresse in narrativa;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: Controparte_1
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.6.2016, la ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la Controparte_1
deducendo: a) l'applicazione da parte della Banca nell'esecuzione del
[...] rapporto di conto corrente n. 10000000056, intestato alla stessa, di inte- ressi debitori indeterminati e usurari, oltre che illegittimamente capitalizzati, nonché di spese e commissioni di massimo scoperto non dovute;
b) l'invali- dità di un contratto di interest rate swap stipulato nel 2007 o, comunque,
l'inadempimento della Banca rispetto agli obblighi informativi incombenti sulla stessa;
e, pertanto, chiedendo che la venisse con- Controparte_1 dannata al risarcimento dei danni ovvero alla restituzione delle somme inde- bitamente versatele dalla società.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la dedu- Controparte_1 cendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande avversa- rie, e concludendo dunque per il loro rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u.
Con sentenza n. 613/2020 del 16.9.2020 il Tribunale di Frosinone, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “1) dichiara nullo il contratto di IR concluso inter partes e dichiara, per l'effetto, la non debenza della somma di
€ 44.115,15 addebitata a tale titolo sul conto corrente intestato all'attrice;
2 2) dichiara nulla la clausola contenuta nel contratto di c/c prodotto dalla banca, datato 3.5.2002, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi debitori;
3) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, con atto notificato in data 10.3.2021, la svolgendo la censura riportata di seguito Parte_1
e concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_1 contestato il motivo di appello svolto dall'odierna appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con l'unico motivo di appello si deduce un'errata valutazione della c.t.u.
e della documentazione in atti, nonché la violazione del principio di corri- spondenza tra il chiesto e il pronunciato.
2.1. L'appellante censura la decisione del Tribunale di Frosinone, in primo luogo, laddove ha ritenuto che “La domanda tesa alla 'restituzione' del totale netto dei differenziali, nella cifra di € 44.115,15 (per la verità inferiore a quella ricostruita dal CTU in base agli elementi contrattuali, pur considerando i dif- ferenziali a credito per la correntista segnalati da parte convenuta) non può tuttavia trovare accoglimento”.
La censura non è fondata.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, infatti, che “La pretesa restitutoria pre- supporrebbe la prova dell'effettiva corresponsione degli importi, che, invece, sembrerebbero essere stati solo 'addebitati' sul conto (di addebito si parla del resto in citazione senza alcun riferimento a specifici atti di pagamento). Non vi è prova, in altri termini, che la banca abbia effettivamente incassato le somme (prelevandole da un saldo attivo di c/c ovvero a seguito di versamenti operati dalla correntista) mancando estratti conto che diano evidenza di ciò
o altra prova documentale in proposito.
Peraltro lo stesso riassunto dell'andamento del rapporto di c/c contenuto all'interno della perizia di parte attrice evidenzia saldi costantemente a debito del conto corrente a partire dalla fine del 2004 (ad eccezione del saldo del I
3 trimestre 2009) ed un saldo finale del periodo di analisi (dall'1.1.2003 al 31.12.2014) sempre negativo per la correntista, non essendo dato conoscere se, nel periodo successivo, vi sia stato un ripiano dell'esposizione debitoria, circostanza comunque non allegata. La pronuncia non può che essere limi- tata, pertanto, all'accertamento negativo della debenza dell'importo di €
44.115,15 indicato in citazione”.
2.2. Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, secondo cui non sarebbe mai stato contestato da parte convenuta l'avvenuto pagamento da parte della società attrice dei differenziali, all'udienza del 12.1.2018, fissata per esame della c.t.u., la Banca convenuta ha dedotto a verbale come, con riferimento al contratto di interest rate swap, gli oneri netti a carico della per € 47.606,10 fossero frutto della ricostruzione effettuata Parte_1 dal c.t.u. sulla base delle mere condizioni contrattuali, che non trovavano tuttavia riscontro in alcun documento in atti che ne provasse il pagamento
(non essendo stati depositati estratti conto attestanti il pagamento dei diffe- renziali). Identico rilievo la ha nuovamente effettuato Controparte_1 alla successiva udienza dell'11.5.2018 e in tutti gli scritti successivi deposi- tati dalla banca.
Soprattutto, come ha rilevato il giudice di primo grado, l'odierna parte ap- pellante, che ne era onerata, non ha depositato estratti conto o comunque documenti attestanti gli esborsi effettivamente sostenuti provocati dallo swap in esame. Al riguardo, è opportuno osservare che, seppure in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si indichi la pro- duzione degli “estratti conto”, con tutta evidenza relativi al conto corrente intestato alla società attrice e in relazione a cui pure sono state svolte do- mande di accertamento e condanna nei confronti della Banca, in verità sub documento n. 6) vendono prodotti – come indicato nell'indice del fascicolo di parte attrice, peraltro – i conteggi di parte relativi al contratto di interest rate swap.
È necessario distinguere, infatti, tra l'astratto calcolo matematico indivi- duante – a posteriori, sulla base dei tassi storici registrati – i differenziali attivi e passivi producibili da un contratto di interest rate swap e la prova concreta del pagamento dei differenziali a carico del cliente ovvero di quelli a carico della Banca. Opinare diversamente – come l'odierna appellante
4 deduce questo giudicante dovrebbe fare sulla scorta della documentazione depositata in atti, quindi del solo contratto (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) – equivarrebbe a ritenere, sulla scorta di un piano di ammortamento allegato a un contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B., che sia avvenuto il pagamento di tutti i ratei in esso elencati.
In altri termini, le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nel giudizio di primo grado si basano su una ricostruzione astratta, ossia fondata sul mero dato contrattuale, che prescinde dunque dall'ulteriore valutazione - correttamente effettuata dal giudice di primo grado - secondo cui non vi è però prova del pagamento delle somme pure calcolate dal consulente e costituenti i diffe- renziali risultanti in base alle previsioni contrattuali.
Non sussiste, allora, alcun contrasto tra quanto ritenuto dal Tribunale di Fro- sinone e le risultanze dell'elaborato peritale del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado
2.3. L'appellante censura, in secondo luogo, la statuizione del giudice di prime cure per cui “Non può trovare accoglimento, inoltre, la pretesa dell'at- trice di corresponsione di una somma a titolo di risarcimento danni, in quanto del tutto generica sia nell'an che nel quantum. L'istante ha omesso infatti di fornire, nei termini processuali, qualsiasi specificazione e prova dei pretesi danni subiti in dipendenza della stipula del contratto di IR (solo in comparsa conclusionale ha compiuto un vago accenno al fatto di avere avuto un'infe- riore possibilità economica di acquisto nel periodo di vigenza del contratto)”.
Anche tale censura non mera accoglimento.
È vero che, in presenza di un'obbligazione diversa da quelle di facere pro- fessionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad alle- gare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale). Al contempo, però, resta ferma la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.2.2025, n. 3689).
2.4. La deduce, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe Parte_1 dovuto, in ogni caso, riconoscere la rivalutazione e gli interessi (cumulati tra loro) sulle somme che il Tribunale di Frosinone ha ritenuto non poter formare oggetto di una statuizione di condanna.
La censura è priva di pregio. 5 Se non vi è prova che sia stato effettuato dalla società odierna appellante il pagamento delle somme dovute a titolo di differenziali, non è possibile rico- noscere su tali somme gli interessi dalla data della corresponsione, che di- versamente spetterebbero nel caso fosse stato accertato l'indebito paga- mento di tali somme.
Diversamente, l'odierna appellante avrebbe potuto domandare – ma questo non ha fatto – il ricalcolo del saldo del conto corrente su cui le somme in questione sono state addebitate, stornando gli interessi passivi maturati e addebitati in ragione dell'addebito sullo stesso conto di quanto dovuto a titolo di differenziali. Anche in questo caso, la avrebbe dovuto Parte_1 produrre gli estratti conto relativi al periodo di addebito degli importi a titolo di differenziale del contratto di interest rate swap per cui è causa.
Quanto appena ritenuto assorbe anche quanto dedotto in ordine al ricono- scimento della rivalutazione monetaria.
Premesso come la restituzione dell'indebito costituisca un debito di valuta, e non di valore, e pure volendo interpretare la domanda in questione come volta al riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., il riconoscimento di questo presupporrebbe – in ogni caso – il pagamento delle somme in questione, diversamente non potendo ritenersi maturato in capo alla che non è creditrice delle stesse, alcun maggior Parte_1 danno rispetto a quello remunerato dal riconoscimento degli interessi legali, che pure – come si è detto – non sono dovuti.
3. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 613/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocra- tica, il 16.9.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
6 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
613/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, il 16.9.2020; condanna la a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA EN Thellung de Courtelary
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