Articolo 7 della Legge 17 dicembre 1986, n. 880
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 dicembre 1986
Art. 7. 1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , dopo la parola "imprese" e' aggiunta l'espressione "o di attivita' professionale".
Nota all'art. 7:
Il testo del primo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 637/1972 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attivita' professionale, ove non risultino nei modi indicati dall'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore".
L'art. 13 cui si fa riferimento concerne i debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1986