CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/08/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Elisabetta Tarquini presidente rel. dott. Stefania Carlucci consigliera dott. Nicoletta Taiti consigliera
All'udienza del 13.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 532/2023
promossa
da Parte_1
Avv. Alessandro Ciuffreda contro
Controparte_1
Dott. Emiliano Cerbai, VA Di NI e Antonella Panebianco
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 2.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 2.3.2023 il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da , in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante di , Parte_3 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 667 del 27 agosto 2019, notificata in data 9 settembre 2019, con cui l'
[...]
aveva intimato agli originari Controparte_2 opponenti, in solido tra di loro, il pagamento della somma complessiva di € 6.097,10 a titolo di sanzioni amministrative e spese, in relazione a diverse violazioni, tutte connesse all'impiego della prestazione di uno dei soci della cooperativa,
che gli opponenti assumevano fosse Persona_1 imprenditore artigiano e che gli ispettori avevano invece ritenuto lavoratore subordinato.
2. Più specificamente, con il provvedimento opposto, erano addebitate agli opponenti le seguenti violazioni: A. l'omessa consegna al lavoratore della lettera di assunzione prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, avvenuto il
1.1.2016 (art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.lgs. n.
181/2000, come mod. dall'art. 6, comma 1 del D.lgs.
19/12/2002, n. 297 e succ. mod. dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), L. n. 183/2010); B. l'omessa consegna allo stesso lavoratore del prospetto paga di gennaio 2016 (art. 1 e 3, L. 5 gennaio 1953, n. 4); C. l'omessa comunicazione preventiva al
Centro per l'Impiego dell'assunzione di , mediante PE documentazione avente data certa (art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996, conv. con L. n. 608/1996, come mod. dall'art. 1, comma 1180, L. n.296/2006); D. l'irregolare somministrazione, in tre giornate dal 19.2.2016 al 23.2.2016, della prestazione di GU ZI Società Parte_4
Cooperativa di Produzione e Lavoro, pur non essendo Pt_1
soggetto autorizzato alla somministrazione di
[...] manodopera e comunque fuori dei limiti previsti dalla legge
(art. 18, comma secondo, D.L.gs. n. 273/2003).
3. In motivazione il Tribunale, assunto che tutte le violazioni dipendessero dalla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro di con la cooperativa, ha ritenuto PE la subordinazione provata dall'istruttoria.
4. In particolare, secondo la decisione impugnata, sarebbe emerso in causa che svolgesse mansioni di PE piastrellista, predeterminate nelle modalità di esecuzione, così
2 che, ai fini della qualificazione del rapporto, non sarebbe stato effettivamente significativo “il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare” (così testualmente il primo giudice).
5. Per contro, vi sarebbe stata evidenza in atti che: a) il lavoratore fosse privo di qualsiasi organizzazione imprenditoriale e usasse, per la sua attività, esclusivamente materiali e strumenti di lavoro forniti dalla cooperativa;
b) non subisse alcun rischio di impresa, dato che veniva retribuito a ore;
c) non avesse alcuna effettiva capacità di autorganizzazione, in quanto doveva necessariamente coordinare la sua attività di piastrellista con quella degli altri soggetti presenti in cantiere e seguire le indicazioni di terzi circa il luogo ove effettuare la prestazione;
d) osservasse un regolare orario di lavoro.
6. Ritenuta quindi l'esistenza della subordinazione e perciò la fondatezza dei primi tre addebiti portati nell'ordinanza ingiunzione, sarebbe stata poi provata, secondo il Tribunale, anche la quarta violazione, relativa alla somministrazione irregolare.
7. Sul punto il primo giudice ha rilevato come il 23.2.2016, all'atto del primo accesso ispettivo, fosse stato PE trovato al lavoro in un cantiere situato in Bagno a Ripoli via
Roma 58, dove erano eseguite lavorazioni edili (“realizzazione di massetti e posa in opera di pavimenti e rivestimenti”), appaltate da un terzo committente sia a Controparte_3
sia a . In quell'occasione il
[...] Parte_1 lavoratore aveva dichiarato agli ispettori di essere addetto a quel cantiere dal 19.2.2016 e di seguire le direttive impartitegli dal legale rappresentante di GU. Era stato infine l'allora legale rappresentante di (e originario Parte_1
3 opponente) a confermare in sede ispettiva che fosse PE stato impiegato per l'esecuzione di lavori appaltati a GU.
Sarebbe stata così pienamente provata, secondo il Tribunale, la fattispecie di somministrazione irregolare, contestata dagli ispettori e per le tre giornate (dal 19.2.2016 alla data dell'accesso ispettivo) nelle quali era stata addebitata.
8. Ritenuto corretto anche il quantum della sanzione, il primo giudice ha respinto integralmente l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
9. Impugna la decisione davanti a questa Corte solo la cooperativa (oggi rappresentata da un soggetto diverso dall'originario opponente persona fisica), affidando le proprie ragioni a due motivi, attinenti il primo alla qualificazione del rapporto con , il secondo alla dedotta PE somministrazione irregolare.
10. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia fatto malgoverno dei principi in materia di onere della prova e completamente pretermesso l'esame dell'istruttoria svolta in causa, ponendo a base del proprio convincimento essenzialmente le dichiarazioni rese agli ispettori dal lavoratore interessato all'accertamento, che sarebbero state generiche e comunque raccolte fuori del giudizio, perciò prive di valore probatorio, e provenienti da un soggetto non indifferente rispetto alla vicenda di causa. In contrario, secondo la prospettazione della società, a fronte di tali dichiarazioni, dalla documentazione in atti, di cui il
Tribunale non si sarebbe curato, e dalle dichiarazioni dei testi escussi sarebbe emerso in modo inequivoco che PE fosse socio della cooperativa, che decidesse lui stesso, insieme agli altri soci, dove lavorare e cosa fare, che partecipasse alle riunioni della cooperativa, non osservasse orari fissi
4 giornalieri imposti da altri, che non fosse tenuto a giustificare le assenze, in tali casi coordinandosi solo con gli altri soci, che fosse compensato con acconti soggetti poi a conguaglio e soprattutto che non fosse sottoposto ad alcun potere direttivo, disciplinare o gerarchico. Circostanza quest'ultima che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante, quando al contrario sarebbe stata decisiva ai fini della qualificazione del rapporto.
11. D'altro canto, ancora secondo la prospettazione attrice, il primo giudice non avrebbe letto adeguatamente i dati di causa, come esposti, alla luce dei principi in materia di onere della prova. Tali principi avrebbero imposto infatti di gravare l'ispettorato della prova della subordinazione, così che, documentato dai ricorrenti in primo grado il rapporto associativo, all'amministrazione sarebbe spettato dimostrare la simulazione di quel rapporto. Una prova che sarebbe mancata del tutto. Al contrario in atti vi sarebbe stata evidenza documentale della natura della cooperativa, della domanda di ammissione a socio di e della sua PE iscrizione all'albo degli artigiani in tale qualità, mentre non vi sarebbe stata alcuna prova della dedotta eterodirezione della prestazione del lavoratore.
12. Con il secondo motivo la società contesta poi l'assunta somministrazione irregolare, già in ragione dell'inesistenza, a suo dire, di ogni prova della natura subordinata del rapporto di lavoro di e comunque perché in giudizio non PE sarebbe stata dimostrata l'utilizzazione della sua prestazione da parte della società terza, GU costruzioni. Anche sul punto, infatti, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe posto a fondamento della decisione dichiarazioni (del lavoratore e dell'allora legale rappresentante della cooperativa) rese in sede
5 ispettiva e mai confermate in giudizio, a fronte di un esito diverso dell'istruttoria svolta in causa. Le dichiarazioni dei testi non avrebbero fornito infatti alcuna evidenza dell'impiego della prestazione di da parte di GU ZI, PE comunque non nelle forme della subordinazione, mentre la sua presenza sul cantiere sarebbe stata giustificata dal fatto che anche fosse subappaltatrice di parte dei Parte_1 lavori edili eseguiti nel cantiere in questione.
13. Sulla base di queste argomentazioni e richiamati vari precedenti di merito che li avevano condivisi (tra i quali uno della Corte di Appello di Bari, reso in una causa di cui era stata parte GU ZI contro l' , relativo a una CP_4 vicenda analoga alla presente e insorta all'esito dello stesso accertamento ispettivo di cui qui è causa), l'appellante ha concluso per la riforma della decisione impugnata e quindi per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
14. Si è costituita l'amministrazione per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
15. La Corte ha preliminarmente accertato che la decisione di primo grado non fosse stata impugnata dall'affermato trasgressore, all'epoca legale rappresentante della cooperativa. Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, ha deciso come segue.
16. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito il collegio ritiene l'appello infondato, seppure per ragioni anche ulteriori rispetto a quelle esposte nella decisione impugnata.
17. In proposito merita rammentare alcuni fatti, che la
Corte ritiene decisivi. E' certo cioè che il lavoratore interessato all'accertamento fosse socio dell'odierna opponente e che egli fosse iscritto, in tale qualità, all'albo delle imprese artigiane.
6 Non vi è questione inoltre in ordine al fatto che egli svolgesse mansioni di piastrellista.
18. Ciò detto, è poi indubitabile che, in esito all'entrata in vigore della L. 142/2001, “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte” (così l'art. 1 terzo comma della legge). E' certo quindi che, nella vigente regolamentazione del lavoro cooperativo, i singoli soci, che apportano il loro lavoro alla cooperativa, non possano più essere considerati automaticamente subordinati, neppure in base ad una fictio iuris e con sole finalità previdenziali, come invece accadeva nel periodo di vigenza del R.D. 1422/1924. In contrario la disciplina attuale si fonda sulla possibilità dei soci di collaborare allo scopo mutualistico a mezzo di diversi tipi contrattuali, descrittivi di altrettanti tipi di rapporti di lavoro.
19. Ma se è così, non può essere condiviso l'assunto della società secondo cui il vincolo associativo sarebbe incompatibile con il lavoro subordinato, per cui graverebbe sull' , che nella specie afferma appunto l'esistenza CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato tra e il Parte_1 socio lavoratore , l'onere di dimostrare la PE simulazione della relazione mutualistica. Essa al contrario,
7 per quanto detto, ben può sussistere, pur apportando il socio il proprio contributo nelle forme della subordinazione, quale
“ulteriore rapporto di lavoro”, che si affianca al vincolo associativo e che costituisce la modalità con la quale in concreto il socio lavoratore partecipa al lavoro comune.
20. Ciò detto, come già osservato da questa Corte in diversi sui precedenti in vicende analoghe alla presente (a partire dalla decisione 16.1.2018, resa nel proc. RG. 908/2016, pres.
, est. , ai cui argomenti deve darsi Pt_5 Persona_2 seguito), è peraltro “indubbia la distinzione fra cooperative di servizi nelle quali, analogamente ai consorzi di imprese, il ruolo della cooperativa è quello di ricercare occasioni di lavoro e di guadagno da distribuire fra i soci che eseguiranno l'incarico attraverso l'esercizio della propria impresa, e cooperative di lavoro, nelle quali lo scopo sociale è quello di ricercare occasioni di lavoro e di guadagno da eseguire attraverso l'esercizio dell'impresa cooperativa anche mediante l'apporto collaborativo del singolo associato (il quale abbia eventualmente conferito la propria impresa alla stessa cooperativa)”. Sul punto infatti la giurisprudenza di legittimità chiarisce come “con riferimento alla cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione di cooperativa, deve distinguersi la figura del consorzio fra trasportatori - che, senza esercitare direttamente una autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione fra i consorziati delle commesse e sottoscrive con i clienti i contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, ma devolvendo con subcontratti ogni servizio al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri - dalla cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui
8 configurabilità postula il diretto espletamento dei servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative degli associati” (così Cass. n. 13269/2006). E la distinzione fra cooperative di servizi e di lavoro è ribadita in Cass. n.
13818/2008 e in Cass. n. 11465/2010.
21. Ora, facendo applicazione di tali principi, che questa
Corte pienamente condivide, alla fattispecie di causa, deve escludersi che l'appellante sia una cooperativa tra artigiani
(cioè una cooperativa di servizi). Al contrario dall'atto costitutivo (doc. 6 del fascicolo di primo grado della società) si desume inequivocamente come sia stata Parte_1 costituita come “società cooperativa di produzione e lavoro”. E
l''art. 2 del medesimo atto chiarisce come la società si proponga di svolgere “la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono
l'organizzazione del lavoro dei soci”.
22. Ma è certamente escluso che anche in concreto l'appellante abbia operato come cooperativa di servizi. Infatti per quanto il regolamento (doc. 11 del fascicolo di primo grado della società) prevedesse che “ciascun socio lavoratore può instaurare con la cooperativa unicamente un rapporto di socio
9 lavoratore artigiano”, risulta già dalle dichiarazioni dell'allora amministratore unico , rese in sede ispettiva, Parte_2 come i lavori fossero acquisiti dalla cooperativa e realizzati con mezzi nella disponibilità della cooperativa stessa, o eventualmente dei committenti, non dei soci impegnati nei singoli cantieri (così la parte: “io per la mia cooperativa mi occupo anche di tutta la parte amministrativa, di far firmare le lettere di adesione, preparare i preventivi, i contatti con il consulente ecc. In pratica, a seconda dei lavori che ci vengono affidati ci troviamo e ci dividiamo a squadre a seconda delle competenze di ognuno e dell'attività da fare…I materiali li procuro io o (più spesso) il committente. Comunque non se ne occupano i soci artigiani impegnati nel cantiere”). E sempre da quelle dichiarazioni risulta che i soci fossero compensati in relazione comunque al loro tempo di lavoro (così ancora
: “Quanto alla suddivisione dei soldi, via via mese mese, Pt_2
a seconda dei soldi che ci sono in cassa vengono suddivisi tra tutti, se qualcuno per una settimana non ha lavorato, per qualunque motivo, prende un po' meno, altrimenti per pochi giorni non si fa differenza…Mensilmente facciamo una riunione in cui descriviamo a tutti i soci le somme incassate, le spese e quanto resta da dividere”).
23. Né può dubitarsi dell'astratta rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, anche se non confermate in giudizio dall'interessato. Costituisce infatti jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale,
10 alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (così da ultimo, tra le molte, Cass. 10634/2025; più specificamente in relazione alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede ispettiva cfr. anche Cass. 17702/2015, secondo cui “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della
P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta”). In concreto poi non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, che provengono da un soggetto certamente informato dei fatti e che sono precise e circostanziate, non smentite da alcun diverso elemento istruttorio e per vero, sul punto che qui interessa, nemmeno contestate dalla società, che non si confronta affatto con l'affermazione del primo giudice, secondo cui il socio era privo di una, anche minima, organizzazione PE
d'impresa e usava per la sua attività esclusivamente materiali e strumenti di lavoro forniti dalla cooperativa.
24. Non vi è dubbio allora che i soci, e per quanto interessa quindi anche , abbiano prestato unicamente la loro PE opera in favore della cooperativa, cui era integralmente
11 riferibile l'organizzazione di impresa nell'ambito della quale essi lavoravano. E' allora anche certo che, diversamente da quanto assume l'appellante, essi non collaborassero all'impresa comune come artigiani, proprio in quanto privi, come rilevato dal Tribunale, di qualsiasi organizzazione di mezzi loro singolarmente riferibile.
25. Ora, ad avviso del collegio questo dato non può essere trascurato ai fini che interessano, di qualificazione dell'
“ulteriore rapporto di lavoro” che legava i soci, e in specie il socio , alla cooperativa. Non può essere trascurata PE cioè la circostanza che il rapporto accedente a quello mutualistico, come affermato dalla cooperativa (il rapporto di lavoro autonomo artigiano), fosse in effetto inesistente, in quanto, come detto, i soci, e quindi anche , non PE collaboravano al fine sociale come imprenditori, avvalendosi cioè di un'organizzazione loro riferibile. Al contrario è certo che essi prestassero stabilmente la loro opera manuale nell'esecuzione di lavori commissionati alla cooperativa e con mezzi e materiali di questa, il che è sufficiente, ad avviso del collegio, a qualificare come subordinato il rapporto costituito, per quanto qui interessa da con la società, a latere PE di quello mutualistico.
26. Sul punto infatti la Corte convintamente condivide i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 6.9.2007, n. 18692), che da tempo, ragionevolmente, valorizza le caratteristiche, necessarie o almeno normali, delle diverse prestazioni lavorative ai fini dell'accertamento dell'esistenza del vincolo di subordinazione.
Quella giurisprudenza rileva come l'affermazione tralaticia
“secondo cui non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, sicché la medesima
12 attività lavorativa può essere svolta per i più diversi titoli giuridici (nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc.) debba essere rettamente intesa. Essa significa che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà, non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestando coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto. Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica
è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione” (così testualmente Cass., sez. lav., 6.9.2007,
n. 18692).
27. Facendosi applicazione di tali principi nella specie, deve rilevarsi come l'attività edile possa essere senz'altro svolta in forma autonoma o subordinata, ma non possa che qualificarsi subordinato il lavoro di chi, come si è detto essere accaduto nella specie, svolga lavori edili, quindi esclusivamente manuali, stabilmente inserito nell'organizzazione di impresa di un terzo, con materiali e attrezzature di quel terzo e in favore della clientela di questi, specie se compensato in
13 relazione, non al compimento di una qualche opera o servizio o al raggiungimento di un risultato specifico, ma al proprio tempo di lavoro.
28. Manca infatti necessariamente in simili casi, nell'attività prestata dal lavoratore, qualunque profilo di autorganizzazione (che non sia limitato al compimento dei singoli gesti professionali, più o meno complessi), così che essa non può darsi in effetti che in esito al potere conformativo del terzo, la cooperativa nella specie. Un potere che la cooperativa non avrebbe potuto non esercitare, dato che la realizzazione dei lavori che le erano commessi dalla clientela dipendeva esclusivamente dall'opera manuale dei soci e non avrebbe quindi potuto darsi se non a mezzo dell'organizzazione del loro lavoro (sul punto infatti, si veda la deposizione del teste “I singoli appalti venivano presi Tes_1 da uno di noi, il quale lo distribuiva ai vari soci della cooperativa
e si occupava anche di coordinarne l'apporto”, ma cfr. ancora le dichiarazioni di : “In pratica, a seconda dei lavori che Pt_2 ci vengono affidati ci troviamo e ci dividiamo a squadre a seconda delle competenze di ognuno e dell'attività da fare. La squadra può anche cambiare a seconda della necessità di altri cantieri e anche questo si decide insieme via via e lo può comunicare a me chi è nel cantiere in questo momento perché siamo del mestiere e sappiamo chi e cosa serve”, da cui risulta comunque una necessaria organizzazione del lavoro dei soci, facente capo al legale rappresentante).
29. Né vale a escludere il vincolo di subordinazione la circostanza, di cui pure ha detto il teste che i soci Tes_1 potessero o meno accettare i singoli incarichi, giacché ogni lavoratore è libero di accettare o meno una proposta di lavoro avanzata da un datore e l'esistenza del vincolo di
14 subordinazione deve accertarsi in costanza del rapporto negoziale (e per la durata dei singoli rapporti). Si tratta di principi affermati da ultimo dalla decisione 13.2.2018 n. 3457 della Corte di Cassazione, secondo cui “la predisposizione e
l'assoggettamento sono la descrizione del contenuto del rapporto, nel suo materiale svolgimento. Il fatto che il lavoratore sia libero di accettare o non accettare l'offerta e di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, non attiene a questo contenuto, bensì è esterno, sul piano non solo logico bensì temporale (in quanto precede lo svolgimento).
Tale fatto è idoneo solo (eventualmente) a precludere (per
l'assenza di accettazione) la concreta esistenza d'un rapporto
(di qualunque natura); e comporta la conseguente configurazione di rapporti instaurati volta per volta (anche giorno per giorno), in funzione del relativo effettivo svolgimento,
e sulla base dell'accettazione e della prestazione data dal lavoratore. L'accettazione e la presentazione del lavoratore, espressioni del suo consenso, incidono (come elemento necessario ad ogni contratto) sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata: non sulla forma e sul contenuto della prestazione (e pertanto sulla natura del rapporto)”. Senza dire che, nella specie e in concreto, il rifiuto è riferito dal teste come eventualità del tutto teorica, neppure particolarmente plausibile nell'ambito di un'organizzazione diretta in contrario proprio a reperire occasioni di lavoro per i soci.
30. Non valgono a smentire una simile conclusione gli argomenti dell'appellante, che, a ben vedere, desume in contrario la natura autonoma del rapporto di lavoro dei soci,
e comunque di , valorizzandone connotati (così il PE carattere collegiale delle scelte relative all'affidamento dei lavori, l'esistenza di conguagli dei compensi in relazione
15 all'andamento della società) che derivano piuttosto dalla coesistenza di quella relazione negoziale con il diverso rapporto mutualistico, pure in essere tra i soci lavoratori e la società.
31. Ma quei caratteri, ad avviso del collegio, dimostrano unicamente la genuinità della relazione mutualistica (che non
è peraltro in discussione), ma nulla dicono quanto alla qualificazione del distinto rapporto di lavoro tra soci e società, qualificazione che deve farsi dipendere piuttosto, secondo i principi sopra esposti, dallo stabile inserimento della prestazione dei lavoratori in un'organizzazione di mezzi riferibile solo alla società.
32. Deve quindi concludersi, come il primo giudice, che, per quanto interessa nel caso di , il rapporto a latere di PE quello mutualistico fosse di lavoro subordinato, con ogni conseguenza quanto all'effettività delle violazioni connesse all'omissione dei dovuti adempimenti (consegna al lavoratore del contratto e poi della busta paga, comunicazione preventiva della sua assunzione al Centro per l'impiego). Il primo motivo va quindi respinto.
33. Ma è infondato anche il secondo. Sul punto infatti, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro che accedeva a quello mutualistico, nel caso di , risulta PE ancora dalle dichiarazioni dell'allora legale rappresentante di come il lavoratore, nelle giornate indicate nel Parte_1 verbale, fosse stato impiegato nell'organizzazione di impresa di una diversa società, GU costruzioni, con cui, sempre secondo le dichiarazioni di , l'odierna appellante Pt_2 collaborava, anche con l'invio di personale in caso di necessità
(così la parte: “Nel caso del cantiere a Bagno a Ripoli…la
GU ZI non aveva personale sufficiente, il sig.
16 aveva finito il suo lavoro in un altro cantiere e quindi PE visto che c'era da fare in quel cantiere era stato mandato lì ma credo che glielo abbia detto il sig. l'amministratore CP_5 unico dell'altra cooperativa, perché io non glielo avevo detto, ma ne avevamo parlato la mattina quando il sig. aveva PE finito l'altro lavoro”). Anche in tal caso non vi è alcuna ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'allora legale rappresentante della società, così che è senz'altro provato che sia stato inviato al lavoro presso un'impresa terza, PE in mancanza di qualsiasi deduzione, tempestiva e specifica, di un interesse in tal senso della sua datrice di lavoro, che non era ovviamente autorizzata alla somministrazione di lavoro.
Anche l'ultima delle violazioni contestate è perciò provata e l'appello deve essere integralmente respinto.
34. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della lite, seguono la soccombenza, con la decurtazione prevista dall'art. 9 secondo comma del D.L.gs.
149/2015.
35. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.
228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.587,20 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione
17 all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 13.3.2025
La presidente est. dott. Elisabetta Tarquini
18