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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5769/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
RE NE Presidente
UD RI Giudice relatrice
RE AR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5769/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Libra, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), entrambe elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliate a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Zordan, che le rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2025)
Per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate in capo al ricorrente , voglia accogliere, in parziale modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla Sentenza n. 3031/2016, la presentata istanza di revisione delle condizioni di divorzio nei confronti della Sig.ra della Sig.ra Controparte_1
e del Sig. e di conseguenza disporre: Controparte_2 Parte_2
1) che non sia più dovuto l'assegno di concorso al mantenimento a favore del figlio da parte del ricorrente Sig. , a seguito Parte_2 Parte_1 del raggiungimento da parte del figlio stesso dell'indipendenza economica e del venir meno, pertanto, dei presupposti per cui il medesimo assegno era stato concesso, e, di conseguenza, disporne la revoca;
2) che il Sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento a Parte_1 favore della figlia in misura ridotta rispetto a quanto stabilito in Controparte_2 sede di divorzio, ovvero per un totale di € 180,00 a favore della stessa, ovvero per il maggiore o minore importo che il Tribunale vorrà stabilire;
3) che il Sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento, Parte_1 come determinato dal Tribunale, a favore della figlia direttamente Controparte_2 in favore della stessa, oramai divenuta maggiorenne, in qualità di avente diritto.
4) si confermino le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio con la Sentenza n.
3031/2016 pubblicata in data 14/10/2016 dal Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.”; Per parte resistente: “che, l'Ill.mo Tribunale voglia,
- Disporre che il sig. , cittadino italiano, nato a [...], Parte_1 il 06.11.1958, C.F. , residente a [...]
ER OL n. 13 versi alla sig,ra la somma di 36.280,00 €, Controparte_1 mai corrisposta, a titolo di assegno di mantenimento cumulativo arretrato in favore dei figli e , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al CP_2 Parte_2 saldo;
- che il sig. versi alla sig,ra l'adeguamento Parte_1 Controparte_1
ISTAT sull'assegno mensile di 200,00 €, mai corrisposto, oltre interessi dal dovuto al saldo;
P
- che il sig. versi alla sig gli assegni Parte_1 Controparte_1 famigliari percepiti dal 2016 ad oggi ma spettanti a quest'ultima oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- che il Sig. versi mensilmente alla figlia la Parte_1 Controparte_2 somma di 400,00 € mensili oltre a spese mediche, scolastiche, relative ad hobbies e straordinarie, da adeguarsi annualmente agli indici Istat;
detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla figlia.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il giorno 11.5.2024 deduceva di aver Parte_1
divorziato da con sentenza del Tribunale di Brescia n. Controparte_1
3031/2016, pubblicata in data 14.10.2016, che prevedeva che il ricorrente versasse alla resistente un assegno di € 200,00 mensili ciascuno a titolo di mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]), contributo CP_2 Parte_2 che sarebbe stato aumentato ad € 300,00 mensili ciascuno dal giorno 1.3.2025, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, in questa sede, dichiarava che il figlio aveva trasferito la Parte_2
propria residenza presso di lui ed era anche stato assunto, dal 19.10.2023, con contratto di lavoro da apprendista che gli consentiva di percepire una retribuzione di
€ 1.150,00 mensili. Egli allegava, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche dal 2017 ad oggi, poiché, dal reddito lordo annuo di circa € 35.000,00
(nel 2015) e di € 30.000,00 (nel 2016), era passato, dal mese di aprile 2021, ad un reddito da pensione di € 1.700,00 netti mensili, e aveva importi di spesa fissi mensili di € 200,00 (a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli previsto in sede di separazione a far data dal giorno 1.3.2025), di € 301,99 (per mutuo fondiario contratto nel 2008), di € 364,74 (per finanziamento per assegno alimentare contratto nel 2016) e di € 63,93 (per finanziamento contratto nel 2015, ma che era stato rinegoziato e sarebbe cessato oltre il mese di febbraio 2025 inizialmente previsto).
Il ricorrente, quindi, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto a suo carico, e la riduzione di quello di mantenimento della Parte_2 figlia , studentessa universitaria di giurisprudenza, ad € 180,00 mensili, da CP_2
pagare direttamente nelle mani della figlia.
e si costituivano in giudizio per aderire alla Controparte_1 Controparte_2
domanda di revoca del contributo in favore del figlio , ma per Parte_2 opporsi a quella di revoca dell'assegno in favore della figlia, del quale, anzi, chiedevano un aumento ad € 400,00 mensili, adducendo che la dopo CP_1
aver gestito un bar e svolto lavori saltuari, era disoccupata.
Le resistenti, quindi, rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 4.10.2024, in via temporanea ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento del figlio
(pari ad € 100,00 mensili sino al 28.2.2025 compreso, e pari ad € Parte_2
300,00 mensili dal giorno 1.3.2025 in poi), posto a carico del padre in sede di divorzio, a far data dal trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna
(1.7.2023), ma veniva conservato inalterato quello per la figlia.
3 La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del
6.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice riservava di riferire al Collegio in vista della decisione.
***
Deve essere accolta la domanda del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico in sede di divorzio, a Parte_2 far data dal giorno 1.7.2023, sia per il trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna sia per la sua intervenuta autosufficienza economica, circostanze pacifiche, dal momento che le parti concordano sul punto.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia formulata dal ricorrente. CP_2
Come anticipato dalla Giudice delegata con ordinanza a verbale dell'udienza del
4.10.2024 e confermato dalla documentazione acquisita al giudizio, il reddito del ricorrente non ha subito un peggioramento significativo dall'epoca del divorzio ad oggi, in quanto già nel 2017 la sua dichiarazione dei redditi relativa al 2016 evidenziava un importo lordo annuale pari a circa € 30.000,00, mentre l'ultima dichiarazione presentata dallo stesso (quella 2023 relativa al 2022) riporta un reddito lordo annuale superiore ad € 29.000,00, ossia sostanzialmente analogo a quello passato: vero che, alla data della sentenza di divorzio, la dichiarazione fiscale 2017 non era ancora disponibile, ma è altrettanto vero che il ricorrente ben doveva essere consapevole, nel mese di ottobre 2016, di quale fosse stato il suo reddito complessivo in quell'annualità, e, sulla base di tale consapevolezza, egli ha concordato le condizioni di divorzio con la controparte (la sentenza si è limitata a recepire l'accordo dei coniugi sul punto).
Inoltre, le spese mensili menzionate dal ricorrente (€ 200,00 per l'aumento del contributo mensile al mantenimento dei figli da € 400,00 complessivi ad € 600,00 complessivi previsto a decorrere dal giorno 1.3.2025, € 301,99 a titolo di rata del mutuo fondiario contratto nel 2008, € 364,74 a titolo di rata del finanziamento per assegno alimentare contratto nel 2016, ed € 63,93 a titolo di rata del finanziamento contratto nel 2015, ma rinegoziato con scadenza più lunga rispetto al passato) erano già tutte note al momento del divorzio e non possono essere considerate circostanze sopravvenute idonee a rideterminare il quantum del contributo al mantenimento per la figlia , poiché il ricorrente già ne ha tenuto conto in quella sede per CP_2
concordare le condizioni economiche del divorzio con la moglie;
nemmeno la
4 rinegoziazione del mutuo in precedenza contratto può essere considerata circostanza nuova, perché il fatto costitutivo si era già compiutamente realizzato in passato e le modalità attuative dello stesso sono irrilevanti. Per converso, l'unico elemento sopravvenuto effettivo, l'intervenuta autosufficienza economica del figlio
[...]
, è di segno positivo per il ricorrente, comportando il venir meno del Parte_2
contributo al mantenimento dello stesso posto a suo carico.
Dall'altro lato, deve essere rigettata anche la domanda della parte resistente di aumento del contributo al mantenimento di . CP_2
È rimasta, infatti, indimostrata l'allegazione della resistente circa il CP_1
peggioramento della propria condizione economica, in quanto ella ha depositato in giudizio unicamente le dichiarazioni dei redditi relative alle ultime tre annualità, ma non anche quelle prossime alla pubblicazione della sentenza di divorzio, con la conseguenza che risulta impossibile valutare se, rispetto al passato, vi sia stato un decremento tale da giustificare un aumento del contributo al mantenimento di
, aumento che, peraltro, non conseguirebbe nemmeno automaticamente al CP_2
peggioramento delle condizioni economiche della madre, in quanto il contributo al mantenimento ordinario già previsto, pari ad € 300,00 mensili, appare oggettivamente idoneo a soddisfare le esigenze della ragazza, tanto che la resistente allega difficoltà nel pagamento delle spese universitarie della figlia, rientranti, tuttavia, fra le spese straordinarie e non nel mantenimento ordinario.
Debbono, quindi, essere rigettate entrambe le domande di modifica del contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di divorzio, sia quella di CP_2
riduzione avanzata dal padre che quella di aumento avanzata dalle resistenti, con l'unica precisazione che il contributo sarà pagato direttamente nelle mani della ragazza entro il 20 di ogni mese.
Debbono, invece, essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 40, comma 3,
c.p.c. le ulteriori domande, di tipo restitutorio, formulate dalle resistenti, in quanto soggette al rito ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. e non a quello unico in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c. cui è soggetta la domanda principale di modifica delle condizioni di divorzio, e non legate da un rapporto di connessione forte a quest'ultima.
5 In ragione della reciprocità della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio (pari ad Parte_2
€ 100,00 mensili sino al 28.2.2025 compreso e pari ad € 300,00 mensili dal giorno 1.3.2025 in poi), posto a carico del padre, in sede di Parte_1 divorzio, a far data dal trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna
(1.7.2023);
2) DISPONE che il contributo al mantenimento della figlia posto a CP_2
carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 3031/2016, pubblicata in data 14.10.2016, sia versato direttamente nelle mani della figlia entro il 20 di ogni mese;
3) CONFERMA, nel resto, le condizioni di divorzio dettate dalla sentenza del
Tribunale di Brescia n. 3031/2016, pubblicata in data 14.10.2016;
4) DICHIARA inammissibili le domande restitutorie formulate dalla parte resistente;
5) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD RI RE NE
6
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
RE NE Presidente
UD RI Giudice relatrice
RE AR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5769/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Libra, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), entrambe elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliate a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Zordan, che le rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2025)
Per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate in capo al ricorrente , voglia accogliere, in parziale modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla Sentenza n. 3031/2016, la presentata istanza di revisione delle condizioni di divorzio nei confronti della Sig.ra della Sig.ra Controparte_1
e del Sig. e di conseguenza disporre: Controparte_2 Parte_2
1) che non sia più dovuto l'assegno di concorso al mantenimento a favore del figlio da parte del ricorrente Sig. , a seguito Parte_2 Parte_1 del raggiungimento da parte del figlio stesso dell'indipendenza economica e del venir meno, pertanto, dei presupposti per cui il medesimo assegno era stato concesso, e, di conseguenza, disporne la revoca;
2) che il Sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento a Parte_1 favore della figlia in misura ridotta rispetto a quanto stabilito in Controparte_2 sede di divorzio, ovvero per un totale di € 180,00 a favore della stessa, ovvero per il maggiore o minore importo che il Tribunale vorrà stabilire;
3) che il Sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento, Parte_1 come determinato dal Tribunale, a favore della figlia direttamente Controparte_2 in favore della stessa, oramai divenuta maggiorenne, in qualità di avente diritto.
4) si confermino le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio con la Sentenza n.
3031/2016 pubblicata in data 14/10/2016 dal Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese ed onorari della presente procedura.”; Per parte resistente: “che, l'Ill.mo Tribunale voglia,
- Disporre che il sig. , cittadino italiano, nato a [...], Parte_1 il 06.11.1958, C.F. , residente a [...]
ER OL n. 13 versi alla sig,ra la somma di 36.280,00 €, Controparte_1 mai corrisposta, a titolo di assegno di mantenimento cumulativo arretrato in favore dei figli e , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al CP_2 Parte_2 saldo;
- che il sig. versi alla sig,ra l'adeguamento Parte_1 Controparte_1
ISTAT sull'assegno mensile di 200,00 €, mai corrisposto, oltre interessi dal dovuto al saldo;
P
- che il sig. versi alla sig gli assegni Parte_1 Controparte_1 famigliari percepiti dal 2016 ad oggi ma spettanti a quest'ultima oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- che il Sig. versi mensilmente alla figlia la Parte_1 Controparte_2 somma di 400,00 € mensili oltre a spese mediche, scolastiche, relative ad hobbies e straordinarie, da adeguarsi annualmente agli indici Istat;
detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla figlia.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari della presente causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il giorno 11.5.2024 deduceva di aver Parte_1
divorziato da con sentenza del Tribunale di Brescia n. Controparte_1
3031/2016, pubblicata in data 14.10.2016, che prevedeva che il ricorrente versasse alla resistente un assegno di € 200,00 mensili ciascuno a titolo di mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]), contributo CP_2 Parte_2 che sarebbe stato aumentato ad € 300,00 mensili ciascuno dal giorno 1.3.2025, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, in questa sede, dichiarava che il figlio aveva trasferito la Parte_2
propria residenza presso di lui ed era anche stato assunto, dal 19.10.2023, con contratto di lavoro da apprendista che gli consentiva di percepire una retribuzione di
€ 1.150,00 mensili. Egli allegava, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche dal 2017 ad oggi, poiché, dal reddito lordo annuo di circa € 35.000,00
(nel 2015) e di € 30.000,00 (nel 2016), era passato, dal mese di aprile 2021, ad un reddito da pensione di € 1.700,00 netti mensili, e aveva importi di spesa fissi mensili di € 200,00 (a titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli previsto in sede di separazione a far data dal giorno 1.3.2025), di € 301,99 (per mutuo fondiario contratto nel 2008), di € 364,74 (per finanziamento per assegno alimentare contratto nel 2016) e di € 63,93 (per finanziamento contratto nel 2015, ma che era stato rinegoziato e sarebbe cessato oltre il mese di febbraio 2025 inizialmente previsto).
Il ricorrente, quindi, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto a suo carico, e la riduzione di quello di mantenimento della Parte_2 figlia , studentessa universitaria di giurisprudenza, ad € 180,00 mensili, da CP_2
pagare direttamente nelle mani della figlia.
e si costituivano in giudizio per aderire alla Controparte_1 Controparte_2
domanda di revoca del contributo in favore del figlio , ma per Parte_2 opporsi a quella di revoca dell'assegno in favore della figlia, del quale, anzi, chiedevano un aumento ad € 400,00 mensili, adducendo che la dopo CP_1
aver gestito un bar e svolto lavori saltuari, era disoccupata.
Le resistenti, quindi, rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 4.10.2024, in via temporanea ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento del figlio
(pari ad € 100,00 mensili sino al 28.2.2025 compreso, e pari ad € Parte_2
300,00 mensili dal giorno 1.3.2025 in poi), posto a carico del padre in sede di divorzio, a far data dal trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna
(1.7.2023), ma veniva conservato inalterato quello per la figlia.
3 La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del
6.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice riservava di riferire al Collegio in vista della decisione.
***
Deve essere accolta la domanda del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico in sede di divorzio, a Parte_2 far data dal giorno 1.7.2023, sia per il trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna sia per la sua intervenuta autosufficienza economica, circostanze pacifiche, dal momento che le parti concordano sul punto.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia formulata dal ricorrente. CP_2
Come anticipato dalla Giudice delegata con ordinanza a verbale dell'udienza del
4.10.2024 e confermato dalla documentazione acquisita al giudizio, il reddito del ricorrente non ha subito un peggioramento significativo dall'epoca del divorzio ad oggi, in quanto già nel 2017 la sua dichiarazione dei redditi relativa al 2016 evidenziava un importo lordo annuale pari a circa € 30.000,00, mentre l'ultima dichiarazione presentata dallo stesso (quella 2023 relativa al 2022) riporta un reddito lordo annuale superiore ad € 29.000,00, ossia sostanzialmente analogo a quello passato: vero che, alla data della sentenza di divorzio, la dichiarazione fiscale 2017 non era ancora disponibile, ma è altrettanto vero che il ricorrente ben doveva essere consapevole, nel mese di ottobre 2016, di quale fosse stato il suo reddito complessivo in quell'annualità, e, sulla base di tale consapevolezza, egli ha concordato le condizioni di divorzio con la controparte (la sentenza si è limitata a recepire l'accordo dei coniugi sul punto).
Inoltre, le spese mensili menzionate dal ricorrente (€ 200,00 per l'aumento del contributo mensile al mantenimento dei figli da € 400,00 complessivi ad € 600,00 complessivi previsto a decorrere dal giorno 1.3.2025, € 301,99 a titolo di rata del mutuo fondiario contratto nel 2008, € 364,74 a titolo di rata del finanziamento per assegno alimentare contratto nel 2016, ed € 63,93 a titolo di rata del finanziamento contratto nel 2015, ma rinegoziato con scadenza più lunga rispetto al passato) erano già tutte note al momento del divorzio e non possono essere considerate circostanze sopravvenute idonee a rideterminare il quantum del contributo al mantenimento per la figlia , poiché il ricorrente già ne ha tenuto conto in quella sede per CP_2
concordare le condizioni economiche del divorzio con la moglie;
nemmeno la
4 rinegoziazione del mutuo in precedenza contratto può essere considerata circostanza nuova, perché il fatto costitutivo si era già compiutamente realizzato in passato e le modalità attuative dello stesso sono irrilevanti. Per converso, l'unico elemento sopravvenuto effettivo, l'intervenuta autosufficienza economica del figlio
[...]
, è di segno positivo per il ricorrente, comportando il venir meno del Parte_2
contributo al mantenimento dello stesso posto a suo carico.
Dall'altro lato, deve essere rigettata anche la domanda della parte resistente di aumento del contributo al mantenimento di . CP_2
È rimasta, infatti, indimostrata l'allegazione della resistente circa il CP_1
peggioramento della propria condizione economica, in quanto ella ha depositato in giudizio unicamente le dichiarazioni dei redditi relative alle ultime tre annualità, ma non anche quelle prossime alla pubblicazione della sentenza di divorzio, con la conseguenza che risulta impossibile valutare se, rispetto al passato, vi sia stato un decremento tale da giustificare un aumento del contributo al mantenimento di
, aumento che, peraltro, non conseguirebbe nemmeno automaticamente al CP_2
peggioramento delle condizioni economiche della madre, in quanto il contributo al mantenimento ordinario già previsto, pari ad € 300,00 mensili, appare oggettivamente idoneo a soddisfare le esigenze della ragazza, tanto che la resistente allega difficoltà nel pagamento delle spese universitarie della figlia, rientranti, tuttavia, fra le spese straordinarie e non nel mantenimento ordinario.
Debbono, quindi, essere rigettate entrambe le domande di modifica del contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di divorzio, sia quella di CP_2
riduzione avanzata dal padre che quella di aumento avanzata dalle resistenti, con l'unica precisazione che il contributo sarà pagato direttamente nelle mani della ragazza entro il 20 di ogni mese.
Debbono, invece, essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 40, comma 3,
c.p.c. le ulteriori domande, di tipo restitutorio, formulate dalle resistenti, in quanto soggette al rito ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. e non a quello unico in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c. cui è soggetta la domanda principale di modifica delle condizioni di divorzio, e non legate da un rapporto di connessione forte a quest'ultima.
5 In ragione della reciprocità della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio (pari ad Parte_2
€ 100,00 mensili sino al 28.2.2025 compreso e pari ad € 300,00 mensili dal giorno 1.3.2025 in poi), posto a carico del padre, in sede di Parte_1 divorzio, a far data dal trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna
(1.7.2023);
2) DISPONE che il contributo al mantenimento della figlia posto a CP_2
carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 3031/2016, pubblicata in data 14.10.2016, sia versato direttamente nelle mani della figlia entro il 20 di ogni mese;
3) CONFERMA, nel resto, le condizioni di divorzio dettate dalla sentenza del
Tribunale di Brescia n. 3031/2016, pubblicata in data 14.10.2016;
4) DICHIARA inammissibili le domande restitutorie formulate dalla parte resistente;
5) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD RI RE NE
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