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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.02.2025 ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7602/2024
TRA
1 nata ad [...] il Parte_1
27/06/1983 (C.F.: ) e residente ad C.F._1
Altamura (BA) alla via Busseto n. 4, rappr. e dif. dall'Avv. Salvatore Cilifrese (C.F.:
e dall'avv. Elisabetta Pepe (C.F.: C.F._2
), C.F._3
- ricorrente -
E
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' e CP_1
nelle more emergeva l'integrale pagamento della prestazione per cui è causa.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi
2 anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, trattata la controversia ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Ebbene, in corso di causa è emerso il dato dell'avvenuto integrale pagamento della prestazione rivendicata in ricorso. Invero, nelle more del giudizio l' resistente ha corrisposto in favore del CP_2
ricorrente le somme per i titoli di cui al ricorso, come dimostrato dalla documentazione prodotta.
Ne consegue il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, infatti, ha chiaramente evidenziato di essere integralmente soddisfatto dall'intervenuta liquidazione. Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in corso di causa è emersa la circostanza dell'intervenuta integrale liquidazione delle somme per cui è causa. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola. Ne consegue che la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda, ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni (si veda Cass. n. 8000/1990).
Ne consegue che, stante la pacifica cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico dell in CP_1
considerazione del fatto che il pagamento è pacificamente avvenuto in corso di causa.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a pagare, in favore della parte ricorrente, le CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 678,00, oltre
4 accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 04.02.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.02.2025 ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7602/2024
TRA
1 nata ad [...] il Parte_1
27/06/1983 (C.F.: ) e residente ad C.F._1
Altamura (BA) alla via Busseto n. 4, rappr. e dif. dall'Avv. Salvatore Cilifrese (C.F.:
e dall'avv. Elisabetta Pepe (C.F.: C.F._2
), C.F._3
- ricorrente -
E
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' e CP_1
nelle more emergeva l'integrale pagamento della prestazione per cui è causa.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi
2 anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, trattata la controversia ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Ebbene, in corso di causa è emerso il dato dell'avvenuto integrale pagamento della prestazione rivendicata in ricorso. Invero, nelle more del giudizio l' resistente ha corrisposto in favore del CP_2
ricorrente le somme per i titoli di cui al ricorso, come dimostrato dalla documentazione prodotta.
Ne consegue il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalché non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, infatti, ha chiaramente evidenziato di essere integralmente soddisfatto dall'intervenuta liquidazione. Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale(si veda anche Cass. n.
6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in corso di causa è emersa la circostanza dell'intervenuta integrale liquidazione delle somme per cui è causa. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi tipici che caratterizzano l'istituto in parola. Ne consegue che la pronuncia deve rivestire la forma della sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda, ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti posti dalla disciplina delle impugnazioni (si veda Cass. n. 8000/1990).
Ne consegue che, stante la pacifica cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico dell in CP_1
considerazione del fatto che il pagamento è pacificamente avvenuto in corso di causa.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a pagare, in favore della parte ricorrente, le CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 678,00, oltre
4 accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 04.02.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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