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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2097/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da Parte_1
(c.f. , difesa dall'avv. Mario Pianese, contro (c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita per il tramite della P.IVA_1 mandataria (c.f. , difesa dall'avv. Leonardo Blandino. Controparte_2 P.IVA_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'1/7/2020 la signora ha opposto il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Cassino n. 224/2020, emesso il 4/3/2020 su richiesta della Per effetto del Controparte_1 provvedimento l'istante si è vista intimare il pagamento di € 55.483,94 (oltre a interessi e spese legali)
a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato il
31/7/2009 con la a cui in sede monitoria l'opposta aveva riferito di essere succeduta Controparte_3 in veste di cessionaria. A sostegno della domanda la signora ha dato conto del difetto di Pt_1 sottoscrizione della procura allegata al ricorso introduttivo del procedimento di ingiunzione e dell'assenza di prove certe sull'attribuzione del potere di rappresentanza al soggetto indicato nell'atto come Controparte_ amministratore della Ha osservato, nello stesso tempo, che avendo la Controparte_1 omesso di riassumere nel termine prefissato l'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata nel 2017
[...] dinanzi al Tribunale di Taranto, poi dichiaratosi incompetente, le relative statuizioni, assunte nell'ambito di un giudizio riguardante i crediti controversi ed esteso alla verifica dell'an e del quantum delle sottostanti pretese, devono considerarsi preclusive, poiché coperte da giudicato, della possibilità per l'opposta di azionare di nuovo i diritti oggetto dell'ingiunzione. Per l'opponente le circostanze in esame determinerebbero l'inesistenza giuridica dell'intimazione, con conseguente estinzione del giudizio;
l'esiguità del capitale sociale della pari a € 10.000,00, renderebbe poco credibile, Controparte_1 inoltre, la gestione, da parte dell'ente, di somme di denaro di ammontare assai superiore come quelle oggetto di cessione. Alla luce di quanto precede la signora ha concluso per il rigetto di ogni Pt_1 avversa rivendicazione e per il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali.
***
Costituita con comparsa del 17/6/2021 per il tramite della mandataria la Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di opposizione. A tali scopi Controparte_1 la società ha evidenziato, nell'ordine: la regolarità del mandato difensivo depositato nella fase monitoria, sottoscritto digitalmente dall'amministratore della società ricorrente e autenticato dal legale;
l'allegazione al ricorso ex art. 638 c.p.c. di documenti attestanti il possesso in capo al soggetto citato come amministratore (il dott. ) dei poteri di rappresentanza contestati;
l'inattitudine delle Persona_1 decisioni del Tribunale di Taranto, assunte con sentenza 15/3/2019, n. 716, a condizionare il merito del procedimento di cui ci si occupa;
l'esistenza dei fatti costitutivi del credito fatto valere con l'intimazione di pagamento. Sulla scorta di tali censure la ha chiesto la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo;
in subordine, la condanna della signora al pagamento di € 55.483,94 più interessi o Pt_1 al versamento della diversa somma dovuta;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
A scioglimento della riserva assunta il 15/12/2021 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non ravvisando difetti di procura o di poteri rappresentativi suscettibili d'integrazione.
Nelle note del 26/1/2023 la signora ha eccepito anche l'omessa costituzione della Pt_1 CP_1 nella precedente causa di opposizione, ancora pendente al momento della pubblicazione in Gazzetta
[...] Controparte_ Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione in virtù della quale la società era succeduta alla
Ha evidenziato, nella stessa prospettiva, di non aver mai ricevuto la relativa cessione.
[...]
Il 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che l'opposizione vada respinta.
Non vi è motivo di rivedere nel senso auspicato dall'opponente, innanzi tutto, le decisioni adottate ad esito della prima udienza di trattazione a proposito dei supposti vizi di inesistenza del mandato difensivo e del potere rappresentativo utilizzati dalla ai fini della proposizione del ricorso Controparte_1 introduttivo del procedimento monitorio e della costituzione nell'ambito della successiva fase di merito.
Poco intellegibili, e comunque generiche, si sono rivelate, del pari, le doglianze dell'opponente sull'inconciliabilità tra la dotazione patrimoniale dell'ente e l'esercizio dei diritti azionati in questa sede.
Il fatto che nella sentenza n. 716/2019 e nell'ordinanza emessa contestualmente al fine di stabilire il termine della riassunzione dinanzi al giudice di fronte al quale si sarebbe dovuta riassumere la causa il
Tribunale di Taranto si sia limitato a declinare la propria competenza senza prendere posizione, nemmeno in via implicita, sulle eccezioni dell'opponente impedisce di ritenere, ancora, che il giudicato formatosi sulla pronuncia riguardi pure la verifica degli elementi costitutivi della pretesa creditoria. Resta assorbita ogni considerazione sull'omessa costituzione della in quel giudizio. Controparte_1
***
Ciò posto, è nota l'attitudine della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo a surrogare eventuali omissioni del cessionario nella comunicazione della successione nel credito all'originario titolare (già Cass.
28/172014 n. 1770: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”; negli stessi termini si è espressa, di recente, Cass. 10/1/2025 n. 654).
Nelle proprie articolazioni difensive la signora non ha contestato in maniera puntuale l'inclusione Pt_1 della propria posizione tra i crediti cartolarizzati, oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né la sussistenza della fonte contrattuale (comprensiva di piano di ammortamento) richiamata dalla CP_1 nel decreto ingiuntivo opposto. Entrambe le circostanze, ad ogni buon conto, trovano riscontro documentale nelle produzioni effettuate dalla società nel corso della fase monitoria della lite.
Sarebbe spettato opponente dimostrare di aver estinto le obbligazioni nascenti dal rapporto negoziale.
In difetto di tale prova le censure dell'istante sull'esistenza del credito non possono che essere disattese
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base Pt_1 ai valori del D.M. n. 55/2024 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità nella somma complessiva di € 9.500,00 (€ 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2097/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa, richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino Parte_1
n. 224/2020;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 Controparte_1 stimabili in € 9.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 19/12/2025 il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2097/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da Parte_1
(c.f. , difesa dall'avv. Mario Pianese, contro (c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita per il tramite della P.IVA_1 mandataria (c.f. , difesa dall'avv. Leonardo Blandino. Controparte_2 P.IVA_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'1/7/2020 la signora ha opposto il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Cassino n. 224/2020, emesso il 4/3/2020 su richiesta della Per effetto del Controparte_1 provvedimento l'istante si è vista intimare il pagamento di € 55.483,94 (oltre a interessi e spese legali)
a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato il
31/7/2009 con la a cui in sede monitoria l'opposta aveva riferito di essere succeduta Controparte_3 in veste di cessionaria. A sostegno della domanda la signora ha dato conto del difetto di Pt_1 sottoscrizione della procura allegata al ricorso introduttivo del procedimento di ingiunzione e dell'assenza di prove certe sull'attribuzione del potere di rappresentanza al soggetto indicato nell'atto come Controparte_ amministratore della Ha osservato, nello stesso tempo, che avendo la Controparte_1 omesso di riassumere nel termine prefissato l'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata nel 2017
[...] dinanzi al Tribunale di Taranto, poi dichiaratosi incompetente, le relative statuizioni, assunte nell'ambito di un giudizio riguardante i crediti controversi ed esteso alla verifica dell'an e del quantum delle sottostanti pretese, devono considerarsi preclusive, poiché coperte da giudicato, della possibilità per l'opposta di azionare di nuovo i diritti oggetto dell'ingiunzione. Per l'opponente le circostanze in esame determinerebbero l'inesistenza giuridica dell'intimazione, con conseguente estinzione del giudizio;
l'esiguità del capitale sociale della pari a € 10.000,00, renderebbe poco credibile, Controparte_1 inoltre, la gestione, da parte dell'ente, di somme di denaro di ammontare assai superiore come quelle oggetto di cessione. Alla luce di quanto precede la signora ha concluso per il rigetto di ogni Pt_1 avversa rivendicazione e per il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali.
***
Costituita con comparsa del 17/6/2021 per il tramite della mandataria la Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di opposizione. A tali scopi Controparte_1 la società ha evidenziato, nell'ordine: la regolarità del mandato difensivo depositato nella fase monitoria, sottoscritto digitalmente dall'amministratore della società ricorrente e autenticato dal legale;
l'allegazione al ricorso ex art. 638 c.p.c. di documenti attestanti il possesso in capo al soggetto citato come amministratore (il dott. ) dei poteri di rappresentanza contestati;
l'inattitudine delle Persona_1 decisioni del Tribunale di Taranto, assunte con sentenza 15/3/2019, n. 716, a condizionare il merito del procedimento di cui ci si occupa;
l'esistenza dei fatti costitutivi del credito fatto valere con l'intimazione di pagamento. Sulla scorta di tali censure la ha chiesto la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo;
in subordine, la condanna della signora al pagamento di € 55.483,94 più interessi o Pt_1 al versamento della diversa somma dovuta;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
A scioglimento della riserva assunta il 15/12/2021 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non ravvisando difetti di procura o di poteri rappresentativi suscettibili d'integrazione.
Nelle note del 26/1/2023 la signora ha eccepito anche l'omessa costituzione della Pt_1 CP_1 nella precedente causa di opposizione, ancora pendente al momento della pubblicazione in Gazzetta
[...] Controparte_ Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione in virtù della quale la società era succeduta alla
Ha evidenziato, nella stessa prospettiva, di non aver mai ricevuto la relativa cessione.
[...]
Il 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che l'opposizione vada respinta.
Non vi è motivo di rivedere nel senso auspicato dall'opponente, innanzi tutto, le decisioni adottate ad esito della prima udienza di trattazione a proposito dei supposti vizi di inesistenza del mandato difensivo e del potere rappresentativo utilizzati dalla ai fini della proposizione del ricorso Controparte_1 introduttivo del procedimento monitorio e della costituzione nell'ambito della successiva fase di merito.
Poco intellegibili, e comunque generiche, si sono rivelate, del pari, le doglianze dell'opponente sull'inconciliabilità tra la dotazione patrimoniale dell'ente e l'esercizio dei diritti azionati in questa sede.
Il fatto che nella sentenza n. 716/2019 e nell'ordinanza emessa contestualmente al fine di stabilire il termine della riassunzione dinanzi al giudice di fronte al quale si sarebbe dovuta riassumere la causa il
Tribunale di Taranto si sia limitato a declinare la propria competenza senza prendere posizione, nemmeno in via implicita, sulle eccezioni dell'opponente impedisce di ritenere, ancora, che il giudicato formatosi sulla pronuncia riguardi pure la verifica degli elementi costitutivi della pretesa creditoria. Resta assorbita ogni considerazione sull'omessa costituzione della in quel giudizio. Controparte_1
***
Ciò posto, è nota l'attitudine della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo a surrogare eventuali omissioni del cessionario nella comunicazione della successione nel credito all'originario titolare (già Cass.
28/172014 n. 1770: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”; negli stessi termini si è espressa, di recente, Cass. 10/1/2025 n. 654).
Nelle proprie articolazioni difensive la signora non ha contestato in maniera puntuale l'inclusione Pt_1 della propria posizione tra i crediti cartolarizzati, oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né la sussistenza della fonte contrattuale (comprensiva di piano di ammortamento) richiamata dalla CP_1 nel decreto ingiuntivo opposto. Entrambe le circostanze, ad ogni buon conto, trovano riscontro documentale nelle produzioni effettuate dalla società nel corso della fase monitoria della lite.
Sarebbe spettato opponente dimostrare di aver estinto le obbligazioni nascenti dal rapporto negoziale.
In difetto di tale prova le censure dell'istante sull'esistenza del credito non possono che essere disattese
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base Pt_1 ai valori del D.M. n. 55/2024 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità nella somma complessiva di € 9.500,00 (€ 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2097/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa, richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino Parte_1
n. 224/2020;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c.;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 Controparte_1 stimabili in € 9.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 19/12/2025 il giudice Virgilio Notari