Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1814/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 21/02/2025
È presente, per l'attore, l'avv. GIUSEPPE LIBERTINO. Sono altresì presenti, per i convenuti, l'avv. Mariolino Conte, in sostituzione dell'avv. GIANFRANCO CARNEVALE, l'avv. Ivan Squatrito, in sostituzione dell'avv. ACHILLE TENUTA, l'avv. Fabio Longo, in sostituzione dell'avv. MASSIMILIANO FORESTIERI e l'avv. MICHELANGELO MONTESANO CANCELLARA, anche in sostituzione dell'avv. ANDREINA VALENTE. Sono inoltre presenti, per i terzi chiamati, l'avv. MARIA MONTESANTI, per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO e l'avv. Massimo Florita, in sostituzione dell'avv. LUIGI PRINCIPATO;
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, memorie e note depositate, chiedendone integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1814/2019 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Libertino (C.F.
); C.F._1 attore E
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi Avv. Gianfranco Carnevale (C.F. ); C.F._5
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Parte_2 C.F._6
Tenuta (c.f. ); C.F._7
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_3 C.F._8
Forestieri (c.f. ; C.F._9
(C.F. e (C.F. , Parte_4 C.F._10 Parte_5 C.F._11 rappresentati e difesi dall'avv. Andreina Valente (c.f. ) e dall'avv. C.F._12
Michelangelo Montesano Cancellara (c.f. C.F._13 convenuti NONCHÉ
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (c.f. ), coadiuvata P.IVA_3 dall'Avv. Maria Montesanti (c.f. ; C.F._14
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. prof. Luigi CP_5 C.F._15
Principato (c.f. ); C.F._16 terzi chiamati Oggetto: Proprietà Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO pagina 2 di 10 1. Il Comune ha proposto domanda nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , , e al
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_4 Parte_5 fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti rispetto agli obblighi assunti in forza della legge 113/1983 (c.d. Legge Praia) e la pronuncia, nei loro confronti di sentenza ex art. 2932 cod. Civ. O, in subordine, la loro condanna per occupazione sine titulo e per il rilascio del bene ora di proprietà dell'Ente comunale.
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice riferisce che fra il 1960 e il 1973 l'amministrazione comunale e molti cittadini - fra cui anche gli odierni convenuti relativamente all'immobile sito in , contraddistinto al NCEU al foglio 41, part. Parte_1
518 e 916 - hanno occupato larga parte del demanio marittimo, costruendo abitazioni, giardini pubblici, piazze, alberghi. Con la Legge 113/1983 (c.d. Legge Praia), al fine di sanare detta situazione, è stata autorizzata la vendita al Comune di del suddetto Parte_1 compendio demaniale marittimo, con obbligo per questo di rivendere a trattativa privata i lotti dei terreni ai singoli occupanti e concessionari. I convenuti hanno, dunque, presentato, in data 27 e 28 febbraio 2012, due diverse proposte irrevocabili di acquisto ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., accettate dal in data 23/03/2018, ma non hanno Parte_1 Pt_1 versato l'intero importo pattuito. Assume, dunque, l'inadempimento dei convenuti agli obblighi di cui alle proposte di acquisto ed il conseguente diritto a ottenere una pronuncia che accerti l'inadempimento e condanni i convenuti al versamento del corrispettivo residuo, e sancisca, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'obbligo in capo ai medesimi a ripetere per atto pubblico le obbligazioni già perfezionatesi per scrittura privata. Conclude, quindi, chiedendo, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento degli odierni convenuti delle obbligazioni assunte con le proposte irrevocabili di acquisto del 27 e 28 febbraio 2012, così come accettate dal , e per l'effetto condannarli al Parte_1 versamento in favore dell'attore delle somme non ancora pagate a titolo di corrispettivi, spese, interessi, oneri di occupazione e imposte già pagate dall' , oltre CP_9 interessi e rivalutazione economica fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
condannare i convenuti al risarcimento del danno subito dal , derivante dalla Parte_1 responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni specifiche sorte nella fase precontrattuale e per la violazione del principio della buona fede, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
condannare i convenuti ad addivenire al perfezionamento della compravendita dell'unità immobiliare oggetto di giudizio, mediante la ripetizione per atto pubblico, con successiva trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente del contratto già concluso con scrittura privata. In via subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenga che tra le parti si sia concluso un contratto non definitivo, emettere declaratoria che produca ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. gli effetti del contratto di compravendita immobiliare non concluso, sancendo in capo ai convenuti l'obbligo di ripetere per atto pubblico, previo versamento in favore del delle Parte_1 somme non ancora pagate a titolo di corrispettivi, spese, interessi, oneri di occupazione e imposte già pagate dall'Ente, oltre interessi e rivalutazione e con successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, le obbligazioni contrattuali già perfezionatisi per scrittura privata, per il definitivo trasferimento della proprietà del bene pagina 3 di 10 oggetto di giudizio. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti delle obbligazioni assunte con le proposte irrevocabili di acquisto del 27 e 28 febbraio 2012, così come accettate dal Comune di e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 che l'area della superficie complessiva di mq 832,00, contraddistinta al NCEU al foglio 41, part. 518 e 916, da loro occupata sine titulo, unitamente a tutte le accessioni e pertinenze, è di proprietà esclusiva del Comune di;
condannare gli stessi al rilascio e al Parte_1 risarcimento del danno patito per l'abusiva occupazione, alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi e di ogni altra utilità, rendita o vantaggio indebitamente lucrati per il godimento sine titulo, ove occorresse anche a titolo di arricchimento sine causa, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
1.2. e , nel contestare le avverse Controparte_2 Parte_6 Pt_4 Parte_5 doglianze, deducono di aver versato integralmente il prezzo pattuito e concludono chiedendo accertare e dichiarare che nessun inadempimento può essere rinvenuto a carico dei concludenti, avendo costoro onorato le obbligazioni loro richieste dal Parte_1
e dai medesimi assunte;
accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento di proprietà
[...] in capo ai concludenti dei beni immobili, così come verranno meglio ed ulteriormente identificati e specificati in prosieguo, poiché il contratto di compravendita si è concluso con la proposta irrevocabile di acquisto e la formale accettazione da parte del Comune di Pt_1
pronunziare una sentenza che sostituisca l'atto notarile non concluso, con ogni
[...] ulteriore provvedimento in ordine alla trascrizione e alle successive incombenze, tali da regolarizzare in toto l'intera posizione, facendo luce definitivamente sull'annosa vicenda, essendo ciò loro legittimo diritto, in quanto i medesimi nulla altro avrebbero dovuto e/o potuto se non pagare il prezzo pattuito;
respingere ogni altra domanda, principale o subordinata, avanzata dal , salvo aderire, solo in prosieguo del Parte_1 giudizio e a seguito delle ulteriori difese anche degli altri convenuti, a quelle non in conflitto con le conclusioni sopra rassegnate. 1.3. , con comparsa di costituzione del 27/07/2020, ha eccepito la nullità dell'atto CP_8 pubblico di compravendita concluso il 22 aprile 2016 fra il Comune e Pt_1 Pt_1
l' . Assume, infatti, che secondo l'art. 40, co. 2, l. 28 febbraio 1985 n. Controparte_4
47 gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione in sanatoria. Nel merito, contesta la domanda, avendo proceduto al versamento di tutto quanto richiesto dall'
[...]
e formula domanda riconvenzionale nei confronti del al CP_9 Parte_1 fine di ottenere la conferma dell'atto nullo ovvero, in subordine, alla conclusione di un valido atto di acquisto ovvero, in via di ulteriore subordine, alla restituzione delle somme versate in adempimento della proposta d'acquisto, con revoca della proposta stessa. Conclude, quindi, chiedendo rigettare la domanda;
in accoglimento delle spiegate riconvenzionali, in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza in capo al
[...]
dell'obbligo di confermare l'atto nullo, rappresentato dall'atto pubblico di Parte_1 compravendita stipulato il 22 aprile 2016 fra il primo e l' per Notaio Controparte_4
, n. rep. 321670, n. racc. 56540 e per l'effetto condannarlo a procedere a CP_5
pagina 4 di 10 tale conferma;
in subordine rispetto alla domanda appena formulata, accertare e dichiarare l'esistenza in capo al Comune di dell'obbligo di stipulare un valido atto di Parte_1 provenienza, idoneo a consentire la conclusione parimenti e conseguentemente valida della compravendita da parte della convenuta della quota di sua spettanza del lotto di terreno oggetto di giudizio, e per l'effetto, condannarlo a procedere a tale stipulazione;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare intervenuta la revoca della proposta di acquisto depositata dalla convenuta presso il Comune di Praia a Mare (CS) il 27/02/2012; e per l'effetto accertare e dichiarare dovuta in restituzione la somma di € 4.588,00, e per l'effetto, condannare l'attore stesso al pagamento di tale somma in favore della convenuta, maggiorata degli interessi di legge. 1.4. , privo di difesa tecnica, deposita memoria nella quale dichiara di aver versato CP_10 integralmente le somme richieste dal Comune di e deposita in tal senso le Parte_1 relative attestazioni di pagamento.
1.5. Il , preso atto delle costituzioni dei convenuti e della sollevata Parte_1 eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 22/04/2016, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa dell' e del Notaio , concludendo, in Controparte_4 CP_5 caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare i terzi chiamati a manlevare l'Ente convenuto da ogni possibile responsabilità emergente, ovvero per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice, con vittoria di spese e competenze derivanti dal giudizio.
1.6. Con comparsa di costituzione del 20/01/2021, l' rileva che il Controparte_4
ha assunto, fra gli altri, all'art. 6 dell'atto di compravendita Parte_1 intervenuto tra le parti, lo specifico obbligo di tenere indenne l' stessa da ogni CP_4 responsabilità od onere ricollegati a pretese di terzi, con l'ulteriore specifico obbligo di chiederne l'estromissione da eventuali futuri giudizi coinvolgenti gli occupanti del compendio. Nel merito, deduce che il trasferimento effettuato in favore del di Pt_1
ha riguardato i lotti di terreno del compendio e non anche i fabbricati ed i Parte_1 manufatti edilizi realizzati dagli occupanti, la cui conformità allo strumento urbanistico avrebbe potuto essere verificata in occasione delle singole rivendite ai privati a cura dell'Ente Civico. Assume, dunque, che l'ipotizzata nullità dell'atto deve escludersi per il carattere di lex specialis della c.d. "legge Praia". Precisa, poi, che il legislatore ha statuito che la vendita di immobili da parte dello Stato e degli altri Enti Pubblici sia caratterizzata da semplificazioni Amministrative quali l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico - edilizia e fiscale, l'esonero dalle dichiarazioni di conformità catastale e la non applicazione della disciplina sull'obbligatoria allegazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica. Ritiene, pertanto, che il contratto pubblico di compravendita stipulato tra il e la Pt_1 Pt_1 Pt_1 [...]
sia perfettamente valido ed efficace, essendo normativamente Controparte_11 previsto un esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985. Conclude, quindi, chiedendo dichiarare inammissibile la citazione di terzi e, al riguardo, ritenere sussistenti gli estremi per il riconoscimento del pagina 5 di 10 danno in favore dell ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, ritenere Controparte_4 infondata nel merito la domanda spiegata dalla parte privata.
1.7. Il Notaio , con comparsa depositata il 26/02/2021, dopo aver effettuato CP_5 una ricostruzione storica degli accadimenti che hanno portato alla emanazione della c.d. Legge Praia e delle successive vicende, precisa che l'oggetto del contratto di compravendita del 22 aprile 2016 è il terreno di ettari 18 circa, costituente “compendio demaniale marittimo” distinto al catasto ai fogli 29, 41 e 52, come imposto dalla legge Praia, che contempla, di contro, il riconoscimento in capo ai convenuti di un diritto di superficie. Sarebbe stato, dunque, illegittimo disporre il trasferimento dei sovrastanti fabbricati al Comune di , giacché a cagione della costituzione del diritto di superficie di cui Parte_1 si è detto la proprietà di tali beni non era del Demanio dello Stato. Da ultimo, evidenzia che, se anche l'atto si considerasse traslativo del costruito, ai sensi del d.l. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazione in l. 23 novembre 2001 n. 410, nonché del successivo d.l. 12 settembre 2014 n.133 convertito in l. 11 novembre 2014 n.164, per la vendita di immobili da parte dello Stato e degli Enti Pubblici v'è l'esonero "dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà ed alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, dalla dichiarazione della conformità catastale e dall'allegazione delle autorizzazioni di prestazione energetica. Conclude, quindi, chiedendo rigettare la domanda spiegata in suo danno dal , siccome infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
1.8. , nel costituirsi in giudizio con memoria del 19/03/2021, impugna e Controparte_7 contesta la domanda attorea e conclude chiedendo rigettare la domanda di danni e, previo eventuale frazionamento, dichiararlo ex art. 2932 cod. civ. proprietario della porzione di lotto acquistata.
1.9. Il procedimento non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda principale è infondata mentre quella riconvenzionale proposta dalla sola merita parziale accoglimento. CP_8
2.1. In primo luogo, va dichiarata l'inefficacia della proposta irrevocabile del 27 e 28/02/2012, dal momento che è spirato il termine di validità e della proposta senza che il abbia mai fatto pervenire alcuna formale accettazione [Cass. Civ. Parte_1
Sez. 2, Sentenza n. 15411 del 19/06/2013 (Rv. 626986 - 01)]. Non può condividersi l'assunto difensivo del secondo cui sarebbe intervenuta l'accettazione della Pt_1 proposta, dal momento che, in considerazione dell'obbligatorietà della forma scritta richiesta per il trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili (cfr. art. 1350 cod. civ.), l'accettazione della proposta non può essere surrogata da attività equipollenti o comportamenti concludenti, per come previsto dall'art. 1327 cod. civ., il cui modulo operativo, peraltro, ricorre nelle sole tassative ipotesi ivi previste (richiesta del proponente, natura dell'affare e usi commerciali). In tal senso, deve essere altresì disatteso l'ulteriore assunto attoreo che fa risalire l'accettazione del alla diffida ad adempiere inoltrata Pt_1 in data 26/03/2018 alle parti convenute dal legale dell'Ente, diffida nella quale si fa soltanto cenno ad una intervenuta accettazione da parte del e che, comunque sia, Parte_1
pagina 6 di 10 laddove intesa anche come atto di accettazione deve essere dichiarata inefficace perché inviata ben oltre il termine di scadenza delle formulate proposte di acquisto, termine da ritenersi – nel caso di specie e tenuto conto dei tempi indicati con la nota 12964 del 07/08/2012 dal stesso entro i quali sarebbe stato formalizzato l'accordo Pt_1 transattivo con il demanio – coincidente con quello di irrevocabilità della proposta. Attesa, poi, la mancanza di un formale atto di accettazione delle proposte del 27 e 28/02/2012, non può nemmeno validamente assumersi – come pure in via subordinata fa l'attore – che tra le parti si sia perfezionato un contratto (non definitivo ma) preliminare di compravendita, perché anche per questo è richiesta, ai fini della validità, la stessa forma del definitivo, secondo quanto dispone l'art. 1351 cod. civ. Pertanto, allo stato non si è in presenza né di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, né di un contratto preliminare. Poiché la proposta ha perso efficacia, alcun inadempimento alle obbligazioni ivi previste è ascrivibile ai proponenti. A ciò consegue il rigetto tanto della domanda di condanna al pagamento del saldo prezzo ancora dovuto, che si fonda sul presupposto dell'inadempimento dei proponenti, da un lato, e dell'avvenuto perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare, dall'altro, quanto della domanda subordinata di pronuncia della sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ., perché alcun obbligo di concludere il contratto definitivo è configurabile in capo alle parti convenute. In ogni caso, anche laddove volesse ritenersi validamente concluso un contratto di compravendita, non può non rilevarsi che lo stesso andrebbe dichiarato nullo per mancanza delle dichiarazioni inerenti alla conformità catastale e urbanistiche dell'immobile che ne costituisce l'oggetto, mentre non sarebbe possibile una pronuncia ex art. 2932 cod. civ. – laddove volesse intendersi il contratto come preliminare – vuoi per la mancanza delle medesime menzionate dichiarazioni catastali e urbanistiche vuoi per la carenza di potere dispositivo in capo al per la nullità dell'atto di compravendita del 20 aprile 2016. Pt_1
2.2. Il fondamento della domanda attorea poggia, infatti, sull'asserita titolarità del diritto di proprietà in capo al del terreno per cui è causa in forza dell'atto di compravendita Pt_1 transattiva intervenuto con l' in data 22 aprile 2016 repertorio n. Controparte_4
431670 – raccolta n. 56540, rogato dal notaio . Sennonché, l'atto in CP_5 questione è nullo, per violazione dell'art. 40 della legge 47/1985, dal momento che, poiché l'intero comprensorio oggetto di trasferimento risulta in larghissima parte edificato, non contiene le indicazioni concernenti le concessioni edilizie e/o i permessi di costruire in forza dei quali è avvenuta l'attività edificatoria. Come evidenziato dalla Suprema Corte, allorquando viene ceduto un terreno sul quale insiste una costruzione, viene contemporaneamente ceduta la costruzione, la quale è acquisita dall'acquirente non per effetto dell'accessione, bensì per effetto del negozio di trasferimento che ha per oggetto il terreno, ad eccezione delle ipotesi in cui le parti redigano un negozio diverso [Sez. 5 -, Ordinanza n. 20958 del 06/08/2019 (Rv. 654960 –01)]. In senso conforme e con particolare riferimento ad altra analoga vicenda in cui è stata eccepita la nullità del medesimo contratto di “compravendita transattiva” del 22 aprile 2016, intercorso tra l' CP_4
, in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il comune di
[...]
pagina 7 di 10 , si è recentemente pronunciata anche la Corte d'Appello di Catanzaro (Corte Parte_1
d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 751/2024, pubbl. il 25/06/2024 RG n. 1576/2020, Repert. n. 1096/2024 del 25/06/2024). Pertanto, la vendita del terreno sul quale insiste un fabbricato è affetta da nullità se non è indicato nell'atto, come nella specie, anche l'estremo della concessione edilizia e/o del permesso di costruire relativo al manufatto realizzato sul fondo [Cfr., se pure con riferimento alla diversa ipotesi di cui all'art. 17 l. 47/1985, ma con principi e richiami giurisprudenziali validi anche per la fattispecie sottoposta al vaglio di questo Giudice, Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21083 del 04/07/2022 (Rv. 665376 - 01)]. Ciò in quanto, in forza della normativa che disciplina la fattispecie in esame (artt. 30 e 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 nel quale sono stati sostanzialmente trasfusi gli artt. 17 e 18 della l. n. 47 del 1985, contestualmente abrogati dall'art. 136 del suddetto D.P.R. nonché l'40 della L. n. 47 del 1985) è prevista, a pena di nullità, la necessità di allegazione agli atti di trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica e di indicazione, per gli edifici o parte di essi, degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum rilasciata, se pure in sanatoria, dall'autorità competente (ovvero di allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione). La disposizione dell'art. 3, commi 18, 19 del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n. 274), non trova applicazione nella vicenda che ci occupa, perché avente carattere eccezionale, in quanto deroga a principi e/o statuizioni di ordine generale, e come tale è di stretta interpretazione, sicché non può essere applicata (né in via diretta né in via analogica) al di fuori dell'ipotesi cui questa si riferisce, desumibili dal medesimo atto normativo (cfr. art. 1 del D.L. 351/2001).
2.3. Dalla nullità del menzionato rogito del 2016 deriva l'improduttività di effetti e, dunque, la mancanza di titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore, con conseguenziale rigetto sia della domanda principale volta ad ottenere pronuncia produttiva degli effetti del contratto non concluso, sia della domanda subordinata di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e conseguente ordine di rilascio e pagamento di indennità di occupazione, perché manca in capo al il potere di disporre del diritto oggetto del Pt_1 contratto di cui si assume la violazione da parte dei convenuti.
2.4. Infine, la domanda di risarcimento del danno per violazione del dovere di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. è manifestamente infondata, perché formulata in termini assolutamente generici, non è accompagnata da alcuna specifica allegazione concernente la condotta illecita attribuita ai proponenti ed è totalmente priva di prova.
3. Anche la domanda riconvenzionale formulata in via principale non merita accoglimento, dal momento che il per come è dato desumere dal contenuto della stessa legge Pt_1
113/1983, non ha assunto alcuno specifico obbligo, né nei confronti dello Stato né nei confronti dei singoli occupanti, di acquistare la proprietà del comprensorio, dal momento che la legge si è limitata solo ad autorizzare la relativa vendita. Pertanto, così come i singoli occupanti non vantano alcun diritto a ottenere la condanna dell'ente all'acquisto dell'intero pagina 8 di 10 comprensorio, allo stesso modo non è nemmeno esigibile che il provveda alla Pt_1 rettifica di quello esistente. Né può assumersi che un tale obbligo sia desumibile, sia pure implicitamente, dalle scritture del 28/02/2012, dal momento che le proposte irrevocabili in questione non sono state seguite, entro i termini di validità delle stesse, da formale accettazione, atto non surrogabile dall'avvio dell'esecuzione della prestazione (art. 1327 cod. civ.) in considerazione dei requisiti formali richiesti per la valida conclusione di contratti relativi a beni immobili, per come già sopra evidenziato.
4. Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata di restituzione delle somme pagate da in esecuzione della proposta del 28/02/2012, la quale ha perso CP_8 efficacia e, comunque sia, non è stata validamente e tempestivamente accettata dal ed è stata fatta, per giunta, oggetto di revoca espressa nel corso dell'odierno Pt_1 procedimento. In mancanza di un valido titolo, il pagamento effettuato deve essere considerato indebito, onde il è tenuto a restituire le somme ricevute, che sono Pt_1 quantificate, relativamente alla sola posizione dell'attrice in riconvenzione, in € 4588,00.
5. Al rigetto della domanda riconvenzionale formulata in via principale segue l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della chiamata in causa dell' , relativamente alla quale il ha prospettato una Controparte_4 Pt_1 comunanza di causa in ordine alla domanda di condanna formulata dai convenuti.
6. Per le medesime ragioni, oltre che per l'assoluta carenza di ogni allegazione e prova in ordine agli asseriti pregiudizi ed esborsi, anche futuri, va dichiarata inammissibile o, comunque sia rigettata nel merito, la domanda di risarcimento avanzata dal nei Pt_1 confronti del notaio . L'attore ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i CP_5 fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento di danni non accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il Giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere. Questi principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte già a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574223 e costantemente ribaditi nelle pronunce successive [cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 13328 del 30/06/2015 (Rv. 636016-01)]. Nemmeno per le somme che il dovrà corrispondere a è ravvisabile una Pt_1 CP_8 responsabilità risarcitoria da parte del Notaio, dal momento che il pagamento di queste è imputabile, ad avviso di questo Tribunale, alla mancata accettazione della proposta e, comunque sia, alla sopravvenuta revoca di questa formulata in corso di giudizio, quale domanda subordinata rispetto alle altre domande avanzate in via principale, situazioni, queste, in alcun modo riconducibili alla condotta, in ipotesi, negligente del notaio.
pagina 9 di 10 7. In considerazione della peculiarità della controversia e della novità delle questioni trattate si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, fatta eccezione per , relativamente alla cui domanda restitutoria formulata in via Parte_3 subordinata il è soccombente. Poiché anche è parzialmente Pt_1 CP_8 soccombente rispetto alle altre domande formulate, si ravvisano le condizioni per una compensazione delle spese in ragione della metà, con condanna del al pagamento Pt_1 della restante parte, che sarà liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, ai valori tabellari medi.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta le domande formulate dal Comune . Parte_1
Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata formulata da per le CP_8 motivazioni addotte in parte motiva e, per l'effetto, condanna il a Parte_1 restituire in favore di questa la somma di € 4588,00. Liquida le spese di lite in € 545,00 per esborsi ed € 7616,00 oltre accessori di legge per compensi e ne dispone la compensazione tra il ed in ragione della metà. Condanna il Parte_1 CP_8 [...]
al pagamento della restante parte, pari a € 272,50 per esborsi ed € 3808,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi professionali, da eseguire in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.p.r. 115/2002. Dichiara inammissibile la chiamata in causa dell' . Controparte_4
Dichiara inammissibile e infondata la domanda nei confronti del notaio . CP_5
Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti. Paola, 21 febbraio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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