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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/09/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G 810 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 23.9.2024 da , avverso la sentenza Parte_1
resa dal Tribunale di Bari il 5.4.2024 nei confronti di Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così provvede:
-rigetta l'appello principale di;
- accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: “Indennità di presenza, Indennità monoagente ed indennità
di furi nastro” e condanna la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, maturate con decorrenza dal 19.7.2012 e sino al 30.6.2022 oltre accessori come per legge;
- condanna a rifondere al con distrazione, metà delle spese CP_1 processuali di questo grado, quantificate, per l'intero, in complessivi €
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Bari il 30/09/2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 23.9.2024 da , avverso la sentenza Parte_1
resa dal Tribunale di Bari il 5.4.2024 nei confronti di Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così provvede:
-rigetta l'appello principale di;
- accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: “Indennità di presenza, Indennità monoagente ed indennità
di furi nastro” e condanna la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, maturate con decorrenza dal 19.7.2012 e sino al 30.6.2022 oltre accessori come per legge;
- condanna a rifondere al con distrazione, metà delle spese CP_1 processuali di questo grado, quantificate, per l'intero, in complessivi €
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, compensando tra le parti la residua metà;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Bari il 30/09/2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli