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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1658/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1658/2019 R.G. promossa con atto di citazione
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Larussa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
- parte attrice - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SA CA, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, proponendo opposizione avverso al precetto notificato in data 25.9.2019, Controparte_1 con il quale la convenuta aveva intimato all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di €
11.878,30 a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento di € 350,00 dovuto dal per il Pt_1 mantenimento della figlia minore in virtù della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 1579/2017 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
In particolare, l'opponente deduceva l'indeterminatezza dell'atto di precetto, per la mancata indicazione dei dettagli relativamente al calcolo degli interessi, nonché l'erroneità delle somme richieste, avendo l'opponente corrisposto il dovuto, salvo quando era impossibilitato dalle momentanee difficoltà economiche e dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva: in via principale, l'accoglimento dell'opposizione non essendo dovuta la somma precettata;
in via subordinata, l'accoglimento dell'opposizione, la revoca o annullamento dell'atto di precetto, con eventuale condanna al pagamento della minore somma accertata;
il tutto, con vittoria dele spese di lite.
Si costituiva in giudizio , affermando: che l'atto di precetto notificato era frutto di un semplice Controparte_1 calcolo matematico dovuto dalla differenza tra le somme che il Santo avrebbe dovuto versare a titolo di mantenimento per la figlia minore (€ 21.350,00) e le somme che aveva effettivamente corrisposto (€ 9.800,00); che l'atto di precetto non conteneva rivalutazioni Istat, né spese straordinarie;
che non erano reali le lamentate difficoltà economiche, svolgendo l'opponente attività lavorativa subordinata presso la società Autotrasporti
Argento Group con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con accertamento e dichiarazione che l'opponente aveva versato
– a titolo di mantenimento per la figlia minore – da agosto 2014 a settembre 2019 la sola somma di € Per_1
9.800,00 a fronte di quella dovuta di € 21.350,00, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma residua di € 11.550,00 in favore della parte opposta ed ordine alla Autotrasporti Argento Group di versare direttamente a la somma di € 350,00; il tutto con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
La controversia veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 5.11.2025, precisate le rispettive conclusioni dalle parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata da non risulta meritevole di accoglimento per i motivi dappresso Parte_1 illustrati.
Va, anzitutto, rammentato che l'art. 480 c.p.c., al comma 2, statuisce che “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente […] deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore […] deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione”.
Nessuna menzione, dunque, viene fatta nella norma citata ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, con la conseguenza che il precetto notificato all'opponente non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale.
Il precetto, infatti, al momento della notifica, si basava sull'esistenza di un credito ed il solo discostamento tra
“il chiesto ed il dovuto” non portava a ritenere nullo l'intero atto, in quanto la sua funzione era quella di portare a conoscenza del debitore l'esistenza del titolo (anche se già conosciuto), il credito dovuto e l'intenzione di procedere ad esecuzione.
Pertanto, l'eventuale ed ipotetica eccessività della somma portata nell'atto di precetto non lo travolge per intero
- determinando la sua nullità -, ma dà luogo solamente alla eventuale riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Proprio in questi termini si è espressa, tra le altre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7207/2014: “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta” (cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass. 5515/2008).
Ed ancora, il diritto del creditore ad agire esecutivamente gode di una tutela assoluta e non può essere compromesso da contestazioni generiche che non concernono la sussistenza del diritto di credito ma si riferiscono unicamente al quantum debeatur (Tribunale di Paola, ordinanza 8 giugno 2015).
Pertanto, devono ritenersi del tutto infondate le eccezioni sollevate da parte opponente in merito alla nullità del precetto per indeterminatezza della somma ivi indicata.
Peraltro, si precisa che detta contestazione è inerente la regolarità formale del precetto;
dunque, doveva essere proposta nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1 c.p.c., mentre l'intestazione dell'atto introduttivo del presenta giudizio riporta la dicitura opposizione a precetto “ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.”.
2. Quanto poi alle somme effettivamente dovute, l'opponente ha affermato di aver sempre corrisposto il dovuto, salvo quando era impossibilitato dalle momentanee difficoltà economiche e dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Ebbene, il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto: in tale giudizio mentre incombe sull'opposto la prova della esistenza, della estensione e portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e, qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo (Tribunale di Venezia,
5 settembre 2023).
Nel caso di specie, dunque, l'opponente avrebbe dovuto fornire prova dei pagamenti effettuati, con specifico collegamento al debito contestato.
Al contrario, non solo non ha fornito prova dei riferiti pagamenti, ma neppure ha fornito alcuna Parte_1 indicazione specifica delle mensilità corrisposte e non corrisposte, né numerica né temporale;
l'opponente, difatti, si è limitato a riferire di aver “sempre corrisposto puntualmente il mantenimento per come è disposto dal giudice ed eventuali ritardi e decurtazioni dello stesso sono state sempre giustificate dalla momentanea difficoltà economica affrontata dal signor . Pertanto, eventuali ritardi sono stati già ampiamente Parte_1 giustificati all'odierno creditore …. Lo stesso ha costantemente contribuito al mantenimento della piccola
per quanto era nelle sue possibilità. Pertanto, viene richiesta la corresponsione di una somma che Per_1 sicuramente non corrisponda a quella originaria somma dovuta dal sig. . Il precetto dovrà essere Parte_1 quindi revocato essendo stato infatti intimato per un importo complessivo di € 11.878,30. Appare evidente che al sig. si sarebbe dovuta notificare un precetto per un importo di gran lunga inferiore rispetto Parte_1
a quello oggetto della presente opposizione …”; come visto, non vi è riferimento alcuno alle somme e mensilità corrisposte, né all'importo - a suo dire - dovuto e “di gran lunga inferiore” rispetto a quello precettato. Viceversa, la parte opposta ha specificatamente indicato sia l'integrale importo dovuto (€ 21.350,00 - mantenimento mensile di € 350 da agosto 2014 a settembre 2019), sia le somme corrisposte (€ 9.800,00) e la somma residua non versata (€ 11.550,00) e, nell'atto di precetto, si è limitata a richiedere proprio la somma di
€ 11.550,00 (oltre i compensi legali), senza alcuna maggiorazione (interessi e rivalutazione Istat).
La parte creditrice ha, dunque, assolto l'onere che le incombeva di specificare le modalità di calcolo per arrivare alla somma richiesta (sia nell'atto di precetto, sia negli atti del presente giudizio di opposizione).
Segue il rigetto dell'opposizione spiegata da Parte_1
3. Quanto alle richieste di di cui ai punti c), d) ed e) della comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 le stesse appaiono superflue alla luce dell'avvenuto rigetto dell'opposizione.
Mentre, la richiesta di cui al punto f) - relativa al versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro - la stessa risulta inammissibile in quanto soggetta a rito differente;
del resto, la stessa parte opposta ha dichiarato di aver “proceduto nei modi e termini di rito ad avanzare richiesta di pagamento diretto al datore di lavoro ai sensi dell'art 473 dis.37 cpc” (v. note conclusive del 2.10.2025).
4. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della totale soccombenza della parte opponente e della superfluità e inammissibilità di alcune domande della parte opposta (compensate per ½).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da Parte_1
- dichiara inammissibile la richiesta di di versamento diretto dell'assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della stessa da parte del datore di lavoro, Autotrasporti Argento Group;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da , che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 1.170,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
SA CA, che ne ha fatto espressa richiesta.
Lamezia Terme, 05.11.2025
Il giudice
dott. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1658/2019 R.G. promossa con atto di citazione
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Larussa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti;
- parte attrice - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SA CA, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, proponendo opposizione avverso al precetto notificato in data 25.9.2019, Controparte_1 con il quale la convenuta aveva intimato all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di €
11.878,30 a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento di € 350,00 dovuto dal per il Pt_1 mantenimento della figlia minore in virtù della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 1579/2017 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
In particolare, l'opponente deduceva l'indeterminatezza dell'atto di precetto, per la mancata indicazione dei dettagli relativamente al calcolo degli interessi, nonché l'erroneità delle somme richieste, avendo l'opponente corrisposto il dovuto, salvo quando era impossibilitato dalle momentanee difficoltà economiche e dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva: in via principale, l'accoglimento dell'opposizione non essendo dovuta la somma precettata;
in via subordinata, l'accoglimento dell'opposizione, la revoca o annullamento dell'atto di precetto, con eventuale condanna al pagamento della minore somma accertata;
il tutto, con vittoria dele spese di lite.
Si costituiva in giudizio , affermando: che l'atto di precetto notificato era frutto di un semplice Controparte_1 calcolo matematico dovuto dalla differenza tra le somme che il Santo avrebbe dovuto versare a titolo di mantenimento per la figlia minore (€ 21.350,00) e le somme che aveva effettivamente corrisposto (€ 9.800,00); che l'atto di precetto non conteneva rivalutazioni Istat, né spese straordinarie;
che non erano reali le lamentate difficoltà economiche, svolgendo l'opponente attività lavorativa subordinata presso la società Autotrasporti
Argento Group con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con accertamento e dichiarazione che l'opponente aveva versato
– a titolo di mantenimento per la figlia minore – da agosto 2014 a settembre 2019 la sola somma di € Per_1
9.800,00 a fronte di quella dovuta di € 21.350,00, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma residua di € 11.550,00 in favore della parte opposta ed ordine alla Autotrasporti Argento Group di versare direttamente a la somma di € 350,00; il tutto con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
La controversia veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 5.11.2025, precisate le rispettive conclusioni dalle parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata da non risulta meritevole di accoglimento per i motivi dappresso Parte_1 illustrati.
Va, anzitutto, rammentato che l'art. 480 c.p.c., al comma 2, statuisce che “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente […] deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore […] deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione”.
Nessuna menzione, dunque, viene fatta nella norma citata ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, con la conseguenza che il precetto notificato all'opponente non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale.
Il precetto, infatti, al momento della notifica, si basava sull'esistenza di un credito ed il solo discostamento tra
“il chiesto ed il dovuto” non portava a ritenere nullo l'intero atto, in quanto la sua funzione era quella di portare a conoscenza del debitore l'esistenza del titolo (anche se già conosciuto), il credito dovuto e l'intenzione di procedere ad esecuzione.
Pertanto, l'eventuale ed ipotetica eccessività della somma portata nell'atto di precetto non lo travolge per intero
- determinando la sua nullità -, ma dà luogo solamente alla eventuale riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Proprio in questi termini si è espressa, tra le altre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7207/2014: “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta” (cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass. 5515/2008).
Ed ancora, il diritto del creditore ad agire esecutivamente gode di una tutela assoluta e non può essere compromesso da contestazioni generiche che non concernono la sussistenza del diritto di credito ma si riferiscono unicamente al quantum debeatur (Tribunale di Paola, ordinanza 8 giugno 2015).
Pertanto, devono ritenersi del tutto infondate le eccezioni sollevate da parte opponente in merito alla nullità del precetto per indeterminatezza della somma ivi indicata.
Peraltro, si precisa che detta contestazione è inerente la regolarità formale del precetto;
dunque, doveva essere proposta nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1 c.p.c., mentre l'intestazione dell'atto introduttivo del presenta giudizio riporta la dicitura opposizione a precetto “ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.”.
2. Quanto poi alle somme effettivamente dovute, l'opponente ha affermato di aver sempre corrisposto il dovuto, salvo quando era impossibilitato dalle momentanee difficoltà economiche e dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Ebbene, il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto: in tale giudizio mentre incombe sull'opposto la prova della esistenza, della estensione e portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e, qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo (Tribunale di Venezia,
5 settembre 2023).
Nel caso di specie, dunque, l'opponente avrebbe dovuto fornire prova dei pagamenti effettuati, con specifico collegamento al debito contestato.
Al contrario, non solo non ha fornito prova dei riferiti pagamenti, ma neppure ha fornito alcuna Parte_1 indicazione specifica delle mensilità corrisposte e non corrisposte, né numerica né temporale;
l'opponente, difatti, si è limitato a riferire di aver “sempre corrisposto puntualmente il mantenimento per come è disposto dal giudice ed eventuali ritardi e decurtazioni dello stesso sono state sempre giustificate dalla momentanea difficoltà economica affrontata dal signor . Pertanto, eventuali ritardi sono stati già ampiamente Parte_1 giustificati all'odierno creditore …. Lo stesso ha costantemente contribuito al mantenimento della piccola
per quanto era nelle sue possibilità. Pertanto, viene richiesta la corresponsione di una somma che Per_1 sicuramente non corrisponda a quella originaria somma dovuta dal sig. . Il precetto dovrà essere Parte_1 quindi revocato essendo stato infatti intimato per un importo complessivo di € 11.878,30. Appare evidente che al sig. si sarebbe dovuta notificare un precetto per un importo di gran lunga inferiore rispetto Parte_1
a quello oggetto della presente opposizione …”; come visto, non vi è riferimento alcuno alle somme e mensilità corrisposte, né all'importo - a suo dire - dovuto e “di gran lunga inferiore” rispetto a quello precettato. Viceversa, la parte opposta ha specificatamente indicato sia l'integrale importo dovuto (€ 21.350,00 - mantenimento mensile di € 350 da agosto 2014 a settembre 2019), sia le somme corrisposte (€ 9.800,00) e la somma residua non versata (€ 11.550,00) e, nell'atto di precetto, si è limitata a richiedere proprio la somma di
€ 11.550,00 (oltre i compensi legali), senza alcuna maggiorazione (interessi e rivalutazione Istat).
La parte creditrice ha, dunque, assolto l'onere che le incombeva di specificare le modalità di calcolo per arrivare alla somma richiesta (sia nell'atto di precetto, sia negli atti del presente giudizio di opposizione).
Segue il rigetto dell'opposizione spiegata da Parte_1
3. Quanto alle richieste di di cui ai punti c), d) ed e) della comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 le stesse appaiono superflue alla luce dell'avvenuto rigetto dell'opposizione.
Mentre, la richiesta di cui al punto f) - relativa al versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro - la stessa risulta inammissibile in quanto soggetta a rito differente;
del resto, la stessa parte opposta ha dichiarato di aver “proceduto nei modi e termini di rito ad avanzare richiesta di pagamento diretto al datore di lavoro ai sensi dell'art 473 dis.37 cpc” (v. note conclusive del 2.10.2025).
4. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della totale soccombenza della parte opponente e della superfluità e inammissibilità di alcune domande della parte opposta (compensate per ½).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da Parte_1
- dichiara inammissibile la richiesta di di versamento diretto dell'assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della stessa da parte del datore di lavoro, Autotrasporti Argento Group;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da , che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 1.170,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
SA CA, che ne ha fatto espressa richiesta.
Lamezia Terme, 05.11.2025
Il giudice
dott. Marino Reda