Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 592 del 24.02.2023 Oggetto: diritto all'assunzione-clausola sociale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Curano Parte_1
Appellante
e
rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Giovanni Ronconi, Dora Controparte_1
Antonia Vuolo rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Giovanni Iodice
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 27.12.2021 esponeva di: aver lavorato dal 14.10.2008 al Parte_2
30.6.2021 presso lo scalo ferroviario di Lecce-Surbo, impiegato nello svolgimento del servizio di micro-manutenzione per il ripristino del decoro interno ed esterno delle carrozze in asset all'Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) di Lecce, servizio concesso in appalto da Controparte_1
essere stato addetto in via esclusiva allo svolgimento dei servizi oggetto del predetto appalto alle dipendenze delle diverse società avvicendatesi, da ultimo (dal 5.12.2011 al 30.6.2021) alle dipendenze di essere stato in aspettativa non retribuita dal Controparte_3
26.2.2019 al 1.12.2020 e in regime di cassa integrazione COVID-19 dall'1.12.2020 al 30.06.2021;
1
[...]
Contr (di seguito , subentrata nell'appalto, mentre erano stati assunti i Controparte_4
colleghi ( e già dipendenti di , oltre a Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_3
Contr due altri nuovi dipendenti;
aver messo a disposizione della le proprie energie lavorative con lettera del 3.8.2021, chiedendo di essere assunto. Tutto ciò premesso, lamentava che nella specie non fosse stata data applicazione all'art. 50 d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 10 del CCNL Metalmeccanici, volti a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, e censurava la condotta di e nelle rispettive qualità di subentrante nell'appalto e committente, per CP_4 Controparte_1 non avere, la prima, provveduto all'assunzione del lavoratore, e per non avere, la seconda, inserito la clausola sociale nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ovvero per culpa in vigilando sulla sua applicazione e comunque sull'intera procedura di avvicendamento nell'appalto per cui è causa.
Chiedeva, pertanto, di accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dalle società resistenti e il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze di a decorrere dal 1.7.2021, con CP_4
inquadramento nella categoria 3 del CCNL metalmeccanici, con condanna della stessa società a porre in essere i relativi adempimenti;
chiedeva, altresì, la condanna della in solido con CP_4
al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 1.7.2021 Controparte_1
sino alla concreta riammissione in servizio, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo.
Si costituiva contestando gli avversi assunti ed evidenziando, in particolare, Controparte_1
l'insussistenza, nella specie, di un obbligo di inserimento della clausola sociale ex art. 50 d.lgs. n.
50/2016, trattandosi di un appalto a “bassa” intensità di manodopera, con costo della manodopera inferiore al 50%. Eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità del CCNL Metalmeccanici a essa società e l'insussistenza di alcuna responsabilità solidale. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando l'esistenza di un obbligo di assunzione, CP_4
evidenziando, in ogni caso, che la società non si era sottratta al confronto con le OO.SS., e che al momento del subentro nell'appalto il ricorrente era ancora alle dipendenze della società cessante.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Accertato che nell'appalto per cui è causa le parti contrattuali non avevano previsto l'inserimento della clausola sociale, riteneva che da tale omissione non potesse scaturire l'automatico inserimento della suddetta clausola, che sarebbe stata di pura creazione giurisprudenziale, con conseguente
2 impossibilità di applicare l'art. 2932 c.c., mancando la predeterminazione dei criteri di composizione del rapporto. Infatti, mancando la clausola sociale nel bando di gara, si sarebbe dovuto operare un duplice meccanismo: dapprima l'inserimento di una clausola determinata, nel contenuto, dal giudice e poi l'operazione di conclusione del contratto ex art. 2932 c.c. Stante l'impossibilità di tale operazione, l'unica tutela possibile sarebbe stata quella risarcitoria da perdita di chance derivante dal mancato inserimento della clausola sociale, rispetto alla quale, però, non risultava formulata alcuna domanda, visto che la domanda proposta dal ricorrente, in quanto correlata alla lamentata mancata assunzione, andava interpretata quale richiesta di risarcimento del danno da ritardata assunzione.
Riteneva, inoltre, che la tutela richiesta non potesse trovare fondamento neppure nell'art. 10 CCNL, in quanto norma contenente previsioni di natura meramente programmatica. Rigettava, dunque, la domanda attorea, ritenendo irrilevanti le istanze istruttorie ex art. 210 cpc (relative al possesso di titoli formativi o agli allegati del bando) rispetto alla motivazione esposta.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: 1) la Parte_2
decisione era errata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che non sarebbe stato possibile applicare l'art. 2932 c.c., in quanto, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 50/2016 -che prevedeva l'obbligatorio inserimento della clausola sociale- e dell'art. 10 CCNL -che disciplinava la procedura di consultazione con le OO.SS. per l'assorbimento del personale alle dipendenze della impresa cessante- la clausola sociale aveva portata cogente e l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. Contr 2932 c.c. sarebbe stata possibile considerato che la era subentrata nell'appalto alle medesime condizioni contrattuali della impresa cessante e così aveva riassunto gli altri lavoratori;
2) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la prova in merito alle circostanze richieste dal ricorrente (immutata organizzazione dell'appalto e del fabbisogno di manodopera, avvenuta assunzione degli altri lavoratori addetti all'appalto e anche di altri lavoratori esterni al precedente appalto); 3) aveva errato il Tribunale a respingere la domanda risarcitoria qualificandola quale risarcimento del danno da ritardata assunzione, in quanto era stata invocata anche la responsabilità di er culpa in vigilando. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, insistendo Controparte_1
nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nel presente giudizio si è costituita reiterando le difese svolte nel giudizio di Controparte_1 primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei CP_4
motivi; nel merito, ha richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto dell'appello.
3 All'udienza del 5.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo parte appellante lamenta che non sia stato riconosciuto il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della subentrata nell'appalto, nonostante che CP_4
l'obbligatorietà delle previsioni contenute nelle norme di legge (art. 50 d.lgs. n 50/2016) e di contratto
(art. 10 CCNL Metalmeccanici del 26.11.2016) consentissero -anche in ipotesi di mancato inserimento della clausola sociale nel bando di gara- l'operatività della tutela cui tale clausola è finalizzata e, quindi, anche la tutela in forma specifica prevista dall'art. 2932 c.c.
Tanto precisato, vale riportare la normativa di legge e di contratto applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa.
In particolare, l'art. 50 d.lgs. n. 50/2016 (recante “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”) per come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (oggi abrogato), prevedeva: “
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.
L'art. 10 CCNL 26.11.2016 per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, prevedeva: “(…) Con riferimento all'ambito degli appalti pubblici di servizi
4 come individuato alle lettere fff) e ggg), articolo 1, legge 28 gennaio 2016 n. 11 e dall'articolo 50 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le parti, nel rispetto della libera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a salvaguardare l'occupazione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza (…). In caso di cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva comunicazione alla
Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo fatti improvvisi, di norma non inferiore a 20 giorni antecedenti la data di cessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle parti, verrà attivato un tavolo di confronto invitando l'impresa subentrante e coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni sindacali
e datoriali. Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione si attiverà sui seguenti punti: a) valutazione delle attività prestate dall'impresa uscente con quanto oggetto del nuovo bando di gara;
b) al fine di individuare i lavoratori interessati al “cambio appalto” si terrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza alla scadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi prima della predetta scadenza;
il suddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale in forza sull'appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro con la società uscente. c) l'impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali correlate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell'appalto; d) le parti, in considerazione del quadro risultante dall'analisi dei precedenti punti,
e in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, verificheranno, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, possibili soluzioni per il personale coinvolto laddove coerenti con l'organizzazione dell'impresa subentrante e tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di gara”.
Tale risultando il dato normativo e contrattuale, gli argomenti sostenuti da parte appellante non appaiono condivisibili.
Quanto all'art. 50 d.lgs. n. 50/2016, deve darsi atto della costante e prevalente interpretazione della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la clausola sociale non può essere intesa in senso rigido, in quanto è condizione stessa di validità della clausola la sua elasticità nel senso che essa "deve essere intesa conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà
d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost." (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020,
n. 8442). È stato, infatti, ripetutamente chiarito che nella lex specialis la clausola cd. sociale va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché "solo in questi termini essa è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo
5 efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto" (così Consiglio di Stato
n.4539/2022, n. 7922/2021, n. 1066/2020; n. 6148/2019); alla luce di tali principi è stato anche escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell'inquadramento e dell'anzianità del lavoratore assorbito dall'impresa aggiudicataria (Cons. Stato n. 7444/2023).
Dal tenore della norma e dall'interpretazione giurisprudenziale della stessa emerge, dunque, che la clausola sociale prevista dall'art. 50 cit. non ha un contenuto predeterminato, in quanto la norma si limita a indicarne le finalità che essa persegue (“promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”), ma non indica i termini e le condizioni di operatività della stessa (con specifico riferimento, per esempio, alla platea dei lavoratori interessati, a eventuali titoli di preferenza e, in generale, a ogni requisito necessario a individuare gli aventi diritto all'eventuale assunzione), che sono rimesse alla determinazione delle parti.
Da ciò consegue che -in ipotesi di mancato inserimento nel bando di gara- non è possibile un inserimento “automatico” della clausola sociale di cui all'art. 50 d.lgs. n. 50/2016, che possa fondare l'incondizionato diritto all'assunzione dei lavoratori già assegnati all'appalto.
Il rivendicato diritto all'assunzione non può trovare fondamento neppure nell'art. 10 CCNL del 26 novembre 2016, in quanto tale norma non impone un obbligo di assunzione, limitandosi a prevedere
“in funzione della eventuale presenza nel bando di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” la possibilità di verificare “possibili soluzioni per il personale coinvolto laddove coerenti con l'organizzazione dell'impresa subentrante e tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di gara”.
Si tratta, dunque, di una norma dal contenuto programmatico, che promuove la stabilità occupazionale dei lavoratori già dipendenti dalla impresa cessante, ma non pone in capo alla società subentrante un obbligo di assunzione dei suddetti lavoratori, che, pertanto, non vantano un diritto all'assunzione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non può ritenersi la sussistenza del diritto dell'appellante a essere assunto alle dipendenze della e, pertanto, non può trovare CP_4
applicazione la tutela in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c.
Il primo motivo di appello deve essere, quindi, disatteso.
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Le suesposte motivazioni inducono a condividere, anche in questa sede, il giudizio di irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate da parte appellante sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
(riferite alla immutata organizzazione dell'appalto e al permanere del fabbisogno di manodopera, e
6 all'avvenuta assunzione degli altri lavoratori già addetti in precedenza all'appalto, nonché di altri esterni allo stesso).
L'accertata insussistenza di un diritto all'assunzione in forza delle norme di legge e delle norme contrattuali suddette, infatti, rende irrilevante ogni ulteriore accertamento istruttorio sulle circostanze dedotte, sicché deve essere disatteso il motivo di appello formulato sul punto.
***
Per le medesime ragioni deve essere disatteso anche il terzo motivo, con cui l'appellante si duole della valutazione della domanda risarcitoria effettuata dal Tribunale, che ha ritenuto in astratto risarcibile solo il danno da perdita di chance, rilevando, tuttavia, la mancanza di una domanda in tal senso.
Sul punto deve evidenziarsi che la domanda risarcitoria è stata formulata, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, quale conseguenza dell'illegittimità della condotta tenuta dalle società resistenti sul presupposto del ritenuto diritto del ricorrente all'assunzione sin dall'1.07.2021 (giorno successivo al licenziamento comunicato dalla società cessante). Sulla base di tale presupposto,
l'appellante ha chiesto la condanna delle società, in solido, al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di violazione del rivendicato diritto all'assunzione (“… commisurato alle retribuzioni maturate dal 1.7.2021 sino alla concreta riammissione in servizio (rapportate alla retribuzione globale di fatto del ricorrente, pari ad
€.2.043,14, ovvero al minimo contrattuale mensile previsto dal CCNL di settore e relativo alla 3a categoria, pari ad €.1.628,69, da quantificare, occorrendo, anche a mezzo CTU), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo…”).
La domanda, per come formulata, introduce una richiesta di risarcimento da inadempimento contrattuale per ritardata assunzione che deve, tuttavia, ritenersi infondata, in mancanza del
(presupposto) diritto all'instaurazione del rapporto di lavoro.
D'altra parte, stanti le preclusioni previste dall'art. 437 c.p.c., non potrebbe trovare ingresso nel presente grado di giudizio una domanda relativa al risarcimento del danno per perdita di chance, trattandosi di domanda nuova, in quanto la perdita di chance consegue non alla violazione di un diritto di cui si è titolari, ma alla possibilità perduta, alla mancata occasione -connotata da parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza- di ottenere un vantaggio in una determinata situazione.
Per tutte le ragioni suddette, allora, l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
7 La complessità della questione affrontata, in considerazione della particolarità delle vicende che hanno riguardato la successione dell'appalto per cui è causa è tale da integrare le gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/08/2023 da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza del 24/02/2023 n. 592/2023 del Controparte_5
Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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