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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 472/2024, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE TIZZONI,
[...] P.IVA_1
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dai Funzionari delegati, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 12/07/2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
20/24/i, emessa dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Area Metropolitana di , con la quale è stato loro ingiunto di pagare in via solidale (il primo quale legale CP_1
rappresentante della società nel periodo in contestazione) la somma di € 28.339,00, di cui €
28.320,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 19,00 per spese di notificazione. L'ordinanza ingiunzione è stata emessa all'esito dell'attività ispettiva svolta congiuntamente da ispettori dell e dell'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI, CP_2
i quali hanno contestato a la Parte_2
somministrazione illecita di personale (art. 18, comma 1, del D.Lgs. 276/2003) nel periodo dal 1.4.2022 al 23.9.2022 nell'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto da
[...]
. e , , Parte_3 Controparte_3 CP_4
.. CP_5
I ricorrenti hanno dato atto di avere impugnato davanti a questo Tribunale anche il verbale di accertamento, convenendo in giudizio l in separato giudizio, per l'accertamento CP_2
negativo dell'asserito debito previdenziale. Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra
[...] Con di , , e Controparte_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
tramite . nel periodo dal Controparte_6 Parte_3
01.04.2022 al 23.09.2022; - accertare e dichiarare che non sussiste somministrazione illecita di personale (18, comma 1, del D.Lgs. 276/2003) nell'esecuzione dei servizi resi da tramite Controparte_6 Parte_3
. nel periodo dal 01.04.2022 al 23.09.2022 in favore di
[...] Controparte_3
, , e per l'effetto dichiarare nulla ovvero
[...] CP_4 CP_5 revocare e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che non è dovuta da la somma di € 28.339,00 a titolo di sanzioni Parte_1 amministrative non sussistendone i presupposti e, per l'effetto, annullare e/o revocare i provvedimenti contenuti e conseguenti nel verbale unico di accertamento e notificazione 2023 – LOMI – 0000649 DEL 09.05.2023 – VERBALE UNICO N.: 2022010311/ DLL
– PROT. INF. (D.P.R. 445/2000): 4901.09/05/2023.0178713. CP_2
Si è costituito in giudizio l Controparte_7
, assumendo l'infondatezza dell'opposizione ed in
[...]
particolare sostenendo che la non abbia dato esecuzione all'incarico Parte_2
oggetto di appalto in autonomia, cioè con un'organizzazione propria in termini di capitale umano e strumentazione di lavoro, sì da accollarsi il rischio di impresa ex artt. 1655 e ss Codice
Civile, bensì si sia limitata ad assumere personale da fornire al , che a sua volta lo ha Parte_3
impiegato sulla piattaforma della società Controparte_3
Entrambe le parti hanno chiesto fissarsi udienza di discussione, reputando la causa decidibile allo stato degli atti.
2. Il presupposto della comminata sanzione è l'assunto che, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione, l'esecuzione da parte della consorziata dell'incarico Parte_2
affidatole dal ., già oggetto dell'appalto stipulato tra il Parte_3 Parte_3
2 stesso e la società abbia integrato una somministrazione Parte_3 Controparte_3
illecita di manodopera.
Va fatto riferimento al quadro normativo tracciato dall'art. 29, comma 1, d.lgs.vo n. 276/2003
(“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”) e dall'art.18, comma 5-bis, d.lgs.vo n. 276/2003 (“Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”).
Si desume dal tenore del citato art. 29 che la distinzione tra somministrazione di lavoro ed appalto si risolve essenzialmente nella distinzione tra un obbligo di fare ed un obbligo di dare:
l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio che realizza tramite la propria organizzazione (obbligazione di fare) assumendo il rischio di non coprire con i ricavi i costi dell'attività (rischio di impresa); invece il somministratore si limita a fornire lavoro senza alcuna implicazione di un'organizzazione, si limita cioè ad inviare il lavoratore, da lui assunto, al terzo, che lo utilizzerà secondo le proprie esigenze (obbligazione di dare).
Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 1403/2021 “il D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino. In particolare, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 - nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali
3 elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio d'impresa. (…) qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto
(Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletati come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001)”.
In diverse occasioni i giudici di legittimità hanno statuito che, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, il d.lgs.vo n. 276/2003, art. 29, comma 1, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, oltre che dell'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi, ai sensi del d.lgs.vo n. 276/2003, art. 29, comma 1, è cioè necessario verificare, che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. nn. 12551/2020, 18207/2020, 13182/2022).
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività
4 strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera quindi tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. nn.
27213/2018, 7898/2011, 15693/2009, 17049/ 2008).
I medesimi principi trovano ovviamente applicazione anche in ipotesi di subappalto di servizi ad aziende, come si desume dal comma 2 del citato art. 29 (“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (…)”).
3. A fondamento dell'odierna opposizione, Parte_2
, ha spiegato che il ., di cui è consorziata,
[...] Parte_3
aveva ricevuto un appalto da quest'ultima esercente attività di Controparte_3
raccolta, trasporto, imballo e cernita di diverse tipologie di rifiuti. In particolare, oggetto di tale appalto erano i servizi di cernita e selezione a terra del rifiuto contraddistinto con il codice CER
150106 (imballaggi in materiali misti), proveniente da scarti di lavorazione, all'interno del suo stabilimento sito a Lomagna. La difesa attorea ha quindi allegato che il Parte_3
. aveva affidato alla consorziata
[...] Parte_2
tali servizi, che sarebbero stati svolti con organizzazione distinta ed autonoma da quella della committente Infatti Controparte_3 Parte_2
si sarebbe avvalsa dei propri dipendenti addetti alla selezione a terra dei rifiuti (ossia i seguenti lavoratori: , Parte_4 Persona_1 Persona_2
, tutti con inquadramento nel I livello, fatta eccezione per Parte_5 Parte_6
l'ultimo inquadrato nel II livello), nonché di un delegato del Consorzio Parte_7
5 per intrattenere i rapporti con il delegato della Committente (per ogni questione contrattuale nonché per la verifica ed il collaudo dei servizi resi); un responsabile dell'appalto, Pt_1
che avrebbe esercitato in via esclusiva il potere organizzativo e direttivo sul
[...]
personale dipendente;
un coordinatore, nella persona del Capo Area IL AF;
un referente in loco nella persona del capo cantiere;
infine, l'addetta alla Parte_6
gestione del personale assegnato all'appalto, nella persona di . Parte_8
Secondo la versione attorea, tramite informativa resa in data 21.04.2022, il personale dipendente, impiegato presso l'appalto, era stato reso edotto delle mansioni assegnate a
[...]
(capo cantiere) e IL AF (capo area), ai quali avrebbe dovuto fare CP_8
riferimento per ogni esigenza inerente il servizio;
inoltre il capo area ed il capo cantiere si sarebbero rapportati ed interfacciati con il referente della Committente,
[...]
che però si sarebbe limitato a dare indicazioni sugli obiettivi generali e sugli Per_3
aspetti tecnici volti adattare il servizio alle esigenze della Committente, mentre la consorziata si sarebbe occupata autonomamente di dare istruzioni al proprio personale sulla sicurezza per l'esecuzione dell'appalto e quindi anche della fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
4. Per contro, l'ISPETTORATO DEL LAVORO ha evidenziato anzitutto che il contratto di appalto siglato in data 31/03/2022 tra la società d il Controparte_3 CP_9
SER. (doc. 9), all'Allegato 1, individua quale oggetto la prestazione di servizi di
[...] Pt_3
“selezione a terra del rifiuto”, che è stata poi fatta oggetto dell'incarico alla odierna opponente per il periodo dal 1/4/2022 al 23/9/2022. A detta dell , la stessa definizione CP_1
dell'oggetto del contratto evidenzia che il servizio richiesto dal preteso committente fosse esclusivamente la manodopera dell'appaltatore.
Inoltre, la circostanza che si versi in ipotesi di mera fornitura di manodopera -che trasmoda in somministrazione illecita per insussistenza della necessaria autorizzazione- sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze, riscontrate all'esito dell'attività ispettiva svolta:
- tutti gli operai in forza alla committente e alla società opponente hanno prestato la propria attività lavorativa in condizioni di totale promiscuità, non essendo state rinvenute delimitazioni fisiche e funzionali presso il sito ispezionato;
6 - tutti i lavoratori eseguivano le medesime mansioni (separazione dei rifiuti), seguendo lo stesso orario di lavoro, senza la netta distinzione di ruoli e funzioni che caratterizza un appalto genuino, in un contesto organizzativo unico ed unitario, svincolato dalla titolarità dei rispettivi rapporti di lavoro;
- i dipendenti della società opponente, sigg.ri , Persona_1 Pt_5
dichiaravano:
[...] Persona_4
di essere stati assunti dalla società e di avere svolto la Parte_2
propria attività presso il sito della società sin da Controparte_3
subito; di far rilevare la presenza sul luogo di lavoro mediante l'apposizione della propria firma;
di avere lavorato dalle ore 6 alle ore 15, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì; di avere lavorato nella giornata di sabato per due volte al mese dalle 6 alle
11; di avere svolto la mansione consistente nel separare i rifiuti all'interno del magazzino;
che tutti i lavoratori presenti nel sito della sito Controparte_3
in Lomagna alla via L. Da Vinci n. 2, svolgevano le medesime mansioni;
di ricevere le direttive di lavoro dal sig. Parte_9
5. Quanto alle risultanze dell'accertamento, occorre considerare che il relativo verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti”.
Ne deriva che, indipendentemente dall'intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate nel verbale, non può essere revocato in dubbio, fino a querela di falso, il fatto storico che i soggetti ivi indicati abbiano rilasciato agli ispettori tali dichiarazioni, così come non può contestarsi (sempre fino a querela di falso) il contenuto dei documenti che gli ispettori attestano di aver esaminato e che richiamano.
7 Inoltre, sotto il profilo del valore probatorio, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo assumono una significativa pregnanza probatoria rispetto ad eventuali dichiarazioni testimoniali, perché appaiono maggiormente spontanee e genuine, essendo rilasciate nell'immediatezza dei fatti e in occasione di un accesso a sorpresa.
6. Tanto premesso, la pluralità di elementi addotti dagli ispettori suffraga la correttezza della sanzione comminata.
Merita considerare che l'opponente si è limitata ad argomentare in ordine agli elementi di genuinità del contratto di appalto con mere formule di stile e comunque adducendo circostanze, di cui non ha fornito prova e che non trovano riscontro nelle risultanze dell'attività ispettiva.
Peraltro, la difesa dei ricorrenti non ha chiesto l'ammissione di alcuna istanza istruttoria.
V'è allora da considerare che le dichiarazioni dei lavoratori sono eloquenti e smentiscono tutto quanto dedotto dall'opponente per dimostrare la genuinità dell'appalto. Tali dichiarazioni sono state prodotte sub docc. nn. 6, 7 e 8, in allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
Esse dimostrano che, al di là delle indicazioni formali dell'appaltatrice (sui nominativi di capo area, capo cantiere e responsabile dell'appalto), l'unico coordinatore delle attività svolte, da cui i lavoratori della ricevevano le direttive, era a sua volta Pt_2 Parte_9
dipendente di altre società, tutte attive sul sito della e poi di quest'ultima Controparte_3
(cfr. pag. 5 del verbale unico di accertamento). Inoltre, come già evincibile dal tenore del contratto, l'oggetto dell'appalto e quindi l'attività svolta dai dipendenti dell'appaltatrice, in nulla si distingue da quella svolta dai dipendenti della committente, sicchè l'attività conferita all'appaltatrice (e per essa alla consorziata) non definisce affatto un risultato produttivo autonomo, come sarebbe necessario per denotare un appalto genuino. In ragione di ciò non è nemmeno possibile delimitare il rischio di impresa, che l'appaltatrice di un appalto genuino dovrebbe assumere.
Del resto, non è nemmeno in contestazione che i dipendenti di lavorassero in completa Pt_2
promiscuità con i dipendenti della committente, che si avvalessero della stessa strumentazione e che fossero adibiti alle medesime mansioni, espletate in luoghi di lavoro comuni.
In definitiva, la risulta avere svolto Parte_2
unicamente l'attività di gestione amministrativa del personale (cfr. circostanze dedotte ai nn. da
8 21 a 25 del ricorso, nonché docc. 20-29 allegati al ricorso), che -per quanto premesso- non è sufficiente a far configurare un appalto genuino e che invece, come correttamente accertato dagli ispettori, si traduce in una mera somministrazione di manodopera non autorizzata.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta oltre che della riduzione del 20% dei compensi, come prevista dall'art. 9, comma 2, D. Lgs.149/2015.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
e nei confronti dell'
[...] Parte_2
, ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande della parte ricorrente e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 20/24/i del 7.6.2024; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 2.880,00 per compensi, oltre accessori di legge;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 12 maggio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 472/2024, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE TIZZONI,
[...] P.IVA_1
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dai Funzionari delegati, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 12/07/2024, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
20/24/i, emessa dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Area Metropolitana di , con la quale è stato loro ingiunto di pagare in via solidale (il primo quale legale CP_1
rappresentante della società nel periodo in contestazione) la somma di € 28.339,00, di cui €
28.320,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 19,00 per spese di notificazione. L'ordinanza ingiunzione è stata emessa all'esito dell'attività ispettiva svolta congiuntamente da ispettori dell e dell'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI, CP_2
i quali hanno contestato a la Parte_2
somministrazione illecita di personale (art. 18, comma 1, del D.Lgs. 276/2003) nel periodo dal 1.4.2022 al 23.9.2022 nell'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto da
[...]
. e , , Parte_3 Controparte_3 CP_4
.. CP_5
I ricorrenti hanno dato atto di avere impugnato davanti a questo Tribunale anche il verbale di accertamento, convenendo in giudizio l in separato giudizio, per l'accertamento CP_2
negativo dell'asserito debito previdenziale. Hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra
[...] Con di , , e Controparte_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
tramite . nel periodo dal Controparte_6 Parte_3
01.04.2022 al 23.09.2022; - accertare e dichiarare che non sussiste somministrazione illecita di personale (18, comma 1, del D.Lgs. 276/2003) nell'esecuzione dei servizi resi da tramite Controparte_6 Parte_3
. nel periodo dal 01.04.2022 al 23.09.2022 in favore di
[...] Controparte_3
, , e per l'effetto dichiarare nulla ovvero
[...] CP_4 CP_5 revocare e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che non è dovuta da la somma di € 28.339,00 a titolo di sanzioni Parte_1 amministrative non sussistendone i presupposti e, per l'effetto, annullare e/o revocare i provvedimenti contenuti e conseguenti nel verbale unico di accertamento e notificazione 2023 – LOMI – 0000649 DEL 09.05.2023 – VERBALE UNICO N.: 2022010311/ DLL
– PROT. INF. (D.P.R. 445/2000): 4901.09/05/2023.0178713. CP_2
Si è costituito in giudizio l Controparte_7
, assumendo l'infondatezza dell'opposizione ed in
[...]
particolare sostenendo che la non abbia dato esecuzione all'incarico Parte_2
oggetto di appalto in autonomia, cioè con un'organizzazione propria in termini di capitale umano e strumentazione di lavoro, sì da accollarsi il rischio di impresa ex artt. 1655 e ss Codice
Civile, bensì si sia limitata ad assumere personale da fornire al , che a sua volta lo ha Parte_3
impiegato sulla piattaforma della società Controparte_3
Entrambe le parti hanno chiesto fissarsi udienza di discussione, reputando la causa decidibile allo stato degli atti.
2. Il presupposto della comminata sanzione è l'assunto che, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione, l'esecuzione da parte della consorziata dell'incarico Parte_2
affidatole dal ., già oggetto dell'appalto stipulato tra il Parte_3 Parte_3
2 stesso e la società abbia integrato una somministrazione Parte_3 Controparte_3
illecita di manodopera.
Va fatto riferimento al quadro normativo tracciato dall'art. 29, comma 1, d.lgs.vo n. 276/2003
(“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”) e dall'art.18, comma 5-bis, d.lgs.vo n. 276/2003 (“Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo”).
Si desume dal tenore del citato art. 29 che la distinzione tra somministrazione di lavoro ed appalto si risolve essenzialmente nella distinzione tra un obbligo di fare ed un obbligo di dare:
l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio che realizza tramite la propria organizzazione (obbligazione di fare) assumendo il rischio di non coprire con i ricavi i costi dell'attività (rischio di impresa); invece il somministratore si limita a fornire lavoro senza alcuna implicazione di un'organizzazione, si limita cioè ad inviare il lavoratore, da lui assunto, al terzo, che lo utilizzerà secondo le proprie esigenze (obbligazione di dare).
Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 1403/2021 “il D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino. In particolare, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 - nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro - richiama i due principali
3 elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio d'impresa. (…) qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto
(Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletati come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001)”.
In diverse occasioni i giudici di legittimità hanno statuito che, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, il d.lgs.vo n. 276/2003, art. 29, comma 1, distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, oltre che dell'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi, ai sensi del d.lgs.vo n. 276/2003, art. 29, comma 1, è cioè necessario verificare, che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. nn. 12551/2020, 18207/2020, 13182/2022).
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività
4 strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera quindi tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. nn.
27213/2018, 7898/2011, 15693/2009, 17049/ 2008).
I medesimi principi trovano ovviamente applicazione anche in ipotesi di subappalto di servizi ad aziende, come si desume dal comma 2 del citato art. 29 (“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (…)”).
3. A fondamento dell'odierna opposizione, Parte_2
, ha spiegato che il ., di cui è consorziata,
[...] Parte_3
aveva ricevuto un appalto da quest'ultima esercente attività di Controparte_3
raccolta, trasporto, imballo e cernita di diverse tipologie di rifiuti. In particolare, oggetto di tale appalto erano i servizi di cernita e selezione a terra del rifiuto contraddistinto con il codice CER
150106 (imballaggi in materiali misti), proveniente da scarti di lavorazione, all'interno del suo stabilimento sito a Lomagna. La difesa attorea ha quindi allegato che il Parte_3
. aveva affidato alla consorziata
[...] Parte_2
tali servizi, che sarebbero stati svolti con organizzazione distinta ed autonoma da quella della committente Infatti Controparte_3 Parte_2
si sarebbe avvalsa dei propri dipendenti addetti alla selezione a terra dei rifiuti (ossia i seguenti lavoratori: , Parte_4 Persona_1 Persona_2
, tutti con inquadramento nel I livello, fatta eccezione per Parte_5 Parte_6
l'ultimo inquadrato nel II livello), nonché di un delegato del Consorzio Parte_7
5 per intrattenere i rapporti con il delegato della Committente (per ogni questione contrattuale nonché per la verifica ed il collaudo dei servizi resi); un responsabile dell'appalto, Pt_1
che avrebbe esercitato in via esclusiva il potere organizzativo e direttivo sul
[...]
personale dipendente;
un coordinatore, nella persona del Capo Area IL AF;
un referente in loco nella persona del capo cantiere;
infine, l'addetta alla Parte_6
gestione del personale assegnato all'appalto, nella persona di . Parte_8
Secondo la versione attorea, tramite informativa resa in data 21.04.2022, il personale dipendente, impiegato presso l'appalto, era stato reso edotto delle mansioni assegnate a
[...]
(capo cantiere) e IL AF (capo area), ai quali avrebbe dovuto fare CP_8
riferimento per ogni esigenza inerente il servizio;
inoltre il capo area ed il capo cantiere si sarebbero rapportati ed interfacciati con il referente della Committente,
[...]
che però si sarebbe limitato a dare indicazioni sugli obiettivi generali e sugli Per_3
aspetti tecnici volti adattare il servizio alle esigenze della Committente, mentre la consorziata si sarebbe occupata autonomamente di dare istruzioni al proprio personale sulla sicurezza per l'esecuzione dell'appalto e quindi anche della fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
4. Per contro, l'ISPETTORATO DEL LAVORO ha evidenziato anzitutto che il contratto di appalto siglato in data 31/03/2022 tra la società d il Controparte_3 CP_9
SER. (doc. 9), all'Allegato 1, individua quale oggetto la prestazione di servizi di
[...] Pt_3
“selezione a terra del rifiuto”, che è stata poi fatta oggetto dell'incarico alla odierna opponente per il periodo dal 1/4/2022 al 23/9/2022. A detta dell , la stessa definizione CP_1
dell'oggetto del contratto evidenzia che il servizio richiesto dal preteso committente fosse esclusivamente la manodopera dell'appaltatore.
Inoltre, la circostanza che si versi in ipotesi di mera fornitura di manodopera -che trasmoda in somministrazione illecita per insussistenza della necessaria autorizzazione- sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze, riscontrate all'esito dell'attività ispettiva svolta:
- tutti gli operai in forza alla committente e alla società opponente hanno prestato la propria attività lavorativa in condizioni di totale promiscuità, non essendo state rinvenute delimitazioni fisiche e funzionali presso il sito ispezionato;
6 - tutti i lavoratori eseguivano le medesime mansioni (separazione dei rifiuti), seguendo lo stesso orario di lavoro, senza la netta distinzione di ruoli e funzioni che caratterizza un appalto genuino, in un contesto organizzativo unico ed unitario, svincolato dalla titolarità dei rispettivi rapporti di lavoro;
- i dipendenti della società opponente, sigg.ri , Persona_1 Pt_5
dichiaravano:
[...] Persona_4
di essere stati assunti dalla società e di avere svolto la Parte_2
propria attività presso il sito della società sin da Controparte_3
subito; di far rilevare la presenza sul luogo di lavoro mediante l'apposizione della propria firma;
di avere lavorato dalle ore 6 alle ore 15, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì; di avere lavorato nella giornata di sabato per due volte al mese dalle 6 alle
11; di avere svolto la mansione consistente nel separare i rifiuti all'interno del magazzino;
che tutti i lavoratori presenti nel sito della sito Controparte_3
in Lomagna alla via L. Da Vinci n. 2, svolgevano le medesime mansioni;
di ricevere le direttive di lavoro dal sig. Parte_9
5. Quanto alle risultanze dell'accertamento, occorre considerare che il relativo verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti”.
Ne deriva che, indipendentemente dall'intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate nel verbale, non può essere revocato in dubbio, fino a querela di falso, il fatto storico che i soggetti ivi indicati abbiano rilasciato agli ispettori tali dichiarazioni, così come non può contestarsi (sempre fino a querela di falso) il contenuto dei documenti che gli ispettori attestano di aver esaminato e che richiamano.
7 Inoltre, sotto il profilo del valore probatorio, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo assumono una significativa pregnanza probatoria rispetto ad eventuali dichiarazioni testimoniali, perché appaiono maggiormente spontanee e genuine, essendo rilasciate nell'immediatezza dei fatti e in occasione di un accesso a sorpresa.
6. Tanto premesso, la pluralità di elementi addotti dagli ispettori suffraga la correttezza della sanzione comminata.
Merita considerare che l'opponente si è limitata ad argomentare in ordine agli elementi di genuinità del contratto di appalto con mere formule di stile e comunque adducendo circostanze, di cui non ha fornito prova e che non trovano riscontro nelle risultanze dell'attività ispettiva.
Peraltro, la difesa dei ricorrenti non ha chiesto l'ammissione di alcuna istanza istruttoria.
V'è allora da considerare che le dichiarazioni dei lavoratori sono eloquenti e smentiscono tutto quanto dedotto dall'opponente per dimostrare la genuinità dell'appalto. Tali dichiarazioni sono state prodotte sub docc. nn. 6, 7 e 8, in allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
Esse dimostrano che, al di là delle indicazioni formali dell'appaltatrice (sui nominativi di capo area, capo cantiere e responsabile dell'appalto), l'unico coordinatore delle attività svolte, da cui i lavoratori della ricevevano le direttive, era a sua volta Pt_2 Parte_9
dipendente di altre società, tutte attive sul sito della e poi di quest'ultima Controparte_3
(cfr. pag. 5 del verbale unico di accertamento). Inoltre, come già evincibile dal tenore del contratto, l'oggetto dell'appalto e quindi l'attività svolta dai dipendenti dell'appaltatrice, in nulla si distingue da quella svolta dai dipendenti della committente, sicchè l'attività conferita all'appaltatrice (e per essa alla consorziata) non definisce affatto un risultato produttivo autonomo, come sarebbe necessario per denotare un appalto genuino. In ragione di ciò non è nemmeno possibile delimitare il rischio di impresa, che l'appaltatrice di un appalto genuino dovrebbe assumere.
Del resto, non è nemmeno in contestazione che i dipendenti di lavorassero in completa Pt_2
promiscuità con i dipendenti della committente, che si avvalessero della stessa strumentazione e che fossero adibiti alle medesime mansioni, espletate in luoghi di lavoro comuni.
In definitiva, la risulta avere svolto Parte_2
unicamente l'attività di gestione amministrativa del personale (cfr. circostanze dedotte ai nn. da
8 21 a 25 del ricorso, nonché docc. 20-29 allegati al ricorso), che -per quanto premesso- non è sufficiente a far configurare un appalto genuino e che invece, come correttamente accertato dagli ispettori, si traduce in una mera somministrazione di manodopera non autorizzata.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta oltre che della riduzione del 20% dei compensi, come prevista dall'art. 9, comma 2, D. Lgs.149/2015.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
e nei confronti dell'
[...] Parte_2
, ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande della parte ricorrente e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 20/24/i del 7.6.2024; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio, che liquida in € 2.880,00 per compensi, oltre accessori di legge;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 12 maggio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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