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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3551/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO SETTIMO 55, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO SETTIMO 55, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14
1 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 6/2025 del 03.01.2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
““- Affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
-Prevedersi in capo al SI. l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento ordinario del/della/dei figlio/figlia/figli nella misura di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno. 5 di ogni mese a mezzo bonifico , oltre alle intere spese straordinarie, fino al momento in cui la SI.ra non Parte_1 avrà trovato un lavoro.
-Assegnare la casa coniugale, sita in Isola delle Femmine via.Libertà
n.28alla SI.ra , insieme ai mobili e agli arredi che la Parte_1 compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
Disciplinare il diritto di visita del padre alle seguenti condizioni:
-SI. , tenuto conto dei propri orari lavorativi, preleverà le bambine CP_1 da scuola il lunedì pomeriggio e le terrà con sé fino al martedì mattina, per poi vederle il sabato e la domenica mattina.
-Relativamente alla regolamentazione delle festività i coniugi dichiarano quanto segue:
2 -- relativamente alle festività natalizie le bambine passeranno la Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre;
i giorni del 31.12 e del 01.01 invece le bambine staranno con la madre;
-- per quanto riguarda le festività pasquali le bambine le passeranno un anno con la madre e un anno con il padre;
--relativamente ai compleanni le bambine trascorreranno la giornata con entrambi i genitori;
-.-per quanto riguarda le vacanze estive le bambine le trascorreranno con la madre, salvo la possibilità del SI. di prelevarle compatibilmente ai CP_1 propri impegni lavorativi.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Isola delle
Femmine, in data 12/10/2019, da , nata a [...] Parte_1
(PA) in data 17/10/1997 e da , nato a [...] Controparte_1
(PA) in data 16/10/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 23, parte II, serie C, dell'anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3551/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO SETTIMO 55, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO SETTIMO 55, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FAVARI MARIA CALOGERA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14
1 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 6/2025 del 03.01.2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
““- Affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
-Prevedersi in capo al SI. l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento ordinario del/della/dei figlio/figlia/figli nella misura di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno. 5 di ogni mese a mezzo bonifico , oltre alle intere spese straordinarie, fino al momento in cui la SI.ra non Parte_1 avrà trovato un lavoro.
-Assegnare la casa coniugale, sita in Isola delle Femmine via.Libertà
n.28alla SI.ra , insieme ai mobili e agli arredi che la Parte_1 compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
Disciplinare il diritto di visita del padre alle seguenti condizioni:
-SI. , tenuto conto dei propri orari lavorativi, preleverà le bambine CP_1 da scuola il lunedì pomeriggio e le terrà con sé fino al martedì mattina, per poi vederle il sabato e la domenica mattina.
-Relativamente alla regolamentazione delle festività i coniugi dichiarano quanto segue:
2 -- relativamente alle festività natalizie le bambine passeranno la Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre;
i giorni del 31.12 e del 01.01 invece le bambine staranno con la madre;
-- per quanto riguarda le festività pasquali le bambine le passeranno un anno con la madre e un anno con il padre;
--relativamente ai compleanni le bambine trascorreranno la giornata con entrambi i genitori;
-.-per quanto riguarda le vacanze estive le bambine le trascorreranno con la madre, salvo la possibilità del SI. di prelevarle compatibilmente ai CP_1 propri impegni lavorativi.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Isola delle
Femmine, in data 12/10/2019, da , nata a [...] Parte_1
(PA) in data 17/10/1997 e da , nato a [...] Controparte_1
(PA) in data 16/10/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 23, parte II, serie C, dell'anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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