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18 luglio 1939
18 luglio 1939
Art. 3.
Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel Corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.
Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel Corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.