Articolo 3 della Legge 6 giugno 1939, n. 985
Articolo 2Articolo 4
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18 luglio 1939
Art. 3.

Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel Corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.
Entrata in vigore il 18 luglio 1939