Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
Oggi 21/02/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegati per la parte ricorrente l'avv. Grazia Cilona, in sostituzione l'Avv.Lacolla Vincenzo.
Compare in presenza per l'Avv. Elisa Nespoli, in sostituzione dell'avv. CP_2
Collerone. Nessuno compare per CP_3
Parte ricorrente ribadisce la nullità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata in quanto notificate senza l'invio della CAN e insiste nelle domande di cui al ricorso. si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni CP_2 ivi formulate. Le parti chiedono di essere esonerate dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza, dando atto che i procuratori delle parti hanno chiesto di essere esentati dalla ripresa del collegamento e dalla lettura del provvedimento.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 62/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LACOLLA VINCENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE contro
, (C.F/P.IVA: ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi n. 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTE
e contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonietta Platania ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare: a) l'intervenuta prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, e, per l'effetto, annullare quest'ultimo atto in parte qua;
b) l'omessa e/o irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggi impugnata.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore e difensore antistatario ex art 93 cpc.”
Per CP_2
dichiarare nullo ovvero inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente per violazione dell'art. 101 c.p.c.-; in subordine, dichiarare inammissibile il ricorso per le ragioni esposte in memoria;
in via ulteriormente gradata, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese, diritti ed onorari di causa in ogni caso rifusi.
Per Controparte_1
- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per tardività;
- nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscrittore difensore.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso ex art. 615, comma 1, art. 617, comma 1 e 618 bis c.p.c. depositato il 09/01/2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 07920239007555488 notificata in data 21/12/2023 e le sottese cartelle di pagamento limitatamente ai crediti di natura contributiva relativi a contributi IVS e somme aggiuntive anni 2007-2008.
In particolare, il ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto nonché l'intervenuta estinzione della pretesa per maturata prescrizione.
Si sono costituite in giudizio sia Controparte_1 che contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al CP_2 ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
All'udienza odierna, le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso non può essere accolto.
Va premesso che ha prodotto la prova delle notifiche delle due cartelle sottese CP_3 all'intimazione di pagamento impugnata che sono state effettuate dal CP_5 ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 la prima a mezzo spedizione con avviso di ricevimento ricevuto in data 10.03.2021 e la seconda mediante deposito dell'atto nella casa comunale in data 12.10.2012.
La difesa della parte ricorrente ha eccepito la nullità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata in quanto notificate senza l'invio della c.d. CAN.
3 L'eccezione va disattesa. Ed infatti, sul punto va rilevato che in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, trova applicazione l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che, in questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26.
Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di addebito, del resto, in base all'art. 30 D.L. 78/2010, questa può essere operata direttamente dall , il quale può CP_2 eseguirla “…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” applicandosi nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”) in relazione al quale la Corte di Cassazione ha precisato che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14).
Si richiama ancora sent. Cass. n. 15315/2014 nella quale si legge: “Ne consegue, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati -e non quelle della legge n.890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 14, cod. proc. civ.- per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
In sostanza ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73 e degli art. 30 D.L. 78/2010 e 38 DPR 655/1982 gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica in quanto è l'Ufficiale Postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza fra destinatario e consegnatario della cartella.
Pertanto, non può ritenersi la nullità della notifica della prima cartella a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla Legge 890/82 (e dunque
4 la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
La notifica della seconda cartella effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 risulta poi valida in quanto effettuata mediante deposito presso la casa comunale in data 20.10.2012 sussistendone i presupposti che non sono stati contestati dal ricorrente.
E' infondata, inoltre, la domanda di accertamento per intervenuta prescrizione in quanto dopo la notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata sono intervenuti validi atti interruttivi.
In particolare:
- alla notifica della cartella n. 07920110006637749 effettuata in data 10/3/2011 è seguito un primo avviso di intimazione n. 07920169001382443 notificato in data 8/4/2016, come si evince dalla relata che versata in atti (all. 4, fasc. ), il ppt n. CP_3
079201600001810001 notificato in data 31/5/2016, come si evince dalla relata che versata in atti (all. 5, fasc. ), un secondo avviso di intimazione n. CP_3
07920229001115966 notificato in data 13/5/2022, come si evince sempre dalla relata versata in atti (all. 6, fasc. ) e poi l'atto impugnato;
CP_3
-alla notifica della cartella n. 07920110039619589 effettuata in data 20/10/2012 è seguito un primo avviso di intimazione n. 07920169001382443 notificato in data 8/4/2014, come si evince dalla relata che versata in atti (all. 4, cit.), il ppt n. 079201600001810001 notificato in data 31/5/2016, come si evince dalla relata che versata in atti (all. 5, cit.), un secondo avviso di intimazione n. 07920229001115966 notificato in data 13/5/2022, come si evince dalla relata versata in atti (all. 6, cit.) e l'atto impugnato.
E', quindi, evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Aggiungasi che il ricorrente ha presentato istanza di rateazione prot. n. 67510 del 9/9/2011 riconoscendo all'evidenza il debito iscritto a ruolo (all. 8, fasc. ). CP_3
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le valutazioni sin qui espresse assorbono ogni ulteriore profilo.
3) La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (euro 25.790,84).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e di CP_2
che liquida per ciascun convenuto Controparte_1 in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A
5 secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario di per il compenso di spettanza di Controparte_1 quest'ultima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21/02/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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