Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13908 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, Parte_1 Parte_1
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2 Parte_3
Avvocati Marco Laddomada e Massimiliano Manzo, come da mandato in atti
Attori opponenti
E rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatessa Lisa Vasconi, come da mandato in atti
Convenuta opposta
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da atto di citazione, in via istruttoria come da memoria ex art. art. 171 ter n.2 cpc”; per parte opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.3 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
, , Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
1
in veste di debitore principale, della somma di
[...]
euro 132.974,64, a , e , in Parte_2 Parte_1 Parte_3
veste di fideiussori, la minor somma di euro 108.498,62, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di in relazione al dedotto Controparte_1
inadempimento alle obbligazioni derivanti dai seguenti rapporti contrattuali intrattenuti dalla società attrice con la banca: contratto di conto corrente in data 23-11-2015 e di prestito chirografario in data
18-9-2020.
Gli opponenti a sostegno dell'opposizione hanno eccepito che:
a) la clausola floor presente nel contratto di mutuo non risulta
“debitamente rappresentata nei documenti contrattuali”, ma anzi “è stata occultata in modo da renderla sostanzialmente incomprensibile ai mutuatari, compromettendo la loro capacità di valutare consapevolmente il contratto”;
b) il tasso di interesse risulta determinato in modo opaco nel contratto di finanziamento, il quale non specifica “con chiarezza i criteri utilizzati per calcolare il tasso effettivo applicabile, limitandosi
a indicazioni generiche e insufficienti a garantire una comprensione completa da parte del cliente”, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B;
c) “il piano di ammortamento alla francese adottato nel contratto di mutuo comporta, di fatto, una capitalizzazione composta degli interessi”, con conseguente violazione dell'art.1283 c.c., dell'art. 117
T.U.B. e dei principi generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1375 e 1175 c.c.;
2 d) la banca ha posto in essere un abuso di posizione dominante, richiedendo “in un contesto di pressione indebita” la sottoscrizione di fideiussioni che “risultano sproporzionate rispetto al valore del finanziamento concesso e, soprattutto, prive di una giustificazione economica o giuridica coerente”;
e) la banca ha posto in essere un ulteriore abuso di posizione dominante, imponendo “di destinare i proventi derivanti dalla vendita di un immobile aziendale a copertura di debiti non direttamente riconducibili alla , ma relativi ad altre società Parte_1
collegate alla famiglia quali la Giglio Rosso SNC.” Pt_1
Tanto premesso, è stato richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale:
• Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
2883/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, con conseguente revoca integrale dello stesso;
• Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali viziate, con particolare riferimento: o Alla clausola "floor", per violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede contrattuale;
o Alle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse, per indeterminatezza e opacità; o Alla clausola che prevede la capitalizzazione composta degli interessi, per violazione dell'art.
1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. In via subordinata:
o Rideterminare il saldo del debito residuo applicando un regime di capitalizzazione semplice e ricalcolando il costo complessivo del mutuo, con eliminazione degli importi indebitamente capitalizzati;
In via ulteriore e consequenziale:
3 o Dichiarare la nullità delle fideiussioni personali e delle garanzie sproporzionate richieste dalla banca, per violazione dei principi di correttezza e proporzionalità;
o Accertare e dichiarare l'abuso di posizione dominante esercitato dalla banca nei confronti degli opponenti;
o Condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti, comprensivi:
o Delle somme illegittimamente sottratte a seguito della distrazione di fondi aziendali;
o Dei costi aggiuntivi derivanti dalle garanzie sproporzionate richieste;
In ogni caso: Condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, diritti e onorari di causa.”.
La convenuta costituendosi in giudizio ha contestato integralmente l'opposizione proposta, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. L'opposizione proposta è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va dato atto che gli opponenti non hanno svolto alcuna contestazione in ordine alla domanda di pagamento di euro
3.498,62, avanzata in forza del rapporto di conto corrente sorto in data 23-11-2015 tra Parte_1
e la banca.
[...]
Per quanto concerne il credito di euro 129.476,02 di cui al contratto di prestito chirografario in data 18-9-2020, i primi due motivi di opposizione (sub a) e b)) - da valutarsi congiuntamente in quanto connessi - sono infondati.
4 Come indicato nelle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi
(cfr. contratto allegato sub. 6 al ricorso monitorio), il mutuo in questione prevede che il tasso di interesse sia determinato in misura variabile, sulla base del valore assunto dall'indice Euribor ad 1 mese nel secondo giorno lavorativo anteriore alla data di inizio di maturazione della rata, maggiorato di uno spread del 2,15 %.
Il tasso di interesse risulta, quindi, determinato in modo chiaro.
Nel contempo è previsto che “Per i finanziamenti a tasso variabile:
1) qualora il parametro di riferimento assuma valore negativo, viene considerato pari a 0,00 %”.
Anche sotto tale profilo va osservato come il contratto indichi in maniera trasparente che il parametro di riferimento utilizzato per calcolare il tasso di interesse, ossia il tasso Euribor ad 1 mese, deve essere considerato pari a 0,00 % qualora assuma, in ipotesi, valori negativi.
Trattasi, dunque, di previsione contrattuale univoca, la quale, contrariamente a quanto affermato dagli atti, non risulta in alcun modo “occultata” o “non debitamente rappresenta nei documenti contrattuali”.
Sulla legittimità delle clausole floor, cfr. Cass., sez. un., n. 5657 del
2023, in motivazione, secondo cui” costituisce un puro artificio la tesi
(anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione
5 degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”, nonché la recente Cass. 28/01/2025, n. 1942, la quale ha precisato che “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile”.
Quanto al motivo di opposizione sub c), ai fini del rigetto è sufficiente ricordare che nell'ammortamento c.d. alla francese non si cela affatto un fenomeno di capitalizzazione degli interessi e/o anatocistico e non si configura, quindi, alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., disposizione che non fa nessun riferimento esplicito a forme di capitalizzazione semplice o composta, ma unicamente al calcolo di interessi su altri interessi.
Infatti, nel periodo successivo ad ogni loro periodica scadenza, gli interessi non maturano sul montante costituito dalla somma di capitale ed interessi, bensì maturano sul solo capitale residuo - quindi al netto di capitale già rimborsato e dei precedenti interessi liquidati - ovvero sul capitale del periodo precedente al quale è sottratta la quota capitale inclusa nella rata.
In conseguenza di ciò nei piani di ammortamento alla “francese” nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr.
6 Cass. SU 29/05/2024, n. 15130, nonché Corte Appello Firenze sez.
II, 04/11/2020, n.2048 e Corte Appello Firenze, 22/03/2022, n.563).
Né può trovare accoglimento la prospettazione della indeterminatezza del tasso di interesse conseguente alla mancata indicazione, nel contratto di finanziamento, dell'utilizzo del regime di capitalizzazione “composto”. il contratto di mutuo ipotecario ed il piano di ammortamento allo stesso allegato contengono in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN e del TAEG, nonché della periodicità e composizione delle rate di rimborso, con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, ragione per cui è, dunque, da escludere che, nel caso di specie, possa essere ravvisata la nullità prospettata da parte attrice.
In tema di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per violazione delle norme relative alla trasparenza di cui all'art. 117 T.U.B., in particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che gli interessi ultralegali debbono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi, insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (leggasi da ultimo Cass. S.U., sentenza n. 15130 del
29 maggio 2024).
In ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», peraltro,
“non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
7 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di ammortamento contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (ibidem): ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate.
I medesimi principi debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà, infatti, piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento (cfr. Corte d'Appello di Ancona, sentenza n.
1703/2024).
In altri termini, finché il contratto di mutuo – a prescindere dal tasso d'interesse applicato – avrà tutte le caratteristiche che permettono al mutuatario di comprendere le condizioni economiche alle quali si
8 obbliga e il relativo esborso finale (cfr. Tribunale di Lucca, sentenza in data 7 marzo 2025 a definizione del procedimento N. R.G.
1641/2022) – come quello oggetto di causa - non potrà essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
Si consideri altresì nello stesso senso Cass., 19/03/2025, n.7382, alla quale integralmente si rinvia.
Quanto al motivo di opposizione sub d), è dirimente il rilievo che gli attori non abbiano allegato e provato l'esistenza di vizi del consenso o di altre violazioni normative suscettibili di determinare l'invalidità di tali contratti.
Infine, il motivo sub e) risulta incentrato su una circostanza, relativa all'asserita imposizione di destinare i proventi derivanti dalla vendita di un immobile aziendale a copertura di debiti non direttamente riconducibili alla , che è stata Parte_1
specificatamente contestata dalla banca convenuta e che non ha trovato riscontro in alcun elemento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta, deve, dunque, essere integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
9 1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
3. rigetta ogni domanda attorea;
4. condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra di loro, in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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