Sentenza 14 gennaio 1981
Massime • 1
In tema d'imposta complementare di registro, gli interessi moratori di cui alla legge 26 gennaio 1961 n 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147) sono dovuti dal contribuente, con decorso dalla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale (ovvero dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con riguardo a rapporti tributari sorti anteriormente ma ancora pendenti), per il ritardato adempimento del medesimo tributo complementare, ed in forza di una presunzione d'imputabilita del ritardo stesso, in correlazione con l'Obbligo del debitore di collaborare con l'amministrazione finanziaria circa la Determinazione della base imponibile. Pertanto, in ipotesi di trasferimento immobiliare, per il quale tale base imponibile e data dal valore venale o prezzo di mercato del bene, la circostanza che il contribuente, con l'atto sottoposto a registrazione, abbia indicato il prezzo effettivamente pattuito non puo di per se integrare prova negativa di detta imputabilita, in relazione al divario fra prezzo pattuito e maggior prezzo di mercato, ne, quindi, escludere l'Obbligo di pagamento degli indicati interessi. ( V 6185/79, mass n 402908; ( V 4180/79, mass n 400690; ( V 4176/78, mass n 393797).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1981, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1981 |
Testo completo
In tema d'imposta complementare di registro, gli interessi moratori di cui alla legge 26 gennaio 1961 n 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147) sono dovuti dal contribuente, con decorso dalla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale (ovvero dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con riguardo a rapporti tributari sorti anteriormente ma ancora pendenti), per il ritardato adempimento del medesimo tributo complementare, ed in forza di una presunzione d'imputabilita del ritardo stesso, in correlazione con l'Obbligo del debitore di collaborare con l'amministrazione finanziaria circa la Determinazione della base imponibile. Pertanto, in ipotesi di trasferimento immobiliare, per il quale tale base imponibile e data dal valore venale o prezzo di mercato del bene, la circostanza che il contribuente, con l'atto sottoposto a registrazione, abbia indicato il prezzo effettivamente pattuito non puo di per se integrare prova negativa di detta imputabilita, in relazione al divario fra prezzo pattuito e maggior prezzo di mercato, ne, quindi, escludere l'Obbligo di pagamento degli indicati interessi. ( V 6185/79, mass n 402908; ( V 4180/79, mass n 400690; ( V 4176/78, mass n 393797).*