CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
DO IA, LA
RA GI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6120/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - codice fiscale
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. numero atto GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Sez.Op.Terr. di Messina in data 08.07.2025, depositato il 02.09.2025, la società Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. numero atto, notificato in data 09.05.2025, con il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti di parte ricorrente – in qualità di obbligato solidale con la società “Società_1 s.r.l.s. - la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta
2020, quantificandola in € 90.258,20, oltre interessi pari a € 15.549,14 e sanzioni pari a € 108.309,84.
A sostegno del ricorso sono stati articolati i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015.
Si rileva, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver ADM applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015, emettendo l'avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014. Si obietta che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica, così ridefinendo la base imponibile per tutti i soggetti incisi,
a prescindere dalla sussistenza di concessioni e/o autorizzazioni, laddove l'imposta è stata invece indebitamente calcolata utilizzando quale base imponibile quella di cui alla L. 220/2010 ed all'art. 1, comma
644, lett. g) L. 190/2014, in ragione della mancata adesione alla regolarizzazione, laddove la mancata adesione alla regolarizzazione prevista dal comma 643 della medesima norma è stata di fatto impedita alla società ricorrente.
Si evidenzia che non osta all'applicazione di tale criterio di quantificazione il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale che, secondo quanto argomentato da ADM, impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore, attesa la possibilità di fare ricorso alla documentazione contabile prodotta da parte del Centro trasmissione dati o, in mancanza, di fare ricorso alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e delle vincite;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64, non potendo tale normativa essere applicata nei confronti di Ricorrente_1, stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero di attività lecita ed essendo l'intento del legislatore quello di sanzionare l'attività di gioco illecita;
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento per contrarietà al diritto dell'Unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE dell'art 1, comma 644 L. 190/2014. Si contesta che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base di una normativa (art. 1, comma 644 L. 190/2014) contrastante con il diritto comunitario (artt. 49 e 56
TFUE), immediatamente efficace ed esecutivo e ne viene pertanto richiesta la disapplicazione.
4) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali.
Si rileva la contrarietà della normativa italiana in materia di imposta unica rispetto al diritto unionale (art. 52
e 56 TFUE – libertà di prestazione dei servizi) nonché ai principi costituzionali (art. 3, 53 e 97 COST). Si chiede rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267, comma 2, TFUE e questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di
Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
5) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3,
L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza per ciò che attiene alle sanzioni. Più segnatamente, si rileva che, nell'odierna fattispecie, sussistono «obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a eventuali profili sanzionatori. Ha chiesto rilevarsi, comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120%.
Costituendosi con deposito di controdeduzioni in data 26.09.2025 l'ADM ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria con precisazioni a verbale e documenti.
All'udienza del 05.02.2026 la causa è stata quindi trattata nel merito e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato trae origine da un controllo ispettivo eseguito in data 17 novembre 2021 da personale della
Legione dei Carabinieri Sicilia- Stazione Carabinieri Bordonaro, unitamente a personale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, presso la società Millionar Srls, gestita da Nominativo_1 , esercente formalmente l'attività di posto telefonico ed internet point – codice ateco 61.90.2-, durante il quale veniva accertato l'illecito penale di esercizio abusivo dell'attività di raccolta fisica di scommesse su eventi sportivi per conto del bookmaker estero Ricorrente_1, soggetto privo di autorizzazione ad operare sul territorio italiano.
Sulla base degli esiti della verifica fiscale, l'Ufficio accertatore dava avvio ad un procedimento tributario finalizzato al recupero dell'imposta dovuta ai sensi del D. Lgs. 504/98, mediante formale invito al titolare del punto di raccolta, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972, ad esibire o trasmettere dati e documenti inerenti l'attività esercita, giusta nota prot. n. 10650 del 22.02.2023, rimasta priva di riscontro.
Veniva quindi redatto, in data 14/02/2023, apposito processo verbale di constatazione, notificato al
Nominativo_1 in data 02.06.2023.
Si dava corso al contraddittorio preventivo mediante notifica di invito prot 9996 del 04/02/2025 con l'allegato schema d'atto, notificato all'obbligato solidale Ricorrente_1 in data 14/02/2025. Seguiva, con pec del 04/04/2025, il deposito di controdeduzioni e scritti difensivi, che venivano disattesi da ADM sul presupposto della lacunosità e della mancanza di certezza in ordine alla effettività degli importi e delle stesse scritture contabili esibite, con la conseguente impossibilità di conoscere con esattezza la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse.
L'Ufficio dava corso pertanto alla quantificazione della base imponibile secondo il criterio forfetario, con riferimento al triplo della raccolta media provinciale dell'anno precedente, e successiva applicazione dell'aliquota dell'8%, ai sensi dell'art.1, comma 644, lett.g) della L.190/2014, emettendo l'avviso di accertamento n. numero atto, per l'anno d'imposta 2020, notificato alla Ricorrente_1 in data 15.11.2024, con il quale veniva contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n.
504/1998, per l'anno 2015, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (Centro Trasmissione
Dati), operante per conto del bookmaker privo di concessione, ed irrogando anche le relative sanzioni. Vale premettere che costituisce profilo accertato e non contestato che la società Ricorrente_1 non possiede alcuna autorizzazione alla raccolta scommesse in Italia in quanto non è titolare di concessione. E' accertato e non contestato, altresì, che la predetta società non ha neanche aderito alla regolarizzazione fiscale prevista ai sensi dell'art. 1 c. 643 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità per il 2015) né a quella prevista dall'art. 1, comma 926 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016).
Ciò posto, con le note a verbale di cui sopra detto la società ricorrente ha espressamente rinunciato a dedurre profili di illegittimità connessi alla sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, dichiarandosi soggetto debitore dell'imposta de qua (peraltro in via principale). Profili per vero non dedotti nel presente procedimento e comunque già ampiamente superati dalla giurisprudenza della S.C.. Vale precisare in ogni caso che la SC ha riconosciuto espressamente la sussistenza di autonomi rapporti obbligatori verso il fisco, con conseguente solidarietà paritetica tra CTD e "bookmaker" (ancora da ultimo
Cass. ord. 7673/2025)
Parte ricorrente ha insistito, di contro, in tutti i profili già dedotti in ricorso.
A tale proposito, ritiene il collegio preliminarmente rilevare che il richiamo alla recente Cass. ord. n. 7673/2025 consente di superare le questioni dedotte ai punti 2), 3) e 4) del ricorso. Poiché le medesime censure risultano infatti essere state poste all'attenzione della S.C., e da questa ampiamente affrontate e superate nella motivazione della citata ordinanza, può farsi opportuno richiamo alle ragioni ivi articolate per confermarne il superamento anche nella presente sede.
Per ciò che attiene il profilo di ricorso articolato al punto 1), vale ribadire che la doglianza si incentra sul procedimento di determinazione della base imponibile, contestandosi da parte della ricorrente la mancata applicazione dell'art. 1, comma 945, legge 208/2015 (legge stabilità 2016).
Detta norma ha previsto che “a decorrere dall'01.01.2016, alle scommesse a quota fissa, l'imposta di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza”.
Secondo parte ricorrente, il criterio di determinazione della base imponibile così introdotto avrebbe determinato la trasformazione dell'imposta unica in imposta diretta, derivandone l'abrogazione di tutte le norme preesistenti che prevedevano differenti modalità di liquidazione, tra le quali l'art. 1, comma 644, lett.
g), della legge 190/2014, applicato nel caso de quo da ADM, che, in comb. disp. all'art. 24, comma 10, DL
n. 98/2011, convertito in L. n. 110/2011, prevede, per i soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione di cui al medesimo comma, che “l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 si applica su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4 comma 1 lett. b numero
3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”, ovvero quella dell'8%.
Circa la valenza abrogativa dell'art. 1, comma 945, legge 208/2015 rispetto alla normativa preesistente si
è già pronunciata questa CGT, come da produzione documentale versata al fascicolo telematico da ADM, articolando motivazione alla quale questo collegio ritiene dare continuità. Ed invero, pare anche a questo collegio che, al fine di fondare l'effetto abrogativo per successione di leggi, difettino le condizioni richieste dall'art. 15 preleggi. Vale rammentare che la norma in questione disciplina l'abrogazione delle norme, stabilendo che una legge è abrogata da una successiva per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra nuove e vecchie norme, o perché la nuova legge regola l'intera materia già disciplinata dalla precedente.
Premesso che, nel caso che occupa, non è stata operata dal legislatore alcuna abrogazione espressa, ritiene il collegio che non sussista incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e che, sotto ultimo profilo, non possa nemmeno ritenersi che, attraverso la disciplina successiva, il legislatore abbia inteso fornire una nuova regolamentazione dell'intera materia.
Appare di contro pienamente ragionevole ritenere la perdurante operatività di un doppio binario normativo, operante rispettivamente per i soggetti collegati al totalizzatore, ai quali si applica il regime di tassazione sul margine introdotto dalla legge stabilità 2016, e per i soggetti che, in quanto non regolarizzati, non sono collegati al totalizzatore nazionale, per i quali continua a trovare applicazione il regime di determinazione della base imponibile di carattere presuntivo e forfetario di cui alla legge 190/2014.
Proprio la mancanza di collegamento al totalizzatore, infatti, giustifica l'impossibilità di procedere ad una esatta quantificazione del volume d'affari e dei ricavi, non potendo certamente attribuirsi valore certificatorio alla documentazione contabile prodotta e rilasciata da SBM, e dunque l'impossibilità di godere del sistema analitico di determinazione della base imponibile di fatto prefigurato dall'art. 1, comma 945, legge 208/2015.
Appare d'altro canto del tutto arbitrario affermare che il criterio forfetario di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) legge 190/2014 sia stato oggetto di implicita abrogazione per effetto di una disciplina – quella di cui alla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) - che appare interamente protesa alla regolamentazione dei soggetti dotati di concessione. E' al riguardo sufficiente la verifica dei commi dell'art. 1 antecedenti al comma 945 (a partire dal comma 932) per avvedersi che oggetto di regolamentazione da parte del legislatore è l'attività posta in essere dal soggetto titolare di concessione, laddove, per il soggetto che ne è privo, è dettata la normativa finalizzata alla possibilità di regolarizzazione (comma 926).
Ritiene inoltre questo collegio evidenziare un dato testuale che appare dirimente al fine di riscontrare l'assenza di abrogazione implicita dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge 190/2014 da parte della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015).
Ed invero, è la stessa legge 208/2015 a riconoscere la perdurante vigenza dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge 190/2014 al suo comma 926 lett. d), laddove prevede che “(omissis) d) alla lettera g) del comma
644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»”.
Appare infatti evidente che, nel modificare il testo dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge 190/2014, la stessa legge 208/2015 ne predica la perdurante vigenza.
Residua il profilo concernente le sanzioni.
Orbene, ritiene il collegio che non sussista, se non in quanto alimentata dal contenzioso di SBM, una effettiva condizione di obiettiva incertezza normativa. Il dato legislativo appare sufficientemente chiaro sia per quanto attiene ai presupposti d'imposta che per ciò che attiene alla determinazione della base imponibile e dell'imposta, salva la scelta di non adeguarvisi da parte del soggetto destinatario. La sanzione non appare inoltre sproporzionata nella quantificazione, in quanto applicata al minimo ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 504/98. Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6.000,00
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
DO IA, LA
RA GI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6120/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - codice fiscale
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 4 - Sede Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. numero atto GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Sez.Op.Terr. di Messina in data 08.07.2025, depositato il 02.09.2025, la società Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. numero atto, notificato in data 09.05.2025, con il quale l'Ufficio ha accertato nei confronti di parte ricorrente – in qualità di obbligato solidale con la società “Società_1 s.r.l.s. - la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta
2020, quantificandola in € 90.258,20, oltre interessi pari a € 15.549,14 e sanzioni pari a € 108.309,84.
A sostegno del ricorso sono stati articolati i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015.
Si rileva, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato per non aver ADM applicato nel caso di specie l'art. 1, comma 945, della legge 208 del 2015, emettendo l'avviso di accertamento ai sensi della L. 220/2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014. Si obietta che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica, così ridefinendo la base imponibile per tutti i soggetti incisi,
a prescindere dalla sussistenza di concessioni e/o autorizzazioni, laddove l'imposta è stata invece indebitamente calcolata utilizzando quale base imponibile quella di cui alla L. 220/2010 ed all'art. 1, comma
644, lett. g) L. 190/2014, in ragione della mancata adesione alla regolarizzazione, laddove la mancata adesione alla regolarizzazione prevista dal comma 643 della medesima norma è stata di fatto impedita alla società ricorrente.
Si evidenzia che non osta all'applicazione di tale criterio di quantificazione il mancato afflusso delle giocate sul sistema del totalizzatore nazionale che, secondo quanto argomentato da ADM, impedirebbe la quantificazione corretta dell'imposta in base ai criteri introdotti dal legislatore, attesa la possibilità di fare ricorso alla documentazione contabile prodotta da parte del Centro trasmissione dati o, in mancanza, di fare ricorso alle modalità di ricostruzione induttiva dei volumi di raccolta e delle vincite;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64, non potendo tale normativa essere applicata nei confronti di Ricorrente_1, stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero di attività lecita ed essendo l'intento del legislatore quello di sanzionare l'attività di gioco illecita;
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento per contrarietà al diritto dell'Unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE dell'art 1, comma 644 L. 190/2014. Si contesta che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base di una normativa (art. 1, comma 644 L. 190/2014) contrastante con il diritto comunitario (artt. 49 e 56
TFUE), immediatamente efficace ed esecutivo e ne viene pertanto richiesta la disapplicazione.
4) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali.
Si rileva la contrarietà della normativa italiana in materia di imposta unica rispetto al diritto unionale (art. 52
e 56 TFUE – libertà di prestazione dei servizi) nonché ai principi costituzionali (art. 3, 53 e 97 COST). Si chiede rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267, comma 2, TFUE e questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di
Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
5) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3,
L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza per ciò che attiene alle sanzioni. Più segnatamente, si rileva che, nell'odierna fattispecie, sussistono «obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a eventuali profili sanzionatori. Ha chiesto rilevarsi, comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120%.
Costituendosi con deposito di controdeduzioni in data 26.09.2025 l'ADM ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria con precisazioni a verbale e documenti.
All'udienza del 05.02.2026 la causa è stata quindi trattata nel merito e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato trae origine da un controllo ispettivo eseguito in data 17 novembre 2021 da personale della
Legione dei Carabinieri Sicilia- Stazione Carabinieri Bordonaro, unitamente a personale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, presso la società Millionar Srls, gestita da Nominativo_1 , esercente formalmente l'attività di posto telefonico ed internet point – codice ateco 61.90.2-, durante il quale veniva accertato l'illecito penale di esercizio abusivo dell'attività di raccolta fisica di scommesse su eventi sportivi per conto del bookmaker estero Ricorrente_1, soggetto privo di autorizzazione ad operare sul territorio italiano.
Sulla base degli esiti della verifica fiscale, l'Ufficio accertatore dava avvio ad un procedimento tributario finalizzato al recupero dell'imposta dovuta ai sensi del D. Lgs. 504/98, mediante formale invito al titolare del punto di raccolta, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972, ad esibire o trasmettere dati e documenti inerenti l'attività esercita, giusta nota prot. n. 10650 del 22.02.2023, rimasta priva di riscontro.
Veniva quindi redatto, in data 14/02/2023, apposito processo verbale di constatazione, notificato al
Nominativo_1 in data 02.06.2023.
Si dava corso al contraddittorio preventivo mediante notifica di invito prot 9996 del 04/02/2025 con l'allegato schema d'atto, notificato all'obbligato solidale Ricorrente_1 in data 14/02/2025. Seguiva, con pec del 04/04/2025, il deposito di controdeduzioni e scritti difensivi, che venivano disattesi da ADM sul presupposto della lacunosità e della mancanza di certezza in ordine alla effettività degli importi e delle stesse scritture contabili esibite, con la conseguente impossibilità di conoscere con esattezza la base imponibile da assoggettare all'imposta unica sulle scommesse.
L'Ufficio dava corso pertanto alla quantificazione della base imponibile secondo il criterio forfetario, con riferimento al triplo della raccolta media provinciale dell'anno precedente, e successiva applicazione dell'aliquota dell'8%, ai sensi dell'art.1, comma 644, lett.g) della L.190/2014, emettendo l'avviso di accertamento n. numero atto, per l'anno d'imposta 2020, notificato alla Ricorrente_1 in data 15.11.2024, con il quale veniva contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n.
504/1998, per l'anno 2015, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (Centro Trasmissione
Dati), operante per conto del bookmaker privo di concessione, ed irrogando anche le relative sanzioni. Vale premettere che costituisce profilo accertato e non contestato che la società Ricorrente_1 non possiede alcuna autorizzazione alla raccolta scommesse in Italia in quanto non è titolare di concessione. E' accertato e non contestato, altresì, che la predetta società non ha neanche aderito alla regolarizzazione fiscale prevista ai sensi dell'art. 1 c. 643 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità per il 2015) né a quella prevista dall'art. 1, comma 926 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016).
Ciò posto, con le note a verbale di cui sopra detto la società ricorrente ha espressamente rinunciato a dedurre profili di illegittimità connessi alla sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, dichiarandosi soggetto debitore dell'imposta de qua (peraltro in via principale). Profili per vero non dedotti nel presente procedimento e comunque già ampiamente superati dalla giurisprudenza della S.C.. Vale precisare in ogni caso che la SC ha riconosciuto espressamente la sussistenza di autonomi rapporti obbligatori verso il fisco, con conseguente solidarietà paritetica tra CTD e "bookmaker" (ancora da ultimo
Cass. ord. 7673/2025)
Parte ricorrente ha insistito, di contro, in tutti i profili già dedotti in ricorso.
A tale proposito, ritiene il collegio preliminarmente rilevare che il richiamo alla recente Cass. ord. n. 7673/2025 consente di superare le questioni dedotte ai punti 2), 3) e 4) del ricorso. Poiché le medesime censure risultano infatti essere state poste all'attenzione della S.C., e da questa ampiamente affrontate e superate nella motivazione della citata ordinanza, può farsi opportuno richiamo alle ragioni ivi articolate per confermarne il superamento anche nella presente sede.
Per ciò che attiene il profilo di ricorso articolato al punto 1), vale ribadire che la doglianza si incentra sul procedimento di determinazione della base imponibile, contestandosi da parte della ricorrente la mancata applicazione dell'art. 1, comma 945, legge 208/2015 (legge stabilità 2016).
Detta norma ha previsto che “a decorrere dall'01.01.2016, alle scommesse a quota fissa, l'imposta di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza”.
Secondo parte ricorrente, il criterio di determinazione della base imponibile così introdotto avrebbe determinato la trasformazione dell'imposta unica in imposta diretta, derivandone l'abrogazione di tutte le norme preesistenti che prevedevano differenti modalità di liquidazione, tra le quali l'art. 1, comma 644, lett.
g), della legge 190/2014, applicato nel caso de quo da ADM, che, in comb. disp. all'art. 24, comma 10, DL
n. 98/2011, convertito in L. n. 110/2011, prevede, per i soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione di cui al medesimo comma, che “l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 si applica su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4 comma 1 lett. b numero
3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”, ovvero quella dell'8%.
Circa la valenza abrogativa dell'art. 1, comma 945, legge 208/2015 rispetto alla normativa preesistente si
è già pronunciata questa CGT, come da produzione documentale versata al fascicolo telematico da ADM, articolando motivazione alla quale questo collegio ritiene dare continuità. Ed invero, pare anche a questo collegio che, al fine di fondare l'effetto abrogativo per successione di leggi, difettino le condizioni richieste dall'art. 15 preleggi. Vale rammentare che la norma in questione disciplina l'abrogazione delle norme, stabilendo che una legge è abrogata da una successiva per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra nuove e vecchie norme, o perché la nuova legge regola l'intera materia già disciplinata dalla precedente.
Premesso che, nel caso che occupa, non è stata operata dal legislatore alcuna abrogazione espressa, ritiene il collegio che non sussista incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e che, sotto ultimo profilo, non possa nemmeno ritenersi che, attraverso la disciplina successiva, il legislatore abbia inteso fornire una nuova regolamentazione dell'intera materia.
Appare di contro pienamente ragionevole ritenere la perdurante operatività di un doppio binario normativo, operante rispettivamente per i soggetti collegati al totalizzatore, ai quali si applica il regime di tassazione sul margine introdotto dalla legge stabilità 2016, e per i soggetti che, in quanto non regolarizzati, non sono collegati al totalizzatore nazionale, per i quali continua a trovare applicazione il regime di determinazione della base imponibile di carattere presuntivo e forfetario di cui alla legge 190/2014.
Proprio la mancanza di collegamento al totalizzatore, infatti, giustifica l'impossibilità di procedere ad una esatta quantificazione del volume d'affari e dei ricavi, non potendo certamente attribuirsi valore certificatorio alla documentazione contabile prodotta e rilasciata da SBM, e dunque l'impossibilità di godere del sistema analitico di determinazione della base imponibile di fatto prefigurato dall'art. 1, comma 945, legge 208/2015.
Appare d'altro canto del tutto arbitrario affermare che il criterio forfetario di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) legge 190/2014 sia stato oggetto di implicita abrogazione per effetto di una disciplina – quella di cui alla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) - che appare interamente protesa alla regolamentazione dei soggetti dotati di concessione. E' al riguardo sufficiente la verifica dei commi dell'art. 1 antecedenti al comma 945 (a partire dal comma 932) per avvedersi che oggetto di regolamentazione da parte del legislatore è l'attività posta in essere dal soggetto titolare di concessione, laddove, per il soggetto che ne è privo, è dettata la normativa finalizzata alla possibilità di regolarizzazione (comma 926).
Ritiene inoltre questo collegio evidenziare un dato testuale che appare dirimente al fine di riscontrare l'assenza di abrogazione implicita dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge 190/2014 da parte della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015).
Ed invero, è la stessa legge 208/2015 a riconoscere la perdurante vigenza dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge 190/2014 al suo comma 926 lett. d), laddove prevede che “(omissis) d) alla lettera g) del comma
644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»”.
Appare infatti evidente che, nel modificare il testo dell'art. 1, comma 644, lett. g) della legge 190/2014, la stessa legge 208/2015 ne predica la perdurante vigenza.
Residua il profilo concernente le sanzioni.
Orbene, ritiene il collegio che non sussista, se non in quanto alimentata dal contenzioso di SBM, una effettiva condizione di obiettiva incertezza normativa. Il dato legislativo appare sufficientemente chiaro sia per quanto attiene ai presupposti d'imposta che per ciò che attiene alla determinazione della base imponibile e dell'imposta, salva la scelta di non adeguarvisi da parte del soggetto destinatario. La sanzione non appare inoltre sproporzionata nella quantificazione, in quanto applicata al minimo ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 504/98. Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6.000,00