Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1064
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015

    La Corte ritiene che la Legge n. 208/2015 non abbia abrogato implicitamente la normativa preesistente (art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014) per incompatibilità o per nuova regolamentazione dell'intera materia. Si ritiene che persista un doppio binario normativo: uno per i soggetti collegati al totalizzatore (tassazione sul margine) e uno per i soggetti non regolarizzati e non collegati al totalizzatore (tassazione presuntiva e forfettaria). La mancanza di collegamento al totalizzatore giustifica l'impossibilità di quantificare esatta­mente il volume d'affari e i ricavi, rendendo applicabile il criterio forfettario.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010

    La questione è superata facendo riferimento alla Cass. ord. n. 7673/2025, che ha affrontato e superato censure analoghe.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per contrarietà al diritto dell'Unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE dell'art 1, comma 644 L. 190/2014

    La questione è superata facendo riferimento alla Cass. ord. n. 7673/2025, che ha affrontato e superato censure analoghe.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali

    La questione è superata facendo riferimento alla Cass. ord. n. 7673/2025, che ha affrontato e superato censure analoghe.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza per ciò che attiene alle sanzioni.

    Non sussiste un'effettiva condizione di obiettiva incertezza normativa, dato che il dato legislativo è sufficientemente chiaro. La sanzione non appare sproporzionata in quanto applicata al minimo edittale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1064
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1064
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo