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27 gennaio 1955
27 gennaio 1955
Art. 6.
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.
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- 1. ASGIhttps://www.asgi.it/ · 2.135353
[…] La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3716Provvedimento: N. R.G. 2598/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2025 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA ATTORE/I contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), non costituito Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 …Leggi di più...
- art. 11 DPR 223/1989·
- iscrizione anagrafica·
- residenza fittizia·
- diritto soggettivo·
- onere probatorio·
- art. 36 DPR 223/1989·
- cancellazione anagrafica per irreperibilità·
- giurisdizione giudice ordinario·
- diritto di residenza·
- prescrizione decennale