Articolo 6 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 gennaio 1955
Art. 6.
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1955
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