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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Mirko Parentini, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 terzo comma sexies c.p.c. del 02.12.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 225/2025 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._1 disgiunta tra di loro, dagli avv.ti Paolo Franceschi e Gladys Bertorello,
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SI EL,
- resistente -
E CONTRO
- (c.f. , Controparte_2 C.F._3
- (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
- (c.f. ), CP_4 C.F._5
- (c.f. , CP_5 C.F._6
- (c.f. ), Controparte_6 C.F._7
- (c.f. ), Controparte_7 C.F._8
- (c.f. , Controparte_8 C.F._9
- resistenti contumaci –
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1 - accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. ) nato a [...]_10
Genova (GE) il 20/03/1953 e residente a [...] int. 4, è divenuto proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, per avere esso posseduto animo et corpore, in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta, per oltre vent'anni, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., i seguenti beni immobili:
- fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez. GENOVA, Sez.
Urb. STA, Fg. 23, Particella 322, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. A/4, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 110 mq, Totale escluse aree scoperte 109 mq, Rendita Euro
245,06, ancora intestato a: (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1 il 20/03/1953 (2/3) (odierno ricorrente) e (C.F. ) nato Controparte_9 C.F._11
a Genova (GE) il 15/02/1928 (1/3);
- fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez. GENOVA, Sez.
Urb. STA, Fg. 23, Particella 1012, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. C/6, Classe 1, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale Totale: 20 mq, Rendita Euro 52,06, ancora intestato a: Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] (2/3) (odierno ri-
[...] C.F._1 corrente) e (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_9 C.F._11
(1/3);
- terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4 Particella 329,
Qualità SEM IRR ARB, Classe 2, Superficie: are 00 ca 54, Deduz. A3, Reddito Dominicale Euro
0,77 - L. 1.485, Reddito Agrario Euro 0,50 - L. 972, ancora intestato a: Controparte_10
(C.F. ) nata a [...] il [...] (1/3),
[...] C.F._12 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] (1/3) e Parte_2 C.F._13 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] (1/3); CP_9 C.F._11
- terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4, Particella 1182,
Qualità SEMIN ARBOR, Classe 2, Superficie: are 00 ca 28, Reddito Dominicale Euro 0,21 - L.
406, Reddito Agrario Euro 0,22 - L. 420, ancora intestato a (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] (1/1); C.F._2
Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova la trascrizione dell'emananda sentenza ed al titolare dell'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero da responsabilità.
Vinte le spese solo in caso di opposizione”.
Parte resistente CP_1
2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese legali, oltre accessori di legge, a favore del signor . Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.
1.1 Il sig. con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio i resistenti indicati nell'epigrafe chiedendo a questo Tribunale che venisse accertato e dichiarato in capo a sé la proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
a) fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez.
GENOVA, Sez. Urb. STA, Fg. 23, Particella 322, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. A/4,
Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 110 mq, Totale escluse aree scoperte 109 mq, Rendita Euro 245,06;
b) fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez.
GENOVA, Sez. Urb. STA, Fg. 23, Particella 1012, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. C/6,
Classe 1, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale Totale: 20 mq, Rendita Euro
52,06 entrambi catastalmente intestati per 2/3 all'odierno resistente e per 1/3 a Controparte_9 deceduto in data 07.01.2015;
c) terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4
Particella 329, Qualità SEM IRR ARB, Classe 2, Superficie: are 00 ca 54, Deduz.
A3, Reddito Dominicale Euro 0,77 - L. 1.485, Reddito Agrario Euro 0,50 - L. 972, ad oggi ancora intestato per la quota di 1/3 ciascuno rispettivamente ai sig.ri CP_10
, deceduta in data 10.02.2019, deceduta in data 02.10.2015 e
[...] Parte_2 [...]
CP_9
d) terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4,
Particella 1182, Qualità SEMIN ARBOR, Classe 2, Superficie: are 00 ca 28, Reddito
Dominicale Euro 0,21 - L. 406, Reddito Agrario Euro 0,22 - L. 420, ad oggi catastalmente intestato all'odierno resistente Controparte_1
1.2 A fondamento della domanda di usucapione ha assunto di avere il possesso pacifico, pubblico, continuato da oltre 20 anni sui predetti immobili.
1.3 Espone inoltre che i due fabbricati e i terreni sopra indicato precisamente alla lettera c) sono già di sua proprietà per la quota di 2/3, di cui la quota di 1/3 gli è giunta per successione
3 ab intestato della madre e la quota di 1/3 per successione testamentaria Parte_2
(legato) della zia, . Controparte_10
1.4 Nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 14.03.2025, il sig. non ha contestato il ricorso avversario in merito al terreno Controparte_1 catastalmente a lui intestato, riconoscendo sullo stesso di non aver mai esercitato alcun possesso e/o utilizzo, con richiesta di condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese legali.
1.5 Per contro le restanti parti convenute rimanevano contumaci.
1.6 All'esito dell'ordinanza del 13.5.2025 con la quale questo Giudice invitava il ricorrente a documentare che i convenuti rimasti contumaci fossero eredi del Sig. Controparte_9
(deceduto), risultante cointestatario dei due fabbricati e di uno dei terreni, il ricorrente – nella nota di chiarimenti del 13.5.2025 - deduceva che, in forza di tutti i trasferimenti iure successionis delle quote di proprietà che mettevano capo al sig. , le quote Controparte_9 predette sarebbero pervenute nella titolarità dei sigg.ri Persona_1 [...]
, Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e, pertanto, costoro sarebbero gli unici soggetti eventualmente Controparte_8 legittimati per rappresentazione ad avanzare eventuali eccezioni rispetto alla domanda di usucapione del Sig. avente ad oggetto i fabbricati e i terreni meglio Parte_1 dettagliati in ricorso.
2. Sulla domanda di usucapione relativa al terreno iscritto al Catasto Terreni del
Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4, Particella 1182.
2.1 La domanda di usucapione di detto terreno merita accoglimento giacché:
a) il convenuto al quale il terreno risulta cointestato, non ha contestato Controparte_1 il possesso pacifico, pubblico e ininterrotto in capo al ricorrente, riconoscendo sullo stesso di non aver mai esercitato alcuna forma di possesso o di detenzione;
b) i testimoni sig.ri e - nel confermare i capitoli Testimone_1 Testimone_2 dedotti da parte ricorrente - hanno riferito di aver sempre visto, da tempo immemore, il ricorrente sig. prendersi cura del terreno e utilizzarlo come proprio. Pt_1
3. Sulla domanda di usucapione relativa ai fabbricati e all'ulteriore terreno (lettere a),
b) e c) del paragrafo 1).
3.1 Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo
a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio"
4 oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità"
(Cass n. 1460/2025; Cass. sez. lav. n.21436/2018; Cass. n. 10525/2010; Cass. 30.10.1991
n. 11634; Cass. 22.2.1988 n. 1885; Cass. 10.3.1987 n. 2489).
3.2 In altri termini la mera delazione “non implica l'automatica trasmigrazione della legittimazione processuale attiva e/o passiva, facente originariamente capo al de cuius, in capo a coloro che siano solo potenzialmente eredi” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14668 del
31/05/2025).
3.3 Non pare che possa soccorrere quanto enunciato dalla Cassazione, in relazione alla fattispecie di riassunzione del processo per l'ipotesi di morte di una parte, giacché
l'affrancamento della parte notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità trova il proprio fondamento nell'art. 303, comma 2, c.p.c. il quale – dato il termine anche circoscritto per la riassunzione – tutela la parte non colpita dall'evento interruttivo attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019).
3.4 Nel caso in specie parte attrice non offre alcuna prova che i convenuti, in capo ai quali sarebbero transitate iure successionis la quota di proprietà dei beni di cui viene chiesto l'acquisto per usucapione, avessero accettato l'eredità dell'intestatario dei beni (deceduto) non risultando agli atti di causa né dichiarazioni di accettazione espresse dell'eredità né forme di accettazione tacita non potendo queste desumersi dal mero fatto della convivenza con il de cuius ma occorrendo la prova positiva di atti dispositivi dei beni caduti in successione (ad esempio voltura di bene immobile) o di una specifica relazione materiale, all'apertura della successione, con uno o più beni ereditari.
3.5 In conclusione la domanda di usucapione dei restanti beni immobili va dichiarata inammissibile non essendo provato che tali beni siano pervenuti iure successionis nella titolarità dei convenuti stessi non essendo stata fornita prova alcuna dell'accettazione dell'eredità.
4. Sulle spese di lite.
5 4.1 Posto che rispetto al convenuto costituitosi il ricorrente è risultato vittorioso, essendo stata la domanda di usucapione accolta, non è possibile a norma dell'art. 91 c.p.c. condannare il ricorrente a rifondere le spese di lite al resistente.
4.2 Ciò non di meno, non essendosi il resistente opposto alla domanda di usucapione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- accoglie parzialmente la domanda del ricorrente e per l'effetto:
a. dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di (c.f. Parte_1
) del seguente bene immobile sito al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Genova (GE), Sez. GENOVA, così censito: terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4, Particella 1182,
Qualità SEMIN ARBOR, Classe 2, Superficie: are 00 ca 28, Reddito Dominicale Euro 0,21 -
L. 406, Reddito Agrario Euro 0,22 - L. 420,
- dichiara inammissibile la domanda di usucapione in relazione ai restanti beni immobili per carenza di legittimazione passiva delle parti resistenti;
- ordina alla competente Conservatoria dei R.R.I.I., con esonero da qualsiasi responsabilità, di provvedere trascrizione della presente sentenza, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
- Spese compensate.
Così deciso in Genova lì 19.12.2025
Il Giudice dott. Mirko Parentini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Mirko Parentini, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 terzo comma sexies c.p.c. del 02.12.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 225/2025 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._1 disgiunta tra di loro, dagli avv.ti Paolo Franceschi e Gladys Bertorello,
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SI EL,
- resistente -
E CONTRO
- (c.f. , Controparte_2 C.F._3
- (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
- (c.f. ), CP_4 C.F._5
- (c.f. , CP_5 C.F._6
- (c.f. ), Controparte_6 C.F._7
- (c.f. ), Controparte_7 C.F._8
- (c.f. , Controparte_8 C.F._9
- resistenti contumaci –
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente “Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1 - accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. ) nato a [...]_10
Genova (GE) il 20/03/1953 e residente a [...] int. 4, è divenuto proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, per avere esso posseduto animo et corpore, in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta, per oltre vent'anni, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., i seguenti beni immobili:
- fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez. GENOVA, Sez.
Urb. STA, Fg. 23, Particella 322, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. A/4, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 110 mq, Totale escluse aree scoperte 109 mq, Rendita Euro
245,06, ancora intestato a: (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1 il 20/03/1953 (2/3) (odierno ricorrente) e (C.F. ) nato Controparte_9 C.F._11
a Genova (GE) il 15/02/1928 (1/3);
- fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez. GENOVA, Sez.
Urb. STA, Fg. 23, Particella 1012, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. C/6, Classe 1, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale Totale: 20 mq, Rendita Euro 52,06, ancora intestato a: Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] (2/3) (odierno ri-
[...] C.F._1 corrente) e (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_9 C.F._11
(1/3);
- terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4 Particella 329,
Qualità SEM IRR ARB, Classe 2, Superficie: are 00 ca 54, Deduz. A3, Reddito Dominicale Euro
0,77 - L. 1.485, Reddito Agrario Euro 0,50 - L. 972, ancora intestato a: Controparte_10
(C.F. ) nata a [...] il [...] (1/3),
[...] C.F._12 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] (1/3) e Parte_2 C.F._13 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] (1/3); CP_9 C.F._11
- terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4, Particella 1182,
Qualità SEMIN ARBOR, Classe 2, Superficie: are 00 ca 28, Reddito Dominicale Euro 0,21 - L.
406, Reddito Agrario Euro 0,22 - L. 420, ancora intestato a (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] (1/1); C.F._2
Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova la trascrizione dell'emananda sentenza ed al titolare dell'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero da responsabilità.
Vinte le spese solo in caso di opposizione”.
Parte resistente CP_1
2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese legali, oltre accessori di legge, a favore del signor . Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.
1.1 Il sig. con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio i resistenti indicati nell'epigrafe chiedendo a questo Tribunale che venisse accertato e dichiarato in capo a sé la proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
a) fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez.
GENOVA, Sez. Urb. STA, Fg. 23, Particella 322, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. A/4,
Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 110 mq, Totale escluse aree scoperte 109 mq, Rendita Euro 245,06;
b) fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez.
GENOVA, Sez. Urb. STA, Fg. 23, Particella 1012, Sub. 1, Zona Cens. 5, Cat. C/6,
Classe 1, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale Totale: 20 mq, Rendita Euro
52,06 entrambi catastalmente intestati per 2/3 all'odierno resistente e per 1/3 a Controparte_9 deceduto in data 07.01.2015;
c) terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4
Particella 329, Qualità SEM IRR ARB, Classe 2, Superficie: are 00 ca 54, Deduz.
A3, Reddito Dominicale Euro 0,77 - L. 1.485, Reddito Agrario Euro 0,50 - L. 972, ad oggi ancora intestato per la quota di 1/3 ciascuno rispettivamente ai sig.ri CP_10
, deceduta in data 10.02.2019, deceduta in data 02.10.2015 e
[...] Parte_2 [...]
CP_9
d) terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4,
Particella 1182, Qualità SEMIN ARBOR, Classe 2, Superficie: are 00 ca 28, Reddito
Dominicale Euro 0,21 - L. 406, Reddito Agrario Euro 0,22 - L. 420, ad oggi catastalmente intestato all'odierno resistente Controparte_1
1.2 A fondamento della domanda di usucapione ha assunto di avere il possesso pacifico, pubblico, continuato da oltre 20 anni sui predetti immobili.
1.3 Espone inoltre che i due fabbricati e i terreni sopra indicato precisamente alla lettera c) sono già di sua proprietà per la quota di 2/3, di cui la quota di 1/3 gli è giunta per successione
3 ab intestato della madre e la quota di 1/3 per successione testamentaria Parte_2
(legato) della zia, . Controparte_10
1.4 Nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 14.03.2025, il sig. non ha contestato il ricorso avversario in merito al terreno Controparte_1 catastalmente a lui intestato, riconoscendo sullo stesso di non aver mai esercitato alcun possesso e/o utilizzo, con richiesta di condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese legali.
1.5 Per contro le restanti parti convenute rimanevano contumaci.
1.6 All'esito dell'ordinanza del 13.5.2025 con la quale questo Giudice invitava il ricorrente a documentare che i convenuti rimasti contumaci fossero eredi del Sig. Controparte_9
(deceduto), risultante cointestatario dei due fabbricati e di uno dei terreni, il ricorrente – nella nota di chiarimenti del 13.5.2025 - deduceva che, in forza di tutti i trasferimenti iure successionis delle quote di proprietà che mettevano capo al sig. , le quote Controparte_9 predette sarebbero pervenute nella titolarità dei sigg.ri Persona_1 [...]
, Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e, pertanto, costoro sarebbero gli unici soggetti eventualmente Controparte_8 legittimati per rappresentazione ad avanzare eventuali eccezioni rispetto alla domanda di usucapione del Sig. avente ad oggetto i fabbricati e i terreni meglio Parte_1 dettagliati in ricorso.
2. Sulla domanda di usucapione relativa al terreno iscritto al Catasto Terreni del
Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4, Particella 1182.
2.1 La domanda di usucapione di detto terreno merita accoglimento giacché:
a) il convenuto al quale il terreno risulta cointestato, non ha contestato Controparte_1 il possesso pacifico, pubblico e ininterrotto in capo al ricorrente, riconoscendo sullo stesso di non aver mai esercitato alcuna forma di possesso o di detenzione;
b) i testimoni sig.ri e - nel confermare i capitoli Testimone_1 Testimone_2 dedotti da parte ricorrente - hanno riferito di aver sempre visto, da tempo immemore, il ricorrente sig. prendersi cura del terreno e utilizzarlo come proprio. Pt_1
3. Sulla domanda di usucapione relativa ai fabbricati e all'ulteriore terreno (lettere a),
b) e c) del paragrafo 1).
3.1 Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo
a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio"
4 oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità"
(Cass n. 1460/2025; Cass. sez. lav. n.21436/2018; Cass. n. 10525/2010; Cass. 30.10.1991
n. 11634; Cass. 22.2.1988 n. 1885; Cass. 10.3.1987 n. 2489).
3.2 In altri termini la mera delazione “non implica l'automatica trasmigrazione della legittimazione processuale attiva e/o passiva, facente originariamente capo al de cuius, in capo a coloro che siano solo potenzialmente eredi” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14668 del
31/05/2025).
3.3 Non pare che possa soccorrere quanto enunciato dalla Cassazione, in relazione alla fattispecie di riassunzione del processo per l'ipotesi di morte di una parte, giacché
l'affrancamento della parte notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità trova il proprio fondamento nell'art. 303, comma 2, c.p.c. il quale – dato il termine anche circoscritto per la riassunzione – tutela la parte non colpita dall'evento interruttivo attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019).
3.4 Nel caso in specie parte attrice non offre alcuna prova che i convenuti, in capo ai quali sarebbero transitate iure successionis la quota di proprietà dei beni di cui viene chiesto l'acquisto per usucapione, avessero accettato l'eredità dell'intestatario dei beni (deceduto) non risultando agli atti di causa né dichiarazioni di accettazione espresse dell'eredità né forme di accettazione tacita non potendo queste desumersi dal mero fatto della convivenza con il de cuius ma occorrendo la prova positiva di atti dispositivi dei beni caduti in successione (ad esempio voltura di bene immobile) o di una specifica relazione materiale, all'apertura della successione, con uno o più beni ereditari.
3.5 In conclusione la domanda di usucapione dei restanti beni immobili va dichiarata inammissibile non essendo provato che tali beni siano pervenuti iure successionis nella titolarità dei convenuti stessi non essendo stata fornita prova alcuna dell'accettazione dell'eredità.
4. Sulle spese di lite.
5 4.1 Posto che rispetto al convenuto costituitosi il ricorrente è risultato vittorioso, essendo stata la domanda di usucapione accolta, non è possibile a norma dell'art. 91 c.p.c. condannare il ricorrente a rifondere le spese di lite al resistente.
4.2 Ciò non di meno, non essendosi il resistente opposto alla domanda di usucapione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- accoglie parzialmente la domanda del ricorrente e per l'effetto:
a. dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di (c.f. Parte_1
) del seguente bene immobile sito al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Genova (GE), Sez. GENOVA, così censito: terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Genova (GE), Sez. 1, Fg. 4, Particella 1182,
Qualità SEMIN ARBOR, Classe 2, Superficie: are 00 ca 28, Reddito Dominicale Euro 0,21 -
L. 406, Reddito Agrario Euro 0,22 - L. 420,
- dichiara inammissibile la domanda di usucapione in relazione ai restanti beni immobili per carenza di legittimazione passiva delle parti resistenti;
- ordina alla competente Conservatoria dei R.R.I.I., con esonero da qualsiasi responsabilità, di provvedere trascrizione della presente sentenza, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
- Spese compensate.
Così deciso in Genova lì 19.12.2025
Il Giudice dott. Mirko Parentini
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