TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/09/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.469/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI GIORGIO CodiceFiscale_1
ALESSIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALANDRA ANGELA C.F._2 che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 26.5.2025 tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa e con successivo provvedimento del 4.6.2025 il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data. 12.11.2012, (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Mirabella Imbaccari atto n. 7 anno 2012 parte I ) dal quale era nato in data [...] il figlio , era entrato in crisi per incompatibilità di carattere e incomprensioni che avevano Per_1 infine reso intollerabile la convivenza.
Chiedeva che il figlio minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso essa ricorrente e che si ponesse a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso.
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla domanda di separazione , rilevando tuttavia che il figlio minore aveva espresso il desiderio di vivere con il padre e chiedeva pertanto disporsi il collocamento presso di lui o , in subordine, il collocamento alternato .
Espletata l'udienza di comparizione delle parti veniva disposta l'audizione del minore, all'esito della quale il presidente proponeva una soluzione temporanea in tema di affidamento e collocamento del minore che veniva accettata dalle parti che chiedevano un successivamente un rinvio del procedimento al fine di tentare una soluzione definitiva condivisa.
Tae tentativo non aveva esito positivo e la causa veniva dunque rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e successivamente posta in decisione
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata la circostanza che le parti vivono ormai separate di fatto da quasi due anni.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Venendo alle statuizioni accessorie, come già rilevato in parte motiva, la coppia ha un figlio di 15 anni
Espletata la sua audizione e su sua espressa sollecitazione, pacifico il regime di affidamento condiviso dello stesso (richiesto da entrambe le parti) lo stesso è stato collocato , pur se in via provvisoria in modo partitario ed alternato presso entrambi i genitori ed ha dunque trascorso un periodo di tempo partitario presso la ,madre in quella che costituiva la casa coniugale e presso il padre che attualmente vive con la propria famiglia di origine.
Per come dichiarato da entrambe le parti il collocamento paritario del minore nel periodo di tempo decorso dall'adozione del relativo provvedimento ha avuto un esito positivo ragion per cui ne è stata chiesta la conferma.
Tale modalità di collocamento può dunque in questa sede essere confermato apparendo conforme all'interesse del minore che ha ormai quindici anni, ha espressamente dichiarato, in sede di audizione di volere vivere con entrambi i genitori e di preferire tale modalità di collocamento di collocamento rispetto alle altre possibili.
Va al riguardo osservato che, in tema di collocamento die minori, il criterio fondamentale, , a cui il giudice deve attenersi, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, ciò richiede un giudizio prognostico in relazione alle capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti.
L'art. 337 ter c.c. consente al giudice di adottare una decisione che dispone la permanenza del figlio per tempi paritetici con entrambi i genitori e il mantenimento diretto da parte di entrambi. Il diritto del minore di mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, infatti, si traduce in una tendenziale situazione di equivalenza nella relazione di cura, di affetti e di tempo del figlio con entrambi i genitori in modo tale da assicurare la crescita equilibrata. Le modalità concrete di tale diritto non possono però prescindere dalla valutazione in concreto della storia familiare del minore e della famiglia. Si dovrà, in altre parole, tenere in considerazione elementi quali ad esempio l'età del minore, la sua volontà nel caso di minorenne capace di discernimento, la distanza logistica delle abitazioni dei due genitori, gli impegni lavorativi e così via discorrendo. Il principio della collocazione paritaria, infatti, se è senza dubbio preferibile e da privilegiarsi non può comportare alcun tipo di automatismo o di necessità per il minore di trascorrere un tempo paritetico con entrambi i genitori. Tale soluzione, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, deve essere presa considerando le condizioni di fattibilità e le caratteristiche del caso concreto che nel caso di specie inducono, appunto, a ritenere preferibile tale sistema di collocamento .
Va dunque confermato quanto già statuito al riguardo con il provvedimento emesso all'udienza del
14.11.2024 e dunque il minore rimane collocato in via partitaria e alternata presso entrambi i genitori con cadenza settimanale. dovendosi altresì prevedere , nell'ipotesi di mancato diverso accordo tra le parti, che il minore trascorra con entrambi i genitori con tempi paritari anche i periodi festivi (in tal caso alternando anno per anno le festività di natale e Capodanno, pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché il periodo feriale.
Resta da statuire sulla casa coniugale e sugli aspetti economici relativi al mantenimento del figlio.
Per quanto attiene la casa coniugale ,in comproprietà tra le parti il resistente non si è opposto acchè la stessa venga assegnata alla moglie, nonostante il collocamento partitario presso i genitori, mentre ha chiesto la modifica del provvedimento emesso in via provvisoria nella parte in cui ha posto in via provvisoria a suo carico l'obbligo di versare alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di € 150.00 con contestuale e previsione della corresponsione per intero alla madre dell'assegno unico.
Orbene, se è vero, in via generale, che il collocamento paritario comporta altresì una paritaria assunzione degli obblighi di mantenimento nei periodi in cui il figlio vive con ognuno dei genitori, è pur vero che, al fine di individuare se sussista pur un obbligo di mantenimento indiretto occorre valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti, posto che l'obbligo di mantenimento dei figli è comunque commisurato alle capacità reddituali dei singoli coniugi.
In tale ottica va osservato che dagli atti di causa risulta che la ricorrente percepisce un reddito di circa € 800.00 a fronte del maggiore reddito di € circa 1.400.00 percepito dal resistente . Esiste dunque uno squilibrio reddituale tra le parti che giustifica il mantenimento della previsione di corresponsione per intero dell'importo dell'assegno unico per il figlio in favore della madre, potendo la stessa, in tal modo provvedere in maniera più completa alle esigenze del figlio, finalità a cui è diretto l'assegno in oggetto..
Va invece accolta la domanda del resistente di revoca della statuizione relativa alla corresponsione di un importo ulteriore (quantificato in ordinanza in € 150.00 mensili) apparendo al riguardo decisiva la considerazione che la ricorrente utilizzerà in via esclusiva la casa coniugale che è di proprietà di entrambe le parti e sulla quale grava un mutuo che allo stato viene pagato anche dal resistente .
Va dunque pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento e delle ragioni poste a sostegno della decisione possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in esame dichiara la separazione personale tra i coniugi che hanno contratto matrimonio in data Parte_1
12.11.2012 (atto trascritto nel registro degli atti dello stato civile del comune di Mirabella Imbaccari atto n. 12 anno 2012 parte I);
Affida il figlio minore della coppia in modo condiviso ad entrami i genitori con collocamento paritario ed alternato secondo le modalità di cui in motivazione:
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico;
revoca con effetto dal deposito della precedente decisione ogni ulteriore statuizione relativa ad obblighi di mantenimento in capo al resistente;
compensa tra le parti le spese di lite manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni di legge.
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.469/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI GIORGIO CodiceFiscale_1
ALESSIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALANDRA ANGELA C.F._2 che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 26.5.2025 tenuta con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa e con successivo provvedimento del 4.6.2025 il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data. 12.11.2012, (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Mirabella Imbaccari atto n. 7 anno 2012 parte I ) dal quale era nato in data [...] il figlio , era entrato in crisi per incompatibilità di carattere e incomprensioni che avevano Per_1 infine reso intollerabile la convivenza.
Chiedeva che il figlio minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso essa ricorrente e che si ponesse a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso.
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla domanda di separazione , rilevando tuttavia che il figlio minore aveva espresso il desiderio di vivere con il padre e chiedeva pertanto disporsi il collocamento presso di lui o , in subordine, il collocamento alternato .
Espletata l'udienza di comparizione delle parti veniva disposta l'audizione del minore, all'esito della quale il presidente proponeva una soluzione temporanea in tema di affidamento e collocamento del minore che veniva accettata dalle parti che chiedevano un successivamente un rinvio del procedimento al fine di tentare una soluzione definitiva condivisa.
Tae tentativo non aveva esito positivo e la causa veniva dunque rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e successivamente posta in decisione
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata la circostanza che le parti vivono ormai separate di fatto da quasi due anni.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Venendo alle statuizioni accessorie, come già rilevato in parte motiva, la coppia ha un figlio di 15 anni
Espletata la sua audizione e su sua espressa sollecitazione, pacifico il regime di affidamento condiviso dello stesso (richiesto da entrambe le parti) lo stesso è stato collocato , pur se in via provvisoria in modo partitario ed alternato presso entrambi i genitori ed ha dunque trascorso un periodo di tempo partitario presso la ,madre in quella che costituiva la casa coniugale e presso il padre che attualmente vive con la propria famiglia di origine.
Per come dichiarato da entrambe le parti il collocamento paritario del minore nel periodo di tempo decorso dall'adozione del relativo provvedimento ha avuto un esito positivo ragion per cui ne è stata chiesta la conferma.
Tale modalità di collocamento può dunque in questa sede essere confermato apparendo conforme all'interesse del minore che ha ormai quindici anni, ha espressamente dichiarato, in sede di audizione di volere vivere con entrambi i genitori e di preferire tale modalità di collocamento di collocamento rispetto alle altre possibili.
Va al riguardo osservato che, in tema di collocamento die minori, il criterio fondamentale, , a cui il giudice deve attenersi, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, ciò richiede un giudizio prognostico in relazione alle capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti.
L'art. 337 ter c.c. consente al giudice di adottare una decisione che dispone la permanenza del figlio per tempi paritetici con entrambi i genitori e il mantenimento diretto da parte di entrambi. Il diritto del minore di mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, infatti, si traduce in una tendenziale situazione di equivalenza nella relazione di cura, di affetti e di tempo del figlio con entrambi i genitori in modo tale da assicurare la crescita equilibrata. Le modalità concrete di tale diritto non possono però prescindere dalla valutazione in concreto della storia familiare del minore e della famiglia. Si dovrà, in altre parole, tenere in considerazione elementi quali ad esempio l'età del minore, la sua volontà nel caso di minorenne capace di discernimento, la distanza logistica delle abitazioni dei due genitori, gli impegni lavorativi e così via discorrendo. Il principio della collocazione paritaria, infatti, se è senza dubbio preferibile e da privilegiarsi non può comportare alcun tipo di automatismo o di necessità per il minore di trascorrere un tempo paritetico con entrambi i genitori. Tale soluzione, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, deve essere presa considerando le condizioni di fattibilità e le caratteristiche del caso concreto che nel caso di specie inducono, appunto, a ritenere preferibile tale sistema di collocamento .
Va dunque confermato quanto già statuito al riguardo con il provvedimento emesso all'udienza del
14.11.2024 e dunque il minore rimane collocato in via partitaria e alternata presso entrambi i genitori con cadenza settimanale. dovendosi altresì prevedere , nell'ipotesi di mancato diverso accordo tra le parti, che il minore trascorra con entrambi i genitori con tempi paritari anche i periodi festivi (in tal caso alternando anno per anno le festività di natale e Capodanno, pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché il periodo feriale.
Resta da statuire sulla casa coniugale e sugli aspetti economici relativi al mantenimento del figlio.
Per quanto attiene la casa coniugale ,in comproprietà tra le parti il resistente non si è opposto acchè la stessa venga assegnata alla moglie, nonostante il collocamento partitario presso i genitori, mentre ha chiesto la modifica del provvedimento emesso in via provvisoria nella parte in cui ha posto in via provvisoria a suo carico l'obbligo di versare alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di € 150.00 con contestuale e previsione della corresponsione per intero alla madre dell'assegno unico.
Orbene, se è vero, in via generale, che il collocamento paritario comporta altresì una paritaria assunzione degli obblighi di mantenimento nei periodi in cui il figlio vive con ognuno dei genitori, è pur vero che, al fine di individuare se sussista pur un obbligo di mantenimento indiretto occorre valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti, posto che l'obbligo di mantenimento dei figli è comunque commisurato alle capacità reddituali dei singoli coniugi.
In tale ottica va osservato che dagli atti di causa risulta che la ricorrente percepisce un reddito di circa € 800.00 a fronte del maggiore reddito di € circa 1.400.00 percepito dal resistente . Esiste dunque uno squilibrio reddituale tra le parti che giustifica il mantenimento della previsione di corresponsione per intero dell'importo dell'assegno unico per il figlio in favore della madre, potendo la stessa, in tal modo provvedere in maniera più completa alle esigenze del figlio, finalità a cui è diretto l'assegno in oggetto..
Va invece accolta la domanda del resistente di revoca della statuizione relativa alla corresponsione di un importo ulteriore (quantificato in ordinanza in € 150.00 mensili) apparendo al riguardo decisiva la considerazione che la ricorrente utilizzerà in via esclusiva la casa coniugale che è di proprietà di entrambe le parti e sulla quale grava un mutuo che allo stato viene pagato anche dal resistente .
Va dunque pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento e delle ragioni poste a sostegno della decisione possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in esame dichiara la separazione personale tra i coniugi che hanno contratto matrimonio in data Parte_1
12.11.2012 (atto trascritto nel registro degli atti dello stato civile del comune di Mirabella Imbaccari atto n. 12 anno 2012 parte I);
Affida il figlio minore della coppia in modo condiviso ad entrami i genitori con collocamento paritario ed alternato secondo le modalità di cui in motivazione:
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico;
revoca con effetto dal deposito della precedente decisione ogni ulteriore statuizione relativa ad obblighi di mantenimento in capo al resistente;
compensa tra le parti le spese di lite manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni di legge.
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Grillo