Art. 1.
I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all' art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700 .
Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.
Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all' art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700 .
Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.
Il procuratore della Repubblica puo' delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all' art. 7, n. 5, lettera e), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700 .
I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all' art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700 .
Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.
Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all' art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700 .
Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore puo' delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.
Il procuratore della Repubblica puo' delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all' art. 7, n. 5, lettera e), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700 .