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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1 alla via G. Fortunato n. 89/A presso lo studio dell'avv. Amerigo Cetraro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 28.02.2022; attore
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Praia a Controparte_1
Mare (Cs) alla via Colombo n. 4 presso lo studio dell'avv. Stefania Scoglio, che la rappresenta e difesa come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 10.02.2023; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2022 ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Diamante (Cs) il 28.10.1989 (trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1989), in costanza del quale sono nati tre figli, e , tutti maggiorenni. A Per_1 Persona_2 Per_3 fondamento della domanda ha dedotto che, stante il venir meno dell'affectio coniugalis, il
1 Tribunale di Paola, in composizione collegiale, con la sentenza n. 813/2008, emessa in data
8.04.2008 e passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni da essi concordate in corso di causa;
dalla pronuncia della separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, anzi lui ha creato un nuovo nucleo familiare composto dalla compagna e un figlio minorenne, nato il [...], di nome . Quindi, ha Per_4 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
alle seguenti condizioni: “1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati nel
[...] reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei ricorrenti continuerà a provvedere al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) Disporre la cessazione del diritto al mantenimento dei figli e , ad oggi tutti Persona_5 Persona_6 Persona_7 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) La casa coniugale, giusta atto di compravendita, Notaio , Rep. N. 73.742 - Raccolta n.14.290, del 21.12.1995, che Persona_8 si allega in copia, rimarrà nella disponibilità della sig.ra fino alla data di alienazione CP_1 della stessa”. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 10.02.2023. Controparte_1
La stessa, pur aderendo alla domanda di divorzio ex adverso proposta, ha, per il resto, contestato quanto dedotto dal coniuge, denunciando tra l'altro, il disinteresse da lui mostrato nei confronti dei figli. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 28.10.1989 tra e con ordine Parte_1 Controparte_1 di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente, alle condizioni seguenti: - Confermare
i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, con assegnazione alla sig.ra per le causali e i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
- Confermare il mantenimento mensile in favore del figlio , maggiorenne non Persona_7 autosufficiente e privo di occupazione determinandolo nella somma pari ad € 350,00 oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, a carico del Sig. . - Rigettare l'avversa domanda di revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio e di assegnazione della casa coniugale fino ad alienazione della stessa per i motivi e le causali di cui in narrativa - con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, diritti e onorari al sottoscritto procuratore antistatario, attesa altresì la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse”.
Incardinata la fase presidenziale, all'udienza del 14.02.2023, i coniugi ha raggiunto un accordo in ordine all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 898/1978, sicché hanno chiesto che, nelle more della definizione del giudizio, fosse
“disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di per potervi Controparte_1 coabitare con il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
altresì, Per_3
si è impegnato a versare direttamente al figlio (in contanti o mediante Parte_1 Per_3
2 vaglia postale, bonifico o assegno), entro il giorno venti di ogni mese, la somma mensile di euro
150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
entrambi i genitori concorreranno nella misura del
50% cadauno alle spese extra assegno occorrenti per il figlio da individuare secondo Per_3 le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 pubblicato anche sul sito istituzionale de
Tribunale di Paola”. Tanto è stato confermato con ordinanza emessa alla suddetta udienza del
14.02.2023, non ravvisandosi motivi ostativi.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 16.02.2023, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. All'esito dell'istruttoria, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 25.06.2025, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
sicché, precisando le conclusioni, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle relative condizioni, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Quindi, il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione con la trasmissione degli atti al Collegio, senza assegnare i termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti causa, in primo luogo, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti. Risulta, infatti, che il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 813/2008 dell'8.04.2008, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (recependo le condizioni tra essi concordate), che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge dell'1.12.1970
n. 898, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge del 6 maggio 2015 n. 55. Ricorre, quindi, la causa tipica di cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplata da detta norma, così come è evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione coniugale.
Altresì, nulla osta al recepimento delle intese raggiunte dalle parti all'udienza del 25.06.2025
(come formalizzate nel relativo verbale), che di seguito si trascrivono: “ si Parte_1 impegna a trasferire ai figli e la propria Persona_5 Persona_6 Persona_7 quota della casa coniugale (sita in Belvedere MA alla via Degli Aragonesi n. 32), in comproprietà tra i coniugi;
dal suo canto, si impegna al trasferimento della Controparte_1 propria quota di proprietà del medesimo immobile in favore dei predetti tre figli, con l'accollo delle relative spese notarili in via esclusiva, pur dando atto che, per difficoltà economiche, potrà sostenere tali spese entro un anno dalla data odierna;
le parti danno atto che con il presente accordo deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni in contestazione, con compensazione delle spese di lite”. Invero, il Tribunale, preso atto di dette intese, ne riconosce l'efficacia, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
3 L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite
(come da esse richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 300/2022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Diamante (Cs) in data 28.10.1989, trascritto all'ufficio dello stato civile di Controparte_1 tale Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1989;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- conferma le condizioni concordate tra le parti testualmente riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) per quanto di competenza.
Paola, 2.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1 alla via G. Fortunato n. 89/A presso lo studio dell'avv. Amerigo Cetraro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 28.02.2022; attore
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Praia a Controparte_1
Mare (Cs) alla via Colombo n. 4 presso lo studio dell'avv. Stefania Scoglio, che la rappresenta e difesa come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 10.02.2023; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2022 ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Diamante (Cs) il 28.10.1989 (trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1989), in costanza del quale sono nati tre figli, e , tutti maggiorenni. A Per_1 Persona_2 Per_3 fondamento della domanda ha dedotto che, stante il venir meno dell'affectio coniugalis, il
1 Tribunale di Paola, in composizione collegiale, con la sentenza n. 813/2008, emessa in data
8.04.2008 e passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni da essi concordate in corso di causa;
dalla pronuncia della separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, anzi lui ha creato un nuovo nucleo familiare composto dalla compagna e un figlio minorenne, nato il [...], di nome . Quindi, ha Per_4 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
alle seguenti condizioni: “1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati nel
[...] reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei ricorrenti continuerà a provvedere al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) Disporre la cessazione del diritto al mantenimento dei figli e , ad oggi tutti Persona_5 Persona_6 Persona_7 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) La casa coniugale, giusta atto di compravendita, Notaio , Rep. N. 73.742 - Raccolta n.14.290, del 21.12.1995, che Persona_8 si allega in copia, rimarrà nella disponibilità della sig.ra fino alla data di alienazione CP_1 della stessa”. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 10.02.2023. Controparte_1
La stessa, pur aderendo alla domanda di divorzio ex adverso proposta, ha, per il resto, contestato quanto dedotto dal coniuge, denunciando tra l'altro, il disinteresse da lui mostrato nei confronti dei figli. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 28.10.1989 tra e con ordine Parte_1 Controparte_1 di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente, alle condizioni seguenti: - Confermare
i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, con assegnazione alla sig.ra per le causali e i motivi di cui in narrativa;
Controparte_1
- Confermare il mantenimento mensile in favore del figlio , maggiorenne non Persona_7 autosufficiente e privo di occupazione determinandolo nella somma pari ad € 350,00 oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, a carico del Sig. . - Rigettare l'avversa domanda di revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio e di assegnazione della casa coniugale fino ad alienazione della stessa per i motivi e le causali di cui in narrativa - con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, diritti e onorari al sottoscritto procuratore antistatario, attesa altresì la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse”.
Incardinata la fase presidenziale, all'udienza del 14.02.2023, i coniugi ha raggiunto un accordo in ordine all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 898/1978, sicché hanno chiesto che, nelle more della definizione del giudizio, fosse
“disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di per potervi Controparte_1 coabitare con il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
altresì, Per_3
si è impegnato a versare direttamente al figlio (in contanti o mediante Parte_1 Per_3
2 vaglia postale, bonifico o assegno), entro il giorno venti di ogni mese, la somma mensile di euro
150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
entrambi i genitori concorreranno nella misura del
50% cadauno alle spese extra assegno occorrenti per il figlio da individuare secondo Per_3 le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 pubblicato anche sul sito istituzionale de
Tribunale di Paola”. Tanto è stato confermato con ordinanza emessa alla suddetta udienza del
14.02.2023, non ravvisandosi motivi ostativi.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 16.02.2023, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. All'esito dell'istruttoria, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 25.06.2025, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
sicché, precisando le conclusioni, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle relative condizioni, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Quindi, il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione con la trasmissione degli atti al Collegio, senza assegnare i termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti causa, in primo luogo, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti. Risulta, infatti, che il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 813/2008 dell'8.04.2008, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (recependo le condizioni tra essi concordate), che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge dell'1.12.1970
n. 898, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge del 6 maggio 2015 n. 55. Ricorre, quindi, la causa tipica di cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplata da detta norma, così come è evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione coniugale.
Altresì, nulla osta al recepimento delle intese raggiunte dalle parti all'udienza del 25.06.2025
(come formalizzate nel relativo verbale), che di seguito si trascrivono: “ si Parte_1 impegna a trasferire ai figli e la propria Persona_5 Persona_6 Persona_7 quota della casa coniugale (sita in Belvedere MA alla via Degli Aragonesi n. 32), in comproprietà tra i coniugi;
dal suo canto, si impegna al trasferimento della Controparte_1 propria quota di proprietà del medesimo immobile in favore dei predetti tre figli, con l'accollo delle relative spese notarili in via esclusiva, pur dando atto che, per difficoltà economiche, potrà sostenere tali spese entro un anno dalla data odierna;
le parti danno atto che con il presente accordo deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni in contestazione, con compensazione delle spese di lite”. Invero, il Tribunale, preso atto di dette intese, ne riconosce l'efficacia, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
3 L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite
(come da esse richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 300/2022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Diamante (Cs) in data 28.10.1989, trascritto all'ufficio dello stato civile di Controparte_1 tale Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1989;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- conferma le condizioni concordate tra le parti testualmente riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) per quanto di competenza.
Paola, 2.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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