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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3538/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3538/2018 promossa da:
Parte_1
[P. IVA ], in persona del Commissario Liquidatore p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Via L. De Bartolomeis, 2, , rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lamberti [C.F. Pt_1
], ed elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio, 9, Eboli (SA) C.F._1
OPPONENTE contro
P. IVA ], in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
delle Industrie snc, Battipaglia (SA), rappresentata a difesa dall'Avv. Francesco Cesaro [C.F.
], ed elettivamente domiciliata in Via Adige, 78, Battipaglia (SA) CodiceFiscale_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1 marzo 2018, il
[...]
, nella persona del Commissario Liquidatore pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 641 e ss. c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
619/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 27 febbraio 2018, con il quale veniva ingiunto il pagina 1 di 10 pagamento, in favore della della somma di euro 76.205,00, oltre interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese, a titolo di corrispettivo per servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, come risultanti dalle fatture prodotte in sede monitoria.
L'opponente deduceva, in fatto e in diritto, l'infondatezza della pretesa creditoria, contestando la valenza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio.
In particolare, assumeva l'esistenza di significative discrasie tra i quantitativi di rifiuti CER
150106 indicati nelle fatture per il periodo aprile 2016 – giugno 2017 e quelli risultanti dai formulari identificativi dei rifiuti (FIR), ritenuti strumenti essenziali ai fini della tracciabilità e della corretta quantificazione dei conferimenti. Secondo l'opponente, le fatture sarebbero state emesse su volumi eccedenti i conferimenti effettivi.
Il eccepiva inoltre che, per il periodo luglio 2016 – giugno 2017, i Comuni di Parte_1
NA FA e RV RO avrebbero autonomamente stipulato contratti con la per il medesimo servizio, con conseguente pagamento diretto degli Controparte_1
oneri da parte di tali enti;
i relativi quantitativi, pertanto, non avrebbero dovuto essere addebitati al . Parte_1
A sostegno della doglianza, l'opponente indicava, a titolo esemplificativo, alcune divergenze tra tonnellate fatturate e quantità risultanti dai FIR per il CER 150106 (luglio 2016–giugno
2017), insistendo per la revoca – o, in subordine, la declaratoria di inefficacia – del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alle spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava integralmente l'opposizione Controparte_1
sotto i profili di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, e chiedendo la conferma del decreto monitorio, con condanna dell'opponente alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'opposta richiamava il rapporto contrattuale tra le parti, fondato sulle convenzioni derivanti dalle rispettive gare di appalto, e affermava di aver regolarmente eseguito i servizi, come comprovato dai FIR, dalle bolle di consegna e dal registro IVA vendite – tutti prodotti in giudizio. Negava altresì che fossero stati fatturati al conferimenti riferibili ai Comuni Parte_1 di NA FA e RV RO, evidenziando che per tali enti la società aveva operato sulla base di autonome convenzioni, con esclusivo addebito agli stessi.
pagina 2 di 10 L'opposta articolava la pretesa creditoria con riferimento alle fatture mensili relative al periodo luglio 2016 – giugno 2017, per un saldo complessivo netto di euro 76.205,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Produceva altresì:
- l'elenco dei movimenti certificati relativi al periodo luglio–dicembre 2016, in sostituzione dei FIR originali dichiarati distrutti a seguito di un incendio doloso del 25 giugno 2018, con contestuale istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- i FIR relativi al periodo gennaio–giugno 2017;
- le bolle di consegna sottoscritte dal personale del . Parte_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2018, il Giudice, con ordinanza del
15 gennaio 2019, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c., ritenendo insussistenti i requisiti negativi indicati dalla norma e rilevando la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa monitoria. Contestualmente venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Durante la fase istruttoria, l'opposta insisteva nelle proprie difese, reiterando istanze istruttorie e producendo ulteriore documentazione;
l'opponente ribadiva le contestazioni già formulate, eccependo tra l'altro l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla controparte e chiedendo, in subordine, di essere ammesso alla prova contraria.
All'udienza del 2 ottobre 2019, il Giudice, acquisite le memorie integrative, ammetteva la prova per testi richiesta dall'opposta, abilitando l'opponente alla prova contraria, e ordinava al
, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione contabile pertinente ai rapporti Parte_1
con la per il periodo giugno 2016 – giugno 2017. Veniva fissata udienza per Controparte_1
l'escussione dei testimoni all'8 giugno 2020.
L'istruttoria subiva rinvii per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per sopravvenuti impedimenti documentati dei testi.
A seguito dell'istanza di revoca parziale dell'ordinanza istruttoria presentata dall'opponente il
29 aprile 2021, il Giudice, con provvedimento del 31 maggio 2021, ne disponeva l'accoglimento limitatamente agli accertamenti ritenuti superflui, confermando tuttavia l'ammissione della prova testimoniale.
pagina 3 di 10 L'escussione dei testi avveniva all'udienza del 25 marzo 2024, in occasione della quale i testi confermavano la regolarità dei conferimenti e la corrispondenza dei dati utilizzati ai fini della fatturazione.
Con decreto del 23 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte. Le parti depositavano nei termini le rispettive note, nonché le comparse conclusionali e le memorie di replica: l'opponente ribadiva integralmente le proprie contestazioni, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo;
l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del monitorio, con condanna alle spese.
All'esito dell'udienza telematica del 12 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 6 giugno 2025, comunicato il 9 giugno 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società opposta, la quale lamenta l'assoluta incertezza sia del petitum sia della causa petendi, in asserita violazione dell'art. 164 c.p.c.
Difatti, secondo la prospettazione difensiva, l'atto introduttivo non consentirebbe di individuare con sufficiente certezza l'oggetto della domanda né i fatti posti a fondamento della pretesa, compromettendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e il corretto instaurarsi del contraddittorio. Ebbene, l'invocata nullità dell'atto di citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre allorquando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti (Cass. 12-1-96, n. 188), per il tramite di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 28-8-09, n. 18783), non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 15-5-13, n. 11751), ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7-3-06, n. 4828) e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (Cass. 16-5-02, n. 7137), e finanche al comportamento della controparte (Cass. 21-11-
08, n. 27670), poiché il relativo apprezzamento costituisce una valutazione di fatto riservata al
Giudice di merito.
pagina 4 di 10 Risulta altresì applicabile il principio richiamato dalle Sezioni Unite secondo cui la nullità della citazione non può essere affermata se dall'atto è comunque desumibile una domanda sufficientemente delineata nei suoi elementi essenziali, dovendosi valutare l'atto nella sua unitarietà e anche alla luce dei documenti allegati e del comportamento processuale delle parti
(cfr. Cass. S.U. 22-5-12, n. 8077).
Ad abundantiam, può richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è configurabile solo quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, qualora sia possibile ricavare dall'atto almeno una domanda sufficientemente delineata nei suoi elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinatezza di ulteriori domande non ridonda sulla validità dell'atto introduttivo nel suo complesso (Cass. S.U. 22-5-12, n. 8077). Ne discende che la nullità deve essere esclusa allorché l'oggetto della pretesa risulti desumibile dall'insieme delle indicazioni fornite, anche per rimando ai documenti allegati, purché la parte convenuta sia stata posta nella condizione di approntare senza incertezze le proprie difese (Cass. 29-1-2015, n. 1681).
Nel caso di specie, l'atto di citazione – letto nella sua unitarietà e completato dalle successive produzioni – consente di individuare con sufficiente determinazione tanto l'oggetto della domanda, costituito dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 619/2018, quanto la causa petendi, identificata nelle dedotte difformità quantitative tra i conferimenti di rifiuto CER
150106 attribuibili al e quelli effettivamente conferiti, Parte_1
nonché nella prospettata duplicazione di addebiti riferiti a Comuni che avrebbero gestito autonomamente il servizio di smaltimento nel medesimo periodo.
Il contraddittorio si è difatti svolto pienamente: entrambe le parti processuali hanno potuto articolare compiute difese, replicare nel merito e produrre la documentazione ritenuta utile.
L'eccezione di nullità deve dunque essere disattesa.
Passando al merito, è opportuno esaminare previamente il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Sebbene l'opposto rivesta formalmente il ruolo di convenuto, egli permane attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, inclusi gli elementi necessari all'individuazione e quantificazione della pretesa creditoria. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione grava sul creditore opposto l'onere di pagina 5 di 10 provare i fatti costitutivi del credito, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti (cfr. Cass. SS.UU. 05/12/2023 n. 33954; Cass. civ. Sez. III
19/07/2023 n. 731).
Tale principio, coerente con la struttura del giudizio di opposizione, implica che la fattura commerciale, pur idonea a sorreggere la fase monitoria, non assume valore probatorio privilegiato nel successivo giudizio di cognizione, ove essa si atteggia a semplice dichiarazione unilaterale e richiede il sostegno di ulteriori mezzi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del credito.
Al contempo, va precisato che la normativa ambientale e la giurisprudenza hanno riconosciuto al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) una particolare rilevanza quale strumento di tracciabilità e di prova quantitativa dei conferimenti (art. 193 D.lgs. 152/2006), tanto che la
Corte di Cassazione ha più volte ritenuto il FIR idoneo a dimostrare il quantitativo dei rifiuti conferiti e, in presenza di dati coerenti e non specificamente contestati, meritevole di valutazione preminente rispetto alla sola fatturazione unilaterale (cfr. Cass. civ. 23/07/2021 n.
21215). Ne consegue che, nel bilanciamento probatorio, il Giudice deve attribuire rilievo primario ai formulari e ai prospetti di movimentazione quando essi risultino dotati di continuità logica e di coerenza interna.
Pertanto, non può ritenersi sufficiente la mera mancata contestazione generica dell'opponente, occorrendo invece che il fatto controverso sia ammesso espressamente o risulti pacifico per incompatibilità logica tra la difesa articolata e il disconoscimento del fatto stesso. Il Giudice non può valorizzare, ai fini del giudizio di non contestazione, allegazioni di carattere meramente congetturale o riferite a circostanze estranee al thema decidendum, né introdurre nel processo, attraverso una riqualificazione forzata, fatti costitutivi nuovi che alterino la vicenda sostanziale rappresentata dalle parti. La possibilità di modificare o precisare la domanda rimane circoscritta alla condizione che essa conservi un nucleo storico invariato e non comporti l'introduzione di temi nuovi tali da disorientare il contraddittorio o pregiudicare la tempestività delle difese.
Tanto chiarito, occorre ricostruire nel dettaglio il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria.
pagina 6 di 10 La società opposta ha prodotto un articolato complesso documentale costituito da prospetti mensili riferiti al periodo aprile 2016 – giugno 2017, dai quali emergono, per ciascun mese,
l'indicazione del numero di formulario (FIR), della data di conferimento, del comune di provenienza, del codice CER, del peso netto e del trasportatore, nonché subtotali per singolo
Comune e totale mensile.
Tali prospetti presentano una struttura omogenea e permettono di seguire, con continuità logica e contabile, la movimentazione del rifiuto CER 150106 presso l'impianto della , CP_1 mese per mese e comune per comune, evidenziando anche i conferimenti riferibili a comuni non facenti capo al , quali, tra gli altri, NA FA e RV Parte_1
RO.
A tali prospetti si affianca l'elenco movimenti relativo al semestre luglio – dicembre 2016, redatto dalla società a seguito della distruzione per incendio dei formulari in originale, nel quale sono riportate, con cadenza giornaliera, tutte le operazioni di ingresso del rifiuto, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al formulario sostitutivo, del produttore, del trasportatore, del codice CER e del peso netto. Le registrazioni che compongono tale elenco risultano coerenti con i totali mensili esposti nei prospetti allegati e consentono una ricostruzione integrale del flusso dei conferimenti.
Sui documenti sostitutivi prodotti a causa di eventi distruttivi, la giurisprudenza riconosce la possibilità di utilizzare elenchi, duplicati o estratti contabili quale prova sostitutiva dell'originale, purché la perdita sia dovuta a fatto non imputabile e la ricostruzione appaia coerente e verificabile. In particolare, la Corte ha ammesso la valenza probatoria delle copie e delle ricostruzioni contabili quando siano supportate da elementi di riscontro esterni e non risultino immediatamente contraddette (cfr. Cass. civ. n. 5182/2011; Cass. pen. 04/05/2007 n.
16953). Nel caso in esame, l'elenco movimenti e i FIR prodotti per il periodo successivo presentano elementi di riscontro (prospetti mensili, registri di pesatura, testimonianze) che ne conferiscono attendibilità.
Infine, per il semestre successivo (gennaio – giugno 2017), sono stati prodotti i formulari in copia, i quali, pur con occasionali difformità grafiche dovute al loro formato digitale, riportano gli stessi elementi informativi già presenti nei prospetti: numero di identificazione, comune pagina 7 di 10 produttore, pesatura e data. L'esame incrociato dei FIR e dei prospetti conduce a una sostanziale sovrapponibilità dei dati.
L'opponente, dal canto suo, ha dedotto la sussistenza di differenze numeriche tra i dati riepilogati nei prospetti della e i dati in proprio possesso, rilevando una serie di CP_1 scostamenti nei totali mensili che, nella prospettazione difensiva, deriverebbero anzitutto da errate imputazioni di quantitativi riferibili ai comuni di NA FA e RV
RO. A sostegno di tali rilievi, il ha depositato tre determinazioni dirigenziali Parte_1 relative ai suddetti enti locali, dalle quali emerge che gli stessi hanno proceduto, in taluni periodi, all'affidamento diretto alla del servizio di smaltimento del medesimo rifiuto CP_1
CER 150106, provvedendo altresì alla liquidazione delle relative fatture.
Tali atti sono per certo rilevanti sul piano probatorio, in quanto attestano, in via formale, la sussistenza di rapporti contrattuali diretti tra i singoli comuni e la in periodi almeno CP_1 in parte sovrapponibili a quelli oggetto dell'ingiunzione monitoria. Tuttavia, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, la mera produzione di atti amministrativi attestanti pagamenti o liquidazioni da parte di terzi (enti locali) non è idonea, di per sé sola, ad estinguere automaticamente un credito vantato verso un diverso soggetto, in assenza della prova della puntuale coincidenza tra le prestazioni remunerate dal terzo e le fatture contestate;
la parte che eccepisce la duplicazione ha l'onere di indicare e provare la corrispondenza tra le singole prestazioni (formulari, date, pesature) e i pagamenti effettuati dal terzo (cfr. Cass. SS.UU.
05/12/2023 n. 33954; Cass. SS.UU. 26/05/2015 n. 10798).
In altri termini, per far valere l'effetto estintivo o compensativo di pagamenti effettuati da soggetti terzi, occorre un riscontro puntuale che consenta di ricondurre le stesse prestazioni a doppia fatturazione.
Nel caso concreto, tale dimostrazione non è stata fornita. Le determinazioni comunali riportano l'elenco delle fatture liquidate ai fornitori e il riferimento ai contratti o alle aggiudicazioni, senza tuttavia correlare dette prestazioni ai formulari o ai singoli conferimenti riportati nei prospetti della . Le discrasie richiamate dall'opponente si traducono, pertanto, non CP_1 già nella prova di una duplicazione di fatturazione, bensì nella rilevazione di uno scostamento tra i totali ricavati dai dati del e quelli risultanti dalle registrazioni dell'impianto, Parte_1
pagina 8 di 10 scostamento che la società opposta ha puntualmente motivato in relazione a specifici Comuni e a particolari categorie di conferimenti non imputabili al medesimo. Parte_1
I prospetti mensili della considerati nel loro insieme e corroborati dalle CP_1
testimonianze assunte, forniscono una ricostruzione dettagliata e credibile dei conferimenti effettivamente imputabili al nel periodo aprile 2016 – giugno 2017. Si osserva altresì Parte_1
che la testimonianza degli addetti alla pesa e alla contabilità, da un lato, e la corrispondenza tra i prospetti e i FIR prodotti, dall'altro, rafforzano la continuità contabile e la attendibilità dei dati allegati dall'opposta, rendendo difficilmente sussistente, in assenza di prova contraria puntuale, la censura di duplicazione delle voci fatturate. La continuità dei dati, la coerenza interna delle registrazioni e la corrispondenza con i formulari prodotti per il 2017 depongono nel senso della loro attendibilità complessiva. Le contestazioni formulate dal , pur non prive di Parte_1 qualche fondamento logico, non si accompagnano ad una prova idonea a superare la ricostruzione proposta dall'opposta, né consentono di individuare poste precise da detrarre dall'importo ingiunto.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, non avendo l'opponente dimostrato, con adeguato grado di certezza, la fondatezza delle eccezioni sollevate né la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei a elidere il credito azionato. La declaratoria di rigetto trova ulteriore conforto nel fatto che l'opponente non ha fornito la prova richiesta dalla giurisprudenza in caso di eccezione di duplicazione: ossia l'indicazione puntuale dei formulari, delle date e dei pesi oggetto di pagamento da parte dei comuni, che avrebbe consentito di verificare la coincidenza delle prestazioni;
mancando tale prova, il decreto ingiuntivo si conferma legittimamente fondato su documentazione di tracciabilità e su produzione testimoniale coerente (cfr. Cass. civ. 23/07/2021 n. 21215; Cass. SS.UU. 05/12/2023 n. 33954).
Per questi motivi
il gravame oppositivo deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta pagina 9 di 10 nella misura di euro 9000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
Salerno, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3538/2018 promossa da:
Parte_1
[P. IVA ], in persona del Commissario Liquidatore p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Via L. De Bartolomeis, 2, , rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lamberti [C.F. Pt_1
], ed elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio, 9, Eboli (SA) C.F._1
OPPONENTE contro
P. IVA ], in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
delle Industrie snc, Battipaglia (SA), rappresentata a difesa dall'Avv. Francesco Cesaro [C.F.
], ed elettivamente domiciliata in Via Adige, 78, Battipaglia (SA) CodiceFiscale_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1 marzo 2018, il
[...]
, nella persona del Commissario Liquidatore pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 641 e ss. c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
619/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 27 febbraio 2018, con il quale veniva ingiunto il pagina 1 di 10 pagamento, in favore della della somma di euro 76.205,00, oltre interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese, a titolo di corrispettivo per servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, come risultanti dalle fatture prodotte in sede monitoria.
L'opponente deduceva, in fatto e in diritto, l'infondatezza della pretesa creditoria, contestando la valenza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio.
In particolare, assumeva l'esistenza di significative discrasie tra i quantitativi di rifiuti CER
150106 indicati nelle fatture per il periodo aprile 2016 – giugno 2017 e quelli risultanti dai formulari identificativi dei rifiuti (FIR), ritenuti strumenti essenziali ai fini della tracciabilità e della corretta quantificazione dei conferimenti. Secondo l'opponente, le fatture sarebbero state emesse su volumi eccedenti i conferimenti effettivi.
Il eccepiva inoltre che, per il periodo luglio 2016 – giugno 2017, i Comuni di Parte_1
NA FA e RV RO avrebbero autonomamente stipulato contratti con la per il medesimo servizio, con conseguente pagamento diretto degli Controparte_1
oneri da parte di tali enti;
i relativi quantitativi, pertanto, non avrebbero dovuto essere addebitati al . Parte_1
A sostegno della doglianza, l'opponente indicava, a titolo esemplificativo, alcune divergenze tra tonnellate fatturate e quantità risultanti dai FIR per il CER 150106 (luglio 2016–giugno
2017), insistendo per la revoca – o, in subordine, la declaratoria di inefficacia – del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alle spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava integralmente l'opposizione Controparte_1
sotto i profili di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, e chiedendo la conferma del decreto monitorio, con condanna dell'opponente alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'opposta richiamava il rapporto contrattuale tra le parti, fondato sulle convenzioni derivanti dalle rispettive gare di appalto, e affermava di aver regolarmente eseguito i servizi, come comprovato dai FIR, dalle bolle di consegna e dal registro IVA vendite – tutti prodotti in giudizio. Negava altresì che fossero stati fatturati al conferimenti riferibili ai Comuni Parte_1 di NA FA e RV RO, evidenziando che per tali enti la società aveva operato sulla base di autonome convenzioni, con esclusivo addebito agli stessi.
pagina 2 di 10 L'opposta articolava la pretesa creditoria con riferimento alle fatture mensili relative al periodo luglio 2016 – giugno 2017, per un saldo complessivo netto di euro 76.205,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Produceva altresì:
- l'elenco dei movimenti certificati relativi al periodo luglio–dicembre 2016, in sostituzione dei FIR originali dichiarati distrutti a seguito di un incendio doloso del 25 giugno 2018, con contestuale istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- i FIR relativi al periodo gennaio–giugno 2017;
- le bolle di consegna sottoscritte dal personale del . Parte_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2018, il Giudice, con ordinanza del
15 gennaio 2019, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c., ritenendo insussistenti i requisiti negativi indicati dalla norma e rilevando la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa monitoria. Contestualmente venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Durante la fase istruttoria, l'opposta insisteva nelle proprie difese, reiterando istanze istruttorie e producendo ulteriore documentazione;
l'opponente ribadiva le contestazioni già formulate, eccependo tra l'altro l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla controparte e chiedendo, in subordine, di essere ammesso alla prova contraria.
All'udienza del 2 ottobre 2019, il Giudice, acquisite le memorie integrative, ammetteva la prova per testi richiesta dall'opposta, abilitando l'opponente alla prova contraria, e ordinava al
, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione contabile pertinente ai rapporti Parte_1
con la per il periodo giugno 2016 – giugno 2017. Veniva fissata udienza per Controparte_1
l'escussione dei testimoni all'8 giugno 2020.
L'istruttoria subiva rinvii per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per sopravvenuti impedimenti documentati dei testi.
A seguito dell'istanza di revoca parziale dell'ordinanza istruttoria presentata dall'opponente il
29 aprile 2021, il Giudice, con provvedimento del 31 maggio 2021, ne disponeva l'accoglimento limitatamente agli accertamenti ritenuti superflui, confermando tuttavia l'ammissione della prova testimoniale.
pagina 3 di 10 L'escussione dei testi avveniva all'udienza del 25 marzo 2024, in occasione della quale i testi confermavano la regolarità dei conferimenti e la corrispondenza dei dati utilizzati ai fini della fatturazione.
Con decreto del 23 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte. Le parti depositavano nei termini le rispettive note, nonché le comparse conclusionali e le memorie di replica: l'opponente ribadiva integralmente le proprie contestazioni, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo;
l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del monitorio, con condanna alle spese.
All'esito dell'udienza telematica del 12 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 6 giugno 2025, comunicato il 9 giugno 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società opposta, la quale lamenta l'assoluta incertezza sia del petitum sia della causa petendi, in asserita violazione dell'art. 164 c.p.c.
Difatti, secondo la prospettazione difensiva, l'atto introduttivo non consentirebbe di individuare con sufficiente certezza l'oggetto della domanda né i fatti posti a fondamento della pretesa, compromettendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e il corretto instaurarsi del contraddittorio. Ebbene, l'invocata nullità dell'atto di citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre allorquando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti (Cass. 12-1-96, n. 188), per il tramite di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 28-8-09, n. 18783), non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 15-5-13, n. 11751), ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7-3-06, n. 4828) e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (Cass. 16-5-02, n. 7137), e finanche al comportamento della controparte (Cass. 21-11-
08, n. 27670), poiché il relativo apprezzamento costituisce una valutazione di fatto riservata al
Giudice di merito.
pagina 4 di 10 Risulta altresì applicabile il principio richiamato dalle Sezioni Unite secondo cui la nullità della citazione non può essere affermata se dall'atto è comunque desumibile una domanda sufficientemente delineata nei suoi elementi essenziali, dovendosi valutare l'atto nella sua unitarietà e anche alla luce dei documenti allegati e del comportamento processuale delle parti
(cfr. Cass. S.U. 22-5-12, n. 8077).
Ad abundantiam, può richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., è configurabile solo quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, qualora sia possibile ricavare dall'atto almeno una domanda sufficientemente delineata nei suoi elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinatezza di ulteriori domande non ridonda sulla validità dell'atto introduttivo nel suo complesso (Cass. S.U. 22-5-12, n. 8077). Ne discende che la nullità deve essere esclusa allorché l'oggetto della pretesa risulti desumibile dall'insieme delle indicazioni fornite, anche per rimando ai documenti allegati, purché la parte convenuta sia stata posta nella condizione di approntare senza incertezze le proprie difese (Cass. 29-1-2015, n. 1681).
Nel caso di specie, l'atto di citazione – letto nella sua unitarietà e completato dalle successive produzioni – consente di individuare con sufficiente determinazione tanto l'oggetto della domanda, costituito dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 619/2018, quanto la causa petendi, identificata nelle dedotte difformità quantitative tra i conferimenti di rifiuto CER
150106 attribuibili al e quelli effettivamente conferiti, Parte_1
nonché nella prospettata duplicazione di addebiti riferiti a Comuni che avrebbero gestito autonomamente il servizio di smaltimento nel medesimo periodo.
Il contraddittorio si è difatti svolto pienamente: entrambe le parti processuali hanno potuto articolare compiute difese, replicare nel merito e produrre la documentazione ritenuta utile.
L'eccezione di nullità deve dunque essere disattesa.
Passando al merito, è opportuno esaminare previamente il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Sebbene l'opposto rivesta formalmente il ruolo di convenuto, egli permane attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, inclusi gli elementi necessari all'individuazione e quantificazione della pretesa creditoria. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione grava sul creditore opposto l'onere di pagina 5 di 10 provare i fatti costitutivi del credito, mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti (cfr. Cass. SS.UU. 05/12/2023 n. 33954; Cass. civ. Sez. III
19/07/2023 n. 731).
Tale principio, coerente con la struttura del giudizio di opposizione, implica che la fattura commerciale, pur idonea a sorreggere la fase monitoria, non assume valore probatorio privilegiato nel successivo giudizio di cognizione, ove essa si atteggia a semplice dichiarazione unilaterale e richiede il sostegno di ulteriori mezzi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del credito.
Al contempo, va precisato che la normativa ambientale e la giurisprudenza hanno riconosciuto al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) una particolare rilevanza quale strumento di tracciabilità e di prova quantitativa dei conferimenti (art. 193 D.lgs. 152/2006), tanto che la
Corte di Cassazione ha più volte ritenuto il FIR idoneo a dimostrare il quantitativo dei rifiuti conferiti e, in presenza di dati coerenti e non specificamente contestati, meritevole di valutazione preminente rispetto alla sola fatturazione unilaterale (cfr. Cass. civ. 23/07/2021 n.
21215). Ne consegue che, nel bilanciamento probatorio, il Giudice deve attribuire rilievo primario ai formulari e ai prospetti di movimentazione quando essi risultino dotati di continuità logica e di coerenza interna.
Pertanto, non può ritenersi sufficiente la mera mancata contestazione generica dell'opponente, occorrendo invece che il fatto controverso sia ammesso espressamente o risulti pacifico per incompatibilità logica tra la difesa articolata e il disconoscimento del fatto stesso. Il Giudice non può valorizzare, ai fini del giudizio di non contestazione, allegazioni di carattere meramente congetturale o riferite a circostanze estranee al thema decidendum, né introdurre nel processo, attraverso una riqualificazione forzata, fatti costitutivi nuovi che alterino la vicenda sostanziale rappresentata dalle parti. La possibilità di modificare o precisare la domanda rimane circoscritta alla condizione che essa conservi un nucleo storico invariato e non comporti l'introduzione di temi nuovi tali da disorientare il contraddittorio o pregiudicare la tempestività delle difese.
Tanto chiarito, occorre ricostruire nel dettaglio il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria.
pagina 6 di 10 La società opposta ha prodotto un articolato complesso documentale costituito da prospetti mensili riferiti al periodo aprile 2016 – giugno 2017, dai quali emergono, per ciascun mese,
l'indicazione del numero di formulario (FIR), della data di conferimento, del comune di provenienza, del codice CER, del peso netto e del trasportatore, nonché subtotali per singolo
Comune e totale mensile.
Tali prospetti presentano una struttura omogenea e permettono di seguire, con continuità logica e contabile, la movimentazione del rifiuto CER 150106 presso l'impianto della , CP_1 mese per mese e comune per comune, evidenziando anche i conferimenti riferibili a comuni non facenti capo al , quali, tra gli altri, NA FA e RV Parte_1
RO.
A tali prospetti si affianca l'elenco movimenti relativo al semestre luglio – dicembre 2016, redatto dalla società a seguito della distruzione per incendio dei formulari in originale, nel quale sono riportate, con cadenza giornaliera, tutte le operazioni di ingresso del rifiuto, con l'indicazione del numero identificativo attribuito al formulario sostitutivo, del produttore, del trasportatore, del codice CER e del peso netto. Le registrazioni che compongono tale elenco risultano coerenti con i totali mensili esposti nei prospetti allegati e consentono una ricostruzione integrale del flusso dei conferimenti.
Sui documenti sostitutivi prodotti a causa di eventi distruttivi, la giurisprudenza riconosce la possibilità di utilizzare elenchi, duplicati o estratti contabili quale prova sostitutiva dell'originale, purché la perdita sia dovuta a fatto non imputabile e la ricostruzione appaia coerente e verificabile. In particolare, la Corte ha ammesso la valenza probatoria delle copie e delle ricostruzioni contabili quando siano supportate da elementi di riscontro esterni e non risultino immediatamente contraddette (cfr. Cass. civ. n. 5182/2011; Cass. pen. 04/05/2007 n.
16953). Nel caso in esame, l'elenco movimenti e i FIR prodotti per il periodo successivo presentano elementi di riscontro (prospetti mensili, registri di pesatura, testimonianze) che ne conferiscono attendibilità.
Infine, per il semestre successivo (gennaio – giugno 2017), sono stati prodotti i formulari in copia, i quali, pur con occasionali difformità grafiche dovute al loro formato digitale, riportano gli stessi elementi informativi già presenti nei prospetti: numero di identificazione, comune pagina 7 di 10 produttore, pesatura e data. L'esame incrociato dei FIR e dei prospetti conduce a una sostanziale sovrapponibilità dei dati.
L'opponente, dal canto suo, ha dedotto la sussistenza di differenze numeriche tra i dati riepilogati nei prospetti della e i dati in proprio possesso, rilevando una serie di CP_1 scostamenti nei totali mensili che, nella prospettazione difensiva, deriverebbero anzitutto da errate imputazioni di quantitativi riferibili ai comuni di NA FA e RV
RO. A sostegno di tali rilievi, il ha depositato tre determinazioni dirigenziali Parte_1 relative ai suddetti enti locali, dalle quali emerge che gli stessi hanno proceduto, in taluni periodi, all'affidamento diretto alla del servizio di smaltimento del medesimo rifiuto CP_1
CER 150106, provvedendo altresì alla liquidazione delle relative fatture.
Tali atti sono per certo rilevanti sul piano probatorio, in quanto attestano, in via formale, la sussistenza di rapporti contrattuali diretti tra i singoli comuni e la in periodi almeno CP_1 in parte sovrapponibili a quelli oggetto dell'ingiunzione monitoria. Tuttavia, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, la mera produzione di atti amministrativi attestanti pagamenti o liquidazioni da parte di terzi (enti locali) non è idonea, di per sé sola, ad estinguere automaticamente un credito vantato verso un diverso soggetto, in assenza della prova della puntuale coincidenza tra le prestazioni remunerate dal terzo e le fatture contestate;
la parte che eccepisce la duplicazione ha l'onere di indicare e provare la corrispondenza tra le singole prestazioni (formulari, date, pesature) e i pagamenti effettuati dal terzo (cfr. Cass. SS.UU.
05/12/2023 n. 33954; Cass. SS.UU. 26/05/2015 n. 10798).
In altri termini, per far valere l'effetto estintivo o compensativo di pagamenti effettuati da soggetti terzi, occorre un riscontro puntuale che consenta di ricondurre le stesse prestazioni a doppia fatturazione.
Nel caso concreto, tale dimostrazione non è stata fornita. Le determinazioni comunali riportano l'elenco delle fatture liquidate ai fornitori e il riferimento ai contratti o alle aggiudicazioni, senza tuttavia correlare dette prestazioni ai formulari o ai singoli conferimenti riportati nei prospetti della . Le discrasie richiamate dall'opponente si traducono, pertanto, non CP_1 già nella prova di una duplicazione di fatturazione, bensì nella rilevazione di uno scostamento tra i totali ricavati dai dati del e quelli risultanti dalle registrazioni dell'impianto, Parte_1
pagina 8 di 10 scostamento che la società opposta ha puntualmente motivato in relazione a specifici Comuni e a particolari categorie di conferimenti non imputabili al medesimo. Parte_1
I prospetti mensili della considerati nel loro insieme e corroborati dalle CP_1
testimonianze assunte, forniscono una ricostruzione dettagliata e credibile dei conferimenti effettivamente imputabili al nel periodo aprile 2016 – giugno 2017. Si osserva altresì Parte_1
che la testimonianza degli addetti alla pesa e alla contabilità, da un lato, e la corrispondenza tra i prospetti e i FIR prodotti, dall'altro, rafforzano la continuità contabile e la attendibilità dei dati allegati dall'opposta, rendendo difficilmente sussistente, in assenza di prova contraria puntuale, la censura di duplicazione delle voci fatturate. La continuità dei dati, la coerenza interna delle registrazioni e la corrispondenza con i formulari prodotti per il 2017 depongono nel senso della loro attendibilità complessiva. Le contestazioni formulate dal , pur non prive di Parte_1 qualche fondamento logico, non si accompagnano ad una prova idonea a superare la ricostruzione proposta dall'opposta, né consentono di individuare poste precise da detrarre dall'importo ingiunto.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, non avendo l'opponente dimostrato, con adeguato grado di certezza, la fondatezza delle eccezioni sollevate né la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei a elidere il credito azionato. La declaratoria di rigetto trova ulteriore conforto nel fatto che l'opponente non ha fornito la prova richiesta dalla giurisprudenza in caso di eccezione di duplicazione: ossia l'indicazione puntuale dei formulari, delle date e dei pesi oggetto di pagamento da parte dei comuni, che avrebbe consentito di verificare la coincidenza delle prestazioni;
mancando tale prova, il decreto ingiuntivo si conferma legittimamente fondato su documentazione di tracciabilità e su produzione testimoniale coerente (cfr. Cass. civ. 23/07/2021 n. 21215; Cass. SS.UU. 05/12/2023 n. 33954).
Per questi motivi
il gravame oppositivo deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta pagina 9 di 10 nella misura di euro 9000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
Salerno, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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