Articolo 22 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 21Articolo 23
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10 agosto 1966
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21 maggio 1978
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1 gennaio 2001
Art. 22.
Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituito:
1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 ;
2) dall'assegnazione disposta dall' articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380 ;
3) dalla somministrazione prevista dall' articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108 ;
4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98 , e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70.
5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato.
((5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144))
Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attivita' istituzionale, possono essere alienati o permutati purche' sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permute poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo e' consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attivita' istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.
Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265 , che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato e le quote gia' versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.
Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell' articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, numero 2744 , e dell' articolo 2 del decreto legislativo dei
Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575 , sono, salvo le quote gia' versate, soppressi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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