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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/08/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 415/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Nava e dall'Avv. Pier Giuseppe Fissore appellante contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Lorenza Rosso appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte D'Appello;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Previa rimessione della causa in istruttoria, in particolare con riferimento alla richiesta di CTU tecnico valutativa idonea a stabilire l'utilizzabilità o meno del nuovo posto barca arbitrariamente assegnato all'Ing. e la sua protezione rispetto Parte_1 all'esposizione ai venti ed alle maree, tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo di avere un ormeggio sicuro e protetto per tutti i 12 mesi dell'anno, ovvero idonea a determinare la differenza di valore attuale di mercato tra il posto barca originariamente acquisito in godimento ed oggi soppresso insieme alla relativa banchina e quello arbitrariamente assegnato dalla all'Ing. Controparte_1 Parte_1
Richiamate tutte le istanze istruttorie, le deduzioni ed eccezioni presentate nel corso del giudizio di primo grado;
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado deciso dal
Tribunale di Imperia Dott. Fabio Favalli;
Ferme e richiamate tutte le istanze e difese in atti;
Previo ogni più opportuno mezzo istruttorio;
Riformare integralmente la sentenza n.160/2023 resa dal Tribunale di Imperia nel procedimento avente RG. 937/2020 pubblicata in data 3/3/2023 per tutti i motivi esposti in atti, e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il diritto dell'Ing. Parte_1
a richiedere alla anche a titolo risarcitorio e/o di
[...] Controparte_1
riduzione del prezzo, il pagamento della perdita di valore attuale (dove per attuale si intende prima della sua eliminazione da parte della del Controparte_1
posto barca originario H n. 17 ovvero in subordine, anche a titolo risarcitorio e/o di riduzione del prezzo, la differenza tra il valore attuale (dove per attuale si intende prima della sua eliminazione da parte della del posto barca Controparte_1
originario (H 17) e quello assegnato ed imposto arbitrariamente (A9) oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi e quindi per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in - 18017 - San Lorenzo al Mare (IM), via
Aurelia, 3, a corrispondere all'Ing. l'importo di €. 169.092,00 (Euro Parte_1 centosessantanovemilanovantadue/00) ovvero in subordine l'importo di € 101.455,20
(Euro centounmilaquattrocentocinquantacinque/20) ovvero il veriore importo ritenuto di pag. 2/11 giustizia all'esito della esperenda istruttoria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre a tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi.
In ogni caso Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA ed IVA, nonché, rimborso forfettario ex art. 15 della Tariffa professionale forense.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Imperia e pubblicata in data 3 marzo 2023 al nr 160/23; in via subordinata di merito, rigettare le domande risarcitorie dedotte dal signor siccome infondate per tutti i motivi dedotti in narrativa in ogni caso, Parte_1 con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.160/2023 pubblicata il 3 marzo 2023 il Tribunale di Imperia, rigettava le domande svolte dall'odierno appellante e pronunciava condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale riteneva infondate le ragioni risarcitorie dell'odierno appellante in ordine alla lamentata lesione di diritto di godimento (sino al
31 gennaio 2053), oggetto di contratto tra le parti stipulato nel dicembre 2008, concernente l'ormeggio di imbarcazione in banchina (individuato in contratto al pontile
H posto 17 nella planimetria allegata al contratto, per il corrispettivo anticipato di €
58.800,00 oltre IVA) e servizi portuali (per il corrispettivo annuo di € 2.473,88 rivalutato ed adeguato annualmente), ove era soggetto in Controparte_1
possesso di concessione demaniale 29 maggio 2004 n.806 rilasciata dal Comune di San
Lorenzo al Mare. Le richieste risarcitorie – ovvero di riduzione del corrispettivo – erano dedotte quali conseguenza dell'assegnazione di nuovo posto barca (A9), in luogo di quello indicato in contratto (H17), all'esito di lavori di modifica della marina, che avevano comportato la demolizione del pontile H. L'appellante ha agito deducendo che pag. 3/11 le differenti caratteristiche del nuovo posto barca assegnato ne diminuivano in modo rilevante il valore commerciale, comportando una diversa fruibilità dello stesso.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'interpretazione ed applicazione dell'art.8 del contratto intercorso tra le parti. Ha dedotto l'appellante che la modifica strutturale della Marina di non costituiva riorganizzazione CP_1 dei LI riconducibile alla previsione contrattuale, stante l'eliminazione di intere banchine e di posti barca (da 365 a 267), nonché di servizi quali il rifornimento di carburante, e trasformando il bacino rendendolo idoneo ad accogliere imbarcazioni con lunghezza massima di mt 40 in luogo dei precedenti mt 16. Ha lamentato che le scelte commerciali dell'appellata avevano provocato una grave lesione degli investimenti di alcuni titolari di posti barca, tra cui l'appellante.
ii. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver escluso, in concreto, l'esistenza di un danno in capo all'odierno appellante, in quanto non titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma di un diritto di godimento ritenuto in sentenza non suscettibile di valutazione economica. Ha dedotto l'appellante che il diritto era stato acquistato a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo pattuito in € 58.800,00, e che, al momento dell'avvenuta soppressione, il valore di mercato era divenuto pari ad € 138.600,00 oltre IVA;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella qualificazione giuridica del diritto dedotto in contratto quale assimilabile ad un contratto di locazione. Ha dedotto l'appellante che il diritto di ormeggio è oggetto di contratto atipico, non sovrapponibile al contratto di locazione. Ha dedotto l'appellante che differisce, tra l'altro, per l'inesistenza di limiti di durata, liberamente pattuibili tra le parti, e per l'assoggettamento dei titolari del diritto al pagamento di IMU;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto indeterminata la domanda svolta dall'odierno appellante, il quale ha dedotto che la richiesta svolta in giudizio concerne, alternativamente, il risarcimento del danno, ovvero la pag. 4/11 riduzione del prezzo, da quantificarsi nella differenza tra il valore del posto barca acquistato e il valore di quello nuovo successivamente assegnato;
v. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver omesso di interpretare il contenuto sostanziale della domanda attorea, rigettando la stessa per ritenuta indeterminatezza della causa petendi. Ha richiamato sul punto l'appellante il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.22665/2004.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che i richiami dell'appellante ad altre causa relative alla Marina di CP_1 concernono ormeggi siti sul nuovo pontile H e non sulla banchina A, ove l'appellante ha visto assegnato il nuovo posto A9. Ha eccepito l'appellato che, nel primo grado di giudizio, non era stata validamente svolta domanda di riduzione del prezzo, e che, in ogni caso, le deduzioni dell'appellante non sono svolte in relazione ad una riduzione del prezzo, ma in relazione ad una perdita di guadagno discendente dal dedotto intervenuto incremento di valore del diritto di ormeggio nell'originario posto assegnato. Ha contestato che le opere eseguite presso la marina non costituissero riorganizzazione riconducibile alla previsione dell'art.8 del contratto, con conseguente legittimità dell'avvenuta riassegnazione di altro posto barca. Ha eccepito che l'appellante non ha offerto in causa alcuna prova in ordine alla perdita di chance con riguardo alla sub concessione dell'ormeggio A9, lamentando solamente la lesione di un'astratta potenzialità. Ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello diretto a contestare la riconducibiltà, ritenuta in sentenza, del diritto de quo al contratto di locazione. Ha osservato che la valutazione di un indennizzo non può giungere a consentire l'arricchimento dell'avente diritto. Ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello relativo alla mancata interpretazione della domanda attorea da parte del Tribunale. Ha aggiunto infine l'appellato di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, osservando che il nuovo ormeggio A9 è collocato su banchina esistente sin dal 2008.
pag. 5/11 ordinanza 16 maggio 2025 del consigliere istruttore, pronunciata all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
5 – Ritiene questa Corte che l'appello possa trovare parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. I motivi d'appello possono essere tutti trattati congiuntamente in quanto relativi all'interpretazione del contratto ed agli elementi – in fatto e in diritto – posti a sostegno della domanda risarcitoria svolta dall'appellante.
5.1 – In ordine all'interpretazione del contratto de quo, ritiene la Corte che non vi siano elementi per discostarsi da quanto già affermato con le sentenze n.1223/2024 e n.1497/2024 (aventi ad oggetto analoghi contratti stipulati con altri utilizzatori), che si intendono qui richiamate ai sensi dell'art.118 co.1 disp.att. cpc. In particolare è stato ivi considerato che “… il contratto di ormeggio, che non trova specifica regolamentazione nel codice civile e nel codice della navigazione, presenta una sostanziale affinità con la locazione e in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8224 del 03/04/2007, Rv. 596983 – 01, in motivazione). Nel caso in esame nel contratto di ormeggio … stipulato tra parte appellante e Marina di San Lorenzo… l'art. 8 al comma due prevedeva che: “Nel caso in cui la Società dovesse procedere ad una riorganizzazione dei LI il posto barca indicato all'art.1 potrà essere variato con altro avente le medesime caratteristiche dimensionali”. La Corte ritiene che si debba verificare se e in qual modo tale clausola contemperi le esigenze commerciali della società concedente con l'esigenza di tutela delle legittime aspettative ravvisabili in capo all'utente assegnatario che, peraltro, ha versato in anticipo il corrispettivo per assicurarsi il godimento del posto barca indicato per un numero cospicuo di anni. Un siffatto risultato di tutela di queste legittime aspettative è sotteso al criterio della buona fede nell'interpretazione del contratto e, tuttavia, non può essere conseguito se ci si attiene esclusivamente al criterio letterale, come ha fatto il Giudice di primo grado, in quanto viene assicurata, senz'altro e in ogni
pag. 6/11 caso, la prevalenza dell'interesse di cui è portatrice la concedente” (così pagg. 11 ss., sentenza Corte d'Appello Genova n. 1223/2024, richiamata anche nella sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
Con le richiamate sentenze di questa Corte è stato considerato che “l'operazione interpretativa seguita dal Tribunale di Imperia, fondata solo sul criterio letterale, si pone in contrasto con il principio secondo cui “In tema di interpretazione del contratto,
l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”
(Cass. 6675/2018)”. E' stato inoltre considerato che “in applicazione del canone di buona fede, il contratto deve essere sempre interpretato “avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.)” (Sentenza n. 6675 cit. in motivazione)” motivo per cui
“l'interpretazione letterale compiuta dal primo giudice non rende possibile la tutela delle legittime aspettative dell'utente, alle quali non viene riconosciuta considerazione alcuna facendo prevalere senz'altro e in ogni caso le esigenze della concedente che, pur avendo ricevuto un pagamento anticipato del corrispettivo per l'utilizzo pluriennale di un ben individuato posto barca, potrebbe assegnarne uno sostitutivo di valore inferiore
a quello individuato nel contratto, ricevendone un vantaggio patrimoniale del tutto ingiustificato e contrario a buona fede, come intesa dalla citata Giurisprudenza… Ciò posto, secondo tale criterio di tutela delle legittime aspettative delle parti circa la realizzazione dei propri interessi alla luce della complessiva disciplina contrattuale, e, in particolare - nella specie - dell'utente, si deve ritenere che, laddove le parti avessero inteso escludere qualunque forma di indennità o risarcimento per l'attribuzione di posti barca di caratteristiche difformi e deteriori rispetto a quello prescelto avrebbero dovuto indicarlo esplicitamente, come è in effetti avvenuto per contratti analoghi stipulati in
pag. 7/11 luoghi vicini … L'aver omesso siffatta specificazione impone l'utilizzo dei comuni criteri interpretativi e in particolare del canone di buona fede” (così pagg. 11 ss., sentenza Corte d'Appello Genova n. 1223/2024, richiamata anche nella sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
È stato quindi ritenuto che, nell'interpretazione del contratto, debba farsi ricorso al canone di buona fede, senza limitarsi al significato letterale delle parole utilizzate dai contraenti. In particolare, con le richiamate sentenze, è stato considerato il canone di buona fede “quale tutela delle legittime aspettative delle parti alla luce della complessiva regolazione contrattuale dei rispettivi interessi – che l'utente potesse lecitamente attendersi che il posto barca assegnatogli in sostituzione di quello originario dovesse, in ogni caso, avere caratteristiche - non solo dimensionali, ma anche qualitative - equivalenti a quelle del posto barca originario, in relazione alle specifiche caratteristiche del quale - non solo dimensionali, ma anche qualitative - era stato pattuito un ben determinato corrispettivo a carico dell'utente, che fra l'altro lo aveva pagato anticipatamente. In altre parole, il corrispettivo – già pagato dall'utente anticipatamente – era commisurato alle caratteristiche sia dimensionali che qualitative del posto barca originario e, pertanto, l'utente poteva lecitamente attendersi che il posto sostitutivo dovesse possedere caratteristiche equivalenti, commisurate al corrispettivo stabilito contrattualmente per quello ordinario, in quanto diversamente opinando, verrebbe a essere violato l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Proprio nella tutela di tale legittima aspettativa della parte, nella specie l'utente, si concretizza
l'applicazione del canone della buona fede con riferimento alla clausola in questione, dovendosi ritenere che, in applicazione di detto canone, la concedente fosse tenuta ad attribuire un posto barca equivalente, non solo sotto l'aspetto dimensionale, ma anche qualitativo, a quello originario, in modo tale da non violare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, da commisurare con la controprestazione prevista a carico dell'utente, vale a dire il pagamento (anticipato) del corrispettivo” (così pagg. 11 ss., sentenza
Corte d'Appello Genova n. 1223/2024, richiamata anche nella sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
Questa Corte ha quindi ritenuto che in caso di sostituzione del posto barca con altro con caratteristiche deteriori, la concedente è inadempiente all'obbligazione
pag. 8/11 assunta, cioè di mettere a disposizione uno specifico posto barca, dotato di determinate caratteristiche al quale era stato commisurato il corrispettivo versato. Il posto barca in origine assegnato avrebbe, quindi, potuto essere sostituito con un altro avente caratteristiche dimensionali e qualitative equivalenti, in virtù della clausola sopra riportata interpretata secondo il canone di buona fede, tali da potersi commisurare al corrispettivo versato in anticipo” (così nella motivazione della sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
5.3 – La CTU svolta in questo grado di giudizio ha accertato – con metodo e criteri condivisi dalla Corte in quanto immuni da vizi o omissioni – che il nuovo posto barca assegnato all'appellante, all'esito della riorganizzazione dei LI (con riduzione dei posti barca da 365 a 267 e installazione di circa 200 metri di banchina assorbente con riduzione del moto ondoso e dell'agitazione residua) ha le medesime dimensioni di quello originario, ed è utilizzabile in modo sicuro e protetto per tutto l'arco dell'anno da una diga adeguata, con posizione di ormeggio migliorativa rispetto all'incidenza del Contr vento prevalente da , idonea a determinare una riduzione del rollio. Il nuovo posto barca risulta peraltro molto più distante del precedente dai servizi della marina, con un percorso, per raggiungere quest'ultima, in prossimità del limitrofo cantiere navale, con conseguenze anche di impatto acustico e ambientale. La nuova collocazione, in vicinanza della diga, espone inoltre l'imbarcazione ad eventuale tracimazione dell'onda, con disagi sia in banchina che ha bordo dell'imbarcazione ormeggiata. Tali caratteristiche ne determinano un deprezzamento rispetto al precedente posto barca assegnato. Tale deprezzamento è stato valutato dal CTU nella misura del 15-20% del suo valore e, quindi – considerando quanto indicato dai CTP delle parti in ordine al valore del posto barca all'atto della sostituzione – in un importo indicato dal CTU tra €
22.500,00 ed € 30.000,00. Non rilevanti sul valore del posto barca, come considerato dal CTU e condiviso dalla Corte, sono l'esposizione, di entità trascurabile, alla risacca proveniente dall'imboccatura del porto, e la posizione migliorativa rispetto all'incidenza del vento prevalente.
pag. 9/11 5.4 – Stante quanto sopra ritenuto possono trovare parziale accoglimento tutti i motivi d'appello svolti dall'appellante nei limiti di seguito indicati, con riforma della sentenza appellata. Ritiene questa Corte che risulti accertato in giudizio un inadempimento di nella riassegnazione del posto barca de quo, per le Controparte_1
caratteristiche deteriori del nuovo posto barca, che ne determinano anche un minor valore, con pari danno del titolare del relativo diritto. Il danno subito dall'appellante al momento della sostituzione del posto barca è quantificabile – con valutazione equitativa
– in € 26.000,00 sulla base di quanto risultante dalla CTU. Nessun ulteriore danno risulta provato in causa dall'appellante. Il riconoscimento del diritto al risarcimento assorbe la richiesta, svolta in via alternativa, di riduzione del prezzo. Deve richiamarsi, ai sensi dell'art.118 co.1 disp.att. cpc, quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n.1223/2024 in ordine alle conseguenze di tale obbligo risarcitorio, con insorgenza di un debito di valore e riconoscimento della rivalutazione monetaria dal 10/04/2017 (data della comunicazione di , sull'importo capitale sopra indicato, Controparte_1
oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla data della sentenza, ed i soli interessi legali dalla sentenza sulla somma così rivalutata.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata – ritenendosi di dover porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese di CTU come liquidate in corso di causa – e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore del ritenuto in sentenza (€ 26.000,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase istruttoria e di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00, e così complessivamente € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 26.000,00 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 10/04/2017 alla data della presente sentenza, e interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti, in misura della metà ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Previo svolgimento di CTU, la decisione della causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini di cui all'art.352 co.1 cpc, è stata riservata al collegio con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 415/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Nava e dall'Avv. Pier Giuseppe Fissore appellante contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Lorenza Rosso appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte D'Appello;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Previa rimessione della causa in istruttoria, in particolare con riferimento alla richiesta di CTU tecnico valutativa idonea a stabilire l'utilizzabilità o meno del nuovo posto barca arbitrariamente assegnato all'Ing. e la sua protezione rispetto Parte_1 all'esposizione ai venti ed alle maree, tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo di avere un ormeggio sicuro e protetto per tutti i 12 mesi dell'anno, ovvero idonea a determinare la differenza di valore attuale di mercato tra il posto barca originariamente acquisito in godimento ed oggi soppresso insieme alla relativa banchina e quello arbitrariamente assegnato dalla all'Ing. Controparte_1 Parte_1
Richiamate tutte le istanze istruttorie, le deduzioni ed eccezioni presentate nel corso del giudizio di primo grado;
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado deciso dal
Tribunale di Imperia Dott. Fabio Favalli;
Ferme e richiamate tutte le istanze e difese in atti;
Previo ogni più opportuno mezzo istruttorio;
Riformare integralmente la sentenza n.160/2023 resa dal Tribunale di Imperia nel procedimento avente RG. 937/2020 pubblicata in data 3/3/2023 per tutti i motivi esposti in atti, e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il diritto dell'Ing. Parte_1
a richiedere alla anche a titolo risarcitorio e/o di
[...] Controparte_1
riduzione del prezzo, il pagamento della perdita di valore attuale (dove per attuale si intende prima della sua eliminazione da parte della del Controparte_1
posto barca originario H n. 17 ovvero in subordine, anche a titolo risarcitorio e/o di riduzione del prezzo, la differenza tra il valore attuale (dove per attuale si intende prima della sua eliminazione da parte della del posto barca Controparte_1
originario (H 17) e quello assegnato ed imposto arbitrariamente (A9) oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi e quindi per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in - 18017 - San Lorenzo al Mare (IM), via
Aurelia, 3, a corrispondere all'Ing. l'importo di €. 169.092,00 (Euro Parte_1 centosessantanovemilanovantadue/00) ovvero in subordine l'importo di € 101.455,20
(Euro centounmilaquattrocentocinquantacinque/20) ovvero il veriore importo ritenuto di pag. 2/11 giustizia all'esito della esperenda istruttoria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre a tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi.
In ogni caso Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA ed IVA, nonché, rimborso forfettario ex art. 15 della Tariffa professionale forense.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Imperia e pubblicata in data 3 marzo 2023 al nr 160/23; in via subordinata di merito, rigettare le domande risarcitorie dedotte dal signor siccome infondate per tutti i motivi dedotti in narrativa in ogni caso, Parte_1 con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.160/2023 pubblicata il 3 marzo 2023 il Tribunale di Imperia, rigettava le domande svolte dall'odierno appellante e pronunciava condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale riteneva infondate le ragioni risarcitorie dell'odierno appellante in ordine alla lamentata lesione di diritto di godimento (sino al
31 gennaio 2053), oggetto di contratto tra le parti stipulato nel dicembre 2008, concernente l'ormeggio di imbarcazione in banchina (individuato in contratto al pontile
H posto 17 nella planimetria allegata al contratto, per il corrispettivo anticipato di €
58.800,00 oltre IVA) e servizi portuali (per il corrispettivo annuo di € 2.473,88 rivalutato ed adeguato annualmente), ove era soggetto in Controparte_1
possesso di concessione demaniale 29 maggio 2004 n.806 rilasciata dal Comune di San
Lorenzo al Mare. Le richieste risarcitorie – ovvero di riduzione del corrispettivo – erano dedotte quali conseguenza dell'assegnazione di nuovo posto barca (A9), in luogo di quello indicato in contratto (H17), all'esito di lavori di modifica della marina, che avevano comportato la demolizione del pontile H. L'appellante ha agito deducendo che pag. 3/11 le differenti caratteristiche del nuovo posto barca assegnato ne diminuivano in modo rilevante il valore commerciale, comportando una diversa fruibilità dello stesso.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'interpretazione ed applicazione dell'art.8 del contratto intercorso tra le parti. Ha dedotto l'appellante che la modifica strutturale della Marina di non costituiva riorganizzazione CP_1 dei LI riconducibile alla previsione contrattuale, stante l'eliminazione di intere banchine e di posti barca (da 365 a 267), nonché di servizi quali il rifornimento di carburante, e trasformando il bacino rendendolo idoneo ad accogliere imbarcazioni con lunghezza massima di mt 40 in luogo dei precedenti mt 16. Ha lamentato che le scelte commerciali dell'appellata avevano provocato una grave lesione degli investimenti di alcuni titolari di posti barca, tra cui l'appellante.
ii. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver escluso, in concreto, l'esistenza di un danno in capo all'odierno appellante, in quanto non titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma di un diritto di godimento ritenuto in sentenza non suscettibile di valutazione economica. Ha dedotto l'appellante che il diritto era stato acquistato a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo pattuito in € 58.800,00, e che, al momento dell'avvenuta soppressione, il valore di mercato era divenuto pari ad € 138.600,00 oltre IVA;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella qualificazione giuridica del diritto dedotto in contratto quale assimilabile ad un contratto di locazione. Ha dedotto l'appellante che il diritto di ormeggio è oggetto di contratto atipico, non sovrapponibile al contratto di locazione. Ha dedotto l'appellante che differisce, tra l'altro, per l'inesistenza di limiti di durata, liberamente pattuibili tra le parti, e per l'assoggettamento dei titolari del diritto al pagamento di IMU;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto indeterminata la domanda svolta dall'odierno appellante, il quale ha dedotto che la richiesta svolta in giudizio concerne, alternativamente, il risarcimento del danno, ovvero la pag. 4/11 riduzione del prezzo, da quantificarsi nella differenza tra il valore del posto barca acquistato e il valore di quello nuovo successivamente assegnato;
v. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver omesso di interpretare il contenuto sostanziale della domanda attorea, rigettando la stessa per ritenuta indeterminatezza della causa petendi. Ha richiamato sul punto l'appellante il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.22665/2004.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che i richiami dell'appellante ad altre causa relative alla Marina di CP_1 concernono ormeggi siti sul nuovo pontile H e non sulla banchina A, ove l'appellante ha visto assegnato il nuovo posto A9. Ha eccepito l'appellato che, nel primo grado di giudizio, non era stata validamente svolta domanda di riduzione del prezzo, e che, in ogni caso, le deduzioni dell'appellante non sono svolte in relazione ad una riduzione del prezzo, ma in relazione ad una perdita di guadagno discendente dal dedotto intervenuto incremento di valore del diritto di ormeggio nell'originario posto assegnato. Ha contestato che le opere eseguite presso la marina non costituissero riorganizzazione riconducibile alla previsione dell'art.8 del contratto, con conseguente legittimità dell'avvenuta riassegnazione di altro posto barca. Ha eccepito che l'appellante non ha offerto in causa alcuna prova in ordine alla perdita di chance con riguardo alla sub concessione dell'ormeggio A9, lamentando solamente la lesione di un'astratta potenzialità. Ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello diretto a contestare la riconducibiltà, ritenuta in sentenza, del diritto de quo al contratto di locazione. Ha osservato che la valutazione di un indennizzo non può giungere a consentire l'arricchimento dell'avente diritto. Ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello relativo alla mancata interpretazione della domanda attorea da parte del Tribunale. Ha aggiunto infine l'appellato di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, osservando che il nuovo ormeggio A9 è collocato su banchina esistente sin dal 2008.
pag. 5/11 ordinanza 16 maggio 2025 del consigliere istruttore, pronunciata all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
5 – Ritiene questa Corte che l'appello possa trovare parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. I motivi d'appello possono essere tutti trattati congiuntamente in quanto relativi all'interpretazione del contratto ed agli elementi – in fatto e in diritto – posti a sostegno della domanda risarcitoria svolta dall'appellante.
5.1 – In ordine all'interpretazione del contratto de quo, ritiene la Corte che non vi siano elementi per discostarsi da quanto già affermato con le sentenze n.1223/2024 e n.1497/2024 (aventi ad oggetto analoghi contratti stipulati con altri utilizzatori), che si intendono qui richiamate ai sensi dell'art.118 co.1 disp.att. cpc. In particolare è stato ivi considerato che “… il contratto di ormeggio, che non trova specifica regolamentazione nel codice civile e nel codice della navigazione, presenta una sostanziale affinità con la locazione e in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8224 del 03/04/2007, Rv. 596983 – 01, in motivazione). Nel caso in esame nel contratto di ormeggio … stipulato tra parte appellante e Marina di San Lorenzo… l'art. 8 al comma due prevedeva che: “Nel caso in cui la Società dovesse procedere ad una riorganizzazione dei LI il posto barca indicato all'art.1 potrà essere variato con altro avente le medesime caratteristiche dimensionali”. La Corte ritiene che si debba verificare se e in qual modo tale clausola contemperi le esigenze commerciali della società concedente con l'esigenza di tutela delle legittime aspettative ravvisabili in capo all'utente assegnatario che, peraltro, ha versato in anticipo il corrispettivo per assicurarsi il godimento del posto barca indicato per un numero cospicuo di anni. Un siffatto risultato di tutela di queste legittime aspettative è sotteso al criterio della buona fede nell'interpretazione del contratto e, tuttavia, non può essere conseguito se ci si attiene esclusivamente al criterio letterale, come ha fatto il Giudice di primo grado, in quanto viene assicurata, senz'altro e in ogni
pag. 6/11 caso, la prevalenza dell'interesse di cui è portatrice la concedente” (così pagg. 11 ss., sentenza Corte d'Appello Genova n. 1223/2024, richiamata anche nella sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
Con le richiamate sentenze di questa Corte è stato considerato che “l'operazione interpretativa seguita dal Tribunale di Imperia, fondata solo sul criterio letterale, si pone in contrasto con il principio secondo cui “In tema di interpretazione del contratto,
l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”
(Cass. 6675/2018)”. E' stato inoltre considerato che “in applicazione del canone di buona fede, il contratto deve essere sempre interpretato “avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.)” (Sentenza n. 6675 cit. in motivazione)” motivo per cui
“l'interpretazione letterale compiuta dal primo giudice non rende possibile la tutela delle legittime aspettative dell'utente, alle quali non viene riconosciuta considerazione alcuna facendo prevalere senz'altro e in ogni caso le esigenze della concedente che, pur avendo ricevuto un pagamento anticipato del corrispettivo per l'utilizzo pluriennale di un ben individuato posto barca, potrebbe assegnarne uno sostitutivo di valore inferiore
a quello individuato nel contratto, ricevendone un vantaggio patrimoniale del tutto ingiustificato e contrario a buona fede, come intesa dalla citata Giurisprudenza… Ciò posto, secondo tale criterio di tutela delle legittime aspettative delle parti circa la realizzazione dei propri interessi alla luce della complessiva disciplina contrattuale, e, in particolare - nella specie - dell'utente, si deve ritenere che, laddove le parti avessero inteso escludere qualunque forma di indennità o risarcimento per l'attribuzione di posti barca di caratteristiche difformi e deteriori rispetto a quello prescelto avrebbero dovuto indicarlo esplicitamente, come è in effetti avvenuto per contratti analoghi stipulati in
pag. 7/11 luoghi vicini … L'aver omesso siffatta specificazione impone l'utilizzo dei comuni criteri interpretativi e in particolare del canone di buona fede” (così pagg. 11 ss., sentenza Corte d'Appello Genova n. 1223/2024, richiamata anche nella sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
È stato quindi ritenuto che, nell'interpretazione del contratto, debba farsi ricorso al canone di buona fede, senza limitarsi al significato letterale delle parole utilizzate dai contraenti. In particolare, con le richiamate sentenze, è stato considerato il canone di buona fede “quale tutela delle legittime aspettative delle parti alla luce della complessiva regolazione contrattuale dei rispettivi interessi – che l'utente potesse lecitamente attendersi che il posto barca assegnatogli in sostituzione di quello originario dovesse, in ogni caso, avere caratteristiche - non solo dimensionali, ma anche qualitative - equivalenti a quelle del posto barca originario, in relazione alle specifiche caratteristiche del quale - non solo dimensionali, ma anche qualitative - era stato pattuito un ben determinato corrispettivo a carico dell'utente, che fra l'altro lo aveva pagato anticipatamente. In altre parole, il corrispettivo – già pagato dall'utente anticipatamente – era commisurato alle caratteristiche sia dimensionali che qualitative del posto barca originario e, pertanto, l'utente poteva lecitamente attendersi che il posto sostitutivo dovesse possedere caratteristiche equivalenti, commisurate al corrispettivo stabilito contrattualmente per quello ordinario, in quanto diversamente opinando, verrebbe a essere violato l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Proprio nella tutela di tale legittima aspettativa della parte, nella specie l'utente, si concretizza
l'applicazione del canone della buona fede con riferimento alla clausola in questione, dovendosi ritenere che, in applicazione di detto canone, la concedente fosse tenuta ad attribuire un posto barca equivalente, non solo sotto l'aspetto dimensionale, ma anche qualitativo, a quello originario, in modo tale da non violare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, da commisurare con la controprestazione prevista a carico dell'utente, vale a dire il pagamento (anticipato) del corrispettivo” (così pagg. 11 ss., sentenza
Corte d'Appello Genova n. 1223/2024, richiamata anche nella sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
Questa Corte ha quindi ritenuto che in caso di sostituzione del posto barca con altro con caratteristiche deteriori, la concedente è inadempiente all'obbligazione
pag. 8/11 assunta, cioè di mettere a disposizione uno specifico posto barca, dotato di determinate caratteristiche al quale era stato commisurato il corrispettivo versato. Il posto barca in origine assegnato avrebbe, quindi, potuto essere sostituito con un altro avente caratteristiche dimensionali e qualitative equivalenti, in virtù della clausola sopra riportata interpretata secondo il canone di buona fede, tali da potersi commisurare al corrispettivo versato in anticipo” (così nella motivazione della sentenza n.1497/2024 di questa Corte).
5.3 – La CTU svolta in questo grado di giudizio ha accertato – con metodo e criteri condivisi dalla Corte in quanto immuni da vizi o omissioni – che il nuovo posto barca assegnato all'appellante, all'esito della riorganizzazione dei LI (con riduzione dei posti barca da 365 a 267 e installazione di circa 200 metri di banchina assorbente con riduzione del moto ondoso e dell'agitazione residua) ha le medesime dimensioni di quello originario, ed è utilizzabile in modo sicuro e protetto per tutto l'arco dell'anno da una diga adeguata, con posizione di ormeggio migliorativa rispetto all'incidenza del Contr vento prevalente da , idonea a determinare una riduzione del rollio. Il nuovo posto barca risulta peraltro molto più distante del precedente dai servizi della marina, con un percorso, per raggiungere quest'ultima, in prossimità del limitrofo cantiere navale, con conseguenze anche di impatto acustico e ambientale. La nuova collocazione, in vicinanza della diga, espone inoltre l'imbarcazione ad eventuale tracimazione dell'onda, con disagi sia in banchina che ha bordo dell'imbarcazione ormeggiata. Tali caratteristiche ne determinano un deprezzamento rispetto al precedente posto barca assegnato. Tale deprezzamento è stato valutato dal CTU nella misura del 15-20% del suo valore e, quindi – considerando quanto indicato dai CTP delle parti in ordine al valore del posto barca all'atto della sostituzione – in un importo indicato dal CTU tra €
22.500,00 ed € 30.000,00. Non rilevanti sul valore del posto barca, come considerato dal CTU e condiviso dalla Corte, sono l'esposizione, di entità trascurabile, alla risacca proveniente dall'imboccatura del porto, e la posizione migliorativa rispetto all'incidenza del vento prevalente.
pag. 9/11 5.4 – Stante quanto sopra ritenuto possono trovare parziale accoglimento tutti i motivi d'appello svolti dall'appellante nei limiti di seguito indicati, con riforma della sentenza appellata. Ritiene questa Corte che risulti accertato in giudizio un inadempimento di nella riassegnazione del posto barca de quo, per le Controparte_1
caratteristiche deteriori del nuovo posto barca, che ne determinano anche un minor valore, con pari danno del titolare del relativo diritto. Il danno subito dall'appellante al momento della sostituzione del posto barca è quantificabile – con valutazione equitativa
– in € 26.000,00 sulla base di quanto risultante dalla CTU. Nessun ulteriore danno risulta provato in causa dall'appellante. Il riconoscimento del diritto al risarcimento assorbe la richiesta, svolta in via alternativa, di riduzione del prezzo. Deve richiamarsi, ai sensi dell'art.118 co.1 disp.att. cpc, quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n.1223/2024 in ordine alle conseguenze di tale obbligo risarcitorio, con insorgenza di un debito di valore e riconoscimento della rivalutazione monetaria dal 10/04/2017 (data della comunicazione di , sull'importo capitale sopra indicato, Controparte_1
oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla data della sentenza, ed i soli interessi legali dalla sentenza sulla somma così rivalutata.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata – ritenendosi di dover porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna, le spese di CTU come liquidate in corso di causa – e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore del ritenuto in sentenza (€ 26.000,00), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad €
26.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase istruttoria e di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00, e così complessivamente € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 26.000,00 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 10/04/2017 alla data della presente sentenza, e interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti, in misura della metà ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Previo svolgimento di CTU, la decisione della causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini di cui all'art.352 co.1 cpc, è stata riservata al collegio con