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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4671/2023 V.G. avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/11/2024; promossa da:
, (C.F. ) nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Acireale, Viale Principe
Amedeo n. 21, presso lo studio degli avv.ti Sante Brischetto e Stefania Valenti, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta delega in atti;
ricorrente contro
, (C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente, in Controparte_1 C.F._2
Viale Teracati n. 162, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Augusta 52/D, presso lo studio dell'avv. Danila Gionfriddo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente e nei confronti di pagina 1 di 6 , (C.F. ; P.IVA: Controparte_2 P.IVA_1
, in personale del legale rappresentante p.t. presso la sede di Roma, Via Ciro il Grande n. P.IVA_2
21;
e nei confronti di
, (C.F. Controparte_3 P.IVA_1
P.IVA: ), in personale del legale rappresentante p.t. presso la sede di Siracusa, Corso P.IVA_2
Gelone n. 90, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone, giusta procura alle liti;
con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/2/2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 19/11/2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, la ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la quota della pensione di reversibilità di nei confronti di SO
, quale coniuge superstite dello stesso, e dell' con condanna del detto ente al Controparte_1 CP_2
pagamento della quota in oggetto e degli arretrati a far data dal decesso di oltre SO
interessi di legge e rivalutazione monetaria sui singoli ratei maturati, dalle singole scadenze sino al soddisfo.
In particolare, la ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con in data SO
19/2/1966 e che con sentenza n. 183/1981, emessa dal Tribunale di Catania in data 30/12/1980, era stato pronunciato il loro divorzio. Nella predetta sentenza, il Tribunale di Catania aveva posto a carico di un assegno complessivo di £200.000 di cui £120.000 in favore dei due figli, SO all'epoca minorenni, e £80.000 in favore della . Pt_1
In data 16/4/1981, il aveva contratto matrimonio con . Per_1 Controparte_1
Con ricorso depositato il 16/10/2000, la ricorrente aveva introdotto procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio e con successivo decreto del 23/2/2001, il Tribunale di Catania - a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti - aveva determinato in £500.000 l'entità dell'assegno divorzile in favore della . Deduceva inoltre che aveva percepito la somma di circa Pt_1 SO
€2.000,00 mensili a titolo di pensione e che fino all'8/6/2023 – giorno del decesso del - Per_1 aveva versato a l'assegno divorzile statuito. Parte_1
Su tali premesse, la ricorrente chiedeva l'attribuzione della quota di pensione di reversibilità ritenuta di giustizia tenuto conto della durata del matrimonio e delle precarie condizioni economiche e di salute della stessa.
pagina 2 di 6 Con decreto del 18/12/2023, il Giudice delegato alla trattazione della causa fissava udienza del
28/5/2024 per la comparizione delle parti assegnando termine al convenuto di 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/4/2024, si costituiva , in qualità di Controparte_1
coniuge superstite di , la quale non si opponeva, in linea di principio, alla domanda SO
della ricorrente, ma evidenziava che, in fase di ripartizione delle quote di pensione di reversibilità, il
Tribunale dovesse tenere conto anche della reale durata del matrimonio tra il e la . Per_1 Pt_1
In particolare, la resistente deduceva che e avevano contratto matrimonio nell'anno Per_1 Pt_1
1966 e che i due si erano separati con provvedimento reso in data 10/12/1974. Dopo la separazione, la coppia – aveva iniziato a convivere a far data dal 1976 e successivamente al divorzio CP_1 Per_1
con la , i predetti avevano contratto matrimonio in data 16/4/1981 vivendo ininterrottamente Pt_1
insieme da allora fino alla data del decesso del . Per_1
La , oltre a contestare le argomentazioni della in merito alle asserite precarie condizioni di CP_1 Pt_1
salute ed economiche, chiedeva che venisse dichiarato il diritto del coniuge superstite Controparte_1
di percepire la quota di pensione di reversibilità di e conseguentemente ritenere il SO
diritto della ricorrente a percepire la quota di pensione che da ritenere di giustizia e comunque in misura non superiore all'importo dell'assegno divorzile.
Si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 21/8/2024, il quale dopo aver CP_2
depositato il cedolino rata 6/2023 della pensione erogata in favore di , chiedeva SO
l'accoglimento della domanda della ricorrente subordinatamente alle verifica della titolarità in capo alla stessa dell'assegno di cui all'art.5 L. Divorzio del mancato passaggio a nuove nozze, nonché di ogni requisito previsto ex lege, ivi compreso il concorso di altri redditi, in proporzione al periodo di effettiva convivenza della stessa con il defunto sulla base degli importi di pensione.
All'udienza del 28/5/2024, le parti chiedevano un rinvio in vista di un bonario componimento del procedimento, pertanto, l'udienza veniva rinviata all'udienza del 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza sopraindicata - tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c. - le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alla determinazione della percentuale dell'assegno di pensione di reversibilità stabilendo il diritto di a percepire detta quota nella misura Controparte_1
del 79,50% e il diritto della coniuge divorziata a percepire la quota del 20,50%. Parte_1
Con provvedimento del 9/1/2025, il Giudice – lette le note depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 6 In diritto, occorre premettere che, per determinare la quota di pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, in concorso col coniuge superstite, bisogna fare riferimento all'art. 9, co. 3, L.
898/70, il quale dispone che “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5[…]”.
Da tale articolo si evince che il criterio principale nella determinazione della quota spettante al coniuge divorziato, in caso di concorso col coniuge superstite, è la "durata del rapporto" tra le parti, interrotta solo dalla pronunzia della sentenza di divorzio, e tenendo conto, quindi, anche del periodo in cui i coniugi sono stati separati.
Tuttavia, in base a una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 9 della Legge 898/70, la giurisprudenza considera elementi ulteriori rispetto alla durata dei matrimoni, come la comparazione delle condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, nonché l'esistenza di un congruo periodo di convivenza precedente al matrimonio. Invero, si tratta di correttivi di carattere equitativo rispetto al criterio legale della durata del rapporto di coniugio che sono correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità e il cui impiego rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 18461/2004, Cass. 6272/2004, Cass. 26358/2011; Cass. 16093/2012).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno infatti precisato che “[…] la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, ha fornito l'interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma
3 compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi "la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione.
Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati
(L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6)". Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22434.
pagina 4 di 6 In una recente pronuncia della S.C. (Cassazione civile n. 16053/2024 del 10 giugno 2024) è stato ribadito che:“[…] la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale - e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 5268 del 26/02/2020; si veda anche
Cass. n. 11520 del 15/06/2020; Cass. n. 16093 del 21/09/2012).
Tutto ciò premesso, con note scritte depositate dalle parti in data 14/11/2024, le stesse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del presente procedimento.
Ciò detto, il Tribunale, posto che la ricorrente non è passata a nuove nozze, ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, ricorrano i presupposti per l'accoglimento delle domande alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
“1) Ritenere e dichiarare il diritto della coniuge superstite sig.ra a percepire la quota Controparte_1
di pensione di reversibilità del de cuius nella misura 79,50%; SO
2) Ritenere e dichiarare il diritto della coniuge divorziata a percepire la quota di Parte_1
pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 20,50%; SO
3) Le spese ed i compensi del presente procedimento rimangono compensate fra Parte_1
e ed i procuratori delle parti sottoscrivono la presente per autentica delle firme e per Controparte_1
rinuncia alla solidarietà professionale”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4671/2023 così statuisce:
- Attribuisce a – a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di Parte_1
- la quota del 20,50 % della pensione di reversibilità quale coniuge divorziato SO
superstite di;
SO
- Attribuisce a – a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di Controparte_1
- la quota del 79,50 % della pensione di reversibilità quale coniuge superstite SO
di . SO
pagina 5 di 6 Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 23/01/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4671/2023 V.G. avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/11/2024; promossa da:
, (C.F. ) nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Acireale, Viale Principe
Amedeo n. 21, presso lo studio degli avv.ti Sante Brischetto e Stefania Valenti, che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta delega in atti;
ricorrente contro
, (C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente, in Controparte_1 C.F._2
Viale Teracati n. 162, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Augusta 52/D, presso lo studio dell'avv. Danila Gionfriddo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente e nei confronti di pagina 1 di 6 , (C.F. ; P.IVA: Controparte_2 P.IVA_1
, in personale del legale rappresentante p.t. presso la sede di Roma, Via Ciro il Grande n. P.IVA_2
21;
e nei confronti di
, (C.F. Controparte_3 P.IVA_1
P.IVA: ), in personale del legale rappresentante p.t. presso la sede di Siracusa, Corso P.IVA_2
Gelone n. 90, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone, giusta procura alle liti;
con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/2/2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 19/11/2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, la ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la quota della pensione di reversibilità di nei confronti di SO
, quale coniuge superstite dello stesso, e dell' con condanna del detto ente al Controparte_1 CP_2
pagamento della quota in oggetto e degli arretrati a far data dal decesso di oltre SO
interessi di legge e rivalutazione monetaria sui singoli ratei maturati, dalle singole scadenze sino al soddisfo.
In particolare, la ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con in data SO
19/2/1966 e che con sentenza n. 183/1981, emessa dal Tribunale di Catania in data 30/12/1980, era stato pronunciato il loro divorzio. Nella predetta sentenza, il Tribunale di Catania aveva posto a carico di un assegno complessivo di £200.000 di cui £120.000 in favore dei due figli, SO all'epoca minorenni, e £80.000 in favore della . Pt_1
In data 16/4/1981, il aveva contratto matrimonio con . Per_1 Controparte_1
Con ricorso depositato il 16/10/2000, la ricorrente aveva introdotto procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio e con successivo decreto del 23/2/2001, il Tribunale di Catania - a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti - aveva determinato in £500.000 l'entità dell'assegno divorzile in favore della . Deduceva inoltre che aveva percepito la somma di circa Pt_1 SO
€2.000,00 mensili a titolo di pensione e che fino all'8/6/2023 – giorno del decesso del - Per_1 aveva versato a l'assegno divorzile statuito. Parte_1
Su tali premesse, la ricorrente chiedeva l'attribuzione della quota di pensione di reversibilità ritenuta di giustizia tenuto conto della durata del matrimonio e delle precarie condizioni economiche e di salute della stessa.
pagina 2 di 6 Con decreto del 18/12/2023, il Giudice delegato alla trattazione della causa fissava udienza del
28/5/2024 per la comparizione delle parti assegnando termine al convenuto di 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/4/2024, si costituiva , in qualità di Controparte_1
coniuge superstite di , la quale non si opponeva, in linea di principio, alla domanda SO
della ricorrente, ma evidenziava che, in fase di ripartizione delle quote di pensione di reversibilità, il
Tribunale dovesse tenere conto anche della reale durata del matrimonio tra il e la . Per_1 Pt_1
In particolare, la resistente deduceva che e avevano contratto matrimonio nell'anno Per_1 Pt_1
1966 e che i due si erano separati con provvedimento reso in data 10/12/1974. Dopo la separazione, la coppia – aveva iniziato a convivere a far data dal 1976 e successivamente al divorzio CP_1 Per_1
con la , i predetti avevano contratto matrimonio in data 16/4/1981 vivendo ininterrottamente Pt_1
insieme da allora fino alla data del decesso del . Per_1
La , oltre a contestare le argomentazioni della in merito alle asserite precarie condizioni di CP_1 Pt_1
salute ed economiche, chiedeva che venisse dichiarato il diritto del coniuge superstite Controparte_1
di percepire la quota di pensione di reversibilità di e conseguentemente ritenere il SO
diritto della ricorrente a percepire la quota di pensione che da ritenere di giustizia e comunque in misura non superiore all'importo dell'assegno divorzile.
Si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 21/8/2024, il quale dopo aver CP_2
depositato il cedolino rata 6/2023 della pensione erogata in favore di , chiedeva SO
l'accoglimento della domanda della ricorrente subordinatamente alle verifica della titolarità in capo alla stessa dell'assegno di cui all'art.5 L. Divorzio del mancato passaggio a nuove nozze, nonché di ogni requisito previsto ex lege, ivi compreso il concorso di altri redditi, in proporzione al periodo di effettiva convivenza della stessa con il defunto sulla base degli importi di pensione.
All'udienza del 28/5/2024, le parti chiedevano un rinvio in vista di un bonario componimento del procedimento, pertanto, l'udienza veniva rinviata all'udienza del 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza sopraindicata - tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c. - le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alla determinazione della percentuale dell'assegno di pensione di reversibilità stabilendo il diritto di a percepire detta quota nella misura Controparte_1
del 79,50% e il diritto della coniuge divorziata a percepire la quota del 20,50%. Parte_1
Con provvedimento del 9/1/2025, il Giudice – lette le note depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 6 In diritto, occorre premettere che, per determinare la quota di pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, in concorso col coniuge superstite, bisogna fare riferimento all'art. 9, co. 3, L.
898/70, il quale dispone che “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5[…]”.
Da tale articolo si evince che il criterio principale nella determinazione della quota spettante al coniuge divorziato, in caso di concorso col coniuge superstite, è la "durata del rapporto" tra le parti, interrotta solo dalla pronunzia della sentenza di divorzio, e tenendo conto, quindi, anche del periodo in cui i coniugi sono stati separati.
Tuttavia, in base a una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 9 della Legge 898/70, la giurisprudenza considera elementi ulteriori rispetto alla durata dei matrimoni, come la comparazione delle condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, nonché l'esistenza di un congruo periodo di convivenza precedente al matrimonio. Invero, si tratta di correttivi di carattere equitativo rispetto al criterio legale della durata del rapporto di coniugio che sono correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità e il cui impiego rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 18461/2004, Cass. 6272/2004, Cass. 26358/2011; Cass. 16093/2012).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno infatti precisato che “[…] la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, ha fornito l'interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma
3 compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi "la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione.
Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati
(L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6)". Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22434.
pagina 4 di 6 In una recente pronuncia della S.C. (Cassazione civile n. 16053/2024 del 10 giugno 2024) è stato ribadito che:“[…] la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale - e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 5268 del 26/02/2020; si veda anche
Cass. n. 11520 del 15/06/2020; Cass. n. 16093 del 21/09/2012).
Tutto ciò premesso, con note scritte depositate dalle parti in data 14/11/2024, le stesse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del presente procedimento.
Ciò detto, il Tribunale, posto che la ricorrente non è passata a nuove nozze, ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, ricorrano i presupposti per l'accoglimento delle domande alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
“1) Ritenere e dichiarare il diritto della coniuge superstite sig.ra a percepire la quota Controparte_1
di pensione di reversibilità del de cuius nella misura 79,50%; SO
2) Ritenere e dichiarare il diritto della coniuge divorziata a percepire la quota di Parte_1
pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 20,50%; SO
3) Le spese ed i compensi del presente procedimento rimangono compensate fra Parte_1
e ed i procuratori delle parti sottoscrivono la presente per autentica delle firme e per Controparte_1
rinuncia alla solidarietà professionale”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4671/2023 così statuisce:
- Attribuisce a – a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di Parte_1
- la quota del 20,50 % della pensione di reversibilità quale coniuge divorziato SO
superstite di;
SO
- Attribuisce a – a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di Controparte_1
- la quota del 79,50 % della pensione di reversibilità quale coniuge superstite SO
di . SO
pagina 5 di 6 Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 23/01/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6