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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3900/2021 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3900/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n repertorio n. 1907/21 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 16.07.2021, pendente
TRA
(C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv.
RI RA (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Margherita
ET RI (C.F. e dall'Avv. Fabrizio C.F._2
Mandato (C.F. ; C.F._3
APPELLATA
Oggetto: rapporti bancari;
azione di accertamento negativo.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) nel merito, accogliere il presente gravame dichiarando nulla la ordinanza/sentenza impugnata e, comunque,
pag. 2/18 riformando in toto la ordinanza/sentenza n. 1907/2021 emessa dal
Tribunale di Benevento – dott.ssa A. Genovese nel giudizio R.G. n.
2157/2017, pubblicata in data 16.07.2021, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente, in ogni caso, tutte le avverse domande in quanto improponibili, inammissibili e, comunque, del tutto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutti i suesposti motivi;
2) in via gradata, sempre in accoglimento del presente gravame, in riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del gravame dichiarare la legittimità della capitalizzazione degli interessi;
che il contratto di c/c non conteneva alcuna pattuizione usuraria ed in ogni caso dichiarare che il rapporto per cui è causa era regolato da valida scrittura contrattuale;
3) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, In via istruttoria, disporre nuova CTU che ricalcoli il saldo di conto corrente secondo i criteri indicati nei motivi di appello”.
Per “in accoglimento degli argomenti CP_1 Controparte_1
difensivi esposti, disattesa la istanza di rinnovo della CTU contabile, voglia: 1) accertare e dichiarare la inammissibilità anche ex art. 342 c.p.c dell'appello proposto da avverso la ordinanza del Parte_1
16/07/2021, resa dal Tribunale di Benevento, notificato a mezzo pec il
15/09/2021, per i motivi rappresentati ai punti 1) e 2) della narrativa;
2) rigettare l'appello proposto da con ogni Parte_1
conseguenza di legge;
3) condannare la banca appellante al pagamento
pag. 3/18 delle spese e delle competenze di lite del secondo grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., depositato in data 9.5.2017, la adiva il Tribunale di Benevento, Controparte_1
esponendo che: intratteneva sin dal 2001 con l'istituto resistente (già
filiale di Benevento, Risorgimento, un Controparte_2
rapporto bancario nella forma del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito, contrassegnato dal n.
30/10/061/003251; detto conto, ancora in essere alla data di proposizione del ricorso, come documentato per il periodo dal 2001 al
2015, dagli estratti prodotti in allegato, riportava, alla data del
30/12/2015, un saldo debitore pari ad €. 24.512,78; le condizioni economiche in concreto applicate, non risultavano convenute in un contratto avente le caratteristiche di forma prescritte dall'art 117 TUB;
durante l'intera vigenza del rapporto, la banca aveva proceduto alla costante capitalizzazione degli interessi debitori, con conseguente, significativa, lievitazione del costo del credito, in violazione della delibera CICR 09/02/2000 stante l'assenza di una pattuizione ad essa conforme;
in mancanza di valido contratto non andavano addebitati gli interessi debitori pretesi dalla banca;
la commissione di massimo scoperto, applicata dalla banca e rapportata all'utilizzo del credito, non era dovuta, trattandosi di un onere privo di causa, non pattuito per iscritto;
non erano dovuti gli oneri applicati e non concordati, come pag. 4/18 pure risultava illegittima la contabilizzazione dei “giorni valuta”, con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito;
avendo come riferimento l'aliquota di cui alla categoria “Apertura di credito in c/c”, l'istituto aveva applicato tassi palesemente superiori alla soglia usuraria.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente domandava che, previo espletamento di una CTU, l'adito Tribunale ricalcolasse il saldo del conto, con espunzione delle voci illegittimamente addebitate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_3
già che, nel resistere alla
[...] Controparte_2
domanda, eccepiva “l'intervenuta parziale estinzione per prescrizione di tutti i presunti diritti che parte ricorrente intenderebbe azionare” per effetto del decorso, da ogni singolo pagamento o versamento, del termine di prescrizione decennale e sostenendo che “tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio risulta essere stato notificato in data
12.09.2017, è evidente che a tale data deve farsi risalire il primo atto di esercizio dei presunti diritti che controparte intenderebbe far valere.
Pertanto, per quanto concerne i rapporti oggetto del giudizio, andranno rigettate tutte le avverse domande per il periodo anteriore al
12/09/2007 in virtù del decorso del termine di prescrizione decennale”.
Nel merito, la resistente eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito in presenza di un conto corrente ancora in essere alla data di proposizione della domanda.
Contestava, poi, le avverse deduzioni, osservando che “il rapporto di conto corrente per cui è causa è sorto in virtù di regolare contratto sottoscritto dalle parti, (cfr. c/c n. 3251del 10.09.2001 con approvazione pag. 5/18 delle relative condizioni applicate e pedissequa informativa, consenso al trattamento dei dati personali e dello specimen di firma che si deposita unitamente alla presente memoria)”.
Deduceva che aveva regolamentato in forma scritta anche l'affidamento bancario di euro 25.000,00, con scadenza a revoca, concesso in data 19.06.2003, e che l'attrice aveva sottoscritto la documentazione contrattuale e, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole regolanti il rapporto e, in specie, misura del tasso di interesse, capitalizzazione trimestrale degli interessi, ius variandi, cms, commissioni, spese e valute e che le doglianze dell'attrice erano infondate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.
Istruita la causa mediante espletamento di una CTU e l'acquisizione di successive integrazioni peritali, all'esito il Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “1) Accoglie la domanda di accertamento del saldo e per l'effetto condanna la resistente all'annotazione in conto delle somme illegittimamente addebitate e quindi alla rettifica del saldo, come da quarta ipotesi del ctu
(ad eccezione degli interessi prescritti), accertando che il saldo del conto corrente oggetto di causa alla data del 31.12.15, è pari ad € 3.704,97; 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre alle spese di
C.U. e alle spese di C.T.U., oltre ancora rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore degli avv. S. RI
e F. Mandato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. pag. 6/18 § 2.
Avverso l'indicata ordinanza, cha, frattanto, Parte_1
aveva incorporato la in virtù dell'atto Controparte_3
di fusione per atto del dott. notaio in Milano, del Persona_1
26/3/2021, Rep. 16.080 - Racc. 8.638, con decorrenza 12/4/2021, proponeva appello, con atto notificato in data 15.9.2021, nel rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi riportate. nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
31.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo, inoltre, con successivo provvedimento del
18.7.2025, veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
pag. 7/18 Il Tribunale di Benevento, preliminarmente, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, osservando che, venendo in rilievo un'azione di mero accertamento negativo del saldo del rapporto di conto corrente, ancora in essere alla data di proposizione del ricorso, il diritto dell'attrice non poteva ritenersi prescritto. Ciò in quanto, evidenziava l'ordinanza, la prescrizione poteva servire a paralizzare la domanda di ripetizione di indebito della correntista che, tuttavia, nella specie, essendosi al cospetto di un conto aperto, risultava inammissibile.
Nel merito, il Giudice respingeva la domanda di accertamento della nullità del contratto, per inosservanza dell'obbligo di forma scritta, derivante dalla dedotta carenza della firma della banca, considerando sufficiente la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente.
Venendo all'esame delle doglianze della correntista, il Tribunale, dato atto dell'avvenuto espletamento della CTU e delle varie ipotesi di calcolo elaborate dall'ausiliare, alcune delle quali sulla scorta della supposta validità delle condizioni contrattuali, altre con applicazione di criteri sostitutivi in luogo delle clausole ritenute nulle, aderiva alla quarta ipotesi predisposta nella relazione peritale che considerava
“valido il contratto” e rideterminava “il saldo con l'applicazione dei tassi sostitutivi, la capitalizzazione semplice, escludendo la cms e data valuta”.
In tale conteggio, il CTU, premesso di avere operato la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia previsto dai Decreti
Ministeriali di pari periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in attuazione della legge 108/96 in materia di usura, pag. 8/18 rilevava di avere riscontrato che “risulta superato il tasso soglia, perché il tasso applicato in contratto è quello de 14,19%., aumentato del 5%, contestualmente pattuito”.
Quindi, accedendo all'ipotesi di calcolo dinanzi indicata, l'ordinanza concludeva accertando che “il saldo del conto corrente oggetto di causa alla data del 31.12.15, è pari ad € 3.704,97”.
§ 4.
L'appellante censurava l'ordinanza, osservando che il Giudice, errando, aveva ritenuto che: 1) la capitalizzazione degli interessi fosse illegittima;
2) il contratto di c/c contenesse una pattuizione usuraia;
3) il rapporto per cui è causa non fosse regolato da valida scrittura contrattuale in relazione agli interessi ultra-legali.
Con il primo motivo, sosteneva che, essendo il rapporto di c/c sorto in data 10.09.2001, in piena vigenza delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, non trovavano applicazione i principi richiamati dal Giudice, in merito alla nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente.
Infatti, il contratto in esame, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, era conforme all'art. 6 Delibera CICR dinanzi citata, in quanto conteneva la previsione, risultante da espressa pattuizione scritta oggetto di specifica approvazione della correntista, relativa alla pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, la detta reciprocità era stata applicata nel corso del rapporto come emergeva dagli estratti conto. pag. 9/18 Con il secondo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza laddove aveva ritenuto “che il tasso debitore pattuito nel contratto n. 3251 pari al 14,1989%, dovesse essere aumentato del tasso oltre fido del 5%, quantificando nella misura del 19,1989% il tasso cui fare riferimento per la verifica del tasso soglia anti –usura di cui alla legge n. 108 del 96, e quindi” ritenendo lo stesso “ben superiore al tasso soglia di riferimento pari al 15,225%”.
Al riguardo, deduceva che non poteva sommarsi il tasso previsto per il contratto con quello dell'apertura di credito essendo due contratti tra loro autonomi, pur essendo l'apertura di credito regolata in conto corrente. Invero, la maggiorazione del 5% era riferibile all'apertura di credito, mentre quella del 14,189% al rapporto di conto corrente.
Inoltre, non vi era prova dell'esistenza di un fido alla data di stipula del contratto nel 2001, in quanto l'apertura di credito risultava concessa solo successivamente nel 2003, così come tra l'altro emergeva sia dagli estratti conto, che dalla CTU. Del resto, la mancata indicazione dell'importo del fido concesso rendeva nulla per indeterminatezza la clausola della maggiorazione del 5%.
Con il terzo motivo, l'appellante opinava che il Giudice non aveva tenuto conto della scrittura contrattuale del 19.06.2003 ritualmente depositata, contenente le condizioni contrattuali relative all'apertura di credito ed in particolare il tasso d'interesse debitore ultra-legale.
Quindi, aveva errato il Giudice nel recepire le conclusioni della CTU, posto che l'ausiliare non aveva tenuto conto dei tassi di cui alla scrittura del 19.06.2003.
§ 5. pag. 10/18 L'appello è fondato per quanto di ragione.
L'ipotesi ricostruttiva del CTU, avallata dal primo Giudice, prevede l'applicazione del tasso sostitutivo in luogo di quello convenzionale, la capitalizzazione semplice, escludendo la cms e data valuta.
Orbene, erronea si rivela l'applicazione della capitalizzazione semplice in luogo di quella composta e dei tassi sostitutivi in luogo di quelli convenzionali.
Infatti, come ammesso finanche dalla ricorrente nell'atto introduttivo della lite, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è sorto nel
2001.
In senso pienamente conforme, del resto, l'esame della documentazione prodotta in primo grado dalla banca, consente di affermare che, effettivamente, il rapporto di conto corrente per cui è causa, indentificato dal n. 3251, sorgeva in data 10.09.2001, sulla scorta di un contratto contenente l'indicazione delle principali condizioni giuridiche ed economiche.
In particolare, il documento contrattuale indicava la misura del tasso creditore e debitore, nominale (pari, rispettivamente, allo 0,25% ed al
13,50%) ed effettivo annuo (pari, rispettivamente, allo 0,2502% ed al
14,198 %), la previsione di una maggiorazione del 5% del tasso debitore per esposizione oltre il limite del fido, di una CMS del 6,175% per mille assoluta.
Del resto, lo stesso CTU, a pagina 2 della relazione finale depositata in data 20.5.2018, aveva riconosciuto che “.. per quanto riguarda la misura dei tassi d'interesse fa rilevare che i contratti depositati in atti lo indicano e pertanto, il CTU ha elaborato il ricalcolo usando i tassi pag. 11/18 convenzionali applicati di volta in volta dalla banca ed indicati sui diversi estratti conto ogni qualvolta sia intervenuta una variazione”.
Discende da quanto appena rilevato che non possa condividersi l'applicazione, in luogo del tasso convenzionale, del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 TUB, perché lo stesso può venire in rilievo nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui il contratto non indichi il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati.
Riguardo, poi, alla capitalizzazione semplice, di cui l'ipotesi ricostruttiva avallata dal Giudice ha fatto applicazione in luogo di quella composta, deve rilevarsi che, in ragione dell'epoca di relativa sottoscrizione, al rapporto de quo si applichi l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, a tenore della quale “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Nella specie, come si desume da quanto dinanzi indicato e dal tenore del documento contrattuale, erano stati rispettati i presupposti per ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, costituiti dalla previsione della cd. reciprocità (trimestrale) di computo degli interessi creditori e debitori, dall'indicazione della misura del tasso annuo effettivo per effetto della capitalizzazione e dalla specifica approvazione scritta della clausola ad opera della correntista. pag. 12/18 Infatti, la pattuizione, contenuta all'art. 7 co. 3 delle condizioni di contratto, prevedeva la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi a credito e di quelli a debito e la clausola era oggetto di specifica approvazione scritta ad opera dell'odierna appellata.
In senso conforme a quanto qui ritenuto milita, del resto,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento”. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del
24/04/2024, con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Non risulta, quindi, condivisibile l'affermazione del CTU, poi recepita nell'ordinanza impugnata, di cui alla pagina 3 dell'elaborato dinanzi richiamato, a mente della quale, essendo il rapporto sorto anteriormente al 09/02/2000, avrebbe dovuto considerarsi la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della citata Delibera CICR, che detta le condizioni cui attenersi per rendere legittima, a decorrere pag. 13/18 dall'1.7.2000, la capitalizzazione composta rispetto ai contratti stipulati prima della medesima Delibera.
§ 6.
Fondato risulta, poi, il secondo motivo, riguardante il preteso superamento del tasso soglia.
Infatti, sempre il CTU, alle pagine 3 e 4 della relazione in esame, scriveva “Il CTU, come richiesto, ha verificato la rispondenza del TEG trimestrale rispetto ai limiti fissati dai Decreti Ministeriali di pari periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in attuazione della legge 108/96 in materia di usura ed ha constatato che non è mai stato superato il tasso soglia, come riassunto nella seguente tabella”, in cui riportava, per ciascun trimestre, dal 2001 al 2015, i tassi applicati e quelli soglia dei periodi di riferimento.
Inconferente risulta, quindi, l'affermazione, operata dal CTU in sede di chiarimenti e valorizzata dal Tribunale, secondo cui il tasso debitore sarebbe del 19,1989%, pari al tasso debitore indicato in contratto
(14,1989%) aumentato del tasso oltre fido (5%).
Infatti, a bene vedere tale tasso, oltre a non essere stato previsto, nella misura indicata dall'ausiliare del 19,1989%, in alcuna clausola contrattuale, prevedendo, invece, come detto, il contratto l'indicazione separata del tasso debitore del conto corrente e del tasso per lo scoperto oltre il fido, è smentito dalla lettura degli estratti conto che, come il CTU aveva evidenziato nella relazione iniziale, attestano l'applicazione di un TEG ampiamente al di sotto al tasso soglia dei singoli trimestri.
pag. 14/18 Del resto, che il tasso debitore dell'apertura di credito non sia quello del 19,1989%, richiamato dal CTU, emerge chiaramente anche dalla lettura dell'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro
25.000,00, accordata dalla banca alla correntista in data 19.6.2003.
Infatti, tale documento, pure depositato in primo grado dalla resistente, dimostra che il TEG annuo era del 4,060% e che il TEG oltre il limite del fido del 5,543% annuo.
§ 7.
In conclusione, quindi, l'ordinanza impugnata merita di essere riformata, avendo erroneamente rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente.
Piuttosto, la quantificazione di tale saldo, cui questa Corte, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, deve procedere, una volta esclusa la correttezza di quella operata dal primo Giudice, deve essere condotta avuto riguardo all'ipotesi ricostruttiva elaborata dal CTU nella relazione integrativa depositata in data 5.11.2018.
In tale elaborato, invero, l'ausiliare correttamente procedeva al conteggio applicando gli interessi convenzionali e la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Orbene, alla stregua di tale conteggio, il saldo debitore del conto corrente, al 31/12/2015, non è pari ad euro 25.056,57, come esposto nelle scritture della banca, ma ad euro 12.046,71.
Nei termini dinanzi esposti, quindi, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, deve essere riformata l'ordinanza impugnata ed accolta la domanda di accertamento negativo originariamente proposta dalla correntista. pag. 15/18 § 8.
Venendo al regime delle spese processuali, deve premettersi che la riforma della pronuncia gravata imponga alla Corte di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere deve essere attribuito e ripartito avendo riguardo all'esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. n. 6259/14 [ord.], Cass. n.
14633/12 e Cass. n. 18837/10).
Ciò premesso, considerato che, in ragione di quanto dinanzi detto, è stato accertato un saldo debitore del rapporto, minore di quello risultante dagli estratti conto, l'esito del giudizio è da ritenersi pur sempre favorevole per l'originaria ricorrente.
Ne segue che le spese di lite di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della e che essa vadano liquidate, Parte_1
come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante la ritenuta, parziale, infondatezza delle doglianze della correntista.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti dell'appellata, dichiaratisi antistatari, avv. Fabrizio Mandato e avv. M. ET RI.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi a definitivo carico della
Parte_1
pag. 16/18
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 15.9.2021, nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza in Controparte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente proposta da Controparte_1
accerta che il saldo del conto corrente oggetto di
[...]
causa, alla data del 31.12.2015, è pari ad euro 12.046,71 a debito della correntista;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali, che Controparte_1
liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 145,5 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, per il giudizio di appello, in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'appellata, dichiaratisi antistatari, avv. Fabrizio Mandato e avv. M. ET RI;
c) pone le spese della CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 17/18 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3900/2021 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3900/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n repertorio n. 1907/21 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 16.07.2021, pendente
TRA
(C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv.
RI RA (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Margherita
ET RI (C.F. e dall'Avv. Fabrizio C.F._2
Mandato (C.F. ; C.F._3
APPELLATA
Oggetto: rapporti bancari;
azione di accertamento negativo.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) nel merito, accogliere il presente gravame dichiarando nulla la ordinanza/sentenza impugnata e, comunque,
pag. 2/18 riformando in toto la ordinanza/sentenza n. 1907/2021 emessa dal
Tribunale di Benevento – dott.ssa A. Genovese nel giudizio R.G. n.
2157/2017, pubblicata in data 16.07.2021, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente, in ogni caso, tutte le avverse domande in quanto improponibili, inammissibili e, comunque, del tutto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutti i suesposti motivi;
2) in via gradata, sempre in accoglimento del presente gravame, in riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del gravame dichiarare la legittimità della capitalizzazione degli interessi;
che il contratto di c/c non conteneva alcuna pattuizione usuraria ed in ogni caso dichiarare che il rapporto per cui è causa era regolato da valida scrittura contrattuale;
3) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, In via istruttoria, disporre nuova CTU che ricalcoli il saldo di conto corrente secondo i criteri indicati nei motivi di appello”.
Per “in accoglimento degli argomenti CP_1 Controparte_1
difensivi esposti, disattesa la istanza di rinnovo della CTU contabile, voglia: 1) accertare e dichiarare la inammissibilità anche ex art. 342 c.p.c dell'appello proposto da avverso la ordinanza del Parte_1
16/07/2021, resa dal Tribunale di Benevento, notificato a mezzo pec il
15/09/2021, per i motivi rappresentati ai punti 1) e 2) della narrativa;
2) rigettare l'appello proposto da con ogni Parte_1
conseguenza di legge;
3) condannare la banca appellante al pagamento
pag. 3/18 delle spese e delle competenze di lite del secondo grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., depositato in data 9.5.2017, la adiva il Tribunale di Benevento, Controparte_1
esponendo che: intratteneva sin dal 2001 con l'istituto resistente (già
filiale di Benevento, Risorgimento, un Controparte_2
rapporto bancario nella forma del contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito, contrassegnato dal n.
30/10/061/003251; detto conto, ancora in essere alla data di proposizione del ricorso, come documentato per il periodo dal 2001 al
2015, dagli estratti prodotti in allegato, riportava, alla data del
30/12/2015, un saldo debitore pari ad €. 24.512,78; le condizioni economiche in concreto applicate, non risultavano convenute in un contratto avente le caratteristiche di forma prescritte dall'art 117 TUB;
durante l'intera vigenza del rapporto, la banca aveva proceduto alla costante capitalizzazione degli interessi debitori, con conseguente, significativa, lievitazione del costo del credito, in violazione della delibera CICR 09/02/2000 stante l'assenza di una pattuizione ad essa conforme;
in mancanza di valido contratto non andavano addebitati gli interessi debitori pretesi dalla banca;
la commissione di massimo scoperto, applicata dalla banca e rapportata all'utilizzo del credito, non era dovuta, trattandosi di un onere privo di causa, non pattuito per iscritto;
non erano dovuti gli oneri applicati e non concordati, come pag. 4/18 pure risultava illegittima la contabilizzazione dei “giorni valuta”, con antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito;
avendo come riferimento l'aliquota di cui alla categoria “Apertura di credito in c/c”, l'istituto aveva applicato tassi palesemente superiori alla soglia usuraria.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente domandava che, previo espletamento di una CTU, l'adito Tribunale ricalcolasse il saldo del conto, con espunzione delle voci illegittimamente addebitate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_3
già che, nel resistere alla
[...] Controparte_2
domanda, eccepiva “l'intervenuta parziale estinzione per prescrizione di tutti i presunti diritti che parte ricorrente intenderebbe azionare” per effetto del decorso, da ogni singolo pagamento o versamento, del termine di prescrizione decennale e sostenendo che “tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio risulta essere stato notificato in data
12.09.2017, è evidente che a tale data deve farsi risalire il primo atto di esercizio dei presunti diritti che controparte intenderebbe far valere.
Pertanto, per quanto concerne i rapporti oggetto del giudizio, andranno rigettate tutte le avverse domande per il periodo anteriore al
12/09/2007 in virtù del decorso del termine di prescrizione decennale”.
Nel merito, la resistente eccepiva l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito in presenza di un conto corrente ancora in essere alla data di proposizione della domanda.
Contestava, poi, le avverse deduzioni, osservando che “il rapporto di conto corrente per cui è causa è sorto in virtù di regolare contratto sottoscritto dalle parti, (cfr. c/c n. 3251del 10.09.2001 con approvazione pag. 5/18 delle relative condizioni applicate e pedissequa informativa, consenso al trattamento dei dati personali e dello specimen di firma che si deposita unitamente alla presente memoria)”.
Deduceva che aveva regolamentato in forma scritta anche l'affidamento bancario di euro 25.000,00, con scadenza a revoca, concesso in data 19.06.2003, e che l'attrice aveva sottoscritto la documentazione contrattuale e, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole regolanti il rapporto e, in specie, misura del tasso di interesse, capitalizzazione trimestrale degli interessi, ius variandi, cms, commissioni, spese e valute e che le doglianze dell'attrice erano infondate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.
Istruita la causa mediante espletamento di una CTU e l'acquisizione di successive integrazioni peritali, all'esito il Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “1) Accoglie la domanda di accertamento del saldo e per l'effetto condanna la resistente all'annotazione in conto delle somme illegittimamente addebitate e quindi alla rettifica del saldo, come da quarta ipotesi del ctu
(ad eccezione degli interessi prescritti), accertando che il saldo del conto corrente oggetto di causa alla data del 31.12.15, è pari ad € 3.704,97; 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre alle spese di
C.U. e alle spese di C.T.U., oltre ancora rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore degli avv. S. RI
e F. Mandato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. pag. 6/18 § 2.
Avverso l'indicata ordinanza, cha, frattanto, Parte_1
aveva incorporato la in virtù dell'atto Controparte_3
di fusione per atto del dott. notaio in Milano, del Persona_1
26/3/2021, Rep. 16.080 - Racc. 8.638, con decorrenza 12/4/2021, proponeva appello, con atto notificato in data 15.9.2021, nel rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi riportate. nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
31.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo, inoltre, con successivo provvedimento del
18.7.2025, veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
pag. 7/18 Il Tribunale di Benevento, preliminarmente, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, osservando che, venendo in rilievo un'azione di mero accertamento negativo del saldo del rapporto di conto corrente, ancora in essere alla data di proposizione del ricorso, il diritto dell'attrice non poteva ritenersi prescritto. Ciò in quanto, evidenziava l'ordinanza, la prescrizione poteva servire a paralizzare la domanda di ripetizione di indebito della correntista che, tuttavia, nella specie, essendosi al cospetto di un conto aperto, risultava inammissibile.
Nel merito, il Giudice respingeva la domanda di accertamento della nullità del contratto, per inosservanza dell'obbligo di forma scritta, derivante dalla dedotta carenza della firma della banca, considerando sufficiente la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente.
Venendo all'esame delle doglianze della correntista, il Tribunale, dato atto dell'avvenuto espletamento della CTU e delle varie ipotesi di calcolo elaborate dall'ausiliare, alcune delle quali sulla scorta della supposta validità delle condizioni contrattuali, altre con applicazione di criteri sostitutivi in luogo delle clausole ritenute nulle, aderiva alla quarta ipotesi predisposta nella relazione peritale che considerava
“valido il contratto” e rideterminava “il saldo con l'applicazione dei tassi sostitutivi, la capitalizzazione semplice, escludendo la cms e data valuta”.
In tale conteggio, il CTU, premesso di avere operato la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia previsto dai Decreti
Ministeriali di pari periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in attuazione della legge 108/96 in materia di usura, pag. 8/18 rilevava di avere riscontrato che “risulta superato il tasso soglia, perché il tasso applicato in contratto è quello de 14,19%., aumentato del 5%, contestualmente pattuito”.
Quindi, accedendo all'ipotesi di calcolo dinanzi indicata, l'ordinanza concludeva accertando che “il saldo del conto corrente oggetto di causa alla data del 31.12.15, è pari ad € 3.704,97”.
§ 4.
L'appellante censurava l'ordinanza, osservando che il Giudice, errando, aveva ritenuto che: 1) la capitalizzazione degli interessi fosse illegittima;
2) il contratto di c/c contenesse una pattuizione usuraia;
3) il rapporto per cui è causa non fosse regolato da valida scrittura contrattuale in relazione agli interessi ultra-legali.
Con il primo motivo, sosteneva che, essendo il rapporto di c/c sorto in data 10.09.2001, in piena vigenza delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, non trovavano applicazione i principi richiamati dal Giudice, in merito alla nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente.
Infatti, il contratto in esame, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, era conforme all'art. 6 Delibera CICR dinanzi citata, in quanto conteneva la previsione, risultante da espressa pattuizione scritta oggetto di specifica approvazione della correntista, relativa alla pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, la detta reciprocità era stata applicata nel corso del rapporto come emergeva dagli estratti conto. pag. 9/18 Con il secondo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza laddove aveva ritenuto “che il tasso debitore pattuito nel contratto n. 3251 pari al 14,1989%, dovesse essere aumentato del tasso oltre fido del 5%, quantificando nella misura del 19,1989% il tasso cui fare riferimento per la verifica del tasso soglia anti –usura di cui alla legge n. 108 del 96, e quindi” ritenendo lo stesso “ben superiore al tasso soglia di riferimento pari al 15,225%”.
Al riguardo, deduceva che non poteva sommarsi il tasso previsto per il contratto con quello dell'apertura di credito essendo due contratti tra loro autonomi, pur essendo l'apertura di credito regolata in conto corrente. Invero, la maggiorazione del 5% era riferibile all'apertura di credito, mentre quella del 14,189% al rapporto di conto corrente.
Inoltre, non vi era prova dell'esistenza di un fido alla data di stipula del contratto nel 2001, in quanto l'apertura di credito risultava concessa solo successivamente nel 2003, così come tra l'altro emergeva sia dagli estratti conto, che dalla CTU. Del resto, la mancata indicazione dell'importo del fido concesso rendeva nulla per indeterminatezza la clausola della maggiorazione del 5%.
Con il terzo motivo, l'appellante opinava che il Giudice non aveva tenuto conto della scrittura contrattuale del 19.06.2003 ritualmente depositata, contenente le condizioni contrattuali relative all'apertura di credito ed in particolare il tasso d'interesse debitore ultra-legale.
Quindi, aveva errato il Giudice nel recepire le conclusioni della CTU, posto che l'ausiliare non aveva tenuto conto dei tassi di cui alla scrittura del 19.06.2003.
§ 5. pag. 10/18 L'appello è fondato per quanto di ragione.
L'ipotesi ricostruttiva del CTU, avallata dal primo Giudice, prevede l'applicazione del tasso sostitutivo in luogo di quello convenzionale, la capitalizzazione semplice, escludendo la cms e data valuta.
Orbene, erronea si rivela l'applicazione della capitalizzazione semplice in luogo di quella composta e dei tassi sostitutivi in luogo di quelli convenzionali.
Infatti, come ammesso finanche dalla ricorrente nell'atto introduttivo della lite, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è sorto nel
2001.
In senso pienamente conforme, del resto, l'esame della documentazione prodotta in primo grado dalla banca, consente di affermare che, effettivamente, il rapporto di conto corrente per cui è causa, indentificato dal n. 3251, sorgeva in data 10.09.2001, sulla scorta di un contratto contenente l'indicazione delle principali condizioni giuridiche ed economiche.
In particolare, il documento contrattuale indicava la misura del tasso creditore e debitore, nominale (pari, rispettivamente, allo 0,25% ed al
13,50%) ed effettivo annuo (pari, rispettivamente, allo 0,2502% ed al
14,198 %), la previsione di una maggiorazione del 5% del tasso debitore per esposizione oltre il limite del fido, di una CMS del 6,175% per mille assoluta.
Del resto, lo stesso CTU, a pagina 2 della relazione finale depositata in data 20.5.2018, aveva riconosciuto che “.. per quanto riguarda la misura dei tassi d'interesse fa rilevare che i contratti depositati in atti lo indicano e pertanto, il CTU ha elaborato il ricalcolo usando i tassi pag. 11/18 convenzionali applicati di volta in volta dalla banca ed indicati sui diversi estratti conto ogni qualvolta sia intervenuta una variazione”.
Discende da quanto appena rilevato che non possa condividersi l'applicazione, in luogo del tasso convenzionale, del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 TUB, perché lo stesso può venire in rilievo nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui il contratto non indichi il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati.
Riguardo, poi, alla capitalizzazione semplice, di cui l'ipotesi ricostruttiva avallata dal Giudice ha fatto applicazione in luogo di quella composta, deve rilevarsi che, in ragione dell'epoca di relativa sottoscrizione, al rapporto de quo si applichi l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, a tenore della quale “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Nella specie, come si desume da quanto dinanzi indicato e dal tenore del documento contrattuale, erano stati rispettati i presupposti per ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, costituiti dalla previsione della cd. reciprocità (trimestrale) di computo degli interessi creditori e debitori, dall'indicazione della misura del tasso annuo effettivo per effetto della capitalizzazione e dalla specifica approvazione scritta della clausola ad opera della correntista. pag. 12/18 Infatti, la pattuizione, contenuta all'art. 7 co. 3 delle condizioni di contratto, prevedeva la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi a credito e di quelli a debito e la clausola era oggetto di specifica approvazione scritta ad opera dell'odierna appellata.
In senso conforme a quanto qui ritenuto milita, del resto,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento”. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del
24/04/2024, con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Non risulta, quindi, condivisibile l'affermazione del CTU, poi recepita nell'ordinanza impugnata, di cui alla pagina 3 dell'elaborato dinanzi richiamato, a mente della quale, essendo il rapporto sorto anteriormente al 09/02/2000, avrebbe dovuto considerarsi la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della citata Delibera CICR, che detta le condizioni cui attenersi per rendere legittima, a decorrere pag. 13/18 dall'1.7.2000, la capitalizzazione composta rispetto ai contratti stipulati prima della medesima Delibera.
§ 6.
Fondato risulta, poi, il secondo motivo, riguardante il preteso superamento del tasso soglia.
Infatti, sempre il CTU, alle pagine 3 e 4 della relazione in esame, scriveva “Il CTU, come richiesto, ha verificato la rispondenza del TEG trimestrale rispetto ai limiti fissati dai Decreti Ministeriali di pari periodo emanati dal Ministero del Tesoro trimestralmente in attuazione della legge 108/96 in materia di usura ed ha constatato che non è mai stato superato il tasso soglia, come riassunto nella seguente tabella”, in cui riportava, per ciascun trimestre, dal 2001 al 2015, i tassi applicati e quelli soglia dei periodi di riferimento.
Inconferente risulta, quindi, l'affermazione, operata dal CTU in sede di chiarimenti e valorizzata dal Tribunale, secondo cui il tasso debitore sarebbe del 19,1989%, pari al tasso debitore indicato in contratto
(14,1989%) aumentato del tasso oltre fido (5%).
Infatti, a bene vedere tale tasso, oltre a non essere stato previsto, nella misura indicata dall'ausiliare del 19,1989%, in alcuna clausola contrattuale, prevedendo, invece, come detto, il contratto l'indicazione separata del tasso debitore del conto corrente e del tasso per lo scoperto oltre il fido, è smentito dalla lettura degli estratti conto che, come il CTU aveva evidenziato nella relazione iniziale, attestano l'applicazione di un TEG ampiamente al di sotto al tasso soglia dei singoli trimestri.
pag. 14/18 Del resto, che il tasso debitore dell'apertura di credito non sia quello del 19,1989%, richiamato dal CTU, emerge chiaramente anche dalla lettura dell'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro
25.000,00, accordata dalla banca alla correntista in data 19.6.2003.
Infatti, tale documento, pure depositato in primo grado dalla resistente, dimostra che il TEG annuo era del 4,060% e che il TEG oltre il limite del fido del 5,543% annuo.
§ 7.
In conclusione, quindi, l'ordinanza impugnata merita di essere riformata, avendo erroneamente rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente.
Piuttosto, la quantificazione di tale saldo, cui questa Corte, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, deve procedere, una volta esclusa la correttezza di quella operata dal primo Giudice, deve essere condotta avuto riguardo all'ipotesi ricostruttiva elaborata dal CTU nella relazione integrativa depositata in data 5.11.2018.
In tale elaborato, invero, l'ausiliare correttamente procedeva al conteggio applicando gli interessi convenzionali e la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Orbene, alla stregua di tale conteggio, il saldo debitore del conto corrente, al 31/12/2015, non è pari ad euro 25.056,57, come esposto nelle scritture della banca, ma ad euro 12.046,71.
Nei termini dinanzi esposti, quindi, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, deve essere riformata l'ordinanza impugnata ed accolta la domanda di accertamento negativo originariamente proposta dalla correntista. pag. 15/18 § 8.
Venendo al regime delle spese processuali, deve premettersi che la riforma della pronuncia gravata imponga alla Corte di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere deve essere attribuito e ripartito avendo riguardo all'esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. n. 6259/14 [ord.], Cass. n.
14633/12 e Cass. n. 18837/10).
Ciò premesso, considerato che, in ragione di quanto dinanzi detto, è stato accertato un saldo debitore del rapporto, minore di quello risultante dagli estratti conto, l'esito del giudizio è da ritenersi pur sempre favorevole per l'originaria ricorrente.
Ne segue che le spese di lite di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della e che essa vadano liquidate, Parte_1
come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, stante la ritenuta, parziale, infondatezza delle doglianze della correntista.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti dell'appellata, dichiaratisi antistatari, avv. Fabrizio Mandato e avv. M. ET RI.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi a definitivo carico della
Parte_1
pag. 16/18
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 15.9.2021, nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza in Controparte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda originariamente proposta da Controparte_1
accerta che il saldo del conto corrente oggetto di
[...]
causa, alla data del 31.12.2015, è pari ad euro 12.046,71 a debito della correntista;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali, che Controparte_1
liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 145,5 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, per il giudizio di appello, in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'appellata, dichiaratisi antistatari, avv. Fabrizio Mandato e avv. M. ET RI;
c) pone le spese della CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 17/18 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18