Art. 88-bis. ((All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a "nella media" e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.
La promozione al grado di vicebrigadiere e' subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneita' di cui al comma precedente.
Le modalita' per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.
Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere piu' scrutinati per la promozione ad anzianita' congiunta al merito))
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.
La promozione al grado di vicebrigadiere e' subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneita' di cui al comma precedente.
Le modalita' per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.
Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere piu' scrutinati per la promozione ad anzianita' congiunta al merito))