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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 17.12.2025, svolta la discussione, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 282/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Michele Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ) Controparte_1 C.F._3
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la Sig.ra e, dopo aver premesso di Controparte_1
aver prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta dal 20.08.2024 al 19.10.2024, in assenza di regolare assunzione, sino al licenziamento comunicato via whatsapp in data 27.10.2024, al termine di un periodo di malattia iniziato il
20.10.2024, costantemente sottoposta al potere direttivo e organizzativo della datrice di lavoro, svolgendo le mansioni di assistenza personale in favore della di lei anziana madre, Sig.ra novantatreenne non autosufficiente e con deficit Parte_2
cognitivo e titolare dei benefici della L. n.104/1992, nello specifico provvedendo alla pulizia dell'abitazione, alla cucina e all'assistenza alla persona (cambio pannolone, igiene personale quotidiana, somministrazione medicinali predisposti dalla figlia, assistenza notturna), osservando un orario di lavoro pari a 87 ore settimanali, dalle
19:30 alle 13:00 del giorno successivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (fino alle 13:00 del sabato), mentre il lunedì mattina lavorava anche dalle 09:00 alle 13:00, senza godere di alcun giorno di ferie e percependo le somme di € 800,00 nel mese di agosto 2024, € 1.600,00 nel mese di settembre 2024 ed €
970,00 nel mese di ottobre 2024, ha domandato accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, con inquadramento nel livello “C super” del CCNL Collaboratori Familiari Non Conviventi, nonché il diritto alla corresponsione delle differenze retributive coì maturate per la somma di € 4.942,32, come da conteggi elaborati e depositati agli atti, con conseguente condanna della resistente al pagamento della prefata somma. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) RITENERE e DICHIARARE che tra la Sig.ra Parte_1
e la Sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro
[...] Controparte_1
subordinato per il periodo 20.08.24 – 19.10.24 e che la ricorrente ha diritto di vedersi riconosciuto - per l'intero periodo dedotto in ricorso – l'inquadramento nel livello C Super del CCNL LAVORO DOMESTICO, con il relativo trattamento economico;
2) RITENERE E DICHIARARE che la Sig.ra Parte_1
è creditrice della Sig.ra della complessiva somma
[...] Controparte_1
Pag. 2 di 12 di €.4.942,32=, dovuta per i titoli dedotti in ricorso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, o in quella maggiore o minore risultante da espletanda C.T.U., e comunque ex art. 36 della Costituzione;
3) CONDANNARE la
Sig.ra al pagamento – in favore della ricorrente – della Controparte_1
complessiva somma di €.4.942,32=, o di quella diversa accertanda in corso di causa
o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio e con maggiorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché ne
è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda di parte ricorrente volta, in primo luogo, all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per le mansioni ed agli orari indicati in ricorso, e, in secondo luogo, all'accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante in ragione della attività lavorativa in concreto espletata, per la quantificazione di cui ai conteggi depositati in atti.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, ai fini dell'inquadramento della prestazione nello schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che
Pag. 3 di 12 inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n. 9623/2002; Cass. n. 13935/2006; Cass. n.
4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). E tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale
(SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. n. 24154/2019 cit.; Cass. n.
1095/2023 cit.).
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie, documentali e dorali, emerge l'assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori sul medesimo gravanti.
Invero, dalla messaggistica whatsapp depositata in atti (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), comprendente l'arco temporale da agosto 2024 a ottobre 2024, emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della resistente, dovendo osservare compiti ed orari imposti dalla resistente, nell'ambito della prestazione di assistenza in favore della madre del datore di lavoro, soggetto non autosufficiente e
Pag. 4 di 12 titolare dei benefici di cui alla L. n.104/1992: in detta messaggistica si evidenziano indicazioni, talvolta generiche, talvolta più specifiche, in ordine alle adibizioni della lavoratrice (pulizia dell'abitazione, cucina assistenza alla persona concretizzatasi in diversi ed eterogenei compiti di cambio pannolone, igiene personale quotidiana, somministrazione medicinali predisposti dalla datrice di lavoro, assistenza notturna), agli orari di lavoro ed alla corresponsione di una retribuzione a cadenza fissa per l'attività prestata.
La sussistenza del rapporto di lavoro, nei termini sopra evidenziati, è stata ulteriormente comprovata dall'istruttoria orale di causa.
Più nello specifico, la prima teste di parte ricorrente, escussa in Testimone_1
qualità di figlia della ricorrente, ha confermato le circostanze che la ricorrente, oltre ad aver svolto attività lavorativa per la resistente, sempre prestando assistenza alla di lei madre, nonché anche a beneficio del padre, , adibita alle Parte_3
mansioni analiticamente indicate in ricorso, come sopra descritte, ha, altresì, osservato un orario lavorativo alle 19:30 alle 13:00 del giorno successivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (fino alle 13:00 del sabato), ove il lunedì mattina ha lavorato anche dalle 09:00 alle 13:00, senza godere di ferie, nonché dovendosi attenere al potere organizzativo-direttivo di parte datoriale in termini di indicazioni circa la prestazione da espletare e di rispetto dell'orario di lavoro, in merito dichiarando che “sono la figlia minore, unica convivente della ricorrente.
Quando lei andava a lavorare spesso l'accompagnavo anch'io e quindi so dove si recava… sono stata costretta a salire nell'appartamento della signora e del Pt_2
marito, dove mia madre lavorava, per avere le chiavi da lei. Ricordo anche che è capitato diverse volte che il mercoledì mattina, giorno di mercato, ho aiutato mia madre a portare i sacchetti della spesa nel loro appartamento. I due signori che
Pag. 5 di 12 abitavano lì erano vecchi, viveva con loro un gatto che mi si avvicinava quando entravo. Preciso che restavo comunque nell'area di ingresso… Mi è capitato una volta, avendo portato su le buste della spesa, di aver visto che mia madre si stava occupando della pulizia del pavimento, sporcato dalla lettiera del gatto. Delle altre sue attività mi parlava lei;
ad esempio, mi diceva che anche di notte non dormiva, in quanto doveva somministrare loro dei farmaci… Io la notte restavo da sola a casa, in quanto lei lavorava presso i suddetti signori… Che io sappia, non ha goduto di giorni di ferie. Ribadisco che io mia madre non la vedevo proprio… Mi spiegava che doveva fare certe cose in un determinato modo piuttosto che in un altro. Era la signora che aveva il controllo su tutto… Ricordo che le cose, Controparte_1
anche sciocchezze, andavano fatte nel modo da lei prestabilito e veniva richiamata se qualcosa si trovava fuori posto;
ricordo che mia madre, durante quelle poche ore che passava a casa, a volte si è anche messa a piangere, per il richiamo ricevuto.
Comunque, era molto stressata, anche per il numero di ore di lavoro… Ricordo che era un problema anche l'assenza per malattia che, nonostante fosse preventivamente comunicata, comunque veniva accolta non di buon grado. E, questo, nonostante per le persone di una certa età, come i suoi genitori, fosse un fattore di rischio esporli al contagio”.
Le medesime circostanze sono state confermate, in termini non dissimili, dagli altri due testi di parte ricorrente, escussa nella medesima qualità di Testimone_2
figlia della ricorrente, e escusso in qualità di genero della Testimone_3
ricorrente.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la linearità e precisione delle deposizioni rese, che sono apparse prive di contraddizioni,
a nulla rilevando, nello specifico, il grado parentale tra la ricorrente ed i testimoni,
Pag. 6 di 12 tenuto conto che dalle relative dichiarazioni non sono emersi elementi tali da poter inficiare la genuinità di quanto dichiarato, senza trascurare la concordanza con quanto riferito.
D'altra parte, non sono stati forniti in giudizio elementi di prova atti a sconfessare le risultanze probatorie favorevoli alla ricorrente, attesa la contumacia di parte resistente e, soprattutto, della sua mancata presentazione all'udienza fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale, ciò che contribuisce a consentire di ritenere comprovati gli elementi di fatto e le circostanze addotte da parte ricorrente a sostegno delle sue ragioni.
In ragione di tanto, può che ritenersi provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente dall'agosto 2024 all'ottobre
2024, ancorché in assenza di regolare assunzione, costantemente sottoposta all'eterodirezione del datore di lavoro, il quale le forniva indicazioni sulla prestazione e sulle mansioni di volta in volta da svolgere e sugli orari di lavoro da rispettare, senza tralasciare la circostanza che la dipendente ha percepito una retribuzione con cadenza fissa: tutte le prefate circostanze in punto di fatto, così come confermate dall'istruttoria documentale e orale – con particolare riferimento alla sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed alla percezione di una retribuzione con cadenza fissa – costituiscono, dunque, evidenti indici rivelatori, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti connotato da subordinazione.
Venendo, ora, alle mansioni concretamente svolte ed all'orario lavorativo osservato, le risultanze istruttorie, documentali ed orali, hanno dato prova del fatto che la ricorrente ha sempre osservato un orario lavorativo di circa 87 ore settimanali,
Pag. 7 di 12 lavorando dalle 19:30 alle 13:00 del giorno successivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (fino alle 13:00 del sabato), mentre il lunedì mattina lavorava anche dalle 09:00 alle 13:00.
E' comprovato, altresì, che la ricorrente, nel corso di tutto il rapporto lavorativo, si è occupata di prestare assistenza personale in favore della anziana madre della resistente, novantatreenne non autosufficiente e con deficit cognitivo e titolare dei benefici della L. n.104/1992, oltre che del padre della stessa, nello specifico provvedendo alla pulizia dell'abitazione, alla cucina e all'assistenza alla persona
(cambio pannolone, igiene personale quotidiana, somministrazione medicinali predisposti dalla figlia, assistenza notturna).
Ciò posto, non può che condividersi l'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'attività lavorativa concretamente prestata, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte, come sopra descritte e comprovate dall'istruttoria di causa, è riconducibile, quale parametro di riferimento, al livello “C super” del CCNL
Collaboratori Familiari Non Conviventi, cui appartengono, per quanto qui di rilievo, i lavoratori che svolgono attività di “… Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti” (art. 9).
Acclarato, per tutte le suddette ragioni, l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente, non può che tenersi conto dei conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
Più nello specifico, i suddetti conteggi sono stati elaborati considerando correttamente, in via parametrica, i minimi retributivi del CCNL Collaboratori
Familiari Non Conviventi;
i conteggi, inoltre, tengono conto dei parametri della
Pag. 8 di 12 durata del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro (ivi compresa la prestazione notturna), così come dedotti in ricorso e provati in giudizio, nonché della somma complessivamente già percepita dalla dipendente – come dalla medesima ammesso in sede di ricorso (€ 800,00 nel mese di agosto 2024, € 1.600,00 nel mese di settembre
2024 ed € 970,00 nel mese di ottobre 2024) – somma che è stata correttamente detratta dal conteggio finale.
Le spettanze retributive sono state così quantificate nella somma complessiva di €
4.942,32.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e parte resistente dal 20.08.2024 al 19.10.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL Collaboratori Familiari Non
Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma mensilità e
T.F.R., per la somma di € 4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL
Collaboratori Familiari Non Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Pag. 9 di 12 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 1.1001,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del
10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/14, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne consentono la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e parte resistente dal 20.08.2024 al 19.10.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL
Collaboratori Familiari Non Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e
Pag. 10 di 12 non godute, 13ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL Collaboratori Familiari Non Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma mensilità e T.F.R., per la somma di €
4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 12 Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 17.12.2025, svolta la discussione, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 282/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Michele Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ) Controparte_1 C.F._3
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la Sig.ra e, dopo aver premesso di Controparte_1
aver prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta dal 20.08.2024 al 19.10.2024, in assenza di regolare assunzione, sino al licenziamento comunicato via whatsapp in data 27.10.2024, al termine di un periodo di malattia iniziato il
20.10.2024, costantemente sottoposta al potere direttivo e organizzativo della datrice di lavoro, svolgendo le mansioni di assistenza personale in favore della di lei anziana madre, Sig.ra novantatreenne non autosufficiente e con deficit Parte_2
cognitivo e titolare dei benefici della L. n.104/1992, nello specifico provvedendo alla pulizia dell'abitazione, alla cucina e all'assistenza alla persona (cambio pannolone, igiene personale quotidiana, somministrazione medicinali predisposti dalla figlia, assistenza notturna), osservando un orario di lavoro pari a 87 ore settimanali, dalle
19:30 alle 13:00 del giorno successivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (fino alle 13:00 del sabato), mentre il lunedì mattina lavorava anche dalle 09:00 alle 13:00, senza godere di alcun giorno di ferie e percependo le somme di € 800,00 nel mese di agosto 2024, € 1.600,00 nel mese di settembre 2024 ed €
970,00 nel mese di ottobre 2024, ha domandato accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, con inquadramento nel livello “C super” del CCNL Collaboratori Familiari Non Conviventi, nonché il diritto alla corresponsione delle differenze retributive coì maturate per la somma di € 4.942,32, come da conteggi elaborati e depositati agli atti, con conseguente condanna della resistente al pagamento della prefata somma. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) RITENERE e DICHIARARE che tra la Sig.ra Parte_1
e la Sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro
[...] Controparte_1
subordinato per il periodo 20.08.24 – 19.10.24 e che la ricorrente ha diritto di vedersi riconosciuto - per l'intero periodo dedotto in ricorso – l'inquadramento nel livello C Super del CCNL LAVORO DOMESTICO, con il relativo trattamento economico;
2) RITENERE E DICHIARARE che la Sig.ra Parte_1
è creditrice della Sig.ra della complessiva somma
[...] Controparte_1
Pag. 2 di 12 di €.4.942,32=, dovuta per i titoli dedotti in ricorso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, o in quella maggiore o minore risultante da espletanda C.T.U., e comunque ex art. 36 della Costituzione;
3) CONDANNARE la
Sig.ra al pagamento – in favore della ricorrente – della Controparte_1
complessiva somma di €.4.942,32=, o di quella diversa accertanda in corso di causa
o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio e con maggiorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché ne
è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda di parte ricorrente volta, in primo luogo, all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per le mansioni ed agli orari indicati in ricorso, e, in secondo luogo, all'accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante in ragione della attività lavorativa in concreto espletata, per la quantificazione di cui ai conteggi depositati in atti.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, ai fini dell'inquadramento della prestazione nello schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che
Pag. 3 di 12 inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n. 9623/2002; Cass. n. 13935/2006; Cass. n.
4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). E tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale
(SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. n. 24154/2019 cit.; Cass. n.
1095/2023 cit.).
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie, documentali e dorali, emerge l'assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori sul medesimo gravanti.
Invero, dalla messaggistica whatsapp depositata in atti (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), comprendente l'arco temporale da agosto 2024 a ottobre 2024, emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della resistente, dovendo osservare compiti ed orari imposti dalla resistente, nell'ambito della prestazione di assistenza in favore della madre del datore di lavoro, soggetto non autosufficiente e
Pag. 4 di 12 titolare dei benefici di cui alla L. n.104/1992: in detta messaggistica si evidenziano indicazioni, talvolta generiche, talvolta più specifiche, in ordine alle adibizioni della lavoratrice (pulizia dell'abitazione, cucina assistenza alla persona concretizzatasi in diversi ed eterogenei compiti di cambio pannolone, igiene personale quotidiana, somministrazione medicinali predisposti dalla datrice di lavoro, assistenza notturna), agli orari di lavoro ed alla corresponsione di una retribuzione a cadenza fissa per l'attività prestata.
La sussistenza del rapporto di lavoro, nei termini sopra evidenziati, è stata ulteriormente comprovata dall'istruttoria orale di causa.
Più nello specifico, la prima teste di parte ricorrente, escussa in Testimone_1
qualità di figlia della ricorrente, ha confermato le circostanze che la ricorrente, oltre ad aver svolto attività lavorativa per la resistente, sempre prestando assistenza alla di lei madre, nonché anche a beneficio del padre, , adibita alle Parte_3
mansioni analiticamente indicate in ricorso, come sopra descritte, ha, altresì, osservato un orario lavorativo alle 19:30 alle 13:00 del giorno successivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (fino alle 13:00 del sabato), ove il lunedì mattina ha lavorato anche dalle 09:00 alle 13:00, senza godere di ferie, nonché dovendosi attenere al potere organizzativo-direttivo di parte datoriale in termini di indicazioni circa la prestazione da espletare e di rispetto dell'orario di lavoro, in merito dichiarando che “sono la figlia minore, unica convivente della ricorrente.
Quando lei andava a lavorare spesso l'accompagnavo anch'io e quindi so dove si recava… sono stata costretta a salire nell'appartamento della signora e del Pt_2
marito, dove mia madre lavorava, per avere le chiavi da lei. Ricordo anche che è capitato diverse volte che il mercoledì mattina, giorno di mercato, ho aiutato mia madre a portare i sacchetti della spesa nel loro appartamento. I due signori che
Pag. 5 di 12 abitavano lì erano vecchi, viveva con loro un gatto che mi si avvicinava quando entravo. Preciso che restavo comunque nell'area di ingresso… Mi è capitato una volta, avendo portato su le buste della spesa, di aver visto che mia madre si stava occupando della pulizia del pavimento, sporcato dalla lettiera del gatto. Delle altre sue attività mi parlava lei;
ad esempio, mi diceva che anche di notte non dormiva, in quanto doveva somministrare loro dei farmaci… Io la notte restavo da sola a casa, in quanto lei lavorava presso i suddetti signori… Che io sappia, non ha goduto di giorni di ferie. Ribadisco che io mia madre non la vedevo proprio… Mi spiegava che doveva fare certe cose in un determinato modo piuttosto che in un altro. Era la signora che aveva il controllo su tutto… Ricordo che le cose, Controparte_1
anche sciocchezze, andavano fatte nel modo da lei prestabilito e veniva richiamata se qualcosa si trovava fuori posto;
ricordo che mia madre, durante quelle poche ore che passava a casa, a volte si è anche messa a piangere, per il richiamo ricevuto.
Comunque, era molto stressata, anche per il numero di ore di lavoro… Ricordo che era un problema anche l'assenza per malattia che, nonostante fosse preventivamente comunicata, comunque veniva accolta non di buon grado. E, questo, nonostante per le persone di una certa età, come i suoi genitori, fosse un fattore di rischio esporli al contagio”.
Le medesime circostanze sono state confermate, in termini non dissimili, dagli altri due testi di parte ricorrente, escussa nella medesima qualità di Testimone_2
figlia della ricorrente, e escusso in qualità di genero della Testimone_3
ricorrente.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la linearità e precisione delle deposizioni rese, che sono apparse prive di contraddizioni,
a nulla rilevando, nello specifico, il grado parentale tra la ricorrente ed i testimoni,
Pag. 6 di 12 tenuto conto che dalle relative dichiarazioni non sono emersi elementi tali da poter inficiare la genuinità di quanto dichiarato, senza trascurare la concordanza con quanto riferito.
D'altra parte, non sono stati forniti in giudizio elementi di prova atti a sconfessare le risultanze probatorie favorevoli alla ricorrente, attesa la contumacia di parte resistente e, soprattutto, della sua mancata presentazione all'udienza fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale, ciò che contribuisce a consentire di ritenere comprovati gli elementi di fatto e le circostanze addotte da parte ricorrente a sostegno delle sue ragioni.
In ragione di tanto, può che ritenersi provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente dall'agosto 2024 all'ottobre
2024, ancorché in assenza di regolare assunzione, costantemente sottoposta all'eterodirezione del datore di lavoro, il quale le forniva indicazioni sulla prestazione e sulle mansioni di volta in volta da svolgere e sugli orari di lavoro da rispettare, senza tralasciare la circostanza che la dipendente ha percepito una retribuzione con cadenza fissa: tutte le prefate circostanze in punto di fatto, così come confermate dall'istruttoria documentale e orale – con particolare riferimento alla sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed alla percezione di una retribuzione con cadenza fissa – costituiscono, dunque, evidenti indici rivelatori, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti connotato da subordinazione.
Venendo, ora, alle mansioni concretamente svolte ed all'orario lavorativo osservato, le risultanze istruttorie, documentali ed orali, hanno dato prova del fatto che la ricorrente ha sempre osservato un orario lavorativo di circa 87 ore settimanali,
Pag. 7 di 12 lavorando dalle 19:30 alle 13:00 del giorno successivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (fino alle 13:00 del sabato), mentre il lunedì mattina lavorava anche dalle 09:00 alle 13:00.
E' comprovato, altresì, che la ricorrente, nel corso di tutto il rapporto lavorativo, si è occupata di prestare assistenza personale in favore della anziana madre della resistente, novantatreenne non autosufficiente e con deficit cognitivo e titolare dei benefici della L. n.104/1992, oltre che del padre della stessa, nello specifico provvedendo alla pulizia dell'abitazione, alla cucina e all'assistenza alla persona
(cambio pannolone, igiene personale quotidiana, somministrazione medicinali predisposti dalla figlia, assistenza notturna).
Ciò posto, non può che condividersi l'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'attività lavorativa concretamente prestata, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte, come sopra descritte e comprovate dall'istruttoria di causa, è riconducibile, quale parametro di riferimento, al livello “C super” del CCNL
Collaboratori Familiari Non Conviventi, cui appartengono, per quanto qui di rilievo, i lavoratori che svolgono attività di “… Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti” (art. 9).
Acclarato, per tutte le suddette ragioni, l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente, non può che tenersi conto dei conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
Più nello specifico, i suddetti conteggi sono stati elaborati considerando correttamente, in via parametrica, i minimi retributivi del CCNL Collaboratori
Familiari Non Conviventi;
i conteggi, inoltre, tengono conto dei parametri della
Pag. 8 di 12 durata del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro (ivi compresa la prestazione notturna), così come dedotti in ricorso e provati in giudizio, nonché della somma complessivamente già percepita dalla dipendente – come dalla medesima ammesso in sede di ricorso (€ 800,00 nel mese di agosto 2024, € 1.600,00 nel mese di settembre
2024 ed € 970,00 nel mese di ottobre 2024) – somma che è stata correttamente detratta dal conteggio finale.
Le spettanze retributive sono state così quantificate nella somma complessiva di €
4.942,32.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e parte resistente dal 20.08.2024 al 19.10.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL Collaboratori Familiari Non
Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma mensilità e
T.F.R., per la somma di € 4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL
Collaboratori Familiari Non Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Pag. 9 di 12 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 1.1001,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del
10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/14, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne consentono la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e parte resistente dal 20.08.2024 al 19.10.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL
Collaboratori Familiari Non Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e
Pag. 10 di 12 non godute, 13ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL Collaboratori Familiari Non Conviventi, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma mensilità e T.F.R., per la somma di €
4.942,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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