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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. FR Salvatore IL Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 860 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ruggiero;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
(quale incorporante della Controparte_1 [...]
) e per essa, in qualità di mandataria (per procura ai rogiti notar CP_2
rep. n. 6607), , in persona del procuratore speciale Per_1 Controparte_3
(per procura del 2/8/2023 ai rogiti notar , rep. 10860) dott.ssa Per_2 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti;
- appellata -
e per essa, in qualità di mandataria (per procura del 14/12/2020 ai CP_5
rogiti notar rep. n. 30310), , in persona del procuratore Per_3 Controparte_3
speciale (per procura del 2/8/2023 ai rogiti notar , rep. 10860) dott.ssa Per_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti;
CP_4
- intervenuta -
non costituito;
Controparte_6
- litisconsorte -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 671/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 10/5/2023 e notificata il 18/7/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 671/2023 R.G. n. 3798/19, pubblicata in data 10.05.2023 dal Tribunale di Pescara, in p. del Giud.
Dott.ssa Valeria Battista e notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi in data
18.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo e secondo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In particolare: - rilevare, alla luce della sentenza n. 1901/25 del Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa, pubbli. in data 06.02.2025, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata in data 25.07.2008 alla , poi Intesa San Paolo;
- Controparte_2
per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto della AN a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza del credito, stante l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.; - in rito, per le ragioni in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità del deposito tardivo di nuova documentazione in appello;
- sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la carenza di legittimazione ad causam e ad processum della costituitasi nel presente giudizio quale Controparte_3
mandataria della Intesa San Paolo e della;
- per l'effetto, accertare e dichiarare CP_5
la nullità delle procure alle liti rilasciate in assenza di poteri e il consequenziale difetto di rappresentanza, con inammissibilità sia delle costituzioni nel presente giudizio, che nel giudizio esecutivo, per palese difetto di legittimazione sostanziale;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. e, per l'effetto, la mancata prova della titolarità del diritto di credito da parte della b. CP_5
nel merito: - per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della a CP_2
procedere all'esecuzione forzata per inesistenza del credito, anche alla luce del contro credito della IL PE nonché dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, stante l'appostazione nel piano concordatario;
- in via gradata, ricalcolare l'eventuale debito residuo alla luce delle nullità esposte in atti e dei pagamenti ricevuti dalla e disporre la sospensione ex art 558 cpc;
- condannare in ogni caso, le società CP_5
appellate al pagamento delle competenze legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- emettere ogni ulteriore provvedimento del caso. - In via istruttoria, per i motivi suesposti, si chiede la rimessione della causa in pag. 2/15 istruttoria con ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi e/o rigettati, nonché l'ammissione della C.T.U. tecnico contabile”.
Per l'appellata e per la intervenuta “in via principale, Controparte_1 CP_5
rigettare l'appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto così confermando la sentenza N. 671/2023 del Tribunale di Pescara, nel giudizio iscritto al n. 3798/2019 RG;
in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'appellante, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie ex adverso formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata - decidendo il giudizio di merito introdotto da Parte_1
nei confronti di , relativo ad una opposizione esecutiva
[...] Controparte_1
concernente la procedura di espropriazione immobiliare n. 100/2018 GE (promossa dalla predetta banca, quale incorporante la SP , sulla scorta di Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1970/2016, emesso il 13/12/2016 dal
Tribunale di Pescara nei confronti della e del suo amministratore Controparte_7
e fideiussore per il pagamento del saldo passivo del rapporto di c/c Parte_1
n.1000/5518, pari ad € 440.245,79 oltre ulteriori interessi ed accessori) – ha rigettato l'opposizione (e condannato l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore dell'opposta), avendo ritenuto:
a) inammissibili i motivi di opposizione all'esecuzione tesi a contestare “la validità tanto del contratto di conto corrente n. 5518 acceso dalla e dei Controparte_7
rapporti ad esso accessori” e “la validità della fideiussione prestata dallo Parte_1
fino a concorrenza di € 500.000, in virtù del contratto sottoscritto in data 25/07/2008”, in quanto tutti basati su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale posto a base del pignoramento e, come tali, insuscettibili di essere dedotti in sede di opposizione esecutiva, ma solo nella sede processuale concernente il titolo, come peraltro nella specie avvenuto (essendo state le medesime censure poste a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla e da Controparte_7
e rigettata dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 349/2022, redatta Parte_1
pag. 3/15 dal medesimo giudice estensore della sentenza qui impugnata, cui la opposizione esecutiva era stata assegnata a seguito di istanza di riunione della stessa con la opposizione monitoria e nei cui confronti era stata proposta dallo ricorso per Parte_1
ricusazione rigettato con provvedimento del 28/11/2022);
b) infondato il motivo - qualificato come integrante una opposizione agli atti esecutivi - basato sulla asserita violazione dell'art. 2911 c.c.;
c) parimenti infondato il motivo basato sul richiamo all'art. 496 c.p.c..
2. ha proposto appello, con il quale ha chiesto l'accoglimento della Parte_1
opposizione all'esecuzione (e di altre conclusioni mantenute ferme anche nella precisazione finale) in riforma della sentenza gravata, che ha censurato per motivi rubricati come segue:
“A. errores in procedendo e in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art.
1421 c.c., in combinato disposto con l'art. 24 della costituzione, nonché degli artt. 615
e 191 c.p.c. – nullità del contratto per usurarietà dei tassi;
B. segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. per applicazione di interessi usurari: nullità del contratto di conto corrente e conseguente nullità dei contratti derivati”: con tali motivi l'appellante - sulla premessa che le norme richiamate non pongono alcun limite al diritto di difesa dell'esecutato, il quale, pertanto, potrebbe fare valere mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. le cause di nullità del contratto di credito intercorso tra la banca e la creditrice principale, tanto più ove si tratti di nullità rilevabili anche d'ufficio – sollecita il rilievo, “con ogni conseguenza di legge” della nullità dei contratti intercorsi tra la creditrice principale e la banca esecutante (“conto corrente ordinario n. 1000/5518; concessione di affidamento di una linea di credito per €
350.000,00 datato 24.07.08 e agganciato al predetto conto corrente;
nonché contratti
IRS del 07.10.08 n. 810069485; e IRS del 07.10.08 n. 810069489”);
“C. errores in procedendo e in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art.
1421 c.c. in combinato disposto con l'art. 2 della legge n. 287/1990: inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata, per inesistenza e/o inefficacia del titolo. In via subordinata: nullità parziale delle clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI;
pag. 4/15 D. segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c. in combinato disposto con
l'art. 1957 c.c.: nullità della clausola n.6, relativa all'esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.: intervenuta decadenza”: con tali motivi l'appellante rinnova le censure di nullità – totale o in subordine parziale – del contratto di fideiussione da lui sottoscritto, perché riproducente la clausole predisposte dall'ABI in già accertata violazione dell'art. 2 legge 287/1990 e, in particolare, quella di deroga all'art. 1957 c.c., la cui nullità comporterebbe, nella specie, la decadenza della garanzia, non avendo agito la creditrice nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte da quest'ultima;
“E. annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.”: il contratto suscettibile di annullamento sarebbe, secondo l'appellante, quello di fideiussione da lui sottoscritto in data 24/7/2008 ed il dolo che avrebbe viziato il suo consenso sarebbe consistito nella falsa rappresentazione della validità di clausole già da tempo riconosciute nulle perché frutto di una intesa anticoncorrenziale;
“F. violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cost. – parzialità del giudice”: sostiene l'appellante che “pur essendo tecnicamente vero che l'opposizione all'esecuzione instaura un giudizio autonomo rispetto a quello di impugnazione/contestazione del titolo esecutivo – in questo caso, dell'opposizione a decreto ingiuntivo – è altresì vero che essa consiste in un 'ramo' e/o fase processuale della medesima controversia, nell'ambito della quale avviene una sorta di rivalutazione delle condizioni ed eccezioni relative alla validità del titolo stesso”, per cui ricorrerebbe una ipotesi di astensione ex art. 51 n. 4)
c.p.c., cui si aggiungerebbe una violazione del principio costituzionale del “giudice naturale precostituito per legge” e dell'art.
7-bis RD 12/1941, stante la mancata riassegnazione della causa di opposizione all'esecuzione all'originario istruttore, dott.
dopo il rigetto della istanza di riunione in relazione alla quale la causa stessa era Per
stata riassegnata alla dott.ssa Battista.
3. Notificato l'appello sia a (parte del giudizio di primo grado in Controparte_6
quanto a sua volta opponente, ex art. 619 c.p.c., all'esecuzione immobiliare di riferimento), rimasto anche in questa sede contumace, sia alla Co Controparte_1
quest'ultima si è costituita, unitamente alla quale cessionaria del credito e CP_5
pag. 5/15 successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. (entrambe mediante la mandataria
[...]
per resistere all'appello, del quale esse hanno chiesto il rigetto per CP_3
infondatezza e, prima ancora, per inammissibilità dei riproposti motivi, rivolti contro il titolo esecutivo giudiziale e basati su fatti anteriori alla sua formazione.
4. Rigettata la istanza di inibitoria avanzata dall'appellante, quest'ultimo, nel corso del giudizio, ha contestato la sussistenza della “legittimazione ad agire” della intervenuta
[...
per carente prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco ex art. CP_5
58 TUB e la validità delle procure rilasciate da quest'ultima e dalla appellata
[...]
alla , società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB. Ha, CP_1 Controparte_3
inoltre, prodotto la sentenza n. 1901/2025, con la quale il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, ha dichiarato la nullità parziale, limitatamente alle clausole
2, 6 e 8, della fideiussione prestata in data 24/7/2008 a beneficio della IL
PE ed a favore della , sostenendo (l'appellante) che sarebbe stata Controparte_1
così acclarata la inesistenza del diritto di quest'ultima di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
4.1. La causa è infine pervenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti.
5. Vanno esaminate preliminarmente (con riferimento esclusivo al presente procedimento) le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della sr. e di CP_5
nullità della procura rilasciata da quest'ultima e dalla SP alla SP Controparte_1
. Entrambe le eccezioni sono infondate. CP_3
5.1. Quanto alla prima, che assume, peraltro, rilevanza del tutto marginale e sostanzialmente limitata al regolamento delle spese di lite, attesa la partecipazione al giudizio sia della asserita cedente che della asserita cessionaria del credito controverso
(costituito da quello per la cui realizzazione coattiva è stata promossa la esecuzione cui si riferisce la opposizione ex art. 615 c.p.c. e, quindi, dal credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1970/2016, avente ad oggetto l'obbligazione della Controparte_7
di pagamento della somma di € 440.245,79 - oltre interessi dall'1/7/2016 e spese liquidate in € 5.134,00 ed accessori - a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
1000/5518 acceso il 3/7/2008, nel quale è confluita la apertura di credito di €
pag. 6/15 350.000,00 del 24/7/2008, valida fino a revoca e revocata con comunicazione del
6/7/2016, garantita, fino a concorrenza di € 500.000,00, da fideiussione omnibus rilasciata da il 24/7/2008), va constatato che la ha Parte_1 CP_5
fornito sufficiente dimostrazione della ricomprensione del suddetto credito nel novero di quelli cedutile dalla , ai sensi dell'art. 58 TUB, il 10/12/2020. Controparte_1
5.1.1. Tale prova è rinvenibile, anzitutto, nell'avviso della cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 145 del 12/12/2020, che fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_1
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della AN d'IT n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della AN d'IT n. 139/199” (classificazione, comunque non contestata dall'appellante, insita nella qui documentata revoca dell'affidamento, risalente al 2016, e segnalazione parimenti documentata dalla intervenuta).
5.1.2. In secondo luogo, la ricomprensione del credito derivante dal rapporto di c/c n.
1000/5518 tra quelli ceduti in blocco è confermata dalla dichiarazione della cedente
[...]
del 23/10/2023, contenente l'elenco dei crediti nei confronti della Controparte_1 [...
(identificata con il NDG 0505453963000) ceduti il 10/12/2020 alla Controparte_7
, nel quale è ricompreso quello per “soff. conto corr.” individuato con il n. CP_5
950100000391 e derivante dal “rapporto originario 40451/1000/00005518”. Come anche in altre occasioni ritenuto da questa Corte, l'attestazione proveniente dal creditore originario cedente – che non ha certo un interesse a rendere una dichiarazione contra se
– costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria ivi indicata (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr. Cass. 10200/2021).
pag. 7/15 5.1.3. Infine, l'NDG identificativo della ed il numero Controparte_7
identificativo del credito in sofferenza nei confronti della stessa derivante dall'originario c/c 1000/5518 sono inseriti – a definitiva conferma della inclusione di quest'ultimo tra i crediti ceduti in blocco ex art. 58 TUB - nella lista di tali crediti pubblicata, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 legge 130/1999, sul sito internet www.intesasanpaolo.com e richiamata nell'avviso di cessione, come tale prodotta dalla intervenuta e non fatta oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
5.1.4. Ovviamente, ai sensi dell'art. 58 comma 3 TUB, la cessione del credito principale ha comportato l'efficacia, a favore della cessionaria, della garanzia fideiussoria prestata dall'odierno appellante, comunque obbligato in forza del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione promossa dalla creditrice originaria.
5.2. Quanto alla seconda eccezione qui in esame, è sufficiente richiamare il condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di vertice, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così
Cass. ord. 7243/2024, la quale ha qualificato “artificiosa e destituita di fondamento” la eccezione ivi formulata – analoga a quella ora in esame – secondo cui la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB del sub servicer che aveva ricevuto la procura per il materiale recupero del credito ceduto, comportava il difetto di rappresentanza della cessionaria).
6. Ciò posto, l'appello – nei limiti in cui è stato proposto – è infondato in tutti i motivi nei quali è stato articolato, anche tenuto conto dei documenti prodotti in corso di causa pag. 8/15 dall'appellante e, in particolare, della sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, sopra ricordata.
6.1. Tale ultima sentenza, invero, si è limitata a dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto da il 24/7/2008, limitatamente a Parte_1
tre clausole, tra cui quella di deroga all'art. 1957 c.c. (clausola n. 6: “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”), in quanto riproduttive di clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'Associazione ANria italiana nei confronti del quale la AN d'IT (nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito) aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005, con cui era stato accertato il contrasto delle disposizioni contenute nelle clausole 2, 6 e 8 dello schema, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge
287/90.
6.1.1. Essa, dunque (a prescindere dalla maggiore o minore condivisibilità della decisione, che non risulta comunque avere assunto efficacia di giudicato), non ha accertato la insussistenza del credito azionato esecutivamente dalla Controparte_1
sulla base del più volte ricordato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, giacché, per pervenire ad un simile accertamento, occorrerebbe valutare quali effetti possa produrre la dichiarata nullità e, cioè, ad esempio, se il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., invalidamente derogato, sia stato comunque rispettato dalla creditrice (come parrebbe doversi ritenere, tenuto conto del lasso temporale trascorso tra la data della revoca dell'apertura di credito confluita nel c/c 1000/5518 – 6/7/2016, come risulta dalla intimazione di pagamento recante pari data trasmessa per raccomandata a.r. a che la ha ricevuta il 21/7/2016: doc. 8 del Parte_1
fascicolo di primo grado dell'opposta – e l'epoca di deposito del ricorso monitorio mediante il quale la creditrice ha agito giudizialmente nei confronti, anche, della pag. 9/15 debitrice principale – necessariamente anteriore al 14/12/2016, data di emissione del decreto ingiuntivo n. 1970/2016 -).
6.1.2. Tuttavia un simile accertamento è, in questa sede, precluso dal principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle opposizioni ex art. 615
c.p.c. rivolte contro esecuzioni promosse (come nella specie) in base a titoli di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del titolo solo quando questi determinino l'inesistenza giuridica del titolo (e non del diritto da esso accertato), giacché gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia del titolo stesso (tra cui la eventuale inesistenza del diritto di credito da esso accertato) “possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così, tra le più recenti, Cass. 2785/2025, la quale - nel solco dei precedenti richiamati in motivazione – ha altresì precisato che la preclusione alla deducibilità, nell'opposizione esecutiva, di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale “si ha, comunque, per i fatti utilmente deducibili nel corso del processo in cui il medesimo titolo giudiziale ancora deve divenire definitivo”).
6.1.3. Si tratta, come detto, di un principio consolidato, già affermato dagli arresti giurisprudenziali copiosamente citati dalla sentenza qui impugnata, e da numerosi analoghi arresti successivi (tra cui quello appena ricordato), anche con riferimento alle ipotesi in cui il titolo posto a base dell'esecuzione sia solo provvisoriamente esecutivo ed ancora sub judice, come accade allorché esso consista in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto (si veda, ad esempio, Cass. ord. 2460/2025).
Esso, inoltre, anche con riferimento a tale ultima ipotesi, ha trovato il recente avallo da parte di Cass. SU 9479/2023, la quale – nell'individuare nell'opposizione ex art. 650
c.p.c. lo strumento processuale utilizzabile dal consumatore nei cui confronti sia stata promossa una esecuzione in forza di decreto ingiuntivo non opposto e privo di espressa valutazione dell'eventuale vessatorietà del contratto ad esso sotteso – ha sottolineato come tale soluzione consenta di “non derogare alla regola secondo cui in sede di pag. 10/15 opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo”.
6.1.4. Da tale principio questa Corte ritiene di non doversi discostare, non essendo a tal fine idonee le argomentazioni offerte dall'appellante (che non tengono conto della differente natura e del diverso oggetto del procedimento giudiziale di formazione del titolo giudiziale e del giudizio di opposizione all'esecuzione e della circostanza che solo nel primo potranno e dovranno essere dedotte o rilevate di ufficio anche eventuali cause di nullità negoziale) e non potendo derivare alcun effetto di segno contrario dalla sopravvenienza della ricordata sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in quanto non può confondersi la collocazione temporale del fatto estintivo (costituito, nella prospettazione dell'appellante, dalla decadenza della garanzia fideiussoria, necessariamente verificatasi in data anteriore a quella di pronuncia e di notificazione del decreto ingiuntivo) con quella del suo accertamento (o meglio: dell'accertamento di uno dei suoi presupposti giuridici, costituito dalla nullità genetica della clausola del contratto di fideiussione). Tale ultimo accertamento avrebbe dovuto (o dovrà, eventualmente ai sensi dell'art. 395 c.p.c.) trovare SPzio e valutazione nel giudizio di opposizione contro il provvedimento costituente titolo esecutivo, non anche
– ed in alcun caso - in sede di opposizione all'esecuzione (si vedano in tal senso, ad esempio, Cass. ord. 3716/2020, che richiama Cass. 20318/2012, la quale ha escluso la pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui si basa l'opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso). Con
l'ulteriore corollario che un'opposizione all'esecuzione basata su fatti da fare valere solo mediante opposizione al decreto ingiuntivo azionato esecutivamente non può neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (si veda ad esempio, tra le più recenti, Cass. ord. 13365/2023).
6.2. La indubbia anteriorità, rispetto alla formazione del decreto ingiuntivo n.
1970/2016, della eccepita decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. (ma anche della nullità della clausola negoziale contenente deroga a tale ultima norma),
pag. 11/15 comporta la inammissibilità della relativa eccezione in sede di opposizione all'esecuzione basata su quel provvedimento monitorio, ancorché non definitivo.
6.3. Per le medesime ragioni va qui affermata la infondatezza dei primi cinque motivi di appello (ivi indicati con le lettere da A ad E), dovendosi confermare la inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione che essi ripropongono, tutti tesi a contestare la validità dei contatti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra debitrice principale e e del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno Controparte_2
appellante (cioè dei negozi in base ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva) per fatti anteriori alla formazione di tale ultimo titolo esecutivo
(convenzione di interessi asseritamente usurari, di commissioni di massimo scoperto, applicazione dell'anatocismo nel corso del rapporto creditizio e, quanto alla fideiussione, contrarietà al divieto posto dall'art. 2 legge 287/1990 e dolo).
6.3.1. Tanto più che identiche contestazioni (ivi compresa la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.) vennero mosse dallo (e dalla debitrice principale Parte_1 [...
con l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa prima della Controparte_7
opposizione all'esecuzione e rigettata in entrambi i gradi di merito con sentenze
349/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 22/3/2022, e 41/2025 di questa Corte
d'appello, pubblicata il 10/1/2025 (e prodotta – ammissibilmente trattandosi di documento non anteriormente producibile – dalla difesa di appellata ed intervenuta, unitamente al ricorso per cassazione proposto dagli opponenti), sicché nessuna violazione del diritto di difesa dell'odierno appellante potrebbe derivare dalla affermata inammissibilità della (ri)proposizione delle medesime contestazioni in questa sede.
7. Deve ora scrutinarsi il motivo di appello teso a sostenere la nullità della sentenza impugnata per “parzialità del giudice” che la ha deliberata ed estesa, in quanto non astenutosi nonostante la ricorrenza della causa di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 4) c.p.c., costituita dall'avere egli deciso la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale erano state poste le medesime questioni, ed in quanto designato (o meglio: confermato dopo il rigetto della istanza di sospensione che aveva giustificato la sostituzione dell'istruttore inizialmente designato nella causa di opposizione all'esecuzione) in violazione dell'art.
7-bis O.G. e dell'art. 25 Costituzione.
pag. 12/15 7.1. A prescindere dal rilievo che la eventuale nullità della sentenza comporterebbe esclusivamente la necessità che questa Corte decida la causa nel merito (e la decisione non potrebbe che essere di rigetto dell'opposizione per le ragioni sin qui esposte), la eccepita nullità, nella duplice prospettiva nella quale l'eccezione è stata articolata, non sussiste, con conseguente manifesta infondatezza anche del motivo di appello in esame.
7.1.1. Quanto alla asserita ricorrenza della causa di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 4) c.p.c. – già posta dall'odierno appellante a base dell'istanza di ricusazione proposta in prime cure ed ivi rigettata con ordinanza del 28/11/2022 – essa è palesemente insussistente, giacché la diversità e la reciproca autonomia della opposizione a decreto ingiuntivo rispetto all'opposizione all'esecuzione (che lo stesso appellante riconosce come “tecnicamente” vera e che è comunque affermata da giurisprudenza consolidata: oltre a Cass. 20318/2012 già citata, si veda, ad esempio,
Cass. ord. 29432/2019) escludono in radice che quest'ultima opposizione costituisca un
“ramo e/o fase processuale della medesima controversia” (come si sostiene, in modo non del tutto comprensibile, nell'atto di appello) e, tanto meno, un diverso grado del medesimo giudizio. Se, nella specie, la decisione di entrambe le diverse controversie ha implicato “una sorta di rivalutazione delle condizioni ed eccezioni relative alla validità del titolo stesso”, ciò è dipeso solo dalla inammissibile duplicazione delle medesime contestazioni nei due giudizi (nel secondo dei quali, peraltro, il giudice si è limitato a rilevarne la inammissibilità).
7.1.2. Quanto alla asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, a prescindere dalla constatazione che l'art.
7-bis RD 12/1942 precisa che “la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati” ed a prescindere dalla riferibilità dell'art. 25 Costituzione al solo ufficio giudiziario o anche alla persona fisica del singolo giudice, va rilevato che nella specie la suddetta violazione non ricorre, giacché – come si apprende dal provvedimento di rigetto della ricusazione
-la sostituzione del giudice istruttore designato per la causa di opposizione all'esecuzione con quello designato per la causa, precedentemente iscritta, di opposizione a decreto ingiuntivo è dipesa dalla istanza di riunione dei due procedimenti pag. 13/15 e dalla necessità (affermata da consolidata giurisprudenza: si vedano, per tutte, Cass. ordd. 12441/2017 e 7710/2022) di procedere a norma dell'art. 274 c.p.c. ed il mantenimento della nuova designazione pur dopo il rigetto dell'istanza di riunione è dipeso dalla prassi tabellare del Tribunale di Pescara.
8. Resta da rilevare, infine, la inaccoglibilità delle conclusioni (che non trovano riscontro in alcuno specifico motivo di appello) tese ad ottenere un ricalcolo riduttivo del credito dell'appellata in forza di un contro credito della IL PE (del quale non vi è traccia, anche solo sotto il profilo allegatorio, in atti) o “dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, stante l'appostazione nel piano concordatario”
(trattandosi di concordato preventivo proposto dalla debitrice principale che lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei garanti, salvi gli effetti estintivi di pagamenti effettuati in esecuzione del concordato, dei quali non vi è alcuna prova in atti) o, ancora, “dei pagamenti ricevuti dalla (ignorandosi di quali pagamenti – CP_5
necessariamente diversi da quelli effettuati nell'ambito della esecuzione cui si riferisce la opposizione – si tratti). Ancora meno accoglibile è la richiesta di “disporre la sospensione ex art 558 cpc” dell'esecuzione immobiliare, trattandosi di provvedimento riservato al giudice dell'esecuzione ed essendosi comunque conclusa con la ripartizione del ricavato delle vendite l'esecuzione n. 100/2018, come documentato dallo stesso appellante.
9. L'appello deve, dunque, essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dell'appellante soccombente al rimborso delle spese del grado in favore – solidale – dell'appellata e della intervenuta, contestualmente costituitesi con il medesimo difensore, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d,m.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari a quello del credito dell'esecutante opposta) ed alle attività processuali svolte (che comprendono anche la fase di trattazione ed istruttoria).
9.1. A norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, il rigetto dell'appello implica l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale del versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare, in favore solidale di Parte_1 CP_1
e di , entrambe rappresentate dalla procuratrice SP ,
[...] CP_5 CP_3
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% ed iva e cap come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svolta il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
FR S. IL
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. FR Salvatore IL Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 860 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ruggiero;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
(quale incorporante della Controparte_1 [...]
) e per essa, in qualità di mandataria (per procura ai rogiti notar CP_2
rep. n. 6607), , in persona del procuratore speciale Per_1 Controparte_3
(per procura del 2/8/2023 ai rogiti notar , rep. 10860) dott.ssa Per_2 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti;
- appellata -
e per essa, in qualità di mandataria (per procura del 14/12/2020 ai CP_5
rogiti notar rep. n. 30310), , in persona del procuratore Per_3 Controparte_3
speciale (per procura del 2/8/2023 ai rogiti notar , rep. 10860) dott.ssa Per_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti;
CP_4
- intervenuta -
non costituito;
Controparte_6
- litisconsorte -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 671/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 10/5/2023 e notificata il 18/7/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 671/2023 R.G. n. 3798/19, pubblicata in data 10.05.2023 dal Tribunale di Pescara, in p. del Giud.
Dott.ssa Valeria Battista e notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi in data
18.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo e secondo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In particolare: - rilevare, alla luce della sentenza n. 1901/25 del Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa, pubbli. in data 06.02.2025, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata in data 25.07.2008 alla , poi Intesa San Paolo;
- Controparte_2
per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto della AN a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza del credito, stante l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.; - in rito, per le ragioni in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità del deposito tardivo di nuova documentazione in appello;
- sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la carenza di legittimazione ad causam e ad processum della costituitasi nel presente giudizio quale Controparte_3
mandataria della Intesa San Paolo e della;
- per l'effetto, accertare e dichiarare CP_5
la nullità delle procure alle liti rilasciate in assenza di poteri e il consequenziale difetto di rappresentanza, con inammissibilità sia delle costituzioni nel presente giudizio, che nel giudizio esecutivo, per palese difetto di legittimazione sostanziale;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. e, per l'effetto, la mancata prova della titolarità del diritto di credito da parte della b. CP_5
nel merito: - per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della a CP_2
procedere all'esecuzione forzata per inesistenza del credito, anche alla luce del contro credito della IL PE nonché dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, stante l'appostazione nel piano concordatario;
- in via gradata, ricalcolare l'eventuale debito residuo alla luce delle nullità esposte in atti e dei pagamenti ricevuti dalla e disporre la sospensione ex art 558 cpc;
- condannare in ogni caso, le società CP_5
appellate al pagamento delle competenze legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- emettere ogni ulteriore provvedimento del caso. - In via istruttoria, per i motivi suesposti, si chiede la rimessione della causa in pag. 2/15 istruttoria con ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi e/o rigettati, nonché l'ammissione della C.T.U. tecnico contabile”.
Per l'appellata e per la intervenuta “in via principale, Controparte_1 CP_5
rigettare l'appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto così confermando la sentenza N. 671/2023 del Tribunale di Pescara, nel giudizio iscritto al n. 3798/2019 RG;
in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'appellante, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie ex adverso formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata - decidendo il giudizio di merito introdotto da Parte_1
nei confronti di , relativo ad una opposizione esecutiva
[...] Controparte_1
concernente la procedura di espropriazione immobiliare n. 100/2018 GE (promossa dalla predetta banca, quale incorporante la SP , sulla scorta di Controparte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1970/2016, emesso il 13/12/2016 dal
Tribunale di Pescara nei confronti della e del suo amministratore Controparte_7
e fideiussore per il pagamento del saldo passivo del rapporto di c/c Parte_1
n.1000/5518, pari ad € 440.245,79 oltre ulteriori interessi ed accessori) – ha rigettato l'opposizione (e condannato l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore dell'opposta), avendo ritenuto:
a) inammissibili i motivi di opposizione all'esecuzione tesi a contestare “la validità tanto del contratto di conto corrente n. 5518 acceso dalla e dei Controparte_7
rapporti ad esso accessori” e “la validità della fideiussione prestata dallo Parte_1
fino a concorrenza di € 500.000, in virtù del contratto sottoscritto in data 25/07/2008”, in quanto tutti basati su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale posto a base del pignoramento e, come tali, insuscettibili di essere dedotti in sede di opposizione esecutiva, ma solo nella sede processuale concernente il titolo, come peraltro nella specie avvenuto (essendo state le medesime censure poste a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla e da Controparte_7
e rigettata dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 349/2022, redatta Parte_1
pag. 3/15 dal medesimo giudice estensore della sentenza qui impugnata, cui la opposizione esecutiva era stata assegnata a seguito di istanza di riunione della stessa con la opposizione monitoria e nei cui confronti era stata proposta dallo ricorso per Parte_1
ricusazione rigettato con provvedimento del 28/11/2022);
b) infondato il motivo - qualificato come integrante una opposizione agli atti esecutivi - basato sulla asserita violazione dell'art. 2911 c.c.;
c) parimenti infondato il motivo basato sul richiamo all'art. 496 c.p.c..
2. ha proposto appello, con il quale ha chiesto l'accoglimento della Parte_1
opposizione all'esecuzione (e di altre conclusioni mantenute ferme anche nella precisazione finale) in riforma della sentenza gravata, che ha censurato per motivi rubricati come segue:
“A. errores in procedendo e in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art.
1421 c.c., in combinato disposto con l'art. 24 della costituzione, nonché degli artt. 615
e 191 c.p.c. – nullità del contratto per usurarietà dei tassi;
B. segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. per applicazione di interessi usurari: nullità del contratto di conto corrente e conseguente nullità dei contratti derivati”: con tali motivi l'appellante - sulla premessa che le norme richiamate non pongono alcun limite al diritto di difesa dell'esecutato, il quale, pertanto, potrebbe fare valere mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. le cause di nullità del contratto di credito intercorso tra la banca e la creditrice principale, tanto più ove si tratti di nullità rilevabili anche d'ufficio – sollecita il rilievo, “con ogni conseguenza di legge” della nullità dei contratti intercorsi tra la creditrice principale e la banca esecutante (“conto corrente ordinario n. 1000/5518; concessione di affidamento di una linea di credito per €
350.000,00 datato 24.07.08 e agganciato al predetto conto corrente;
nonché contratti
IRS del 07.10.08 n. 810069485; e IRS del 07.10.08 n. 810069489”);
“C. errores in procedendo e in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art.
1421 c.c. in combinato disposto con l'art. 2 della legge n. 287/1990: inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata, per inesistenza e/o inefficacia del titolo. In via subordinata: nullità parziale delle clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI;
pag. 4/15 D. segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c. in combinato disposto con
l'art. 1957 c.c.: nullità della clausola n.6, relativa all'esonero dal vincolo gravante sulla banca creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c.: intervenuta decadenza”: con tali motivi l'appellante rinnova le censure di nullità – totale o in subordine parziale – del contratto di fideiussione da lui sottoscritto, perché riproducente la clausole predisposte dall'ABI in già accertata violazione dell'art. 2 legge 287/1990 e, in particolare, quella di deroga all'art. 1957 c.c., la cui nullità comporterebbe, nella specie, la decadenza della garanzia, non avendo agito la creditrice nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni assunte da quest'ultima;
“E. annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.”: il contratto suscettibile di annullamento sarebbe, secondo l'appellante, quello di fideiussione da lui sottoscritto in data 24/7/2008 ed il dolo che avrebbe viziato il suo consenso sarebbe consistito nella falsa rappresentazione della validità di clausole già da tempo riconosciute nulle perché frutto di una intesa anticoncorrenziale;
“F. violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cost. – parzialità del giudice”: sostiene l'appellante che “pur essendo tecnicamente vero che l'opposizione all'esecuzione instaura un giudizio autonomo rispetto a quello di impugnazione/contestazione del titolo esecutivo – in questo caso, dell'opposizione a decreto ingiuntivo – è altresì vero che essa consiste in un 'ramo' e/o fase processuale della medesima controversia, nell'ambito della quale avviene una sorta di rivalutazione delle condizioni ed eccezioni relative alla validità del titolo stesso”, per cui ricorrerebbe una ipotesi di astensione ex art. 51 n. 4)
c.p.c., cui si aggiungerebbe una violazione del principio costituzionale del “giudice naturale precostituito per legge” e dell'art.
7-bis RD 12/1941, stante la mancata riassegnazione della causa di opposizione all'esecuzione all'originario istruttore, dott.
dopo il rigetto della istanza di riunione in relazione alla quale la causa stessa era Per
stata riassegnata alla dott.ssa Battista.
3. Notificato l'appello sia a (parte del giudizio di primo grado in Controparte_6
quanto a sua volta opponente, ex art. 619 c.p.c., all'esecuzione immobiliare di riferimento), rimasto anche in questa sede contumace, sia alla Co Controparte_1
quest'ultima si è costituita, unitamente alla quale cessionaria del credito e CP_5
pag. 5/15 successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. (entrambe mediante la mandataria
[...]
per resistere all'appello, del quale esse hanno chiesto il rigetto per CP_3
infondatezza e, prima ancora, per inammissibilità dei riproposti motivi, rivolti contro il titolo esecutivo giudiziale e basati su fatti anteriori alla sua formazione.
4. Rigettata la istanza di inibitoria avanzata dall'appellante, quest'ultimo, nel corso del giudizio, ha contestato la sussistenza della “legittimazione ad agire” della intervenuta
[...
per carente prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco ex art. CP_5
58 TUB e la validità delle procure rilasciate da quest'ultima e dalla appellata
[...]
alla , società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB. Ha, CP_1 Controparte_3
inoltre, prodotto la sentenza n. 1901/2025, con la quale il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, ha dichiarato la nullità parziale, limitatamente alle clausole
2, 6 e 8, della fideiussione prestata in data 24/7/2008 a beneficio della IL
PE ed a favore della , sostenendo (l'appellante) che sarebbe stata Controparte_1
così acclarata la inesistenza del diritto di quest'ultima di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
4.1. La causa è infine pervenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti.
5. Vanno esaminate preliminarmente (con riferimento esclusivo al presente procedimento) le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della sr. e di CP_5
nullità della procura rilasciata da quest'ultima e dalla SP alla SP Controparte_1
. Entrambe le eccezioni sono infondate. CP_3
5.1. Quanto alla prima, che assume, peraltro, rilevanza del tutto marginale e sostanzialmente limitata al regolamento delle spese di lite, attesa la partecipazione al giudizio sia della asserita cedente che della asserita cessionaria del credito controverso
(costituito da quello per la cui realizzazione coattiva è stata promossa la esecuzione cui si riferisce la opposizione ex art. 615 c.p.c. e, quindi, dal credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1970/2016, avente ad oggetto l'obbligazione della Controparte_7
di pagamento della somma di € 440.245,79 - oltre interessi dall'1/7/2016 e spese liquidate in € 5.134,00 ed accessori - a titolo di saldo passivo del conto corrente n.
1000/5518 acceso il 3/7/2008, nel quale è confluita la apertura di credito di €
pag. 6/15 350.000,00 del 24/7/2008, valida fino a revoca e revocata con comunicazione del
6/7/2016, garantita, fino a concorrenza di € 500.000,00, da fideiussione omnibus rilasciata da il 24/7/2008), va constatato che la ha Parte_1 CP_5
fornito sufficiente dimostrazione della ricomprensione del suddetto credito nel novero di quelli cedutile dalla , ai sensi dell'art. 58 TUB, il 10/12/2020. Controparte_1
5.1.1. Tale prova è rinvenibile, anzitutto, nell'avviso della cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 145 del 12/12/2020, che fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_1
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della AN d'IT n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della AN d'IT n. 139/199” (classificazione, comunque non contestata dall'appellante, insita nella qui documentata revoca dell'affidamento, risalente al 2016, e segnalazione parimenti documentata dalla intervenuta).
5.1.2. In secondo luogo, la ricomprensione del credito derivante dal rapporto di c/c n.
1000/5518 tra quelli ceduti in blocco è confermata dalla dichiarazione della cedente
[...]
del 23/10/2023, contenente l'elenco dei crediti nei confronti della Controparte_1 [...
(identificata con il NDG 0505453963000) ceduti il 10/12/2020 alla Controparte_7
, nel quale è ricompreso quello per “soff. conto corr.” individuato con il n. CP_5
950100000391 e derivante dal “rapporto originario 40451/1000/00005518”. Come anche in altre occasioni ritenuto da questa Corte, l'attestazione proveniente dal creditore originario cedente – che non ha certo un interesse a rendere una dichiarazione contra se
– costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria ivi indicata (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr. Cass. 10200/2021).
pag. 7/15 5.1.3. Infine, l'NDG identificativo della ed il numero Controparte_7
identificativo del credito in sofferenza nei confronti della stessa derivante dall'originario c/c 1000/5518 sono inseriti – a definitiva conferma della inclusione di quest'ultimo tra i crediti ceduti in blocco ex art. 58 TUB - nella lista di tali crediti pubblicata, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 legge 130/1999, sul sito internet www.intesasanpaolo.com e richiamata nell'avviso di cessione, come tale prodotta dalla intervenuta e non fatta oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
5.1.4. Ovviamente, ai sensi dell'art. 58 comma 3 TUB, la cessione del credito principale ha comportato l'efficacia, a favore della cessionaria, della garanzia fideiussoria prestata dall'odierno appellante, comunque obbligato in forza del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione promossa dalla creditrice originaria.
5.2. Quanto alla seconda eccezione qui in esame, è sufficiente richiamare il condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di vertice, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così
Cass. ord. 7243/2024, la quale ha qualificato “artificiosa e destituita di fondamento” la eccezione ivi formulata – analoga a quella ora in esame – secondo cui la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB del sub servicer che aveva ricevuto la procura per il materiale recupero del credito ceduto, comportava il difetto di rappresentanza della cessionaria).
6. Ciò posto, l'appello – nei limiti in cui è stato proposto – è infondato in tutti i motivi nei quali è stato articolato, anche tenuto conto dei documenti prodotti in corso di causa pag. 8/15 dall'appellante e, in particolare, della sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, sopra ricordata.
6.1. Tale ultima sentenza, invero, si è limitata a dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto da il 24/7/2008, limitatamente a Parte_1
tre clausole, tra cui quella di deroga all'art. 1957 c.c. (clausola n. 6: “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”), in quanto riproduttive di clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'Associazione ANria italiana nei confronti del quale la AN d'IT (nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito) aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005, con cui era stato accertato il contrasto delle disposizioni contenute nelle clausole 2, 6 e 8 dello schema, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge
287/90.
6.1.1. Essa, dunque (a prescindere dalla maggiore o minore condivisibilità della decisione, che non risulta comunque avere assunto efficacia di giudicato), non ha accertato la insussistenza del credito azionato esecutivamente dalla Controparte_1
sulla base del più volte ricordato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, giacché, per pervenire ad un simile accertamento, occorrerebbe valutare quali effetti possa produrre la dichiarata nullità e, cioè, ad esempio, se il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., invalidamente derogato, sia stato comunque rispettato dalla creditrice (come parrebbe doversi ritenere, tenuto conto del lasso temporale trascorso tra la data della revoca dell'apertura di credito confluita nel c/c 1000/5518 – 6/7/2016, come risulta dalla intimazione di pagamento recante pari data trasmessa per raccomandata a.r. a che la ha ricevuta il 21/7/2016: doc. 8 del Parte_1
fascicolo di primo grado dell'opposta – e l'epoca di deposito del ricorso monitorio mediante il quale la creditrice ha agito giudizialmente nei confronti, anche, della pag. 9/15 debitrice principale – necessariamente anteriore al 14/12/2016, data di emissione del decreto ingiuntivo n. 1970/2016 -).
6.1.2. Tuttavia un simile accertamento è, in questa sede, precluso dal principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle opposizioni ex art. 615
c.p.c. rivolte contro esecuzioni promosse (come nella specie) in base a titoli di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del titolo solo quando questi determinino l'inesistenza giuridica del titolo (e non del diritto da esso accertato), giacché gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia del titolo stesso (tra cui la eventuale inesistenza del diritto di credito da esso accertato) “possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così, tra le più recenti, Cass. 2785/2025, la quale - nel solco dei precedenti richiamati in motivazione – ha altresì precisato che la preclusione alla deducibilità, nell'opposizione esecutiva, di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale “si ha, comunque, per i fatti utilmente deducibili nel corso del processo in cui il medesimo titolo giudiziale ancora deve divenire definitivo”).
6.1.3. Si tratta, come detto, di un principio consolidato, già affermato dagli arresti giurisprudenziali copiosamente citati dalla sentenza qui impugnata, e da numerosi analoghi arresti successivi (tra cui quello appena ricordato), anche con riferimento alle ipotesi in cui il titolo posto a base dell'esecuzione sia solo provvisoriamente esecutivo ed ancora sub judice, come accade allorché esso consista in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto (si veda, ad esempio, Cass. ord. 2460/2025).
Esso, inoltre, anche con riferimento a tale ultima ipotesi, ha trovato il recente avallo da parte di Cass. SU 9479/2023, la quale – nell'individuare nell'opposizione ex art. 650
c.p.c. lo strumento processuale utilizzabile dal consumatore nei cui confronti sia stata promossa una esecuzione in forza di decreto ingiuntivo non opposto e privo di espressa valutazione dell'eventuale vessatorietà del contratto ad esso sotteso – ha sottolineato come tale soluzione consenta di “non derogare alla regola secondo cui in sede di pag. 10/15 opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo”.
6.1.4. Da tale principio questa Corte ritiene di non doversi discostare, non essendo a tal fine idonee le argomentazioni offerte dall'appellante (che non tengono conto della differente natura e del diverso oggetto del procedimento giudiziale di formazione del titolo giudiziale e del giudizio di opposizione all'esecuzione e della circostanza che solo nel primo potranno e dovranno essere dedotte o rilevate di ufficio anche eventuali cause di nullità negoziale) e non potendo derivare alcun effetto di segno contrario dalla sopravvenienza della ricordata sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in quanto non può confondersi la collocazione temporale del fatto estintivo (costituito, nella prospettazione dell'appellante, dalla decadenza della garanzia fideiussoria, necessariamente verificatasi in data anteriore a quella di pronuncia e di notificazione del decreto ingiuntivo) con quella del suo accertamento (o meglio: dell'accertamento di uno dei suoi presupposti giuridici, costituito dalla nullità genetica della clausola del contratto di fideiussione). Tale ultimo accertamento avrebbe dovuto (o dovrà, eventualmente ai sensi dell'art. 395 c.p.c.) trovare SPzio e valutazione nel giudizio di opposizione contro il provvedimento costituente titolo esecutivo, non anche
– ed in alcun caso - in sede di opposizione all'esecuzione (si vedano in tal senso, ad esempio, Cass. ord. 3716/2020, che richiama Cass. 20318/2012, la quale ha escluso la pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui si basa l'opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso). Con
l'ulteriore corollario che un'opposizione all'esecuzione basata su fatti da fare valere solo mediante opposizione al decreto ingiuntivo azionato esecutivamente non può neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (si veda ad esempio, tra le più recenti, Cass. ord. 13365/2023).
6.2. La indubbia anteriorità, rispetto alla formazione del decreto ingiuntivo n.
1970/2016, della eccepita decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. (ma anche della nullità della clausola negoziale contenente deroga a tale ultima norma),
pag. 11/15 comporta la inammissibilità della relativa eccezione in sede di opposizione all'esecuzione basata su quel provvedimento monitorio, ancorché non definitivo.
6.3. Per le medesime ragioni va qui affermata la infondatezza dei primi cinque motivi di appello (ivi indicati con le lettere da A ad E), dovendosi confermare la inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione che essi ripropongono, tutti tesi a contestare la validità dei contatti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra debitrice principale e e del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno Controparte_2
appellante (cioè dei negozi in base ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva) per fatti anteriori alla formazione di tale ultimo titolo esecutivo
(convenzione di interessi asseritamente usurari, di commissioni di massimo scoperto, applicazione dell'anatocismo nel corso del rapporto creditizio e, quanto alla fideiussione, contrarietà al divieto posto dall'art. 2 legge 287/1990 e dolo).
6.3.1. Tanto più che identiche contestazioni (ivi compresa la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.) vennero mosse dallo (e dalla debitrice principale Parte_1 [...
con l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa prima della Controparte_7
opposizione all'esecuzione e rigettata in entrambi i gradi di merito con sentenze
349/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 22/3/2022, e 41/2025 di questa Corte
d'appello, pubblicata il 10/1/2025 (e prodotta – ammissibilmente trattandosi di documento non anteriormente producibile – dalla difesa di appellata ed intervenuta, unitamente al ricorso per cassazione proposto dagli opponenti), sicché nessuna violazione del diritto di difesa dell'odierno appellante potrebbe derivare dalla affermata inammissibilità della (ri)proposizione delle medesime contestazioni in questa sede.
7. Deve ora scrutinarsi il motivo di appello teso a sostenere la nullità della sentenza impugnata per “parzialità del giudice” che la ha deliberata ed estesa, in quanto non astenutosi nonostante la ricorrenza della causa di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 4) c.p.c., costituita dall'avere egli deciso la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale erano state poste le medesime questioni, ed in quanto designato (o meglio: confermato dopo il rigetto della istanza di sospensione che aveva giustificato la sostituzione dell'istruttore inizialmente designato nella causa di opposizione all'esecuzione) in violazione dell'art.
7-bis O.G. e dell'art. 25 Costituzione.
pag. 12/15 7.1. A prescindere dal rilievo che la eventuale nullità della sentenza comporterebbe esclusivamente la necessità che questa Corte decida la causa nel merito (e la decisione non potrebbe che essere di rigetto dell'opposizione per le ragioni sin qui esposte), la eccepita nullità, nella duplice prospettiva nella quale l'eccezione è stata articolata, non sussiste, con conseguente manifesta infondatezza anche del motivo di appello in esame.
7.1.1. Quanto alla asserita ricorrenza della causa di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 4) c.p.c. – già posta dall'odierno appellante a base dell'istanza di ricusazione proposta in prime cure ed ivi rigettata con ordinanza del 28/11/2022 – essa è palesemente insussistente, giacché la diversità e la reciproca autonomia della opposizione a decreto ingiuntivo rispetto all'opposizione all'esecuzione (che lo stesso appellante riconosce come “tecnicamente” vera e che è comunque affermata da giurisprudenza consolidata: oltre a Cass. 20318/2012 già citata, si veda, ad esempio,
Cass. ord. 29432/2019) escludono in radice che quest'ultima opposizione costituisca un
“ramo e/o fase processuale della medesima controversia” (come si sostiene, in modo non del tutto comprensibile, nell'atto di appello) e, tanto meno, un diverso grado del medesimo giudizio. Se, nella specie, la decisione di entrambe le diverse controversie ha implicato “una sorta di rivalutazione delle condizioni ed eccezioni relative alla validità del titolo stesso”, ciò è dipeso solo dalla inammissibile duplicazione delle medesime contestazioni nei due giudizi (nel secondo dei quali, peraltro, il giudice si è limitato a rilevarne la inammissibilità).
7.1.2. Quanto alla asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, a prescindere dalla constatazione che l'art.
7-bis RD 12/1942 precisa che “la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati” ed a prescindere dalla riferibilità dell'art. 25 Costituzione al solo ufficio giudiziario o anche alla persona fisica del singolo giudice, va rilevato che nella specie la suddetta violazione non ricorre, giacché – come si apprende dal provvedimento di rigetto della ricusazione
-la sostituzione del giudice istruttore designato per la causa di opposizione all'esecuzione con quello designato per la causa, precedentemente iscritta, di opposizione a decreto ingiuntivo è dipesa dalla istanza di riunione dei due procedimenti pag. 13/15 e dalla necessità (affermata da consolidata giurisprudenza: si vedano, per tutte, Cass. ordd. 12441/2017 e 7710/2022) di procedere a norma dell'art. 274 c.p.c. ed il mantenimento della nuova designazione pur dopo il rigetto dell'istanza di riunione è dipeso dalla prassi tabellare del Tribunale di Pescara.
8. Resta da rilevare, infine, la inaccoglibilità delle conclusioni (che non trovano riscontro in alcuno specifico motivo di appello) tese ad ottenere un ricalcolo riduttivo del credito dell'appellata in forza di un contro credito della IL PE (del quale non vi è traccia, anche solo sotto il profilo allegatorio, in atti) o “dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, stante l'appostazione nel piano concordatario”
(trattandosi di concordato preventivo proposto dalla debitrice principale che lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei garanti, salvi gli effetti estintivi di pagamenti effettuati in esecuzione del concordato, dei quali non vi è alcuna prova in atti) o, ancora, “dei pagamenti ricevuti dalla (ignorandosi di quali pagamenti – CP_5
necessariamente diversi da quelli effettuati nell'ambito della esecuzione cui si riferisce la opposizione – si tratti). Ancora meno accoglibile è la richiesta di “disporre la sospensione ex art 558 cpc” dell'esecuzione immobiliare, trattandosi di provvedimento riservato al giudice dell'esecuzione ed essendosi comunque conclusa con la ripartizione del ricavato delle vendite l'esecuzione n. 100/2018, come documentato dallo stesso appellante.
9. L'appello deve, dunque, essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dell'appellante soccombente al rimborso delle spese del grado in favore – solidale – dell'appellata e della intervenuta, contestualmente costituitesi con il medesimo difensore, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d,m.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari a quello del credito dell'esecutante opposta) ed alle attività processuali svolte (che comprendono anche la fase di trattazione ed istruttoria).
9.1. A norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, il rigetto dell'appello implica l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale del versamento, da parte dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rimborsare, in favore solidale di Parte_1 CP_1
e di , entrambe rappresentate dalla procuratrice SP ,
[...] CP_5 CP_3
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% ed iva e cap come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svolta il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
FR S. IL
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