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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2323/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. A. Balestra giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. E. Iazzoni giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2973/2023, pubblicata il 22 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc proponeva opposizione al Parte_2 decreto n. 861/2021, con cui il Tribunale le aveva ingiunto di pagare a la somma di € Parte_1
18.502,71 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge. In particolare, eccepiva che l'importo dovuto alla lavoratrice per il titolo azionato in monitorio era inferiore a quello preteso, in quanto con esso andavano compensati i propri controcrediti per indennità di mancato preavviso delle dimissioni, non assistite da giusta causa come invece asserito dalla e per anticipi retributivi a costei pagati in Pt_1 costanza di rapporto. Concludeva chiedendo:
“-In via principale accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e ss.
c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 861/2021 emesso dal Tribunale di
Roma in data 14.02.2021;
-Sempre in via principale, accertata l'insussistenza della giusta causa relativamente alle dimissioni rassegnate dalla in data 04.01.2021, nonché accertata la Parte_1 corresponsione degli importi pari ad € 4.200,00 dichiarare che l'importo netto dovuto dalla alla a titolo di TFR è pari ad € 7.547,57; Controparte_1 Parte_1
-In ogni caso, respingere la domanda nel merito così come formulata dalla nei Parte_1 confronti della , in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi Controparte_1 sopra esposti;
-Con il favore dei diritti, degli onorari e delle spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_1
“Accoglie l'opposizione in parte, revoca il decreto ingiuntivo n. 861/2021 e, quantificato il credito residuo di in misura di € 15.714,60 a titolo di TFR maturato al netto Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta, condanna la società al pagamento, in suo favore, di tale somma, oltre accessori come per legge;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 pagare, in favore di , le spese del presente giudizio, che liquida, inclusa la fase Parte_1
2 monitoria, nella somma complessiva di € 5.388,00, oltre all'IVA e al contributo integrativo nella misura di legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di
2/3, pari ad € 3.592,00”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- va precisato che il credito di € 18.502,71, oggetto d'ingiunzione, è dato dall'importo di €
22.359,3l, ossia il t.f.r. accantonato di cui alla busta paga di gennaio 2021, ultima ricevuta dalla lavoratrice, da cui è stato detratto l'importo di € 3.856,32, ossia l'acconto ricevuto dalla stessa a tal titolo in costanza di rapporto di lavoro;
- l'opponente, a sua volta, fa valere l'eccezione di compensazione “atecnica” tra il credito per t.f.r. azionato dalla lavoratrice e i propri controcrediti di € 2.788,11 per indennità di mancato preavviso e di € 4.200,00 per anticipi pagati alla dipendente in costanza di rapporto di lavoro, riducendo così il dovuto alla somma di € 11.747,57;
- con riguardo al preavviso, va osservato che, rispetto alle tredici giuste cause di dimissioni allegate dalla lavoratrice: 1) è stato accertato in giudizio sia che rivestiva il CP_3 ruolo di “effettivo dominus” della società e che era solito rivolgere alla dipendente e Pt_1 alla collega frasi offensive e sessiste, sia che vi era stato il tardivo pagamento delle Per_1 retribuzioni, ma le dimissioni sono state intempestive rispetto all'accadimento dei fatti in questione, il che esclude che vi sia stato un inadempimento datoriale così grave da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
2) quanto al ritardo nella consegna delle buste paga, che sembrerebbe circoscritto all'ultimo periodo del rapporto di lavoro, nonché all'omessa annotazione di ferie e permessi su detti prospetti, non è apprezzabile il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore ex art. 2119 cc;
3) quanto alla sottoposizione del datore di lavoro a procedure esecutive in ragione della “rilevante situazione debitoria” della società e alla connessa grave diminuzione delle garanzie patrimoniali della lavoratrice, si tratta di circostanze assolutamente irrilevanti, non essendo stato provato che esse avevano determinato ripercussioni dirette sull'assolvimento degli obblighi datoriali verso la dipendente, segnatamente dell'obbligo retributivo;
4) quanto alle altre cause, infine, non vi è prova;
- la quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, operata dalla società opponente, non
è stata contestata dalla Pt_1
3 - con riguardo ai pagamenti anticipati alla lavoratrice durante il rapporto di lavoro, pari al complessivo importo di € 4.200,00, si ribadisce quanto già affermato con ordinanza depositata il 18 giugno 2021, ovvero che “non è provato né che la dipendente abbia percepito, per il periodo a cui si riferiscono i bonifici in all.ti 17-23 al fasc. di controparte, somme 'eccedenti a quanto mensilmente percepito… a titolo di retribuzione' né, soprattutto, che gli importi bonificati siano causalmente imputabili ad 'anticipi' sul TFR;
sotto tale aspetto, la causale dei bonifici è assolutamente generica e l'unico importo versato a quel titolo è l'importo di € 3.856,32, così indicato nel prospetto paga di gennaio 2021 emesso successivamente all'ultimo bonifico eseguito (novembre 2020; all. 23 al fasc. opponente)…”;
- in conclusione, defalcato l'importo di € 2.788,11 a titolo d'indennità di mancato preavviso dall'importo ingiunto di € 18.502,71, residua in favore della Conti un credito per t.f.r. pari a
€ 15.714,60;
- pertanto, l'opposizione va accolta in parte e, revocato il decreto ingiuntivo n. 861/2021, la società opponente va condannata a pagare alla lavoratrice la minor somma indicata, oltre accessori come per legge.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 14 settembre
2023, chiedeva: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni in via principale rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e con salvezza di ogni altro diritto, dichiarare comunque che la soc.
ha svolto in primo grado una sola domanda di accertamento Controparte_1 sull'insussistenza della giusta causa e quindi, accertata l'illegittimità della detrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, condannarla al pagamento della somma di €
2.926,41 oltre interessi e rivalutazione dal 4/1/2021 al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado (del primo grado per
l'intero).
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'insussistenza della giusta causa di dimissioni;
4 b) violazione dell'art. 112 cpc e difetto assoluto di motivazione. Omesso rilievo dell'assenza di una domanda o di un'eccezione della parte datoriale avente a oggetto la compensazione tra i controcrediti delle parti. Omesso rilievo dell'insussistenza dei presupposti dell'art. 1243 cc per compensare detti controcrediti.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, Controparte_1 formulando eccezioni in rito e in merito. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via incidentale, riformare la sentenza n. 2973/2023, pubblicata in data 22 marzo 2023, resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, G.L. dott. Antonio Tizzano nel procedimento
RG. n. 8297/2021 nella parte in cui definisce il sig. effettivo dominus della CP_3 società , nonché nella parte in cui rigetta la compensazione dell'importo Controparte_1 di € 4.200,00 corrisposto alla sig.ra poiché non ritenuto importo eccedente le Parte_1 retribuzioni mensili e, per l'effetto, vista l'avvenuta corresponsione delle somme liquidate in sentenza alla ex dipendente condannarla alla restituzione dell'importo di € Parte_1
4.200,00 oltre accessori.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea e irrituale affermazione che fosse il dominus effettivo della società CP_3
Internazional Auto a r.l., per erronea valutazione degli atti di causa e per omessa considerazione dell'assenza di domanda sul punto;
b) erroneo convincimento d'insussistenza del controcredito della società per € 4.200,00, da compensare invece con il credito della lavoratrice accertato in giudizio.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, vale premettere che, in forza dell'art. 2119 cc, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso dal contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Si tratta all'evidenza di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è condizionato dalla sussistenza della causa in parola.
Con specifico riguardo al recesso dal rapporto di lavoro, che è a prestazione corrispettive e avuti dunque a mente anche gli artt. 1453 ss. cc, si deve allora dire che la verifica sulla giusta causa delle dimissioni richiede non solo la prova dell'effettiva sussistenza dell'inadempimento datoriale invocato
5 dal lavoratore a base del recesso, ma pure la prova che tale inadempimento, valutato in concreto nell'ambito del rapporto sinallagmatico e del contesto negoziale complessivo, sia stato preclusivo della prosecuzione anche temporanea del rapporto.
8. Vale ancora osservare che la portata applicativa dell'art. 2119 cc rispetto al contratto di lavoro subordinato è stata oggetto di approfondita disamina da parte della Suprema Corte, che, in tema, ha affermato i seguenti principi di diritto, d'interesse per la decisione del presente appello:
- la giusta causa fondante il recesso dal rapporto di lavoro configura una clausola generale, di contenuto elastico, la cui definizione nel caso concreto rende imprescindibile l'attività dell'interprete, stante l'impossibilità di identificare, in via preventiva e astratta, tutti i possibili comportamenti materiali riconducibili alla stessa (Cass. n. 6437/2020);
- l'atto di recesso del lavoratore non è subordinato ad alcuna formalità di comunicazione e, in particolare, alla esplicazione contestuale, o pressoché immediata rispetto al recesso, delle ragioni delle dimissioni, atteso che le formalità di cui all'art. 2 L. n. 604/1966 concernono soltanto il recesso del datore di lavoro. Ciò non toglie che non si possa prescindere dalla manifestazione della volontà di dimettersi per giusta causa e che la mancata manifestazione immediata della giusta causa possa acquistare rilievo negativo, nel senso di far escludere quel rapporto di causalità che deve esistere fra giusta causa e recesso (Cass. n. 15079/2014);
- il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, dev'essere inteso in senso relativo e, nei casi concreti, può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al
Giudice di merito (Cass. n. 31999/2018).
9. Esaminando, quindi, le doglianze dell'appellante in questo contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, risulta allora esente da censure il convincimento del Tribunale, laddove ha escluso che la tardiva consegna delle buste paga e la mancata indicazione su di esse delle ferie e dei permessi non fruiti integrasse giusta causa di dimissioni, come invece sostenuto dalla Pt_1
Invero, si tratta di inadempimenti datoriali che non impingono su diritti del lavoratore di natura primaria -quali il diritto alla retribuzione, alle mansioni coerenti con il livello di formale inquadramento, alla tutela delle condizioni di lavoro- e che, secondo criteri di normalità causale, non si apprezzano di gravità tale da squilibrare irreparabilmente il fisiologico sinallagma negoziale tra le parti, assurgendo così a causa atta a impedire la prosecuzione, pur se temporanea, del rapporto di lavoro.
10. Né in senso contrario vale la difesa dell'appellante, secondo cui le menzionate condotte datoriali le avrebbero impedito di avere contezza dei giorni di ferie e permessi non fruiti, cui corrisponde la
6 relativa indennità sostitutiva, con inevitabile incidenza di tali condotte su suoi diritti costituzionalmente garantiti.
Difatti, questa difesa omette di considerare che il discrimine per l'applicazione dell'art. 2119 cc è la gravità dell'inadempimento datoriale qualificata dalla connotazione d'intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro per l'irrimediabile incidenza dell'inadempimento sul rapporto fiduciario tra le parti, connotazione della cui prova non vi è -nel caso di specie- riscontro in atti, non essendo al fine utili le apodittiche affermazioni del contrario formulate dalla lavoratrice, prive come tali d'intrinseca capacità dimostrativa.
11. Anzi, a corroborare questa osservazione soccorre l'evenienza che le buste paga, in atti, documentano l'avvenuta annotazione, ivi, dei giorni di ferie e di riposi goduti dalla lavoratrice, con la conseguenza che la dedotta impossibilità per la Conti di avere contezza di quelli non fruiti si palesa affermazione pretestuosa, risultando il relativo calcolo ben eseguibile sulla scorta di dati ad essa noti (si consideri che, come pacifico in giudizio, al rapporto di lavoro è applicato direttamente il CCNL di categoria, sicché il monte ore di ferie e di permessi spettanti alla lavoratrice, previsto giusta le relative clausole collettive, si presume dalla stessa conosciuto per relationem).
12. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla causa di dimissioni integrata dalla situazione di dissesto finanziario del datore di lavoro e dalla ripartizione dell'attività d'impresa di CP_1 tra tre distinte società.
[...]
13. In specie, il Tribunale ha addirittura escluso che si tratti di condotte integranti un inadempimento datoriale, sul rilievo che le menzionate condotte non avevano avuto ripercussioni dirette sull'assolvimento degli obblighi della società verso la dipendente, in specie quello retributivo, e tale ratio decidendi non risulta attinta da critiche puntuali dell'appellante.
Difatti, la si è risolta a sostenere che tali condotte sarebbero state illecite, perché: Pt_1
- avrebbero determinato uno sviamento della clientela e una lesione dell'avviamento dell'azienda con pregiudizio del patrimonio aziendale e dei creditori, invocando così scelte imprenditoriali del datore di lavoro di certo non sindacabili dal dipendente e della cui illegittimità potrebbero dolersi -giusta la stessa prospettazione della lavoratrice- soggetti terzi e omettendo altresì d'indicare la prova, non considerata o travisata dal Tribunale, che invece dimostrerebbe l'esistenza di un suo credito retributivo rimasto -allo stato- insoddisfatto appunto in ragione delle predette scelte datoriali, sì da avvalorare la tesi, pure dalla stessa sostenuta, di avvenuta compromissione delle proprie garanzie ex art. 2740 cc;
- avrebbero comportato che la sua prestazione di lavoro era stata eseguita per una società diversa da quella che l'aveva assunta, omettendo però di considerare che dagli atti non
7 emerge la prova adeguata di una destinazione del suo lavoro a favore di altri beneficiari con effetti giuridici per lei svantaggiose (in specie, in termini di illecita scissione della figura datoriale tra più soggetti), non essendo sufficiente al fine la deposizione della teste la Per_1 quale si è limitata a riferire che “…lavoravamo per la nel senso che i bonifici CP_4 che i clienti facevano per l'acquisto di automobili erano rivolti alla la CP_4 CP_5
riguardava l'officina mentre non ho ricordi della ”, con
[...] Parte_3 affermazione ex se generica, come tale non munita della capacità dimostrativa di quanto invece preteso;
- avrebbero inciso sulla sicurezza dell'ambiente lavorativo e sul rispetto della sua dignità lavorativa, omettendo di considerare sia che la tutela delle condizioni di lavoro assicurata dall'art. 2087 cc -quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico- è volta a proteggere il lavoratore dai rischi insiti all'ambiente di lavoro e all'esecuzione della prestazione lavorativa, sia che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la nocività dell'organizzazione del lavoro adottata dal datore, onere che va assolto secondo i criteri dell'art. 2697 cc, non certo, come nel caso di specie, con l'aprioristica affermazione del contrario (v. pag. 8 ricorso di appello).
14. In via dirimente, si aggiunga che, pur a voler ritenere -in ipotesi- queste condotte datoriali integranti inadempimenti della società appellata ad obblighi assunti nei confronti della lavoratrice e aventi fonte nel contratto di lavoro individuale, vi è comunque da dire che incombeva alla ar conto in modo Pt_1 adeguato del carattere di loro assoluta gravità nei termini di cui all'art. 2019 cc e, viepiù, di specificare al tema dell'appello quale sarebbe la prova di questo fatto erroneamente non considerata dal Tribunale
e invece utile a sostenere le sue pretese.
Tuttavia, quest'onere non è stato assolto, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
15. Con riguardo, invece, alla circostanza delle frasi sessiste profferite da nei confronti CP_3 della altro motivo da costei prospettato come giusta causa di dimissioni, osserva la Corte che Pt_1 il Tribunale ne ha accertato l'avvenuta dimostrazione in giudizio, ma l'ha considerata inidonea a soddisfare i requisiti dell'art. 2119 cc per l'intempestività della reazione della lavoratrice, tenuto conto che il recesso era stato operato a gennaio 2021, che il rapporto di lavoro era in essere dal 2008
e che la lavoratrice non aveva specificato quando lo avrebbe cominciato ad attuare la predetta CP_3 condotta.
16. Si tratta di ratio decidendi condivisibile, dacché è coerente con i principi di diritto elaborati in tema dalla Suprema Corte, secondo cui -come si è visto- la tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa deve essere intesa in senso relativo e, quindi, può anche essere compatibile con un
8 intervallo di tempo intercorso dall'inadempimento datoriale, purché questo intervallo di tempo sia ragionevole, ossia tale da non smentire, secondo criteri di normalità causale, il connotato, rilevante al fine, dell'intrinseca assoluta intollerabilità della situazione lavorativa.
17. Ebbene, nel caso di specie si è al cospetto di un rapporto di lavoro di lunga durata (circa dodici anni), in relazione al quale, a dire della stessa appellante, la condotta del datore di lavoro, al vaglio, si sarebbe consumata quotidianamente, perdurando così per un lasso di tempo talmente ampio da negarne, secondo la comune esperienza, l'insostenibilità, tanto più che in atti non vi è prova dell'adozione nelle more, da parte della lavoratrice, di serie iniziative a propria tutela.
Spettava quindi all'appellante dar conto della sopravvenienza dell'elemento di novità che aveva reso, per l'appunto, non più tollerabile la situazione in esame ai sensi dell'art. 2119 cc tanto da indurla alle dimissioni a gennaio 2021, prova di cui non vi è traccia in atti.
18. Peraltro, la necessità di tale prova si apprezza maggiormente se si tiene conto che nell'anno 2020 le attività lavorative non attinenti a servizi essenziali -come nel caso di specie- sono state interessate da un periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale Covid-19 e che in tale anno la era stata collocata in cassa integrazione per alcuni mesi ed era stata poi in malattia nel mese di Pt_1 dicembre, a dire quindi che nell'ultimo anno del rapporto di lavoro le sue possibilità di interazione con lo erano state circoscritte, con inevitabile frammentazione di quel “continuo” detrimento CP_3 alla sua sfera personale, da lei invece invocato quale giusta causa di dimissioni.
19. Per completare le osservazioni fin qui svolte occorre aggiungere che il giudizio sull'intempestività delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla è stato ritualmente formulato dal Tribunale, Pt_1 pur se detto argomento era stato evidenziato dalla società datrice di lavoro soltanto nelle note conclusionali.
Invero, la questione della intempestività delle dimissioni ridonda in una mera difesa che, come tale,
è sollevabile senza il rispetto di termini decadenziali, posto che non introduce fatti impeditivi o estintivi del diritto controverso necessitanti di dimostrazione ex art. 2697 cc ad onere dell'eccipiente, ma si limita a negare la fondatezza di quel diritto, senza perciò comportare oneri aggiuntivi a carico della parte che la formula.
20. Considerazioni analoghe a quelle fin qui esposte valgono con riguardo alla doglianza dell'appellante concernente il ritardato pagamento delle retribuzione mensile.
Difatti, è la stessa ad ammettere che detto ritardo aveva interessato le competenze maturate fino Pt_1
a gennaio 2020, quindi fino a un anno prima delle dimissioni (4 gennaio 2021. V. pag. 6 ricorso di appello).
9 21. Per sostenere le ragioni dell'appellante non vale neppure la difesa, secondo cui la sussistenza della giusta causa di dimissioni dovrebbe ritenersi provata valutando complessivamente gli inadempimenti datoriali denunciati in giudizio, scaturendo la condizione rilevante ex art. 2119 cc -d'impossibilità di prosecuzione del rapporto anche provvisoria- appunto dal loro cumulo.
Difatti, questa difesa non considera che, di tali inadempimenti:
- alcuni sono stati ritenuti dal Tribunale indimostrati in giudizio, con accertamento non devoluto al grado dall'appellante, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc (in specie, l'illegittima decurtazione di mezz'ora al giorno di permesso, il mancato pagamento dello straordinario svolto, la tardiva regolarizzazione dell'assunzione, il diritto a una superiore qualifica, il danno previdenziale);
- di altri, è stata confermata nel grado l'assenza, rilevata dal Tribunale, di qualunque loro incidenza sul rapporto di lavoro tra le parti (ossia, l'esposizione debitoria della società datrice di lavoro e lo svolgimento di attività per altri soggetti giuridici);
- di altri ancora, non ne è stato riproposto al grado l'esame, agli effetti dell'art. 346 cpc (ossia, aver lavorato la nel mese di maggio 2020 in smart working pur essendo in cig, non Pt_1 aver ricevuto il modello SR 41, non aver avuto indicazioni sulle modalità della cassa integrazione: v. ricorso per decreto ingiuntivo).
Invece, per come accertato in giudizio, i restanti inadempimenti (ritardo nella consegna delle buste paga, omessa annotazione di ferie e permessi sui prospetti paga, comportamento ingiurioso dello e ritardo nel pagamento della retribuzione) o sono di scarsa importanza e, dunque, in sé CP_3 scarsamente indicativi di una proporzione tra l'azione datoriale e la reazione della lavoratrice;
oppure hanno visto la lavoratrice agire dopo un lungo periodo d'inerzia, il che rende meno evidente il tratto di necessaria contiguità tra le reciproche condotte dei contraenti rilevanti ex art. 2119 cc, contiguità che è in sé tale da manifestare, appunto, l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, avvalorando il giudizio secondo cui la condotta datoriale era stata causa delle dimissioni e negando specularmente che vi era stata una qualsiasi acquiescenza del lavorare rispetto ad essa.
In questo contesto, pertanto, non si dispone di elementi gravi, precisi e concordanti che, valutati anche nel loro complesso, consentano di considerare le dimissioni della effettivamente assistite da Pt_1 giusta causa.
22. Corollario di quanto fin qui acclarato è che sussiste il diritto della società datrice di lavoro al pagamento, da parte della lavoratrice, all'indennità sostitutiva del preavviso, con la conseguenza che la statuizione impugnata va confermata anche nel grado.
10 23. Con riguardo al secondo motivo dell'appello principale, osserva la Corte che, in tema di compensazione dei controcrediti delle parti del rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice
d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Cass. n. 28568/2021)
- “La compensazione del t.f.r. con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito- credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, qual è indubbiamente il rapporto di lavoro” (Cass. n. 21646/2016).
24. Si tratta di principi di diritto cui la Corte intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, e ai quali si è conformato anche il Giudice di primo grado.
25. Quindi, è priva di fondamento la doglianza dell'appellante, di avvenuta violazione da parte del
Tribunale dell'art. 112 cpc, sollevata sull'assunto che nel ricorso ex art. 645 cpc Controparte_1
[... non aveva chiesto di compensare il proprio controcredito con il credito della per t.f.r., ma si Pt_1 era limitata a formulare in merito una domanda di mero accertamento, dacché il Giudice di primo grado ha ritualmente proceduto a regolare le partite di dare-avere delle parti, aventi fonte nell'unico rapporto di lavoro in essere tra le stesse, determinando all'esito il residuo credito della lavoratrice ancora insoddisfatto.
26. Pertanto, la sentenza in oggetto va confermata ance in parte qua.
27. Infine, osserva la Corte che resta assorbita dalle ragioni “più liquide” fin qui esposte (Cass. n.
363/2019) l'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale sollevata da CP_1
[...]
28. L'appello incidentale è infondato.
29. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante non ha interesse a che sia modificata la motivazione della sentenza in oggetto, espungendo dal suo contesto
11 il passaggio in cui il Tribunale ha affermato che lo dovrebbe essere considerato l'effettivo CP_3 dominus della società Controparte_1
30. Invero, sul punto non vi è stata alcuna domanda delle parti e, tanto meno, vi è stata una pronuncia del
Giudice avente forza di giudicato, sicché quel passaggio motivazionale non può avere effetti di giudicato tra le parti (v. Cass. n. 34134/2019, in motivazione: "…Costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno- solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.2379 del 31/01/2018, Rv.647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n.22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti "La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione" (Cass. Sez. L, Ordinanza n.16853 del 26/06/2018, Rv.649361; conf. Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n.12202 del 16/05/2017, Rv.644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n.2217 del
04/02/2016, Rv.638957). I richiamati principi possono essere applicati anche al giudicato esterno, non potendosi collegare alcun effetto preclusivo alla semplice deduzione di un fatto nell'ambito di un giudizio, ove manchi su di esso una statuizione di accoglimento o di rigetto di una correlativa pretesa…”).
Più in particolare, va evidenziato che il fatto d'interesse è stato vagliato dal Tribunale solo per pronunciare sulla sussistenza o meno della giusta causa di dimissioni ex art. 2119 cc, con la conseguenza che l'affermazione in questione costituisce mera premessa logica della statuizione in concreto adottata, idonea a vincolare le parti esclusivamente in relazione ad essa.
31. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante lamenta la mancata compensazione del suo complessivo controcredito € 4.200,00, censurando l'erroneo convincimento del Tribunale, secondo cui non vi sarebbe prova che si sia trattato di un pagamento eccedente il dovuto per retribuzioni spettanti alla lavoratrice, e richiamando a sostegno delle sue ragioni i documenti già prodotti.
Nondimeno, la censura è infondata.
32. Infatti, osserva la Corte che, dall'esame congiunto delle buste paga e dei bonifici di pagamento prodotti dalla al doc. 27 (fascicolo primo grado) si evince quanto segue (partendo da maggio Pt_1
12 2019, considerata la corrispondenza tra il dovuto annotato sulle buste paga e gli importi dei bonifici via via disposti, quali risultano dimostrati con detto documento): per il 2019:
- maggio: dovuto € 1.634, pagato il 4 luglio
- giugno: dovuto € 1.653, pagato il 5 agosto
- luglio: dovuto € 1.617, pagato il 6 settembre
- agosto: dovuto € 1.611, pagato l'8 ottobre
- settembre: dovuto € 1.622, pagato il 12 novembre
- ottobre: dovuto € 1.616, pagato il 5 dicembre
- novembre: dovuto € 1.719, pagato il 5 gennaio 2020
- dicembre: dovuto € 1.713, pagato il 7 febbraio 2020 per il 2020:
- gennaio: dovuto € 1.626, pagato il 9 marzo 2020.
Dunque, fino all'indicata ultima mensilità i bonifici eseguiti dal datore di lavoro entro il 9 marzo 2020 hanno avuto l'imputazione che si è acclarata (art. 1193 cc).
33. La lavoratrice nulla dice circa l'avvenuto saldo delle retribuzioni spettantile per febbraio e marzo
2020 (v. buste paga: febbraio € 1.603,00, marzo € 528); piuttosto assume, in sostanza, che i bonifici eseguiti dalla società nel periodo 16 aprile – 16 novembre 2020 -successivo a quello sopra esaminato- devono essere imputati alle mensilità aprile – novembre 2020, mancando in giudizio la prova della già intervenuta estinzione del credito retributivo maturato in detto periodo.
34. Ebbene, nelle buste paga relative al periodo in parola la società datrice di lavoro si è riconosciuta debitrice dell'importo totale di € 8.458,00 (dato dalla somma dei singoli importi mensili riportati nei predetti prospetti), mentre i pagamenti eseguiti con i bonifici bancari nel periodo 16 aprile – 16 novembre 2020, di cui dà prova in giudizio, ammontano a € 4.200,00 (v. fascicolo primo grado, docc.
17 - 23).
35. Come si evince dai bonifici prodotti, la parte debitrice, pagando, ha dichiarato d'imputare l'esborso genericamente ad “anticipo” quanto ai bonifici eseguiti fino al 9 ottobre 2020, nonché a bonus Cig quanto ai due bonifici eseguiti il 22 ottobre 2020 e il 16 novembre 2020.
36. Non vi è però prova in giudizio di ulteriori pagamenti a saldo del “dovuto” per le mensilità di retribuzione d'interesse, sicché non vi è spazio logico per affermare che i bonifici eseguiti fino al 9 ottobre 2020 rappresentino un esborso eccedente rispetto al predetto “dovuto” e, dunque, per affermare che, trattandosi di eccedenza versata senza titolo, essa è suscettibile di ripetizione ex art. 2033 cc e, per l'effetto, di compensazione con il credito della lavoratrice, accertato dal Tribunale.
13 37. Considerazione analoghe valgono con riguardo ai pagamenti imputati dal datore di lavoro a bonus cig, perché, com'è noto, il trattamento cig integra una prestazione previdenziale che fa carico all' , la cui corresponsione al lavoratore è meramente anticipata dal datore di lavoro, il quale, di CP_6 poi, o viene rimborsato dall'Istituto previdenziale, oppure conguaglia l'anticipo con i contributi da lui stesso dovuti all'ente (art. 7, co. 2, D.lgs. n. 148/2015).
38. Dunque, a maggior ragione spettava al datore di lavoro dimostrare che i pagamenti in questione eccedevano quanto dovuto alla lavoratrice per cassa integrazione guadagni, onere che nondimeno non
è stato soddisfatto.
39. Consegue che la statuizione impugnata deve essere confermata anche nel grado.
40. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale vanno quindi respinti.
41. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto della loro reciproca soccombenza (art. 92 cpc).
42. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2323/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. A. Balestra giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. E. Iazzoni giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2973/2023, pubblicata il 22 marzo 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc proponeva opposizione al Parte_2 decreto n. 861/2021, con cui il Tribunale le aveva ingiunto di pagare a la somma di € Parte_1
18.502,71 a titolo di t.f.r., oltre accessori di legge. In particolare, eccepiva che l'importo dovuto alla lavoratrice per il titolo azionato in monitorio era inferiore a quello preteso, in quanto con esso andavano compensati i propri controcrediti per indennità di mancato preavviso delle dimissioni, non assistite da giusta causa come invece asserito dalla e per anticipi retributivi a costei pagati in Pt_1 costanza di rapporto. Concludeva chiedendo:
“-In via principale accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e ss.
c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 861/2021 emesso dal Tribunale di
Roma in data 14.02.2021;
-Sempre in via principale, accertata l'insussistenza della giusta causa relativamente alle dimissioni rassegnate dalla in data 04.01.2021, nonché accertata la Parte_1 corresponsione degli importi pari ad € 4.200,00 dichiarare che l'importo netto dovuto dalla alla a titolo di TFR è pari ad € 7.547,57; Controparte_1 Parte_1
-In ogni caso, respingere la domanda nel merito così come formulata dalla nei Parte_1 confronti della , in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi Controparte_1 sopra esposti;
-Con il favore dei diritti, degli onorari e delle spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_1
“Accoglie l'opposizione in parte, revoca il decreto ingiuntivo n. 861/2021 e, quantificato il credito residuo di in misura di € 15.714,60 a titolo di TFR maturato al netto Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta, condanna la società al pagamento, in suo favore, di tale somma, oltre accessori come per legge;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 pagare, in favore di , le spese del presente giudizio, che liquida, inclusa la fase Parte_1
2 monitoria, nella somma complessiva di € 5.388,00, oltre all'IVA e al contributo integrativo nella misura di legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di
2/3, pari ad € 3.592,00”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- va precisato che il credito di € 18.502,71, oggetto d'ingiunzione, è dato dall'importo di €
22.359,3l, ossia il t.f.r. accantonato di cui alla busta paga di gennaio 2021, ultima ricevuta dalla lavoratrice, da cui è stato detratto l'importo di € 3.856,32, ossia l'acconto ricevuto dalla stessa a tal titolo in costanza di rapporto di lavoro;
- l'opponente, a sua volta, fa valere l'eccezione di compensazione “atecnica” tra il credito per t.f.r. azionato dalla lavoratrice e i propri controcrediti di € 2.788,11 per indennità di mancato preavviso e di € 4.200,00 per anticipi pagati alla dipendente in costanza di rapporto di lavoro, riducendo così il dovuto alla somma di € 11.747,57;
- con riguardo al preavviso, va osservato che, rispetto alle tredici giuste cause di dimissioni allegate dalla lavoratrice: 1) è stato accertato in giudizio sia che rivestiva il CP_3 ruolo di “effettivo dominus” della società e che era solito rivolgere alla dipendente e Pt_1 alla collega frasi offensive e sessiste, sia che vi era stato il tardivo pagamento delle Per_1 retribuzioni, ma le dimissioni sono state intempestive rispetto all'accadimento dei fatti in questione, il che esclude che vi sia stato un inadempimento datoriale così grave da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
2) quanto al ritardo nella consegna delle buste paga, che sembrerebbe circoscritto all'ultimo periodo del rapporto di lavoro, nonché all'omessa annotazione di ferie e permessi su detti prospetti, non è apprezzabile il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore ex art. 2119 cc;
3) quanto alla sottoposizione del datore di lavoro a procedure esecutive in ragione della “rilevante situazione debitoria” della società e alla connessa grave diminuzione delle garanzie patrimoniali della lavoratrice, si tratta di circostanze assolutamente irrilevanti, non essendo stato provato che esse avevano determinato ripercussioni dirette sull'assolvimento degli obblighi datoriali verso la dipendente, segnatamente dell'obbligo retributivo;
4) quanto alle altre cause, infine, non vi è prova;
- la quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, operata dalla società opponente, non
è stata contestata dalla Pt_1
3 - con riguardo ai pagamenti anticipati alla lavoratrice durante il rapporto di lavoro, pari al complessivo importo di € 4.200,00, si ribadisce quanto già affermato con ordinanza depositata il 18 giugno 2021, ovvero che “non è provato né che la dipendente abbia percepito, per il periodo a cui si riferiscono i bonifici in all.ti 17-23 al fasc. di controparte, somme 'eccedenti a quanto mensilmente percepito… a titolo di retribuzione' né, soprattutto, che gli importi bonificati siano causalmente imputabili ad 'anticipi' sul TFR;
sotto tale aspetto, la causale dei bonifici è assolutamente generica e l'unico importo versato a quel titolo è l'importo di € 3.856,32, così indicato nel prospetto paga di gennaio 2021 emesso successivamente all'ultimo bonifico eseguito (novembre 2020; all. 23 al fasc. opponente)…”;
- in conclusione, defalcato l'importo di € 2.788,11 a titolo d'indennità di mancato preavviso dall'importo ingiunto di € 18.502,71, residua in favore della Conti un credito per t.f.r. pari a
€ 15.714,60;
- pertanto, l'opposizione va accolta in parte e, revocato il decreto ingiuntivo n. 861/2021, la società opponente va condannata a pagare alla lavoratrice la minor somma indicata, oltre accessori come per legge.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 14 settembre
2023, chiedeva: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni in via principale rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e con salvezza di ogni altro diritto, dichiarare comunque che la soc.
ha svolto in primo grado una sola domanda di accertamento Controparte_1 sull'insussistenza della giusta causa e quindi, accertata l'illegittimità della detrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, condannarla al pagamento della somma di €
2.926,41 oltre interessi e rivalutazione dal 4/1/2021 al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado (del primo grado per
l'intero).
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'insussistenza della giusta causa di dimissioni;
4 b) violazione dell'art. 112 cpc e difetto assoluto di motivazione. Omesso rilievo dell'assenza di una domanda o di un'eccezione della parte datoriale avente a oggetto la compensazione tra i controcrediti delle parti. Omesso rilievo dell'insussistenza dei presupposti dell'art. 1243 cc per compensare detti controcrediti.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, Controparte_1 formulando eccezioni in rito e in merito. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via incidentale, riformare la sentenza n. 2973/2023, pubblicata in data 22 marzo 2023, resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, G.L. dott. Antonio Tizzano nel procedimento
RG. n. 8297/2021 nella parte in cui definisce il sig. effettivo dominus della CP_3 società , nonché nella parte in cui rigetta la compensazione dell'importo Controparte_1 di € 4.200,00 corrisposto alla sig.ra poiché non ritenuto importo eccedente le Parte_1 retribuzioni mensili e, per l'effetto, vista l'avvenuta corresponsione delle somme liquidate in sentenza alla ex dipendente condannarla alla restituzione dell'importo di € Parte_1
4.200,00 oltre accessori.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erronea e irrituale affermazione che fosse il dominus effettivo della società CP_3
Internazional Auto a r.l., per erronea valutazione degli atti di causa e per omessa considerazione dell'assenza di domanda sul punto;
b) erroneo convincimento d'insussistenza del controcredito della società per € 4.200,00, da compensare invece con il credito della lavoratrice accertato in giudizio.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, vale premettere che, in forza dell'art. 2119 cc, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso dal contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Si tratta all'evidenza di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è condizionato dalla sussistenza della causa in parola.
Con specifico riguardo al recesso dal rapporto di lavoro, che è a prestazione corrispettive e avuti dunque a mente anche gli artt. 1453 ss. cc, si deve allora dire che la verifica sulla giusta causa delle dimissioni richiede non solo la prova dell'effettiva sussistenza dell'inadempimento datoriale invocato
5 dal lavoratore a base del recesso, ma pure la prova che tale inadempimento, valutato in concreto nell'ambito del rapporto sinallagmatico e del contesto negoziale complessivo, sia stato preclusivo della prosecuzione anche temporanea del rapporto.
8. Vale ancora osservare che la portata applicativa dell'art. 2119 cc rispetto al contratto di lavoro subordinato è stata oggetto di approfondita disamina da parte della Suprema Corte, che, in tema, ha affermato i seguenti principi di diritto, d'interesse per la decisione del presente appello:
- la giusta causa fondante il recesso dal rapporto di lavoro configura una clausola generale, di contenuto elastico, la cui definizione nel caso concreto rende imprescindibile l'attività dell'interprete, stante l'impossibilità di identificare, in via preventiva e astratta, tutti i possibili comportamenti materiali riconducibili alla stessa (Cass. n. 6437/2020);
- l'atto di recesso del lavoratore non è subordinato ad alcuna formalità di comunicazione e, in particolare, alla esplicazione contestuale, o pressoché immediata rispetto al recesso, delle ragioni delle dimissioni, atteso che le formalità di cui all'art. 2 L. n. 604/1966 concernono soltanto il recesso del datore di lavoro. Ciò non toglie che non si possa prescindere dalla manifestazione della volontà di dimettersi per giusta causa e che la mancata manifestazione immediata della giusta causa possa acquistare rilievo negativo, nel senso di far escludere quel rapporto di causalità che deve esistere fra giusta causa e recesso (Cass. n. 15079/2014);
- il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, dev'essere inteso in senso relativo e, nei casi concreti, può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al
Giudice di merito (Cass. n. 31999/2018).
9. Esaminando, quindi, le doglianze dell'appellante in questo contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, risulta allora esente da censure il convincimento del Tribunale, laddove ha escluso che la tardiva consegna delle buste paga e la mancata indicazione su di esse delle ferie e dei permessi non fruiti integrasse giusta causa di dimissioni, come invece sostenuto dalla Pt_1
Invero, si tratta di inadempimenti datoriali che non impingono su diritti del lavoratore di natura primaria -quali il diritto alla retribuzione, alle mansioni coerenti con il livello di formale inquadramento, alla tutela delle condizioni di lavoro- e che, secondo criteri di normalità causale, non si apprezzano di gravità tale da squilibrare irreparabilmente il fisiologico sinallagma negoziale tra le parti, assurgendo così a causa atta a impedire la prosecuzione, pur se temporanea, del rapporto di lavoro.
10. Né in senso contrario vale la difesa dell'appellante, secondo cui le menzionate condotte datoriali le avrebbero impedito di avere contezza dei giorni di ferie e permessi non fruiti, cui corrisponde la
6 relativa indennità sostitutiva, con inevitabile incidenza di tali condotte su suoi diritti costituzionalmente garantiti.
Difatti, questa difesa omette di considerare che il discrimine per l'applicazione dell'art. 2119 cc è la gravità dell'inadempimento datoriale qualificata dalla connotazione d'intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro per l'irrimediabile incidenza dell'inadempimento sul rapporto fiduciario tra le parti, connotazione della cui prova non vi è -nel caso di specie- riscontro in atti, non essendo al fine utili le apodittiche affermazioni del contrario formulate dalla lavoratrice, prive come tali d'intrinseca capacità dimostrativa.
11. Anzi, a corroborare questa osservazione soccorre l'evenienza che le buste paga, in atti, documentano l'avvenuta annotazione, ivi, dei giorni di ferie e di riposi goduti dalla lavoratrice, con la conseguenza che la dedotta impossibilità per la Conti di avere contezza di quelli non fruiti si palesa affermazione pretestuosa, risultando il relativo calcolo ben eseguibile sulla scorta di dati ad essa noti (si consideri che, come pacifico in giudizio, al rapporto di lavoro è applicato direttamente il CCNL di categoria, sicché il monte ore di ferie e di permessi spettanti alla lavoratrice, previsto giusta le relative clausole collettive, si presume dalla stessa conosciuto per relationem).
12. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla causa di dimissioni integrata dalla situazione di dissesto finanziario del datore di lavoro e dalla ripartizione dell'attività d'impresa di CP_1 tra tre distinte società.
[...]
13. In specie, il Tribunale ha addirittura escluso che si tratti di condotte integranti un inadempimento datoriale, sul rilievo che le menzionate condotte non avevano avuto ripercussioni dirette sull'assolvimento degli obblighi della società verso la dipendente, in specie quello retributivo, e tale ratio decidendi non risulta attinta da critiche puntuali dell'appellante.
Difatti, la si è risolta a sostenere che tali condotte sarebbero state illecite, perché: Pt_1
- avrebbero determinato uno sviamento della clientela e una lesione dell'avviamento dell'azienda con pregiudizio del patrimonio aziendale e dei creditori, invocando così scelte imprenditoriali del datore di lavoro di certo non sindacabili dal dipendente e della cui illegittimità potrebbero dolersi -giusta la stessa prospettazione della lavoratrice- soggetti terzi e omettendo altresì d'indicare la prova, non considerata o travisata dal Tribunale, che invece dimostrerebbe l'esistenza di un suo credito retributivo rimasto -allo stato- insoddisfatto appunto in ragione delle predette scelte datoriali, sì da avvalorare la tesi, pure dalla stessa sostenuta, di avvenuta compromissione delle proprie garanzie ex art. 2740 cc;
- avrebbero comportato che la sua prestazione di lavoro era stata eseguita per una società diversa da quella che l'aveva assunta, omettendo però di considerare che dagli atti non
7 emerge la prova adeguata di una destinazione del suo lavoro a favore di altri beneficiari con effetti giuridici per lei svantaggiose (in specie, in termini di illecita scissione della figura datoriale tra più soggetti), non essendo sufficiente al fine la deposizione della teste la Per_1 quale si è limitata a riferire che “…lavoravamo per la nel senso che i bonifici CP_4 che i clienti facevano per l'acquisto di automobili erano rivolti alla la CP_4 CP_5
riguardava l'officina mentre non ho ricordi della ”, con
[...] Parte_3 affermazione ex se generica, come tale non munita della capacità dimostrativa di quanto invece preteso;
- avrebbero inciso sulla sicurezza dell'ambiente lavorativo e sul rispetto della sua dignità lavorativa, omettendo di considerare sia che la tutela delle condizioni di lavoro assicurata dall'art. 2087 cc -quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico- è volta a proteggere il lavoratore dai rischi insiti all'ambiente di lavoro e all'esecuzione della prestazione lavorativa, sia che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la nocività dell'organizzazione del lavoro adottata dal datore, onere che va assolto secondo i criteri dell'art. 2697 cc, non certo, come nel caso di specie, con l'aprioristica affermazione del contrario (v. pag. 8 ricorso di appello).
14. In via dirimente, si aggiunga che, pur a voler ritenere -in ipotesi- queste condotte datoriali integranti inadempimenti della società appellata ad obblighi assunti nei confronti della lavoratrice e aventi fonte nel contratto di lavoro individuale, vi è comunque da dire che incombeva alla ar conto in modo Pt_1 adeguato del carattere di loro assoluta gravità nei termini di cui all'art. 2019 cc e, viepiù, di specificare al tema dell'appello quale sarebbe la prova di questo fatto erroneamente non considerata dal Tribunale
e invece utile a sostenere le sue pretese.
Tuttavia, quest'onere non è stato assolto, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
15. Con riguardo, invece, alla circostanza delle frasi sessiste profferite da nei confronti CP_3 della altro motivo da costei prospettato come giusta causa di dimissioni, osserva la Corte che Pt_1 il Tribunale ne ha accertato l'avvenuta dimostrazione in giudizio, ma l'ha considerata inidonea a soddisfare i requisiti dell'art. 2119 cc per l'intempestività della reazione della lavoratrice, tenuto conto che il recesso era stato operato a gennaio 2021, che il rapporto di lavoro era in essere dal 2008
e che la lavoratrice non aveva specificato quando lo avrebbe cominciato ad attuare la predetta CP_3 condotta.
16. Si tratta di ratio decidendi condivisibile, dacché è coerente con i principi di diritto elaborati in tema dalla Suprema Corte, secondo cui -come si è visto- la tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa deve essere intesa in senso relativo e, quindi, può anche essere compatibile con un
8 intervallo di tempo intercorso dall'inadempimento datoriale, purché questo intervallo di tempo sia ragionevole, ossia tale da non smentire, secondo criteri di normalità causale, il connotato, rilevante al fine, dell'intrinseca assoluta intollerabilità della situazione lavorativa.
17. Ebbene, nel caso di specie si è al cospetto di un rapporto di lavoro di lunga durata (circa dodici anni), in relazione al quale, a dire della stessa appellante, la condotta del datore di lavoro, al vaglio, si sarebbe consumata quotidianamente, perdurando così per un lasso di tempo talmente ampio da negarne, secondo la comune esperienza, l'insostenibilità, tanto più che in atti non vi è prova dell'adozione nelle more, da parte della lavoratrice, di serie iniziative a propria tutela.
Spettava quindi all'appellante dar conto della sopravvenienza dell'elemento di novità che aveva reso, per l'appunto, non più tollerabile la situazione in esame ai sensi dell'art. 2119 cc tanto da indurla alle dimissioni a gennaio 2021, prova di cui non vi è traccia in atti.
18. Peraltro, la necessità di tale prova si apprezza maggiormente se si tiene conto che nell'anno 2020 le attività lavorative non attinenti a servizi essenziali -come nel caso di specie- sono state interessate da un periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale Covid-19 e che in tale anno la era stata collocata in cassa integrazione per alcuni mesi ed era stata poi in malattia nel mese di Pt_1 dicembre, a dire quindi che nell'ultimo anno del rapporto di lavoro le sue possibilità di interazione con lo erano state circoscritte, con inevitabile frammentazione di quel “continuo” detrimento CP_3 alla sua sfera personale, da lei invece invocato quale giusta causa di dimissioni.
19. Per completare le osservazioni fin qui svolte occorre aggiungere che il giudizio sull'intempestività delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla è stato ritualmente formulato dal Tribunale, Pt_1 pur se detto argomento era stato evidenziato dalla società datrice di lavoro soltanto nelle note conclusionali.
Invero, la questione della intempestività delle dimissioni ridonda in una mera difesa che, come tale,
è sollevabile senza il rispetto di termini decadenziali, posto che non introduce fatti impeditivi o estintivi del diritto controverso necessitanti di dimostrazione ex art. 2697 cc ad onere dell'eccipiente, ma si limita a negare la fondatezza di quel diritto, senza perciò comportare oneri aggiuntivi a carico della parte che la formula.
20. Considerazioni analoghe a quelle fin qui esposte valgono con riguardo alla doglianza dell'appellante concernente il ritardato pagamento delle retribuzione mensile.
Difatti, è la stessa ad ammettere che detto ritardo aveva interessato le competenze maturate fino Pt_1
a gennaio 2020, quindi fino a un anno prima delle dimissioni (4 gennaio 2021. V. pag. 6 ricorso di appello).
9 21. Per sostenere le ragioni dell'appellante non vale neppure la difesa, secondo cui la sussistenza della giusta causa di dimissioni dovrebbe ritenersi provata valutando complessivamente gli inadempimenti datoriali denunciati in giudizio, scaturendo la condizione rilevante ex art. 2119 cc -d'impossibilità di prosecuzione del rapporto anche provvisoria- appunto dal loro cumulo.
Difatti, questa difesa non considera che, di tali inadempimenti:
- alcuni sono stati ritenuti dal Tribunale indimostrati in giudizio, con accertamento non devoluto al grado dall'appellante, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc (in specie, l'illegittima decurtazione di mezz'ora al giorno di permesso, il mancato pagamento dello straordinario svolto, la tardiva regolarizzazione dell'assunzione, il diritto a una superiore qualifica, il danno previdenziale);
- di altri, è stata confermata nel grado l'assenza, rilevata dal Tribunale, di qualunque loro incidenza sul rapporto di lavoro tra le parti (ossia, l'esposizione debitoria della società datrice di lavoro e lo svolgimento di attività per altri soggetti giuridici);
- di altri ancora, non ne è stato riproposto al grado l'esame, agli effetti dell'art. 346 cpc (ossia, aver lavorato la nel mese di maggio 2020 in smart working pur essendo in cig, non Pt_1 aver ricevuto il modello SR 41, non aver avuto indicazioni sulle modalità della cassa integrazione: v. ricorso per decreto ingiuntivo).
Invece, per come accertato in giudizio, i restanti inadempimenti (ritardo nella consegna delle buste paga, omessa annotazione di ferie e permessi sui prospetti paga, comportamento ingiurioso dello e ritardo nel pagamento della retribuzione) o sono di scarsa importanza e, dunque, in sé CP_3 scarsamente indicativi di una proporzione tra l'azione datoriale e la reazione della lavoratrice;
oppure hanno visto la lavoratrice agire dopo un lungo periodo d'inerzia, il che rende meno evidente il tratto di necessaria contiguità tra le reciproche condotte dei contraenti rilevanti ex art. 2119 cc, contiguità che è in sé tale da manifestare, appunto, l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, avvalorando il giudizio secondo cui la condotta datoriale era stata causa delle dimissioni e negando specularmente che vi era stata una qualsiasi acquiescenza del lavorare rispetto ad essa.
In questo contesto, pertanto, non si dispone di elementi gravi, precisi e concordanti che, valutati anche nel loro complesso, consentano di considerare le dimissioni della effettivamente assistite da Pt_1 giusta causa.
22. Corollario di quanto fin qui acclarato è che sussiste il diritto della società datrice di lavoro al pagamento, da parte della lavoratrice, all'indennità sostitutiva del preavviso, con la conseguenza che la statuizione impugnata va confermata anche nel grado.
10 23. Con riguardo al secondo motivo dell'appello principale, osserva la Corte che, in tema di compensazione dei controcrediti delle parti del rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice
d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Cass. n. 28568/2021)
- “La compensazione del t.f.r. con crediti del datore di lavoro, tra i quali si annovera la penale pattuita per il recesso anticipato dal patto di stabilità, è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito- credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, qual è indubbiamente il rapporto di lavoro” (Cass. n. 21646/2016).
24. Si tratta di principi di diritto cui la Corte intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, e ai quali si è conformato anche il Giudice di primo grado.
25. Quindi, è priva di fondamento la doglianza dell'appellante, di avvenuta violazione da parte del
Tribunale dell'art. 112 cpc, sollevata sull'assunto che nel ricorso ex art. 645 cpc Controparte_1
[... non aveva chiesto di compensare il proprio controcredito con il credito della per t.f.r., ma si Pt_1 era limitata a formulare in merito una domanda di mero accertamento, dacché il Giudice di primo grado ha ritualmente proceduto a regolare le partite di dare-avere delle parti, aventi fonte nell'unico rapporto di lavoro in essere tra le stesse, determinando all'esito il residuo credito della lavoratrice ancora insoddisfatto.
26. Pertanto, la sentenza in oggetto va confermata ance in parte qua.
27. Infine, osserva la Corte che resta assorbita dalle ragioni “più liquide” fin qui esposte (Cass. n.
363/2019) l'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale sollevata da CP_1
[...]
28. L'appello incidentale è infondato.
29. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante non ha interesse a che sia modificata la motivazione della sentenza in oggetto, espungendo dal suo contesto
11 il passaggio in cui il Tribunale ha affermato che lo dovrebbe essere considerato l'effettivo CP_3 dominus della società Controparte_1
30. Invero, sul punto non vi è stata alcuna domanda delle parti e, tanto meno, vi è stata una pronuncia del
Giudice avente forza di giudicato, sicché quel passaggio motivazionale non può avere effetti di giudicato tra le parti (v. Cass. n. 34134/2019, in motivazione: "…Costituisce capo autonomo della sentenza -come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno- solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.2379 del 31/01/2018, Rv.647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n.22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti "La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione" (Cass. Sez. L, Ordinanza n.16853 del 26/06/2018, Rv.649361; conf. Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n.12202 del 16/05/2017, Rv.644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n.2217 del
04/02/2016, Rv.638957). I richiamati principi possono essere applicati anche al giudicato esterno, non potendosi collegare alcun effetto preclusivo alla semplice deduzione di un fatto nell'ambito di un giudizio, ove manchi su di esso una statuizione di accoglimento o di rigetto di una correlativa pretesa…”).
Più in particolare, va evidenziato che il fatto d'interesse è stato vagliato dal Tribunale solo per pronunciare sulla sussistenza o meno della giusta causa di dimissioni ex art. 2119 cc, con la conseguenza che l'affermazione in questione costituisce mera premessa logica della statuizione in concreto adottata, idonea a vincolare le parti esclusivamente in relazione ad essa.
31. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che l'appellante lamenta la mancata compensazione del suo complessivo controcredito € 4.200,00, censurando l'erroneo convincimento del Tribunale, secondo cui non vi sarebbe prova che si sia trattato di un pagamento eccedente il dovuto per retribuzioni spettanti alla lavoratrice, e richiamando a sostegno delle sue ragioni i documenti già prodotti.
Nondimeno, la censura è infondata.
32. Infatti, osserva la Corte che, dall'esame congiunto delle buste paga e dei bonifici di pagamento prodotti dalla al doc. 27 (fascicolo primo grado) si evince quanto segue (partendo da maggio Pt_1
12 2019, considerata la corrispondenza tra il dovuto annotato sulle buste paga e gli importi dei bonifici via via disposti, quali risultano dimostrati con detto documento): per il 2019:
- maggio: dovuto € 1.634, pagato il 4 luglio
- giugno: dovuto € 1.653, pagato il 5 agosto
- luglio: dovuto € 1.617, pagato il 6 settembre
- agosto: dovuto € 1.611, pagato l'8 ottobre
- settembre: dovuto € 1.622, pagato il 12 novembre
- ottobre: dovuto € 1.616, pagato il 5 dicembre
- novembre: dovuto € 1.719, pagato il 5 gennaio 2020
- dicembre: dovuto € 1.713, pagato il 7 febbraio 2020 per il 2020:
- gennaio: dovuto € 1.626, pagato il 9 marzo 2020.
Dunque, fino all'indicata ultima mensilità i bonifici eseguiti dal datore di lavoro entro il 9 marzo 2020 hanno avuto l'imputazione che si è acclarata (art. 1193 cc).
33. La lavoratrice nulla dice circa l'avvenuto saldo delle retribuzioni spettantile per febbraio e marzo
2020 (v. buste paga: febbraio € 1.603,00, marzo € 528); piuttosto assume, in sostanza, che i bonifici eseguiti dalla società nel periodo 16 aprile – 16 novembre 2020 -successivo a quello sopra esaminato- devono essere imputati alle mensilità aprile – novembre 2020, mancando in giudizio la prova della già intervenuta estinzione del credito retributivo maturato in detto periodo.
34. Ebbene, nelle buste paga relative al periodo in parola la società datrice di lavoro si è riconosciuta debitrice dell'importo totale di € 8.458,00 (dato dalla somma dei singoli importi mensili riportati nei predetti prospetti), mentre i pagamenti eseguiti con i bonifici bancari nel periodo 16 aprile – 16 novembre 2020, di cui dà prova in giudizio, ammontano a € 4.200,00 (v. fascicolo primo grado, docc.
17 - 23).
35. Come si evince dai bonifici prodotti, la parte debitrice, pagando, ha dichiarato d'imputare l'esborso genericamente ad “anticipo” quanto ai bonifici eseguiti fino al 9 ottobre 2020, nonché a bonus Cig quanto ai due bonifici eseguiti il 22 ottobre 2020 e il 16 novembre 2020.
36. Non vi è però prova in giudizio di ulteriori pagamenti a saldo del “dovuto” per le mensilità di retribuzione d'interesse, sicché non vi è spazio logico per affermare che i bonifici eseguiti fino al 9 ottobre 2020 rappresentino un esborso eccedente rispetto al predetto “dovuto” e, dunque, per affermare che, trattandosi di eccedenza versata senza titolo, essa è suscettibile di ripetizione ex art. 2033 cc e, per l'effetto, di compensazione con il credito della lavoratrice, accertato dal Tribunale.
13 37. Considerazione analoghe valgono con riguardo ai pagamenti imputati dal datore di lavoro a bonus cig, perché, com'è noto, il trattamento cig integra una prestazione previdenziale che fa carico all' , la cui corresponsione al lavoratore è meramente anticipata dal datore di lavoro, il quale, di CP_6 poi, o viene rimborsato dall'Istituto previdenziale, oppure conguaglia l'anticipo con i contributi da lui stesso dovuti all'ente (art. 7, co. 2, D.lgs. n. 148/2015).
38. Dunque, a maggior ragione spettava al datore di lavoro dimostrare che i pagamenti in questione eccedevano quanto dovuto alla lavoratrice per cassa integrazione guadagni, onere che nondimeno non
è stato soddisfatto.
39. Consegue che la statuizione impugnata deve essere confermata anche nel grado.
40. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale vanno quindi respinti.
41. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto della loro reciproca soccombenza (art. 92 cpc).
42. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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