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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10154/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Susanna Vannacci, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale, da cui il marito si è già allontanato asportando i propri effetti personali, sita in
Roma, Via Arcinazzo Romano n. 33, di esclusiva proprietà della Sig.ra viene Parte_2 assegnata a quest'ultima che vi vivrà unitamente ai figli minori;
4) I figli minori e engono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con collocazione prevalente degli stessi con la madre presso la casa coniugale, sita in Roma, Via Arcinazzo Romano n. 33; 5) Salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre vedrà i minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre per le ore 21.00 dopo la cena. Inoltre, li terrà con sé, nel week end di sua spettanza il mercoledì dall'uscita di scuola riaccompagnandoli alle ore 21.00 dopo cena presso l'abitazione della madre. Durante la settimana in cui il weekend sarà di spettanza della madre, il padre vedrà i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre alle ore
21.00 dopo cena;
6) Per quanto riguarda le festività di Natale, Capodanno e dell'Epifania, i minori trascorreranno ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, il 24 e 25 Dicembre con la madre ed il 26
Dicembre con il padre e viceversa così come le feste del 31 Dicembre e del 1 Gennaio con la madre ed il giorno 5 Gennaio notte e dell'Epifania con il padre;
7) Ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) con la madre;
8) I figli trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
9) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a decorrere dall'omologa, mediante Pt_1 Pt_2 bonifico bancario al seguente Iban [...] a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annua ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese;
10) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie ludiche, scolastiche e mediche nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale Civile di Roma;
11) L'assegno unico erogato dall' verrà percepito al 100% dalla Sig.ra .”; CP_1 Parte_2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 30.9.2018 in Roma;
2 -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019 , parte II
, atto n. 00119 , serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 18.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10154/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Susanna Vannacci, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale, da cui il marito si è già allontanato asportando i propri effetti personali, sita in
Roma, Via Arcinazzo Romano n. 33, di esclusiva proprietà della Sig.ra viene Parte_2 assegnata a quest'ultima che vi vivrà unitamente ai figli minori;
4) I figli minori e engono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con collocazione prevalente degli stessi con la madre presso la casa coniugale, sita in Roma, Via Arcinazzo Romano n. 33; 5) Salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre vedrà i minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre per le ore 21.00 dopo la cena. Inoltre, li terrà con sé, nel week end di sua spettanza il mercoledì dall'uscita di scuola riaccompagnandoli alle ore 21.00 dopo cena presso l'abitazione della madre. Durante la settimana in cui il weekend sarà di spettanza della madre, il padre vedrà i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre alle ore
21.00 dopo cena;
6) Per quanto riguarda le festività di Natale, Capodanno e dell'Epifania, i minori trascorreranno ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, il 24 e 25 Dicembre con la madre ed il 26
Dicembre con il padre e viceversa così come le feste del 31 Dicembre e del 1 Gennaio con la madre ed il giorno 5 Gennaio notte e dell'Epifania con il padre;
7) Ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) con la madre;
8) I figli trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
9) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a decorrere dall'omologa, mediante Pt_1 Pt_2 bonifico bancario al seguente Iban [...] a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annua ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese;
10) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie ludiche, scolastiche e mediche nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale Civile di Roma;
11) L'assegno unico erogato dall' verrà percepito al 100% dalla Sig.ra .”; CP_1 Parte_2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 30.9.2018 in Roma;
2 -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019 , parte II
, atto n. 00119 , serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 18.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
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