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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1647/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1647 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musacchio giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella CP_1
Piergentili che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11651/2023, pubblicata in data 20/12/2023 2
___________________
Con ricorso depositato il 16/06/2024, , in qualità di erede e Parte_1 coniuge superstite di , ha proposto tempestivo appello per la Persona_1 parziale riforma della sentenza in oggetto, limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge.
L' che nel primo grado era rimasto contumace, si è costituito in CP_1 giudizio rimettendosi alle determinazioni di questa Corte.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 09/06/2023, Per_1
(deceduto il 21/02/2024) adiva il Tribunale di Roma, in funzione di
[...] giudice del lavoro, rappresentando che con nota del 15/07/2020 gli erano state riconosciute dall' le condizioni sanitarie previste per il godimento CP_1 della pensione ordinaria di inabilità ma l' aveva respinto la relativa CP_1 domanda amministrativa presentata il 12/02/2020 in quanto all'epoca era lavoratore dipendente. Esponeva che, con ricorso gerarchico del 21/11/2022, aveva dato atto del venir meno della condizione ostativa al godimento del trattamento pensionistico in quanto licenziato in data 04/05/2022 per superamento del comporto e aveva avanzato contestuale richiesta di riesame della domanda amministrativa e di riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/1984 a far data dal 01/06/2022 (primo giorno utile dalla cessazione del rapporto lavorativo). Formatosi il silenzio rigetto, conveniva in giudizio l' al fine di vedere Controparte_2 riconosciuto il proprio diritto alla pensione di inabilità, non erogata pur in presenza di documentata cessazione del rapporto lavorativo.
Il Tribunale, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso e CP_1 condannava l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di CP_2 pensione di inabilità maturati dal 1° giugno 2022, detratto quanto già percepito a titolo di assegno di invalidità, oltre interessi legali, riconoscendo in favore del procuratore antistatario le spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Stante il decesso di , , nella qualità di erede e Persona_1 Parte_1 coniuge superstite, ha proposto appello unicamente in ordine alla 3
quantificazione delle spese di lite che assume essere inferiore ai minimi di legge. L'appellante lamenta l'assenza di congrua motivazione circa il sistema di liquidazione adottato nonché la violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 con particolare riferimento ai minimi tariffari indicati dalle relative tabelle previste nell'ambito della materia previdenziale e per come aggiornato ed integrato per effetto del D.M. 147/2022. In particolare, l'appellante osserva che il valore della causa intrapresa dal è ricompreso nel quarto Per_1 scaglione, relativo ai giudizi di valore compreso tra € 26.000.01 e € 52.000,00 in riferimento alla tabella n.
4-Cause di Previdenza, con la conseguenza che l'importo minimo da liquidare ammonterebbe € 3.290,00 così determinati: €
850,50 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.837,50 per la fase decisionale;
nulla per la fase istruttoria che non si è celebrata. L'appellante conclude chiedendo in parziale riforma della sentenza, limitatamente al profilo delle spese processuali, la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si è costituito nel grado rimettendosi alla Corte. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L' rimasto contumace nel primo grado di giudizio è stato CP_1 condannato alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
In relazione alla quantificazione delle spese, si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni professionali rese in ambito giudiziale.
I parametri indicati dall'articolo 1 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere ridotti (non oltre il 50% e per la sola fase istruttoria non oltre il 70%) o aumentati avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, 4
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Osserva la Corte che la liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi imposti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Il compenso deve, quindi, essere liquidato come di seguito indicato, applicando la tabella di riferimento (tabella n. 4, cause di previdenza), secondo il valore compreso tra € 5.000,01 e € 26.000,00, in ossequio ai minimi tariffari, per un totale di complessivi € 3.291,00 di cui: € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.838,00 per la fase decisionale.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, l' deve essere condannato al pagamento delle spese di primo grado nella CP_1 misura indicata.
Anche le spese del presente grado devono essere poste a carico dell' soccombente trovando applicazione il principio: “Quando un CP_2 giudizio prosegua nel successivo grado solo per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il 'disputatum' della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del 'decisum', vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (così, Cass. 05/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 3.041,00 pari alla differenza tra l'importo di € 3.291,00 liquidato da questa Corte e la somma di € 250,00 liquidata dal Tribunale. La quantificazione delle spese del grado va effettuata in applicazione dei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche in ragione della particolare semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario delle CP_1 spese di primo grado che liquida in complessivi € 3.291,00 (in luogo di € 5
250,00), oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € CP_1
962,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1647/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1647 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musacchio giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella CP_1
Piergentili che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11651/2023, pubblicata in data 20/12/2023 2
___________________
Con ricorso depositato il 16/06/2024, , in qualità di erede e Parte_1 coniuge superstite di , ha proposto tempestivo appello per la Persona_1 parziale riforma della sentenza in oggetto, limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge.
L' che nel primo grado era rimasto contumace, si è costituito in CP_1 giudizio rimettendosi alle determinazioni di questa Corte.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 09/06/2023, Per_1
(deceduto il 21/02/2024) adiva il Tribunale di Roma, in funzione di
[...] giudice del lavoro, rappresentando che con nota del 15/07/2020 gli erano state riconosciute dall' le condizioni sanitarie previste per il godimento CP_1 della pensione ordinaria di inabilità ma l' aveva respinto la relativa CP_1 domanda amministrativa presentata il 12/02/2020 in quanto all'epoca era lavoratore dipendente. Esponeva che, con ricorso gerarchico del 21/11/2022, aveva dato atto del venir meno della condizione ostativa al godimento del trattamento pensionistico in quanto licenziato in data 04/05/2022 per superamento del comporto e aveva avanzato contestuale richiesta di riesame della domanda amministrativa e di riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/1984 a far data dal 01/06/2022 (primo giorno utile dalla cessazione del rapporto lavorativo). Formatosi il silenzio rigetto, conveniva in giudizio l' al fine di vedere Controparte_2 riconosciuto il proprio diritto alla pensione di inabilità, non erogata pur in presenza di documentata cessazione del rapporto lavorativo.
Il Tribunale, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso e CP_1 condannava l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di CP_2 pensione di inabilità maturati dal 1° giugno 2022, detratto quanto già percepito a titolo di assegno di invalidità, oltre interessi legali, riconoscendo in favore del procuratore antistatario le spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Stante il decesso di , , nella qualità di erede e Persona_1 Parte_1 coniuge superstite, ha proposto appello unicamente in ordine alla 3
quantificazione delle spese di lite che assume essere inferiore ai minimi di legge. L'appellante lamenta l'assenza di congrua motivazione circa il sistema di liquidazione adottato nonché la violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 con particolare riferimento ai minimi tariffari indicati dalle relative tabelle previste nell'ambito della materia previdenziale e per come aggiornato ed integrato per effetto del D.M. 147/2022. In particolare, l'appellante osserva che il valore della causa intrapresa dal è ricompreso nel quarto Per_1 scaglione, relativo ai giudizi di valore compreso tra € 26.000.01 e € 52.000,00 in riferimento alla tabella n.
4-Cause di Previdenza, con la conseguenza che l'importo minimo da liquidare ammonterebbe € 3.290,00 così determinati: €
850,50 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.837,50 per la fase decisionale;
nulla per la fase istruttoria che non si è celebrata. L'appellante conclude chiedendo in parziale riforma della sentenza, limitatamente al profilo delle spese processuali, la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si è costituito nel grado rimettendosi alla Corte. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L' rimasto contumace nel primo grado di giudizio è stato CP_1 condannato alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
In relazione alla quantificazione delle spese, si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni professionali rese in ambito giudiziale.
I parametri indicati dall'articolo 1 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere ridotti (non oltre il 50% e per la sola fase istruttoria non oltre il 70%) o aumentati avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, 4
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Osserva la Corte che la liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi imposti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Il compenso deve, quindi, essere liquidato come di seguito indicato, applicando la tabella di riferimento (tabella n. 4, cause di previdenza), secondo il valore compreso tra € 5.000,01 e € 26.000,00, in ossequio ai minimi tariffari, per un totale di complessivi € 3.291,00 di cui: € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.838,00 per la fase decisionale.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, l' deve essere condannato al pagamento delle spese di primo grado nella CP_1 misura indicata.
Anche le spese del presente grado devono essere poste a carico dell' soccombente trovando applicazione il principio: “Quando un CP_2 giudizio prosegua nel successivo grado solo per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il 'disputatum' della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del 'decisum', vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (così, Cass. 05/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 3.041,00 pari alla differenza tra l'importo di € 3.291,00 liquidato da questa Corte e la somma di € 250,00 liquidata dal Tribunale. La quantificazione delle spese del grado va effettuata in applicazione dei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche in ragione della particolare semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario delle CP_1 spese di primo grado che liquida in complessivi € 3.291,00 (in luogo di € 5
250,00), oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € CP_1
962,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)