Sentenza 14 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 14/03/2022, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2022
N. 00209/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2018, proposto da
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ZZ CO s.a.s. di ZZ LO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Delaurenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Cristoforo Colombo n. 1;
per l'opposizione
al decreto ingiuntivo n. 109/2018 del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ZZ CO s.a.s. di ZZ LO & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ZZ CO s.a.s. di ZZ LO & C. (d'ora innanzi ZZ CO s.a.s.) ha richiesto il rilascio di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, da parte del Comune di Moncalieri, di una somma dovuta in forza di una scrittura privata sottoscritta l'11 giugno 2007, a sua volta collegata a tre convenzioni attuative di piani di edilizia convenzionata (PEC).
2. Con il decreto n. 109 del 6 giugno 2018, questo Tribunale ha ingiunto al Comune di Moncalieri il pagamento, in favore di ZZ CO s.a.s., di euro 65.913,47 oltre interessi legali decorrenti dal 16 maggio 2018 e le spese di procedura.
3. Ricevuta, in data 3 luglio 2018, la notifica del decreto ingiuntivo, con ricorso notificato il 25 luglio 2018 il Comune di Moncalieri ha proposto opposizione deducendo, in sintesi:
(I) di non essere il soggetto passivo dell'obbligazione, essendo unicamente tenuto, in base alla scrittura privata, a rimborsare alla società ZZ CO s.a.s. le somme che avrebbe ricevuto da soggetti terzi;
(II) che il credito dell'opposta è prescritto, giacché la scadenza delle obbligazioni (facenti carico agli altri soggetti) era convenuta al 30 maggio 2008, mentre il decreto ingiuntivo è stato notificato il 3 luglio 2018;
(III) che, in subordine, il credito di ZZ CO s.a.s. deve essere parzialmente compensato con il contro-credito del Comune al rimborso delle spese legali liquidate dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 6810/2013, che aveva definito una distinta controversia fra le parti.
4. Costituendosi nel giudizio di opposizione, ZZ CO s.a.s. ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 marzo 2022.
6. Ai fini della risoluzione della vertenza, è necessario chiarire la reale portata dei rapporti fra la società opposta e il Comune opponente.
Quest'ultimo ha approvato tre distinti piani di edilizia residenziale convenzionata (PEC nn. 2, 12 e 13) per insediamenti da realizzarsi nella Borgata Tagliaferro di Moncalieri e ha proceduto alla stipula delle relative convenzioni attuative. L'attuazione del PEC n. 13 è stata affidata a ZZ CO s.a.s., mentre gli altri PEC sono stati demandati a diversi soggetti attuatori. Successivamente, ciascun soggetto attuatore è stato incaricato di eseguire opere di urbanizzazione non previste nelle originarie convenzioni, da porre a servizio di tutti e tre gli insediamenti residenziali della Borgata Tagliaferro. Pertanto, i costi delle opere di urbanizzazione "extra PEC" avrebbero poi dovuto essere ripartiti pro quota tra i rispettivi soggetti attuatori in base alle volumetrie realizzabili in ciascun PEC.
Per disciplinare i rapporti di debito-credito tra i vari attuatori in relazione alle suddette opere extra PEC, l'11 giugno 2007 è stata sottoscritta una scrittura privata che ha previsto, per quanto d'interesse ai presenti fini, che i soggetti attuatori dei PEC nn. 2 e 12 avrebbero dovuto corrispondere a ZZ CO s.a.s. (che aveva anticipato i costi di urbanizzazione maggiori) la somma di euro 666.235,19, residuante dalle compensazioni dei reciproci crediti, in più rate, l'ultima delle quali scadente il 30 maggio 2008. La scrittura privata ha previsto che « tutti i versamenti di cui sopra dovranno esse effettuati sul conto del Comune ... con il preciso ed inderogabile impegno del Comune di girare immediatamente detti importi a favore dell'Impresa di Costruzione ZZ ».
Il Comune ha proceduto nel tempo a "girare" tutti i versamenti ricevuti, fatta eccezione per la residua somma di euro 65.913,47 oggetto d'ingiunzione.
7. Per tale somma, ZZ CO s.a.s. sostiene di avere una pretesa diretta nei confronti del Comune, in quanto obbligato – in base alla struttura privata – al rimborso degli oneri di urbanizzazione anticipati dalla società. Il Comune obietta che il debito faccia capo ai soggetti attuatori dei PEC nn. 2 e 12 e che, giacché questi ultimi hanno omesso di versare al Comune la somma residua, esso non è tenuto ad alcuna prestazione nei confronti di ZZ CO s.a.s. L'amministrazione eccepisce, inoltre, che il credito di ZZ CO s.a.s. sia andato prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla scadenza, in data 30 maggio 2008, dell'ultima rata di pagamento.
8. L'opposizione è fondata, sebbene vada disattesa l'eccezione di prescrizione.
Anticipando al Comune le quote degli oneri di urbanizzazione imputabili ai PEC nn. 2 e 12, ZZ CO s.a.s. ha adempiuto, ex art. 1180 cod. civ., ad obbligazioni altrui e ha così maturato il diritto al rimborso delle relative somme da parte degli altri attuatori. Sono dunque questi ultimi, e non il Comune, i soggetti passivi dell'obbligazione da rimborso. Nella scrittura privata l'ente figura quale mero indicatario di pagamento per conto della società opposta ex art. 1188, comma 1, cod. civ. ed è solo a tale titolo che è tenuto a "girare" ad essa quanto eventualmente percepito dagli attuatori dei PEC nn. 2 e 12.
L'obbligazione dell'indicatario di pagamento diviene esigibile soltanto una volta percepito il versamento dai debitori. Ne consegue che sino a tale momento il diritto non può essere fatto valere e, correlativamente, non decorre la prescrizione (art. 2935 cod. civ.). Nei rapporti tra Comune e ZZ CO s.a.s. non rileva la data di scadenza dell'ultima rata di pagamento, questa costituendo il dies a quo della prescrizione del diverso credito dell'opposta nei confronti degli altri attuatori.
Data la reale portata dei rapporti tra le parti, ZZ CO s.a.s. non può però fondare la propria pretesa creditoria nei confronti del Comune sulla sola scrittura privata, dovendo dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrenza di tutti i fatti costitutivi del diritto, ivi inclusa l'intervenuta percezione della somma da parte dell'indicatario di pagamento. In difetto di tale prova, la società può pretendere l'adempimento unicamente dai soggetti attuatori dei PEC nn. 2 e 12.
Né può ritenersi che il Comune dovesse richiedere, per conto di ZZ CO s.a.s., il pagamento agli altri attuatori, poiché siffatto obbligo – riconducibile allo schema del mandato all'incasso – non è previsto nella scrittura privata.
9. In accoglimento dell'opposizione, deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo n. 109/2018.
10. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono l'ordinario regime della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2018;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Moncalieri, delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Valentina Caccamo, Referendario
Martina Arrivi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO