Sentenza breve 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 09/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Cunaccia e Roberto Compostella, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Cunaccia in Trento, via Calepina 75;
contro
Ministero dell’Interno e Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa concessione di misura cautelare,
- del provvedimento con cui è stato disposto il diniego dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei confronti -OMISSIS- -OMISSIS- emesso e notificato dal Commissario del Governo presso la Provincia di Trento in data -OMISSIS-,
- del presupposto provvedimento di preavviso di diniego dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei confronti -OMISSIS- -OMISSIS-, emesso e notificato dal Commissario del Governo presso la Provincia di Trento in data -OMISSIS-,
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposti, consequenziali o comunque connessi con il precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante -OMISSIS- -OMISSIS-, parte ricorrente, ha presentato in data -OMISSIS- istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List ) di cui all’art. 1, comma 52, della l. 6 novembre 2012, n. 190, alla quale è subordinata la possibilità di stipulare contratti con le pubbliche Amministrazioni.
2. A seguito delle plurime verifiche di diverse forze di polizia, confluite nelle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia (di seguito, GIA) — espressosi unanimemente per la sussistenza di elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-, da ultimo in data -OMISSIS-— il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha emesso in data -OMISSIS- il provvedimento impugnato di diniego dell’iscrizione nella locale White List della -OMISSIS-. L’atto è stato preceduto dalla notifica del preavviso di diniego del -OMISSIS-, atto parimenti impugnato, a cui è conseguita la presentazione di osservazioni da parte del signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, audito anche personalmente in data -OMISSIS-con l’assistenza del difensore legale. Il diniego riposa sulla rilevanza dei sottoindicati elementi posti a motivazione dei provvedimenti impugnati, e così sintetizzabili:
a. l’anomala -OMISSIS- della ricorrente, di cui è rappresentante legale il signor -OMISSIS- - all’atto della -OMISSIS-, -OMISSIS-, soggetto -OMISSIS- - ma della cui gestione fattuale è responsabile il -OMISSIS- avente tra l’altro precedenti penali per -OMISSIS- con sentenza passata in giudicato in data il -OMISSIS-, come dichiarato dallo stesso -OMISSIS- in fase di audizione dinanzi al GIA;
b. la presenza nel novero dei dipendenti della ricorrente sino al -OMISSIS- di -OMISSIS- — condannato con sentenza di primo grado dalla -OMISSIS- a -OMISSIS- di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., confermata con sentenza del -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, nel contesto dell’operazione “ -OMISSIS- ”, avente ad oggetto l’inserimento di una “ -OMISSIS- ” nel settore -OMISSIS- -OMISSIS-(nella quale veniva evidenziato “il -OMISSIS-ricoperto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, che dirigeva ed organizzava gli aspetti di natura -OMISSIS- -OMISSIS-, assumendo nel tempo le -OMISSIS-, risultando -OMISSIS-: forniva -OMISSIS- -OMISSIS-, con il compito di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, all’interno delle quali ha ricoperto la carica -OMISSIS- (-OMISSIS-) ”) — e l’esistenza di stretti legami tra la -OMISSIS-, in particolare tra -OMISSIS- di -OMISSIS-, e -OMISSIS-, in termini di precedenti lavori del primo alle dipendenze del secondo in varie società riconducibili al -OMISSIS- o -OMISSIS- ( in primis , presso -OMISSIS-, colpita da un decreto di sequestro preventivo del capitale sociale -OMISSIS- e da interdittiva antimafia della prefettura di -OMISSIS-) nonché di amicizia tra i due, culminata in un periodo di ospitalità del -OMISSIS- nel tempo in cui il primo era sottoposto -OMISSIS-. Conferma il rapporto tra le due famiglie anche: a) l’apprendistato svolto dal signor -OMISSIS- presso la società -OMISSIS- di -OMISSIS-, nel periodo in cui era amministrata da -OMISSIS- -OMISSIS-; b) l’assunzione del -OMISSIS-, già dipendente -OMISSIS-, presso la -OMISSIS-; c) l’acquisto della -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, di un autocarro trasporto merci dalla -OMISSIS-., di cui è -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- del suddetto -OMISSIS-;
c. la sussistenza di -OMISSIS- con compagini societarie operanti nel -OMISSIS- coinvolte nell’operazione antimafia “ -OMISSIS- ”, tra cui la società -OMISSIS-, di cui è -OMISSIS-, a sua volta destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa in seguito all’operazione “ -OMISSIS- ” (per essere considerato “-OMISSIS- ” cfr. All. 3 resistente Ministero, nota DIA -OMISSIS- -OMISSIS-, allegato del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-). Analoghe relazioni commerciali della -OMISSIS- sono intrattenute con altre società riconducibili alla -OMISSIS- (in particolare -OMISSIS-. con sede -OMISSIS-, inattiva, (-OMISSIS- della compagine risulta -OMISSIS-) colpita, in data -OMISSIS-, da un provvedimento di diniego di iscrizione nel Registro White List del Commissariato del Governo e -OMISSIS- di -OMISSIS- (già amministrata da -OMISSIS- -OMISSIS-).
3. La ricorrente ha, pertanto, impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente unico motivo: “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 52, L. 6 novembre 2012 n. 190, 84 c. 4, 90, 91 e 92 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, vizio di motivazione, eccesso di potere” . In tesi della ricorrente sono generici ed indiziari gli elementi addotti a giustificazione della sussistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa, frutto del mero “sospetto ” e non sufficienti a giustificare il provvedimento impugnato.
3.1. L’anomalia nella -OMISSIS- -OMISSIS- non giustifica un rischio di infiltrazione mafiosa, escluso in maniera categorica dal signor -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS-, non ha mai avuto alcun legame diretto con vicende di stampo mafioso ed il precedente penale di -OMISSIS-, condanna riferita a tutt’altra azienda, risale ad -OMISSIS-. Tale motivazione del provvedimento si configura quale violazione dei principi del diritto penale e costituzionale.
3.2. L’assunzione del signor -OMISSIS- non può essere sintomatica dell’infiltrazione mafiosa, considerato che tale assunzione è avvenuta solo dopo l’apposito provvedimento giudiziale di autorizzazione della -OMISSIS-, previo parere favorevole del -OMISSIS-, e dunque è stata il frutto di un’“ autonoma e pregnante valutazione ” da parte di quest’ultimo avente piena consapevolezza e contezza delle indagini in corso. Peraltro, il rapporto di lavoro si è svolto per un “ periodo di tempo molto limitato ”, seguito dalla considerazione di non rinnovare il contratto a scadenza nel -OMISSIS-, a dimostrazione dell’insussistenza di influenze dello stesso -OMISSIS-.
3.3. Non assumono rilevanza i rapporti economici e commerciali con altre società riconducibili al signor -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto il signor -OMISSIS- — prima dell’emersione delle vicende processuali — e, ugualmente, anche il -OMISSIS-, ha lavorato per -OMISSIS- più di -OMISSIS-, per poi seguire -OMISSIS- nella società da lui costituita e successivamente entrare alle dipendenze -OMISSIS- -OMISSIS-. In tal senso il Commissario del Governo non ha tenuto in adeguata considerazione il numero limitato di -OMISSIS- nel -OMISSIS- sul territorio trentino, che rende inevitabili i rapporti sporadici tra le imprese ivi operanti con conseguente eccesso di potere degli atti impugnati, sotto i profili di ragionevolezza e proporzionalità, mentre la scrupolosa indagine “-OMISSIS- ” non ha evidenziato alcun legame illecito tra il signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-.
3.4 In definitiva il provvedimento si fonda esclusivamente sull’assunzione del -OMISSIS- da parte -OMISSIS- ricorrente, laddove l’istruttoria svolta dall’Autorità giudiziaria in sede di autorizzazione all’assunzione non ha sortito alcun provvedimento né l’iscrizione nel registro degli indagati per nessuno dei soggetti impiegati nella società. L’assenza di proporzionalità degli atti impugnati emerge anche dal fatto che-OMISSIS-.
4. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio in data 13.05.2025 a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che con memoria del 20.05.2025 ha contestato le censure formulate in sede di ricorso, allegando le verifiche, disposte ex art. 92, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla società e sui soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto svolte da tutte le forze di polizia coinvolte, riunitesi in sede di gruppo interforze antimafia (GIA) le quali hanno fatto emergere una sere di indizi, elementi e circostanze idonei a dimostrare l’attuale sussistenza del concreto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nella società in esame, e tali da compromettere il requisito d’affidabilità della citata azienda in relazione alla normativa antimafia. Il patrocinio erariale ha in particolare ripercorso l’ampia motivazione esplicitata nel provvedimento impugnato in merito ai rapporti tra la -OMISSIS- e le società facenti capo alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, nonché al -OMISSIS--OMISSIS-, sottolineando lo stretto legame tra la -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-, come affermato nella testimonianza anche dal signor -OMISSIS-. Ha richiamato, inoltre, la giurisprudenza consolidata in materia di interdittiva antimafia, per evidenziarne la natura cautelare e preventiva, che determina l’aderenza alla logica del “ più probabile che non ” e riconduce ad un’ampia discrezionalità il giudizio prognostico spettante all’Amministrazione in materia, criteri ai quali i provvedimenti impugnati si sono ampiamente tenuti. Infine, la difesa erariale ha contestato l’esclusività dell’attività della ricorrente in esecuzione di -OMISSIS-, allegando documentazione sui lavori da -OMISSIS- di durata superiore ai -OMISSIS-.
5. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7. Il Commissario del Governo della Provincia di Trento ha assunto i provvedimenti impugnati a mente degli artt. 90 e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., rilevando la sussistenza di situazioni rilevanti in ordine a tentativi di infiltrazione mafiosa in capo alla -OMISSIS-, desunte tra quelle elencate dall’art. 84 del medesimo decreto, ed estendendo gli accertamenti anche ai soggetti “ che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa ”, come previsto dall’articolo 91, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. La condivisibile giurisprudenza amministrativa da tempo ha definito le coordinate del settore, nei termini da ultimo ben sintetizzati nella sentenza del TAR Lazio, sez. Prima ter, 15.04.2025, n. 7412: “ Giova premettere che l’informazione antimafia, come ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente (cfr. sul punto Ad. Pl. 6 aprile 2018, n. 3), è un provvedimento che ha natura ‘cautelare e preventiva’ (non intendendo punire comportamenti illeciti dell’impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all’istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre) e rappresenta la ‘frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell’economia legale’. Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali ‘più sfumati’ di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi ‘tipizzati dal legislatore’ (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più ‘elastici’ (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva ‘generica’, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che sia data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, ‘l’elasticità della copertura legislativa’, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale. L’informativa interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti penali di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da fattori sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. Come sottolineato sempre da più pronunce sull’argomento, questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all’amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un ‘pericolo di infiltrazione mafiosa’ (pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da ‘limite’ del potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi ‘concreti’ ed ‘attuali’, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, sono comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di ‘tassatività sostanziale’ (ad esempio, i legami familiari, i legami commerciali con imprese già colpite da interdittiva, l’assunzione di dipendenti legati al mondo delle organizzazioni criminali ed altro). Tale quadro deve poi emergere da una motivazione accurata che offra un quadro ‘chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata’, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo anzidetto. L’accertamento, pertanto, deve essere accurato anche e soprattutto per le conseguenze molto gravi che ne derivano. L’informazione, infatti, determina una vera e propria ‘incapacità giuridica speciale’, tendenzialmente ‘temporanea’ (come emerge dal dettato dell’art. 86 co. 2 D. Lgs. n. 159/11), che dà luogo all’insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. In effetti, pur non avendo natura penale, incide pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e non solo (art. 1 Prot. addiz. CEDU).”
9. Il potere esercitato dal Commissario del Governo si informa puntualmente alle coordinate giurisprudenziali su riportate, ampiamente richiamate nella diffusa motivazione espressa nei provvedimenti impugnati, testuale e per rinvio alla documentazione istruttoria che esplicita gli accertamenti svolti dalle forze di polizia, e ciò determina l’infondatezza delle censure espresse nel ricorso in esame.
10. Infatti, nel caso concreto, depongono per la ragionevolezza e proporzionalità delle conclusioni alle quali è pervenuta l’Autorità, in sintesi, i seguenti elementi, come meglio descritti in premessa:
- il coinvolgimento sostanziale del signor -OMISSIS- (con precedenti penali) nella gestione -OMISSIS-, pur formalmente -OMISSIS-;
- l’assunzione di -OMISSIS-, soggetto condannato per reati mafiosi e legato da relazioni lavorative ed extralavorative a signor -OMISSIS- ed -OMISSIS-;
- i rapporti commerciali e interpersonali con soggetti e società coinvolti nell’operazione antimafia “ -OMISSIS- ”.
11. Si tratta di un quadro indiziario confortato dalla memoria depositata dalla ricorrente in sede procedimentale e dalla audizione presso Gruppo Provinciale Interforze presso il Commissariato del Governo del signor -OMISSIS-, il quale ha confermato i rapporti tra la propria -OMISSIS-, ed in particolare tra -OMISSIS-, -OMISSIS- della -OMISSIS- (cfr. audizione del signor -OMISSIS-: “ -OMISSIS- ”) e il signor -OMISSIS- e la sua -OMISSIS-, comprovando le sopra esposte circostanze frequentazione ed amicizia (cfr. audizione del signor -OMISSIS- “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-: -OMISSIS- -OMISSIS-. […] -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- ”).
12. I descritti elementi ben potevano essere esaminati dal Commissario procedente tenuto conto che la casistica delineata dal legislatore nelle disposizioni richiamate costituisce un catalogo aperto e non un numerus clausus (ove assumno rilevanza “ complessi intrecci di sangue e di affari che, dietro lo schermo di distinte personalità giuridiche, nei rapporti societari denotano una regia familiare dell’impresa...di soggetti controindicati, che rivestono incarichi tecnici o meri dipendenti, ma dotati, in realtà, di poteri gestionali, alle costanti frequentazioni disvelanti una contiguità a contesti criminali ” Cons. Stato, sez. III, 30.01.2019, n. 758). Tali elementi sintomatico-presuntivi possono infatti integrare, complessivamente considerati, situazioni indiziarie univoche, concrete ed attuali, idonee a deporre, secondo la logica del “ più probabile che non ”, per la sussistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa, tenuto conto del fatto che viene in considerazione una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato “ appunto a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18.09.2023, n. 8395).
13. Le elencate circostanze indiziarie corrispondono, sotto altro profilo, alla tipizzazione “sostanziale ” individuata dalla giurisprudenza sopra ricordata, in quanto relative a “ legami familiari, i legami commerciali con imprese già colpite da interdittiva, l’assunzione di dipendenti legati al mondo delle organizzazioni criminali ed altro ”, tanto più significative in un quadro -OMISSIS-. Al riguardo la stessa giurisprudenza ha espressamente legittimato la valutazione di rilevanza, a tale fine, di contatti o rapporti di frequentazione o conoscenza, non casuale, tra soggetti variamente coinvolti nell’impresa, quali certamente sono il signor -OMISSIS- e il -OMISSIS-, con persone raggiunte da provvedimenti di carattere penale, significativi ai fini antimafia, quali i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. Cons. Stato, sez. II 19.07.2023, n. 7081; Cons. St., Sez. III, 24.04.2020, n. 2651; ibidem 7.02.2018, n. 820). Sul punto non convince il tentativo della ricorrente di sminuire in sede difensiva il pregresso rapporto lavorativo tra il signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS- alla luce del fatto che il primo ha lavorato per la -OMISSIS- (amministrata da -OMISSIS- e colpita da un decreto di sequestro preventivo -OMISSIS- e da -OMISSIS-) “ solo per -OMISSIS- -OMISSIS-, prima dell’emersione delle vicende processuali .....”, poiché a quell’esperienza lavorativa ha fatto seguito un periodo di lavoro, -OMISSIS- — presso la -OMISSIS- al tempo di -OMISSIS-, oggi di -OMISSIS-, amministrata da -OMISSIS- -OMISSIS-, come si evince dal provvedimento impugnato.
14. In tale contesto, nel quadro unitario dei rapporti e degli indizi evidenziati, anche i rapporti commerciali e di scambio di dipendenti e di mezzi con le imprese facenti capo al -OMISSIS-, così come al -OMISSIS-, nella valutazione ampiamente discrezionale spettante al Commissario del Governo, ben poteva assumere lo spessore attribuitovi di elementi sintomatici di una stabilità e sistematicità di tali contatti (cfr. cit. sent. Cons. Stato, n. 7081/2023).
15. Merita sottolineare, infine, a ulteriore conforto della sopraesposta conclusione, la natura preventiva e cautelare e non repressiva o sanzionatoria del provvedimento, il che esime dal rilievo penale dei fatti ed elementi considerati. In tal senso non possono trovare accoglimento le argomentazioni spese in sede difensiva, che evidenziano come il signor -OMISSIS- così come la società -OMISSIS- ricorrente non siano stati oggetto di provvedimenti in occasione del procedimento penale “ -OMISSIS-”, così come non rileva il fatto che in sede di autorizzazione all’assunzione del signor -OMISSIS- l’Autorità giudiziaria non abbia ritenuto di iscrivere nessuno dei componenti dell’azienda ricorrente nel registro degli indagati e nemmeno utile alle ragioni della parte ricorrente è la prospettazione di contraddittorietà tra siffatta autorizzazione e i provvedimenti impugnati. In disparte l’autonomia delle valutazioni espresse dalle autorità rispettivamente giudiziaria e amministrativa, l’autorizzazione in parola, invero, non ha riguardato l’impresa che si è dichiarata disponibile ad assumere il dipendente in questione, quanto la compatibilità della prospettata esperienza lavorativa con le esigenze di custodia cautelare (in particolare il trasferimento dell’obbligo di dimora di -OMISSIS- dal -OMISSIS-), ragione questa che ha determinato la conclusione dell’esperienza lavorativa alla stregua di quanto riportato nel provvedimento impugnato (a causa dell’impossibilità per -OMISSIS- di raggiungere i -OMISSIS-), piuttosto che una espressa diversa volontà della ricorrente.
16. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle Amministrazioni resistenti nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nell’istruttoria.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.