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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Piccolo, ricorrente;
Parte_1
e , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Assunta Luchina, CP_1 resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_2 avvocati Renato Vestini e Marcello Raho, terzo chiamato;
e , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Maurizio Tafuro, terzo chiamato;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.2.2021, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto dal 4.2.2015 al 10.7.2017, senza formalizzazione del relativo rapporto di lavoro, disimpegnando mansioni di operaio macchinista di cava, assertivamente riconducibili al livello 4 del CCNL settore lapidei artigiani, con orario di lavoro 6.30-14.30 dal 15 settembre al 15 maggio e 5.00-13.00 nel restante periodo dell'anno, prestando attività dal lunedì al sabato e percependo la sola retribuzione giornaliera di euro 50,00, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: a) Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2094 c.c., nel periodo dal 04/02/2015 al 10/07/2017, tra il ricorrente e il datore di lavoro residente in Gallipoli (LE) alla Parte_1 CP_1 via Dante Alighieri s.n., con qualifica e mansioni di operaio macchinista di cava 4° livello in applicazione del C.C.N.L. – settore lapidei artigiani confluito in legno e lapidei, così come specificato nel presente ricorso;
b) Condannare il resistente residente in [...] Alighieri s.n., al pagamento della complessiva somma di € 28.057,48 di cui € 3.411,05 a titolo di T.F.R. lordo, come da relazione tecnica di parte datata 15.7.2019 del Consulente del Lavoro Dott.ssa che si allega e notifica unitamente al presente ricorso, ovvero di quella Persona_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge, maturati e maturandi fino al soddisfo;
c) Condannare il resistente CP_1
1) a versare all' e all' in relazione all'accertamento di cui al precedente CP_2 CP_3 punto, i contributi determinati in misura pari a € 23.899,00 come si evince dalla suddetta relazione di consulenza tecnica di parte allegata in atti ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà dovuta;
2) a risarcire, se di Giustizia, per equivalente alla parte ricorrente, se del caso condizionatamente al mancato versamento agli Enti previdenziali dei contributi dei quali è accertata la debenza, il danno causato dall'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, subordinatamente, da quantificare in separato giudizio ovvero, ancor più gradatamente, da liquidare in via equitativa;
con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
d) Condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi CP_1 professionali del presente giudizio.
, sul presupposto di non aver “mai posseduto alcuna partita Iva né CP_1 iscrizione presso la Competente Camera di Commercio di Lecce quale ditta individuale operante nel settore lapidei, quindi non ha mai avuto dipendenti, né ha mai instaurato rapporti di lavoro subordinato” e rilevando altresì che “alcun tipo di contratto di lavoro si è mai potuto instaurare tra il sig. , in quanto le cave “Mater Gratiae” Parte_1 erano sottoposte a sequestro nel periodo indicato dal ricorrente” e che “nel periodo indicato, … unico contatto tra ed il resistente è quello avuto durante il Parte_1 periodo in cui il ricorrente ha lavorato con la di cui il Sig. era Controparte_4 CP_1 socio e lavoratore”, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte “ex art. 96 cpc per aver artatamente iniziato un giudizio in carenza dei presupposti prima di fatto ed in conseguenza giuridici”. Si sono altresì costituiti e che hanno rassegnato le conclusioni di seguito CP_3 CP_2 riportate: “accertata la eventuale sussistenza del rapporto di lavoro tra e Parte_1 CP_1
, così come denunciato, condannare il resistente al pagamento di tutte le
[...] CP_1 conseguenziali obbligazioni nascenti a suo carico ed a favore dell' in virtù del rapporto di CP_3 lavoro in parola, così come saranno quantificate” ( ; “in via principale, respingere la CP_3 domanda siccome infondata in fatto e in diritto e comunque per intervenuta prescrizione;
- in subordine, ove venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro come denunciato da parte ricorrente, condannare il sig. alla regolarizzazione contributiva della CP_1 CP_ posizione del sig. e, dunque, al versamento all' dei contributi omessi, nel Parte_1 limite della prescrizione quinquennale, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattualmente dovute
,o su quelle effettivamente percepite ove superiori al minimale, oltre alle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000 e agli interessi come per legge determinati” ( . CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di numerosi testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., sez. un., n. 13533/01). In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). Inoltre, secondo il costante e condivisibile orientamento del giudice di legittimità, l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo inserimento in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale;
“ciò indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per connotare il rapporto di collaborazione” (Cassazione civile sez. lav. 25.9.2014 n. 2023). Cass. Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16.6.2015, ha, poi, sotto altro profilo, rammentato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno, tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Poste tali premesse e dovendosi fare riferimento ai succitati principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, nella presente controversia non può che gravare sulla parte ricorrente quello di fornire dimostrazione, tanto dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in lite, quanto della sua natura subordinata, quali fatti costitutivi delle pretese retributive azionate. Tanto puntualizzato, a fronte dell'esplicita negazione del rapporto di lavoro dedotto in lite da parte della convenuta, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non valgano ad asseverare gli assunti attorei.
Sotto tale profilo, alcuna valenza ricostruttiva può, in primo luogo, ascriversi al contributo di conoscenza offerto dai testimoni addotti dalla parte ricorrente, laddove le indicazioni dagli stessi rese in merito all'attività lavorativa disimpegnata dall non Pt_1 appaiono, in radice, riferibili al rapporto di lavoro e al periodo lavorativo dedotti in lite, quanto piuttosto alle prestazioni lavorative rese dallo stesso , precedentemente e Pt_1 successivamente all'arco temporale 4.2.2015-10.7.2017 che qui rileva, alle dipendenze della (segnatamente dal 10.3.2014 all'8.10.2014 e dall'11.7.2017 Controparte_5 al 30.6.2018, come risultante dal Mod. C2 in atti). A tale specifico riguardo, occorre, infatti, rilevare, per un verso, come CP_6
abbia significativamente specificato di aver lavorato insieme al ricorrente “per un
[...] anno tra il 2017 e il 2018” e, quindi, in un lasso temporale non coincidente con quello indicato in ricorso (ma sovrapponibile con quello relativo al rapporto di lavoro instaurato dall' con la precitata appunto, tra luglio 2017 e giugno Pt_1 Controparte_5
2018); per altro verso, come abbia altrettanto significativamente Persona_2 puntualizzato di aver “lavorato presso le cave in zona Mater Gratiae per un paio di anni … con il padre di , , e poi con i figli e alle CP_1 Per_3 CP_1 CP_7 dipendenze di e ciò, al più, sino all'anno 2014, allorché la cava Controparte_5 in questione fu sequestrata (“ricordo che, quando la cava fu sequestrata, io già lavoravo nel settore NCC”, in relazione alla collocazione temporale del sequestro, vds. dichiarazioni testimoniali di e nonché verbale di elezione di Tes_1 Tes_2 domicilio di dell'11.7.2014, in atti); mentre i riferimenti relativi Parte_2 all'attività lavorativa prestata “presso la Cava Monti” forniti dal testimone
[...]
(“ho lavorato per circa due anni … ha lavorato insieme a me anche il Tes_3 ricorrente , ma non ricordo per quanto tempo”), valorizzando sotto Parte_1 molteplici profili il ruolo di amministratore di tale “ ” (“fui assunto da Per_4 Pt_3 sul posto di lavoro gli ordini ci venivano dati da … venivamo pagati da ”), Per_4 Per_4 riportano le vicende lavorative oggetto della testimonianza alla precitata
[...]
amministrata, appunto, da (vds. verbale di elezione di Controparte_5 Parte_2 domicilio sopra menzionato). Al contempo, le allegazioni attoree si pongono in ineludibile contrasto con le convergenti indicazioni promananti dagli ulteriori testimoni escussi ( , Tes_1 Tes_2
), i quali hanno segnatamente riferito che durante il periodo in cui le
[...] Tes_4 cave in zona Mater Gratiae furono sottoposte a sequestro (periodo pressoché coincidente con quello in cui l' assume di aver lavorato alle dipendenze di ) ogni Pt_1 CP_1 attività di estrazione fu sospesa, e hanno, altresì, precisato come il medesimo CP_1
svolgesse attività lavorativa presso le suddette cave nell'ambito della
[...] [...]
. Controparte_5
Dovendosi, in conclusione, ritenere che le emergenze probatorie non valgano ad offrire dimostrazione dei fatti a fondamento delle pretese creditorie azionate, la domanda attorea non, quindi, che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto è, dunque, da disattendere. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo in relazione al rapporto processuale instaurato con il convenuto CP_1
. Sono, invece, da compensare quelle spese relative ai rapporti processuali con
[...] CP_2
e in difetto di domande proposte dai suddetti enti nei confronti dell' . CP_3 Pt_1
Ugualmente priva di sbocco è la richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, c.p.c., formulata dal convenuto, laddove, per un verso, la relativa istanza, in relazione alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 96, non contiene alcuna allegazione relativa agli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass., sez. un., Ord. n. 7583 del 2004; sez. un., Ord., n. 1140 del 2007); per altro verso, è da considerare, quanto alla richiesta di pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., che la domanda giudiziale in esame ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio per verificarne la relativa fondatezza, sì da escludere la configurabilità di un abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 10.2.2021, nei confronti di e nel CP_1 contraddittorio con e così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna il CP_3 CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente , che CP_1 liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Compensa, per il resto, le spese di lite. Lecce, il 15 febbraio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Piccolo, ricorrente;
Parte_1
e , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Assunta Luchina, CP_1 resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_2 avvocati Renato Vestini e Marcello Raho, terzo chiamato;
e , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Maurizio Tafuro, terzo chiamato;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.2.2021, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto dal 4.2.2015 al 10.7.2017, senza formalizzazione del relativo rapporto di lavoro, disimpegnando mansioni di operaio macchinista di cava, assertivamente riconducibili al livello 4 del CCNL settore lapidei artigiani, con orario di lavoro 6.30-14.30 dal 15 settembre al 15 maggio e 5.00-13.00 nel restante periodo dell'anno, prestando attività dal lunedì al sabato e percependo la sola retribuzione giornaliera di euro 50,00, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: a) Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2094 c.c., nel periodo dal 04/02/2015 al 10/07/2017, tra il ricorrente e il datore di lavoro residente in Gallipoli (LE) alla Parte_1 CP_1 via Dante Alighieri s.n., con qualifica e mansioni di operaio macchinista di cava 4° livello in applicazione del C.C.N.L. – settore lapidei artigiani confluito in legno e lapidei, così come specificato nel presente ricorso;
b) Condannare il resistente residente in [...] Alighieri s.n., al pagamento della complessiva somma di € 28.057,48 di cui € 3.411,05 a titolo di T.F.R. lordo, come da relazione tecnica di parte datata 15.7.2019 del Consulente del Lavoro Dott.ssa che si allega e notifica unitamente al presente ricorso, ovvero di quella Persona_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge, maturati e maturandi fino al soddisfo;
c) Condannare il resistente CP_1
1) a versare all' e all' in relazione all'accertamento di cui al precedente CP_2 CP_3 punto, i contributi determinati in misura pari a € 23.899,00 come si evince dalla suddetta relazione di consulenza tecnica di parte allegata in atti ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà dovuta;
2) a risarcire, se di Giustizia, per equivalente alla parte ricorrente, se del caso condizionatamente al mancato versamento agli Enti previdenziali dei contributi dei quali è accertata la debenza, il danno causato dall'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o, subordinatamente, da quantificare in separato giudizio ovvero, ancor più gradatamente, da liquidare in via equitativa;
con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
d) Condannare il resistente al pagamento delle spese e compensi CP_1 professionali del presente giudizio.
, sul presupposto di non aver “mai posseduto alcuna partita Iva né CP_1 iscrizione presso la Competente Camera di Commercio di Lecce quale ditta individuale operante nel settore lapidei, quindi non ha mai avuto dipendenti, né ha mai instaurato rapporti di lavoro subordinato” e rilevando altresì che “alcun tipo di contratto di lavoro si è mai potuto instaurare tra il sig. , in quanto le cave “Mater Gratiae” Parte_1 erano sottoposte a sequestro nel periodo indicato dal ricorrente” e che “nel periodo indicato, … unico contatto tra ed il resistente è quello avuto durante il Parte_1 periodo in cui il ricorrente ha lavorato con la di cui il Sig. era Controparte_4 CP_1 socio e lavoratore”, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte “ex art. 96 cpc per aver artatamente iniziato un giudizio in carenza dei presupposti prima di fatto ed in conseguenza giuridici”. Si sono altresì costituiti e che hanno rassegnato le conclusioni di seguito CP_3 CP_2 riportate: “accertata la eventuale sussistenza del rapporto di lavoro tra e Parte_1 CP_1
, così come denunciato, condannare il resistente al pagamento di tutte le
[...] CP_1 conseguenziali obbligazioni nascenti a suo carico ed a favore dell' in virtù del rapporto di CP_3 lavoro in parola, così come saranno quantificate” ( ; “in via principale, respingere la CP_3 domanda siccome infondata in fatto e in diritto e comunque per intervenuta prescrizione;
- in subordine, ove venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro come denunciato da parte ricorrente, condannare il sig. alla regolarizzazione contributiva della CP_1 CP_ posizione del sig. e, dunque, al versamento all' dei contributi omessi, nel Parte_1 limite della prescrizione quinquennale, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattualmente dovute
,o su quelle effettivamente percepite ove superiori al minimale, oltre alle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000 e agli interessi come per legge determinati” ( . CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di numerosi testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., sez. un., n. 13533/01). In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). Inoltre, secondo il costante e condivisibile orientamento del giudice di legittimità, l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo inserimento in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale;
“ciò indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per connotare il rapporto di collaborazione” (Cassazione civile sez. lav. 25.9.2014 n. 2023). Cass. Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16.6.2015, ha, poi, sotto altro profilo, rammentato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno, tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro. Poste tali premesse e dovendosi fare riferimento ai succitati principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, nella presente controversia non può che gravare sulla parte ricorrente quello di fornire dimostrazione, tanto dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in lite, quanto della sua natura subordinata, quali fatti costitutivi delle pretese retributive azionate. Tanto puntualizzato, a fronte dell'esplicita negazione del rapporto di lavoro dedotto in lite da parte della convenuta, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non valgano ad asseverare gli assunti attorei.
Sotto tale profilo, alcuna valenza ricostruttiva può, in primo luogo, ascriversi al contributo di conoscenza offerto dai testimoni addotti dalla parte ricorrente, laddove le indicazioni dagli stessi rese in merito all'attività lavorativa disimpegnata dall non Pt_1 appaiono, in radice, riferibili al rapporto di lavoro e al periodo lavorativo dedotti in lite, quanto piuttosto alle prestazioni lavorative rese dallo stesso , precedentemente e Pt_1 successivamente all'arco temporale 4.2.2015-10.7.2017 che qui rileva, alle dipendenze della (segnatamente dal 10.3.2014 all'8.10.2014 e dall'11.7.2017 Controparte_5 al 30.6.2018, come risultante dal Mod. C2 in atti). A tale specifico riguardo, occorre, infatti, rilevare, per un verso, come CP_6
abbia significativamente specificato di aver lavorato insieme al ricorrente “per un
[...] anno tra il 2017 e il 2018” e, quindi, in un lasso temporale non coincidente con quello indicato in ricorso (ma sovrapponibile con quello relativo al rapporto di lavoro instaurato dall' con la precitata appunto, tra luglio 2017 e giugno Pt_1 Controparte_5
2018); per altro verso, come abbia altrettanto significativamente Persona_2 puntualizzato di aver “lavorato presso le cave in zona Mater Gratiae per un paio di anni … con il padre di , , e poi con i figli e alle CP_1 Per_3 CP_1 CP_7 dipendenze di e ciò, al più, sino all'anno 2014, allorché la cava Controparte_5 in questione fu sequestrata (“ricordo che, quando la cava fu sequestrata, io già lavoravo nel settore NCC”, in relazione alla collocazione temporale del sequestro, vds. dichiarazioni testimoniali di e nonché verbale di elezione di Tes_1 Tes_2 domicilio di dell'11.7.2014, in atti); mentre i riferimenti relativi Parte_2 all'attività lavorativa prestata “presso la Cava Monti” forniti dal testimone
[...]
(“ho lavorato per circa due anni … ha lavorato insieme a me anche il Tes_3 ricorrente , ma non ricordo per quanto tempo”), valorizzando sotto Parte_1 molteplici profili il ruolo di amministratore di tale “ ” (“fui assunto da Per_4 Pt_3 sul posto di lavoro gli ordini ci venivano dati da … venivamo pagati da ”), Per_4 Per_4 riportano le vicende lavorative oggetto della testimonianza alla precitata
[...]
amministrata, appunto, da (vds. verbale di elezione di Controparte_5 Parte_2 domicilio sopra menzionato). Al contempo, le allegazioni attoree si pongono in ineludibile contrasto con le convergenti indicazioni promananti dagli ulteriori testimoni escussi ( , Tes_1 Tes_2
), i quali hanno segnatamente riferito che durante il periodo in cui le
[...] Tes_4 cave in zona Mater Gratiae furono sottoposte a sequestro (periodo pressoché coincidente con quello in cui l' assume di aver lavorato alle dipendenze di ) ogni Pt_1 CP_1 attività di estrazione fu sospesa, e hanno, altresì, precisato come il medesimo CP_1
svolgesse attività lavorativa presso le suddette cave nell'ambito della
[...] [...]
. Controparte_5
Dovendosi, in conclusione, ritenere che le emergenze probatorie non valgano ad offrire dimostrazione dei fatti a fondamento delle pretese creditorie azionate, la domanda attorea non, quindi, che risultare priva di sbocco. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto è, dunque, da disattendere. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo in relazione al rapporto processuale instaurato con il convenuto CP_1
. Sono, invece, da compensare quelle spese relative ai rapporti processuali con
[...] CP_2
e in difetto di domande proposte dai suddetti enti nei confronti dell' . CP_3 Pt_1
Ugualmente priva di sbocco è la richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, c.p.c., formulata dal convenuto, laddove, per un verso, la relativa istanza, in relazione alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 96, non contiene alcuna allegazione relativa agli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass., sez. un., Ord. n. 7583 del 2004; sez. un., Ord., n. 1140 del 2007); per altro verso, è da considerare, quanto alla richiesta di pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., che la domanda giudiziale in esame ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio per verificarne la relativa fondatezza, sì da escludere la configurabilità di un abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 10.2.2021, nei confronti di e nel CP_1 contraddittorio con e così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna il CP_3 CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente , che CP_1 liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Compensa, per il resto, le spese di lite. Lecce, il 15 febbraio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma