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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 01/04/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1554/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente c.f. l'Avv. DE SIMONE Parte_1 C.F._1
EMILIA nel mandato;
per parte resistente , c.f. , nessuno è Controparte_1 P.IVA_1
comparso alle h: 10:14; per parte resistente , c.f. in p.l.r.p.t. la dott.ssa Controparte_2 P.IVA_2
Alessandra Dodaro per l'Avvocatura; per parte resistente , in p.l.r.p.t. nessuno è comparso alle h: 10:15 Controparte_3
La giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
Le procuratrici presenti si riportano ai propri atti e alle note difensive.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23 maggio 2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto giudiziale di fissazione d'udienza, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03420221460000252009 - Fascicolo n.
2022/17034, emesso dall' e notificata in data 08/04/2024, Controparte_4 relativa all'immobile sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato CP_3
in Catasto al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2, relativa, tra le altre, alle sottese cartelle n.
1 03420140012120454000 (avente ad oggetto rate finanziamento agevolato d.l. 185/00) di €
17.800,81, n. 03420160010118185000 (avente ad oggetto canone abbonamento radioaudizioni) di €
172,34 e n. 03420170022905870000 (avente ad oggetto consumi idrici) di € 142,28, per un totale di
€ 18.115,43.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità in parte qua (limitatamente ai crediti riservati alla cognizione del g.o.) della iscrizione ipotecaria, deducendo:
1) che l'ipoteca era stata iscritta su beni costituiti in un fondo patrimoniale stipulato in data
13.7.2012;
2) l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti di cui alle cartelle sottese all'iscrizione.
Con impegno esplicativo ha rappresentato che i crediti sottostanti alla iscrizione fossero legati a scopi estranei ai bisogni della famiglia ed, in particolare, quanto alla cartella n.
03420140012120454000 notificata il 25.6.2014, che la stessa ineriva le rate del finanziamento agevolato D.L. 185/2000 contratto addirittura in data precedente alla celebrazione del matrimonio del ricorrente.
Ha chiarito che detto finanziamento era stato concesso nel 2002/2003, quindi due anni prima del matrimonio del 10.9.2005 e che pertanto lo stesso non poteva essere stato richiesto per esigenze familiari in quanto il nucleo familiare, al momento della richiesta del prestito, non si era ancora costituito.
Quanto alle altre 2 cartelle di (asserita) competenza del G.O., le nn. 03420160010118185000 e
03420170022905870000, ha rappresentato che le stesse si riferissero al canone di abbonamento radioaudizioni ed a canoni idrici relativi all'immobile sede di attività commerciale del e che Pt_1
pertanto non sussistesse alcuna inerenza immediata e diretta tra il credito erariale, vantato dall' , e i bisogni della famiglia. Controparte_5
Ha sul punto documentato che i redditi derivanti dalla professione non erano mai stati impiegati per far fronte ai bisogni della famiglia - producendo l'attività del ricorrente un reddito esiguo e sussistendo altre fonti di reddito in grado di assicurare il sostentamento del nucleo familiare: in particolare ha evidenziato che il proprio coniuge fosse avvocato dal 2007 ed attualmente
Funzionario UPP e percepisse reddito superiore al proprio (vedi dichiarazione dei redditi allegate – all. nn. 6 – dich. reddituali ricorrente - e 7 – dich. reddituali coniuge) oltre ad essere proprietaria dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare (vedi visura catastale, certificato di residenza e stato di famiglia – all. nn. 8 e 9).
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'impugnata iscrizione ipotecaria
(Documento n. 03420221460000252009 – Fascicolo n. 2022/17034) fino alla decisione del
2 presente ricorso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, così provvedere: • dichiarare illegittima, per i motivi esposti in narrativa, e, dunque, annullare l'impugnata Iscrizione ipotecaria
- Documento n. 03420221460000252009 Fascicolo n. 2022/17034 - emesso dall'
[...]
, notificato in data 8.4.2024 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_4 CP_3
alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2.; • dichiarare illegittima, per i motivi esposti in narrativa, e, dunque, annullare l'impugnata
Iscrizione ipotecaria - Documento n. 03420221460000252009 Fascicolo n. 2022/17034 - emesso dall' notificato in data 8.4.2024 ed avente ad oggetto Controparte_4
l'immobile sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto CP_3
al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2, in relazione alle cartelle di pagamento nn.
03420140012120454000, 03420160010118185000 e 03420170022905870000; • dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 03420160010118185000 e 03420170022905870000, nonché l'illegittimità e la mancanza titolo esecutivo per la cartella n. 03420170022905870000 e, di conseguenza, dichiarare che le somme indicate nelle stesse cartelle non sono dovute dal ricorrente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario”.
Ha resistito l' , che ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva.
Nel merito ha dedotto l'inopponibilità al creditore del fondo patrimoniale, per difetto di prova sia che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia che della conoscenza del creditore di detta estraneità, contestando altresì l'eccezione di prescrizione di parte dei crediti di cui alle cartelle sottese all'iscrizione, in ragione degli atti interruttivi notificati e della sospensione del termine per la normativa emergenziale anti covid.
Ha quindi chiesto al Tribunale di:
“A) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della
Riscossione sulle questioni e per i motivi di cui al punto 1) della presente comparsa ed in caso di accoglimento del ricorso per tali motivi disporre l'eventuale condanna alle spese del giudizio solo
a carico dell'Ente impositore;
B) in subordine, rigettare integralmente il ricorso proposto da controparte per i motivi esposti nel presente atto, dichiarando, altresì, non intervenuta alcuna prescrizione, anche successiva;
C) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ha resistito pure l' , che ha eccepito in via pregiudiziale di rito il difetto di Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione ai canoni tv e contestato in via preliminare di merito l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
3 Ha quindi concluso coerentemente chiedendo al Tribunale di “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione, a favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, avendo, la presente controversia, ad oggetto crediti tributari;
- nel merito, in ogni caso, accertare
l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla pretesa prescrizione dei crediti tributari vantati e, per l'effetto, dichiarare la debenza delle somme ingiunte e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte”.
Nella contumacia del che ha disertato il dialogo processuale sebbene Controparte_3
ritualmente evocato in giudizio, la causa, istruita in via meramente documentale, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si rileva quanto segue.
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. SS.UU. 17111/2017; Cass. 12397/2024).
Di talchè in via preliminare deve asseverarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente al credito di cui alla cartella esattoriale n° n.
03420160010118185000 di € 172,34 recante pretesa di natura tributaria (canone abbonamento radioaudizioni).
Ciò posto, a norma dell'art. 77 DPR 602/1973:
“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,)), purché
l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il
4 concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. Contr Orbene, quanto all'eccezione sollevata dall' circa il fatto che l'iscrizione ipotecaria non possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, la Cassazione di recente ha inteso dare continuità al saldo indirizzo di legittimità, ribadito anche di recente (Cass. 23/11/2015, n. 23876; conf.: 9/11/2016, n. 22762; 23/08/2018, n. 20998), in forza del quale: «[È] principio già affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass.n.5385/2013) [quello] secondo cui "l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva
l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass. n. 3738/15) [...] ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n.
15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa,
è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto).»; con specifico riferimento all'iscrizione d'ipoteca legale sul fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni tributarie, la Corte (Cass. 22761/2016, cit.), ha altresì affermato che: «In tema di riscossione
5 coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva
l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.» (Cass. 10166/2020).
Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni) e, in particolare, qualora si tratti di obbligazioni tributarie gravanti sui redditi, se il reddito in questione è destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari: con la importante precisazione che, se è vero che tale 'finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. da ultimo Cass. 10166/2020). Diviene allora importante precisare cosa si debba intendere per bisogni familiari e come si individuano le risorse economiche ad essi destinate, all'interno di un modello familiare che nel tempo si è evoluto e tende ad armonizzare e bilanciare gli interessi della famiglia con quelli individuali ed a valorizzare le scelte di libertà nonché l'autonomia dei coniugi nel regolare la vita familiare, nella cornice - data dai doveri definiti come inderogabili dall'art 160 c.c.. Sotto un certo profilo è innegabile che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio anche indiretto al nucleo familiare, ma ai fini che qui interessano la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia deve necessariamente avere una portata più circoscritta, diversamente si vanificherebbe la riconosciuta possibilità per il debitore di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, anche sulla base di presunzioni (Cass., n. 15886/2014; Cass. n. 4011/2013).
I bisogni della famiglia debbono essere “intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario
e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo concordato ed attuato dai coniugi” (Cass. n. 2904/2021)
La prova della consapevolezza da parte del creditore della estraneità del debito ai bisogni della famiglia può darsi per presunzioni semplici (sempre in Cass. 2904/2021), che sono da leggersi nel contesto normativo specifico, poiché le obbligazioni che si contraggano nell'interesse della famiglia non hanno una fonte puramente volontaria ma discendono da obblighi legali fondati sullo status, che ne definiscono miche i confini entro i quali si esercita l'autonomia privata, tramite l'accordo sull'indirizzo della vita familiare.
6 Ancora deve osservarsi che, se il creditore è l'erario, che non ha rapporti personali con il debitore e non ne conosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia (primario e secondario), è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia, ed alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo.
Svolta questa premessa in punto di diritto, nella fattispecie concreta l'immobile di proprietà del ricorrente, sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto al CP_3
Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2, risulta avere un vincolo dovuto alla costituzione del fondo patrimoniale già da 12 anni, stipulato in data 13.7.2012, come provato dallo stesso atto offerto in produzione (all. 3 fasc. parte ricorrente) e dell'annotazione sul certificato di matrimonio (all. 4, fasc. parte ricorrente).
L'atto di costituzione del fondo è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio il 7 agosto 2012, quindi precedentemente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, sicchè l'esistenza del fondo è astrattamente opponibile al creditore ipotecario (perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (Cass. 12545/2019).
Ciò posto, come già detto, costituisce principio ormai consolidato che l'iscrizione ipotecaria
(articolo 77 Dpr n. 602/1973) è ammissibile sui beni facenti parte del fondo patrimoniale solo alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., secondo cui: “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (cfr. Cassazione n. 25010/2021).
Orbene nel caso che occupa deve ritenersi assolto tale onere in capo al debitore, risultando sia la completa estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che il fatto che tale circostanza non poteva non essere nota ai creditori: si evidenzia, all'uopo, che per il credito di maggiore importo (€ 17.800,81) - riferito alla cartella n. 03420140012120454000 notificata il 25.6.2014, avente ad oggetto rate finanziamento agevolato d.l. 185/00 – cristallizzatosi nel 2003, ancora il ricorrente non aveva contratto matrimonio.
7 Sicchè, essendo il credito precedente alla formazione della famiglia, lo stesso può pacificamente ritenersi estraneo alle esigenze del sopravvenuto nucleo familiare.
Tale evidenza temporale consente di ritenere, in via presuntiva che, sulla scorta di una mera indagine degli atti dello stato civile, il creditore possa pure aver acquisito la consapevolezza di tale estraneità.
Parimenti con riguardo invece all'iscrizione ipotecaria relativa alla cartella n°
03420170022905870000 (avente ad oggetto consumi idrici) notificata il 9.10.2017, la stessa deve ritenersi ancorata a crediti estranei ai bisogni della famiglia, trattandosi di canoni idrici relativi all'immobile sede di attività commerciale del attività che, sulla scorta della documentazione Pt_1
dimessa in atti da parte ricorrente, non è idonea a sorreggere i bisogni familiari.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve accogliersi l'opposizione (previa declaratoria di difetto di giurisdizione in parte qua) ed annullarsi l'iscrizione ipotecaria opposta.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi in ragione della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento all'iscrizione ipotecaria relativa al credito di cui alla cartella n° 03420160010118185000; termini di legge per la riassunzione;
dichiara illegittima, in parte qua, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, annulla l'impugnata Iscrizione ipotecaria - Documento n. 03420221460000252009 Fascicolo n. 2022/17034
- emesso dall' , notificata in data 8.4.2024 ed avente ad oggetto Controparte_4
l'immobile sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto CP_3
al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2.; condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi professionali, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e
CPA come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Emilia De
Simone, dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 01/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
8
Chiamata la causa iscritta al N. 1554/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente c.f. l'Avv. DE SIMONE Parte_1 C.F._1
EMILIA nel mandato;
per parte resistente , c.f. , nessuno è Controparte_1 P.IVA_1
comparso alle h: 10:14; per parte resistente , c.f. in p.l.r.p.t. la dott.ssa Controparte_2 P.IVA_2
Alessandra Dodaro per l'Avvocatura; per parte resistente , in p.l.r.p.t. nessuno è comparso alle h: 10:15 Controparte_3
La giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
Le procuratrici presenti si riportano ai propri atti e alle note difensive.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23 maggio 2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto giudiziale di fissazione d'udienza, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03420221460000252009 - Fascicolo n.
2022/17034, emesso dall' e notificata in data 08/04/2024, Controparte_4 relativa all'immobile sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato CP_3
in Catasto al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2, relativa, tra le altre, alle sottese cartelle n.
1 03420140012120454000 (avente ad oggetto rate finanziamento agevolato d.l. 185/00) di €
17.800,81, n. 03420160010118185000 (avente ad oggetto canone abbonamento radioaudizioni) di €
172,34 e n. 03420170022905870000 (avente ad oggetto consumi idrici) di € 142,28, per un totale di
€ 18.115,43.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità in parte qua (limitatamente ai crediti riservati alla cognizione del g.o.) della iscrizione ipotecaria, deducendo:
1) che l'ipoteca era stata iscritta su beni costituiti in un fondo patrimoniale stipulato in data
13.7.2012;
2) l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti di cui alle cartelle sottese all'iscrizione.
Con impegno esplicativo ha rappresentato che i crediti sottostanti alla iscrizione fossero legati a scopi estranei ai bisogni della famiglia ed, in particolare, quanto alla cartella n.
03420140012120454000 notificata il 25.6.2014, che la stessa ineriva le rate del finanziamento agevolato D.L. 185/2000 contratto addirittura in data precedente alla celebrazione del matrimonio del ricorrente.
Ha chiarito che detto finanziamento era stato concesso nel 2002/2003, quindi due anni prima del matrimonio del 10.9.2005 e che pertanto lo stesso non poteva essere stato richiesto per esigenze familiari in quanto il nucleo familiare, al momento della richiesta del prestito, non si era ancora costituito.
Quanto alle altre 2 cartelle di (asserita) competenza del G.O., le nn. 03420160010118185000 e
03420170022905870000, ha rappresentato che le stesse si riferissero al canone di abbonamento radioaudizioni ed a canoni idrici relativi all'immobile sede di attività commerciale del e che Pt_1
pertanto non sussistesse alcuna inerenza immediata e diretta tra il credito erariale, vantato dall' , e i bisogni della famiglia. Controparte_5
Ha sul punto documentato che i redditi derivanti dalla professione non erano mai stati impiegati per far fronte ai bisogni della famiglia - producendo l'attività del ricorrente un reddito esiguo e sussistendo altre fonti di reddito in grado di assicurare il sostentamento del nucleo familiare: in particolare ha evidenziato che il proprio coniuge fosse avvocato dal 2007 ed attualmente
Funzionario UPP e percepisse reddito superiore al proprio (vedi dichiarazione dei redditi allegate – all. nn. 6 – dich. reddituali ricorrente - e 7 – dich. reddituali coniuge) oltre ad essere proprietaria dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare (vedi visura catastale, certificato di residenza e stato di famiglia – all. nn. 8 e 9).
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'impugnata iscrizione ipotecaria
(Documento n. 03420221460000252009 – Fascicolo n. 2022/17034) fino alla decisione del
2 presente ricorso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, così provvedere: • dichiarare illegittima, per i motivi esposti in narrativa, e, dunque, annullare l'impugnata Iscrizione ipotecaria
- Documento n. 03420221460000252009 Fascicolo n. 2022/17034 - emesso dall'
[...]
, notificato in data 8.4.2024 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Controparte_4 CP_3
alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2.; • dichiarare illegittima, per i motivi esposti in narrativa, e, dunque, annullare l'impugnata
Iscrizione ipotecaria - Documento n. 03420221460000252009 Fascicolo n. 2022/17034 - emesso dall' notificato in data 8.4.2024 ed avente ad oggetto Controparte_4
l'immobile sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto CP_3
al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2, in relazione alle cartelle di pagamento nn.
03420140012120454000, 03420160010118185000 e 03420170022905870000; • dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 03420160010118185000 e 03420170022905870000, nonché l'illegittimità e la mancanza titolo esecutivo per la cartella n. 03420170022905870000 e, di conseguenza, dichiarare che le somme indicate nelle stesse cartelle non sono dovute dal ricorrente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario”.
Ha resistito l' , che ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva.
Nel merito ha dedotto l'inopponibilità al creditore del fondo patrimoniale, per difetto di prova sia che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia che della conoscenza del creditore di detta estraneità, contestando altresì l'eccezione di prescrizione di parte dei crediti di cui alle cartelle sottese all'iscrizione, in ragione degli atti interruttivi notificati e della sospensione del termine per la normativa emergenziale anti covid.
Ha quindi chiesto al Tribunale di:
“A) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della
Riscossione sulle questioni e per i motivi di cui al punto 1) della presente comparsa ed in caso di accoglimento del ricorso per tali motivi disporre l'eventuale condanna alle spese del giudizio solo
a carico dell'Ente impositore;
B) in subordine, rigettare integralmente il ricorso proposto da controparte per i motivi esposti nel presente atto, dichiarando, altresì, non intervenuta alcuna prescrizione, anche successiva;
C) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ha resistito pure l' , che ha eccepito in via pregiudiziale di rito il difetto di Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione ai canoni tv e contestato in via preliminare di merito l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
3 Ha quindi concluso coerentemente chiedendo al Tribunale di “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione, a favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, avendo, la presente controversia, ad oggetto crediti tributari;
- nel merito, in ogni caso, accertare
l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla pretesa prescrizione dei crediti tributari vantati e, per l'effetto, dichiarare la debenza delle somme ingiunte e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte”.
Nella contumacia del che ha disertato il dialogo processuale sebbene Controparte_3
ritualmente evocato in giudizio, la causa, istruita in via meramente documentale, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si rileva quanto segue.
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. SS.UU. 17111/2017; Cass. 12397/2024).
Di talchè in via preliminare deve asseverarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente al credito di cui alla cartella esattoriale n° n.
03420160010118185000 di € 172,34 recante pretesa di natura tributaria (canone abbonamento radioaudizioni).
Ciò posto, a norma dell'art. 77 DPR 602/1973:
“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,)), purché
l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il
4 concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. Contr Orbene, quanto all'eccezione sollevata dall' circa il fatto che l'iscrizione ipotecaria non possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, la Cassazione di recente ha inteso dare continuità al saldo indirizzo di legittimità, ribadito anche di recente (Cass. 23/11/2015, n. 23876; conf.: 9/11/2016, n. 22762; 23/08/2018, n. 20998), in forza del quale: «[È] principio già affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass.n.5385/2013) [quello] secondo cui "l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva
l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass. n. 3738/15) [...] ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n.
15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa,
è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto).»; con specifico riferimento all'iscrizione d'ipoteca legale sul fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni tributarie, la Corte (Cass. 22761/2016, cit.), ha altresì affermato che: «In tema di riscossione
5 coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva
l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.» (Cass. 10166/2020).
Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni) e, in particolare, qualora si tratti di obbligazioni tributarie gravanti sui redditi, se il reddito in questione è destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari: con la importante precisazione che, se è vero che tale 'finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. da ultimo Cass. 10166/2020). Diviene allora importante precisare cosa si debba intendere per bisogni familiari e come si individuano le risorse economiche ad essi destinate, all'interno di un modello familiare che nel tempo si è evoluto e tende ad armonizzare e bilanciare gli interessi della famiglia con quelli individuali ed a valorizzare le scelte di libertà nonché l'autonomia dei coniugi nel regolare la vita familiare, nella cornice - data dai doveri definiti come inderogabili dall'art 160 c.c.. Sotto un certo profilo è innegabile che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio anche indiretto al nucleo familiare, ma ai fini che qui interessano la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia deve necessariamente avere una portata più circoscritta, diversamente si vanificherebbe la riconosciuta possibilità per il debitore di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, anche sulla base di presunzioni (Cass., n. 15886/2014; Cass. n. 4011/2013).
I bisogni della famiglia debbono essere “intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario
e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo concordato ed attuato dai coniugi” (Cass. n. 2904/2021)
La prova della consapevolezza da parte del creditore della estraneità del debito ai bisogni della famiglia può darsi per presunzioni semplici (sempre in Cass. 2904/2021), che sono da leggersi nel contesto normativo specifico, poiché le obbligazioni che si contraggano nell'interesse della famiglia non hanno una fonte puramente volontaria ma discendono da obblighi legali fondati sullo status, che ne definiscono miche i confini entro i quali si esercita l'autonomia privata, tramite l'accordo sull'indirizzo della vita familiare.
6 Ancora deve osservarsi che, se il creditore è l'erario, che non ha rapporti personali con il debitore e non ne conosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia (primario e secondario), è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia, ed alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo.
Svolta questa premessa in punto di diritto, nella fattispecie concreta l'immobile di proprietà del ricorrente, sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto al CP_3
Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2, risulta avere un vincolo dovuto alla costituzione del fondo patrimoniale già da 12 anni, stipulato in data 13.7.2012, come provato dallo stesso atto offerto in produzione (all. 3 fasc. parte ricorrente) e dell'annotazione sul certificato di matrimonio (all. 4, fasc. parte ricorrente).
L'atto di costituzione del fondo è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio il 7 agosto 2012, quindi precedentemente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, sicchè l'esistenza del fondo è astrattamente opponibile al creditore ipotecario (perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (Cass. 12545/2019).
Ciò posto, come già detto, costituisce principio ormai consolidato che l'iscrizione ipotecaria
(articolo 77 Dpr n. 602/1973) è ammissibile sui beni facenti parte del fondo patrimoniale solo alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., secondo cui: “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (cfr. Cassazione n. 25010/2021).
Orbene nel caso che occupa deve ritenersi assolto tale onere in capo al debitore, risultando sia la completa estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che il fatto che tale circostanza non poteva non essere nota ai creditori: si evidenzia, all'uopo, che per il credito di maggiore importo (€ 17.800,81) - riferito alla cartella n. 03420140012120454000 notificata il 25.6.2014, avente ad oggetto rate finanziamento agevolato d.l. 185/00 – cristallizzatosi nel 2003, ancora il ricorrente non aveva contratto matrimonio.
7 Sicchè, essendo il credito precedente alla formazione della famiglia, lo stesso può pacificamente ritenersi estraneo alle esigenze del sopravvenuto nucleo familiare.
Tale evidenza temporale consente di ritenere, in via presuntiva che, sulla scorta di una mera indagine degli atti dello stato civile, il creditore possa pure aver acquisito la consapevolezza di tale estraneità.
Parimenti con riguardo invece all'iscrizione ipotecaria relativa alla cartella n°
03420170022905870000 (avente ad oggetto consumi idrici) notificata il 9.10.2017, la stessa deve ritenersi ancorata a crediti estranei ai bisogni della famiglia, trattandosi di canoni idrici relativi all'immobile sede di attività commerciale del attività che, sulla scorta della documentazione Pt_1
dimessa in atti da parte ricorrente, non è idonea a sorreggere i bisogni familiari.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve accogliersi l'opposizione (previa declaratoria di difetto di giurisdizione in parte qua) ed annullarsi l'iscrizione ipotecaria opposta.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi in ragione della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento all'iscrizione ipotecaria relativa al credito di cui alla cartella n° 03420160010118185000; termini di legge per la riassunzione;
dichiara illegittima, in parte qua, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, annulla l'impugnata Iscrizione ipotecaria - Documento n. 03420221460000252009 Fascicolo n. 2022/17034
- emesso dall' , notificata in data 8.4.2024 ed avente ad oggetto Controparte_4
l'immobile sito in alla via Pasquale Rossi n. 126 (ora civico n. 87), identificato in Catasto CP_3
al Foglio n. 6, p.lla 1058 sub. 2.; condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi professionali, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e
CPA come e se per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Emilia De
Simone, dichiaratasi antistataria.
Cosenza, 01/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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